30.2008.215
Circolare a velocità inadeguata e pericolosa; inoltre, appportare al veicolo modifiche senza sottoporlo a esame successivo
20 maggio 2010Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.215
Data decisione, Autorità:
20.05.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare a velocità inadeguata e pericolosa; inoltre, appportare al veicolo modifiche senza sottoporlo a esame successivo
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 13 cpv. 3 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 39 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 34 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
art. 4 cpv. 1 ONCS
art. 28 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.215
23154/807
Bellinzona
20
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. 23154/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 settembre
2008 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida dell[a]
vettura TI __________ circolava sul tratto __________ a velocità inadeguata e
pericolosa omettendo pure ripetutamente, di esporre l’indicatore di direzione.
Inoltre al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di scarico,
cinture di sicurezza e sedili) senza sottoporlo a nuovo esame”.
Fatti accertati il 25 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1
e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1, 28 cpv. 1 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
comunicazione 26 settembre 2008 si astiene dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 32 cpv. 1
prima frase LCStr la velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità (disposizione concretata dall’art. 4 cpv. 1 ONC).
Inoltre per l’art. 39 cpv. 1
prima frase LCStr qualsiasi cambiamento di direzione
deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni
ben visibili della mano (disposizione concretata dall’art. 28 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr
il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a
un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che
esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
In particolare, l’art. 34 cpv.
2.
OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di
immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati
devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,
segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di
scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le
prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima
messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità
altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).
Per l’art. 219 cpv. 2 OETV
(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr,
secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che
violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione
stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,
chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è
necessaria una notificazione (lett. f).
In concreto, al ricorrente,
contrariamente alla sua opinione (cfr. ricorso in fine), va senz’altro
riconosciuta la qualità di detentore, nella misura in cui ammette senza riserve
di aver disposto del veicolo personalmente, liberamente e con ogni
verosimiglianza a sue spese, ciò che difficilmente può aver fatto la società
anonima intestataria dello stesso.
In effetti, la definizione di
detentore risponde a una mera nozione di fatto, che non coincide
necessariamente con il concetto giuridico di proprietario del veicolo o di
titolare della licenza di circolazione (cfr. Y.
Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, Berna 2007, pag. 4).
L’argomentazione addotta,
invero pretestuosa, risulta pertanto infondata.
3.
La CRTE 1, come detto,
rimprovera al multato di aver circolato alla guida della vettura TI __________
sul tratto __________ a velocità inadeguata e pericolosa, omettendo pure
ripetutamente di esporre l’indicatore di direzione. L’autorità gli contesta
inoltre che al veicolo sono state apportate modifiche (cerchioni, tubo di
scarico, cinture di sicurezza e sedili), senza sottoporlo a nuovo esame.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di contravvenzione 28 maggio 2008 della Polizia cantonale.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, contesta gli addebiti mossigli, ad eccezione dell’omissione di esporre
ripetutamente l’indicatore di direzione.
Sulla velocità egli afferma
sin dalla prima comparsa scritta di aver circolato nel rispetto delle norme di
circolazione e nella completa sicurezza stradale, adeguando la sua velocità in
base alle condizioni della strada. Soggiunge che al momento del fermo non gli è
mai stato intimato verbalmente che circolava a velocità sostenuta (ma
unicamente di aver omesso di inserire l’indicatore di direzione; cfr.
osservazioni 11 giugno 2008). Quanto alle modifiche apportate al veicolo egli
sostiene che l’unica imputazione eventualmente a suo carico potrebbe riguardare
l’eliminazione dei sedili posteriori, avvenuta tuttavia allo scopo di
ripararli.
5.
Per quanto attiene alla
velocità inadeguata, i fatti sono stati constatati da una pattuglia della
Polizia cantonale.
È ben vero che le
constatazioni operate da un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle
attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminare la pertinenza
della descrizione dei fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di
discolpa dedotti dal multato.
In concreto, come detto,
l’insorgente contesta nel modo più assoluto l’addebito. Egli sostiene che il
giorno dei fatti pioveva molto forte ed il veicolo da lui condotto era
equipaggiato con gomme “semi slick” omologate stradali aventi quindi un limite
di acquaplaning molto inferiore rispetto a gomme stradali classiche, per cui
non poteva aver circolato a grande velocità (cfr. osservazioni 11 giugno 2008).
A sostegno della sua tesi, egli
ha prodotto una tabella rilasciata dall’Ufficio federale di meteorologia e
climatologia Meteo Svizzera attestante lo stato delle precipitazioni nelle
circostanze di tempo e di luogo della presunta infrazione.
Uno degli agenti accertatori,
confermando il rapporto di contravvenzione, ha dal canto suo illustrato lo
svolgimento dei fatti come segue:
“Si precisa che il giorno
del fermo il tempo era coperto e il fondo stradale bagnato, per contro al
momento del fermo non pioveva. Ne è prova il fatto che il controllo tecnico è
avvenuto all’esterno del garage del Reparto del Traffico.
(…) Da parte nostra si
precisa che il giorno __________ alle ore __________ in territorio di __________
si notava la vettura __________ targata TI __________ abbordare a grande
velocità l’area con senso rotatorio obbligato provvisoria e proseguire sempre a
velocità sostenuta in direzione di __________.
Da parte sottoscritto,
unitamente al collega gend __________, si stava effettuando un normale servizio
di pattuglia con uscita dall’A2 __________. Vista la vettura nonché la forte
velocità la si seguiva inserendo i segnali prioritari. Una volta fermata la
vettura alla richiesta dei documenti necessari, in questo frangente veniva da
noi intimata la velocità eccessiva (…)” (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 13 luglio 2008).
Orbene, dalle affermazioni che
precedono si evince che la pattuglia godeva di una buona prospettiva sulla
strada principale percorsa dal ricorrente, ragion per cui gli agenti hanno
senz’altro proceduto a una constatazione di agevole momento. Essi hanno
descritto in modo chiaro la dinamica e non possono aver inventato tutto di sana
pianta, tanto più che non conoscevano l’insorgente (solo in seguito all’avvio
della procedura è di fatti emerso che egli aveva dei precedenti specifici,
risalenti agli anni precedenti).
D’altra parte l’immediato
inseguimento del veicolo con i segnali prioritari accesi non può
ragionevolmente spiegarsi con l’avvistamento di un “modello sospetto”; in ogni
caso, balza subito agli occhi che, per stesso dire dell’insorgente, la
pattuglia lo ha raggiunto solamente quando si trovava all’altezza del negozio __________
di __________ (ovvero alla distanza minima di un chilometro dal punto in cui è
transitato davanti pattuglia), ciò che rafforza l’accertamento degli agenti.
Giovi inoltre rilevare che questi ultimi sono agenti della polizia cantonale e
dunque persone abituate a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti
della strada. Considerato inoltre che l’inadeguatezza della velocità era
evidente, è da escludere che essi si siano sbagliati.
Va inoltre osservato che, a
differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro
ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari.
Aggiungasi che la tabella
prodotta dall’insorgente smentisce in modo chiaro l’affermazione secondo cui al
momento dell’accertamento dell’infrazione “pioveva molto forte”, attestando
invece la presenza di deboli precipitazioni (0.2 mm per metro quadro), ciò che avvalora semmai la circostanza descritta nel rapporto di
contro-osservazioni per cui il fondo stradale era bagnato.
A nulla giova infine al
ricorrente lamentarsi che l’infrazione non gli è stata intimata verbalmente al
momento del fermo. Egli sostiene che a quel momento gli è stata rimproverata
unicamente l’omissione di inserire l’indicatore, affermazione tuttavia in
contrasto con le risultanze istruttorie, ove appena si consideri che la
predetta omissione è stata constatata dopo il fermo, e meglio durante la
trasferta da __________ a __________ (cfr. rapporto di contravvenzione), ragion
per cui al momento del fermo non poteva già essergli intimata un’infrazione non
ancora accertata. Al di là del fatto che un’infrazione non deve essere intimata
verbalmente, bastando la successiva intimazione scritta, l’affermazione risulta
comunque sia poco plausibile.
Apprezzando liberamente le
prove agli atti, questo giudice ritiene che la versione resa dagli agenti
accertatori sia maggiormente credibile rispetto a quella addotta dal
ricorrente; anche in assenza di una misurazione tecnica, nulla impedisce di
rimproverare a quest’ultimo di aver circolato a una velocità inadeguata a
pericolosa, data la particolare configurazione della strada (contraddistinta da
un’ampia area con percorso rotatorio obbligato provvisoria, in prossimità di
uno svincolo autostradale) e del fondo stradale bagnato.
6.
Per quanto attiene alle
modifiche apportate al veicolo, l’insorgente sostiene in primo luogo che le
parti contestate erano state regolarmente collaudate e confrontate con il
rapporto fotografico redatto dalla polizia al momento del fermo, salvo poi
specificare che trattandosi di parti omologate per il veicolo in questione la
notifica doveva avvenire entro 14 giorni dalla modifica, termine non ancora
scaduto al momento del controllo. A suo dire, l’unico addebito eventualmente imputabile
potrebbe vertere sull’eliminazione dei sedili posteriori; in proposito, nelle
osservazioni 11 giugno 2008, alle quali rinvia nel gravame, egli sottolineava
nondimeno che la rimozione degli stessi era dettata dalla necessità di eseguire
una riparazione al tessuto. In merito al rumore eccessivo, nelle predette
osservazioni egli invocava una possibile rottura o sfiato, precisando in
seguito che è stata eseguita la sostituzione di una parte dello scarico siccome
difettosa (cfr. osservazioni 29 luglio 2008, nelle quali lamenta pure il fatto
che la misurazione non terrebbe conto della tolleranza).
7.
Orbene, al di là del
fatto che il termine di 14 giorni invocato dal ricorrente si riferisce alle
circostanze che esigono la sostituzione della licenza di condurre (cfr. art. 26
cpv. 1 OAC), per cui occorrerebbe ancora valutare se tale norma possa essere
applicata per analogia anche a modifiche che comportano un’iscrizione sulla
licenza di circolazione del veicolo, egli non ha comunque sia saputo provare o
quanto meno rendere verosimile che le modifiche sono state apportate meno di 14
giorni prima del fermo (il giorno prima, come asserito nelle osservazioni 11
giugno 2008 invero limitatamente ai cerchioni in lega), producendo ad esempio
una fattura o un bollettino attestante i lavori (che del resto neppure pretende
di aver eseguito personalmente).
Allo stesso modo, egli non ha
minimamente reso verosimile l’esecuzione delle asserite riparazioni dei sedili
posteriori e dello scarico difettoso, limitandosi a sostenere, di fronte
all’autorità di prima istanza e solamente in relazione allo scarico,
l’esistenza di una fattura.
L’unico addebito dal quale
l’insorgente va semmai prosciolto riguarda il tubo di scarico, giacché la
polizia non si è confrontata con l’affermazione addotta nelle osservazioni 18
giugno 2008, secondo cui durante il fermo egli avrebbe mostrato la
dichiarazione di idoneità del costruttore, ciò che renderebbe superfluo il
collaudo successivo.
Per quanto attiene infine il
rumore eccessivo, si osserva che le circostanze addotte non sono liberatorie, ritenuto
che anche applicando il prescritto margine di tolleranza (4 db), l’eccesso
sarebbe comunque sia penalmente rilevante (92 db, a fronte degli 83 db previsti
dalla scheda tecnica del veicolo).
In definitiva, gli addebiti mossigli
risultano pressoché integralmente fondati, ciò che giustifica di confermare l’ammontare
della multa, la quale risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 32 cpv. 1,
39 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 ONC;
34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è confermata senza l’addebito inerente al
tubo di scarico.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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