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Decisione

30.2008.215

Circolare a velocità inadeguata e pericolosa; inoltre, appportare al veicolo modifiche senza sottoporlo a esame successivo

20 maggio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle

spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida dell[a]

vettura TI __________ circolava sul tratto __________ a velocità inadeguata e

pericolosa omettendo pure ripetutamente, di esporre l’indicatore di direzione.

Inoltre al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di scarico,

cinture di sicurezza e sedili) senza sottoporlo a nuovo esame”.

Fatti accertati il 25 maggio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1

e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1, 28 cpv. 1 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in

sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1 con

comunicazione 26 settembre 2008 si astiene dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 32 cpv. 1

prima frase LCStr la velocità deve sempre essere

adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del

carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità (disposizione concretata dall’art. 4 cpv. 1 ONC).

Inoltre per l’art. 39 cpv. 1

prima frase LCStr qualsiasi cambiamento di direzione

deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni

ben visibili della mano (disposizione concretata dall’art. 28 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr

il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a

un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che

esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

In particolare, l’art. 34 cpv.

2.

OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di

immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati

devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,

segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di

scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le

prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima

messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità

altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

Per l’art. 219 cpv. 2 OETV

(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr,

secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che

violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione

stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,

chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è

necessaria una notificazione (lett. f).

In concreto, al ricorrente,

contrariamente alla sua opinione (cfr. ricorso in fine), va senz’altro

riconosciuta la qualità di detentore, nella misura in cui ammette senza riserve

di aver disposto del veicolo personalmente, liberamente e con ogni

verosimiglianza a sue spese, ciò che difficilmente può aver fatto la società

anonima intestataria dello stesso.

In effetti, la definizione di

detentore risponde a una mera nozione di fatto, che non coincide

necessariamente con il concetto giuridico di proprietario del veicolo o di

titolare della licenza di circolazione (cfr. Y.

Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation

routière, Berna 2007, pag. 4).

L’argomentazione addotta,

invero pretestuosa, risulta pertanto infondata.

3.

La CRTE 1, come detto,

rimprovera al multato di aver circolato alla guida della vettura TI __________

sul tratto __________ a velocità inadeguata e pericolosa, omettendo pure

ripetutamente di esporre l’indicatore di direzione. L’autorità gli contesta

inoltre che al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di

scarico, cinture di sicurezza e sedili), senza sottoporlo a nuovo esame.

La decisione impugnata si basa

sul rapporto di contravvenzione 28 maggio 2008 della Polizia cantonale.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, contesta gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di esporre

ripetutamente l’indicatore di direzione.

Sulla velocità egli afferma

sin dalla prima comparsa scritta di aver circolato nel rispetto delle norme di

circolazione e nella completa sicurezza stradale, adeguando la sua velocità in

base alle condizioni della strada. Soggiunge che al momento del fermo non gli è

mai stato intimato verbalmente che circolava a velocità sostenuta (ma

unicamente di aver omesso di inserire l’indicatore di direzione; cfr.

osservazioni 11 giugno 2008). Quanto alle modifiche apportate al veicolo egli

sostiene che l’unica imputazione eventualmente a suo carico potrebbe riguardare

l’eliminazione dei sedili posteriori, avvenuta tuttavia allo scopo di

ripararli.

5.

Per quanto attiene alla

velocità inadeguata, i fatti sono stati constatati da una pattuglia della

Polizia cantonale.

È ben vero che le

constatazioni operate da un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle

attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminare la pertinenza

della descrizione dei fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di

discolpa dedotti dal multato.

In concreto, come detto,

l’insorgente contesta nel modo più assoluto l’addebito. Egli sostiene che il

giorno dei fatti pioveva molto forte ed il veicolo da lui condotto era

equipaggiato con gomme “semi slick” omologate stradali aventi quindi un limite

di acquaplaning molto inferiore rispetto a gomme stradali classiche, per cui

non poteva aver circolato a grande velocità (cfr. osservazioni 11 giugno 2008).

A sostegno della sua tesi, egli

ha prodotto una tabella rilasciata dall’Ufficio federale di meteorologia e

climatologia Meteo Svizzera attestante lo stato delle precipitazioni nelle

circostanze di tempo e di luogo della presunta infrazione.

Uno degli agenti accertatori,

confermando il rapporto di contravvenzione, ha dal canto suo illustrato lo

svolgimento dei fatti come segue:

“Si precisa che il giorno

del fermo il tempo era coperto e il fondo stradale bagnato, per contro al

momento del fermo non pioveva. Ne è prova il fatto che il controllo tecnico è

avvenuto all’esterno del garage del Reparto del Traffico.

(…) Da parte nostra si

precisa che il giorno __________ alle ore __________ in territorio di __________

si notava la vettura __________ targata TI __________ abbordare a grande

velocità l’area con senso rotatorio obbligato provvisoria e proseguire sempre a

velocità sostenuta in direzione di __________.

Da parte sottoscritto,

unitamente al collega gend __________, si stava effettuando un normale servizio

di pattuglia con uscita dall’A2 __________. Vista la vettura nonché la forte

velocità la si seguiva inserendo i segnali prioritari. Una volta fermata la

vettura alla richiesta dei documenti necessari, in questo frangente veniva da

noi intimata la velocità eccessiva (…)” (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 13 luglio 2008).

Orbene, dalle affermazioni che

precedono si evince che la pattuglia godeva di una buona prospettiva sulla

strada principale percorsa dal ricorrente, ragion per cui gli agenti hanno

senz’altro proceduto a una constatazione di agevole momento. Essi hanno

descritto in modo chiaro la dinamica e non possono aver inventato tutto di sana

pianta, tanto più che non conoscevano l’insorgente (solo in seguito all’avvio

della procedura è di fatti emerso che egli aveva dei precedenti specifici,

risalenti agli anni precedenti).

D’altra parte l’immediato

inseguimento del veicolo con i segnali prioritari accesi non può

ragionevolmente spiegarsi con l’avvistamento di un “modello sospetto”; in ogni

caso, balza subito agli occhi che, per stesso dire dell’insorgente, la

pattuglia lo ha raggiunto solamente quando si trovava all’altezza del negozio __________

di __________ (ovvero alla distanza minima di un chilometro dal punto in cui è

transitato davanti pattuglia), ciò che rafforza l’accertamento degli agenti.

Giovi inoltre rilevare che questi ultimi sono agenti della polizia cantonale e

dunque persone abituate a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti

della strada. Considerato inoltre che l’inadeguatezza della velocità era

evidente, è da escludere che essi si siano sbagliati.

Va inoltre osservato che, a

differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro

ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari.

Aggiungasi che la tabella

prodotta dall’insorgente smentisce in modo chiaro l’affermazione secondo cui al

momento dell’accertamento dell’infrazione “pioveva molto forte”, attestando

invece la presenza di deboli precipitazioni (0.2 mm per metro quadro), ciò che avvalora semmai la circostanza descritta nel rapporto di

contro-osservazioni per cui il fondo stradale era bagnato.

A nulla giova infine al

ricorrente lamentarsi che l’infrazione non gli è stata intimata verbalmente al

momento del fermo. Egli sostiene che a quel momento gli è stata rimproverata

unicamente l’omissione di inserire l’indicatore, affermazione tuttavia in

contrasto con le risultanze istruttorie, ove appena si consideri che la

predetta omissione è stata constatata dopo il fermo, e meglio durante la

trasferta da __________ a __________ (cfr. rapporto di contravvenzione), ragion

per cui al momento del fermo non poteva già essergli intimata un’infrazione non

ancora accertata. Al di là del fatto che un’infrazione non deve essere intimata

verbalmente, bastando la successiva intimazione scritta, l’affermazione risulta

comunque sia poco plausibile.

Apprezzando liberamente le

prove agli atti, questo giudice ritiene che la versione resa dagli agenti

accertatori sia maggiormente credibile rispetto a quella addotta dal

ricorrente; anche in assenza di una misurazione tecnica, nulla impedisce di

rimproverare a quest’ultimo di aver circolato a una velocità inadeguata a

pericolosa, data la particolare configurazione della strada (contraddistinta da

un’ampia area con percorso rotatorio obbligato provvisoria, in prossimità di

uno svincolo autostradale) e del fondo stradale bagnato.

6.

Per quanto attiene alle

modifiche apportate al veicolo, l’insorgente sostiene in primo luogo che le

parti contestate erano state regolarmente collaudate e confrontate con il

rapporto fotografico redatto dalla polizia al momento del fermo, salvo poi

specificare che trattandosi di parti omologate per il veicolo in questione la

notifica doveva avvenire entro 14 giorni dalla modifica, termine non ancora

scaduto al momento del controllo. A suo dire, l’unico addebito eventualmente imputabile

potrebbe vertere sull’eliminazione dei sedili posteriori; in proposito, nelle

osservazioni 11 giugno 2008, alle quali rinvia nel gravame, egli sottolineava

nondimeno che la rimozione degli stessi era dettata dalla necessità di eseguire

una riparazione al tessuto. In merito al rumore eccessivo, nelle predette

osservazioni egli invocava una possibile rottura o sfiato, precisando in

seguito che è stata eseguita la sostituzione di una parte dello scarico siccome

difettosa (cfr. osservazioni 29 luglio 2008, nelle quali lamenta pure il fatto

che la misurazione non terrebbe conto della tolleranza).

7.

Orbene, al di là del

fatto che il termine di 14 giorni invocato dal ricorrente si riferisce alle

circostanze che esigono la sostituzione della licenza di condurre (cfr. art. 26

cpv. 1 OAC), per cui occorrerebbe ancora valutare se tale norma possa essere

applicata per analogia anche a modifiche che comportano un’iscrizione sulla

licenza di circolazione del veicolo, egli non ha comunque sia saputo provare o

quanto meno rendere verosimile che le modifiche sono state apportate meno di 14

giorni prima del fermo (il giorno prima, come asserito nelle osservazioni 11

giugno 2008 invero limitatamente ai cerchioni in lega), producendo ad esempio

una fattura o un bollettino attestante i lavori (che del resto neppure pretende

di aver eseguito personalmente).

Allo stesso modo, egli non ha

minimamente reso verosimile l’esecuzione delle asserite riparazioni dei sedili

posteriori e dello scarico difettoso, limitandosi a sostenere, di fronte

all’autorità di prima istanza e solamente in relazione allo scarico,

l’esistenza di una fattura.

L’unico addebito dal quale

l’insorgente va semmai prosciolto riguarda il tubo di scarico, giacché la

polizia non si è confrontata con l’affermazione addotta nelle osservazioni 18

giugno 2008, secondo cui durante il fermo egli avrebbe mostrato la

dichiarazione di idoneità del costruttore, ciò che renderebbe superfluo il

collaudo successivo.

Per quanto attiene infine il

rumore eccessivo, si osserva che le circostanze addotte non sono liberatorie, ritenuto

che anche applicando il prescritto margine di tolleranza (4 db), l’eccesso

sarebbe comunque sia penalmente rilevante (92 db, a fronte degli 83 db previsti

dalla scheda tecnica del veicolo).

In definitiva, gli addebiti mossigli

risultano pressoché integralmente fondati, ciò che giustifica di confermare l’ammontare

della multa, la quale risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1,

39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 ONC;

34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è confermata senza l’addebito inerente al

tubo di scarico.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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