30.2008.216
Alla guida di una vettura immettersi nel flusso della circolazione svoltando a sinistra e collideva con un autoveicolo circolante sulla pubblica via
10 febbraio 2010Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.216
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, PRPEN
Titolo:
Alla guida di una vettura immettersi nel flusso della circolazione svoltando a sinistra e collideva con un autoveicolo circolante sulla pubblica via
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.216
24705/806
Bellinzona
10
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19
settembre 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 24705/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 26 settembre
2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
1. CRTE 1 con decisione 12
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________, s’immetteva nel
flusso della circolazione svoltando a sinistra e collideva con un autoveicolo
circolante sulla pubblica via.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e
15 cpv. 3 ONC.
Fatti
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia accolto e che la decisione
impugnata sia annullata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr (Legge di procedura per le
contravvenzioni, che istituisce una procedura ricorsuale scritta, senza
dibattimento, in materia di contravvenzioni a leggi federali e cantonali,
attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali).
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Il ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo, nonché l’audizione
del teste __________, il quale è giunto sul posto per la verifica delle
circostanze e della reale situazione stradale in loco.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata
del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d).
Nella
fattispecie, le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di
recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il
proprio convincimento. Non si vede in particolare cosa potrebbe riferire il
teste in merito alla dinamica dell’incidente, giacché non era presente al
momento dei fatti.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
L'art.
36.
cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione
di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.
Tale
norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in
una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono
senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi
di controllare la manovra (seconda frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La
Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle
predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione, alla guida
della vettura TI __________, svoltando a sinistra e di aver colliso con un
autoveicolo circolante sulla via pubblica.
4.
Il ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel
sinistro, affermando quanto segue:
“La
mia manovra di immissione nella circolazione non ha nulla a che vedere con la
collisione poiché non sussiste alcun rapporto di causalità reale e fondato con
l’evenienza.
Mi
ero, precedentemente alla collisione, regolarmente immesso nella circolazione e
mi trovavo sulla mia corsia destra di marcia e da __________ mi dirigevo verso
sud in direzione __________. Il veicolo da me pilotato si trovava quindi in
movimento nella giusta direzione quando fu colpito frontalmente (addirittura
nella sua parte centrale verso quella destra) dal veicolo che proveniva in
senso inverso, in fase di illecito sorpasso, e che finì la sua corsa
addirittura incastrato contro il guidovia sit[o] alla mia destra” (ricorso, pag. 1)
Sempre
stando al ricorrente, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente al pericoloso
sorpasso effettuato dal co-protagonista, reo a suo dire di “non aver saputo rispettare
il principio fondamentale della nostra legge che impone di non procedere a un
sorpasso se non sussiste la giusta visibilità e ciò indipendentemente dai
tratteggiamenti esistenti sulla strada”.
5.
Il
multato, durante l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha
così descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al
rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):
“[…]
mi sono messo alla guida dell’automobile __________ __________, parcheggiata
presso il parcheggio della filovia […]. Giunto sul ciglio della strada
Cantonale svoltavo a sinistra in direzione di __________. Mettevo in movimento
l’automobile e svoltavo, immettendomi come detto sulla strada cantonale. In
quel frangente giungeva da __________ un’automobile che collideva con la parte
anteriore e in particolar modo sullo spigolo anteriore destro l’automobile da
me guidata, terminando la corsa contro il guidovia posto alla sua sinistra.
Credo che non avesse nemmeno frenato. Da parte mia ricordo di aver visto
l’automobile venirmi addosso poiché stava rientrando da un sorpasso sulla sua corsia
di marcia, e a quel punto ho fermato l’automobile credendo che l’altra che
stava arrivando ce la facesse a rientrare sulla sua corsia. L’automobile da me
guidata si trovava in quel frangente ormai in direzione di __________ sulla
corsia di marcia, forse con la ruota e lo spigolo posteriore sinistro ancora
per poche decine di centimetri nella carreggiata opposta. L’automobile da me
guidata a seguito della collisione si è girata di circa 180° gradi verso la mia
destra. L’automobile che mi ha urtato ha proseguito la sua corsa fermandosi
contro il guidovia laterale alla mia sinistra” (pag. 1). Egli ha inoltre soggiunto che:
“Voglio
aggiungere che mi sono immesso con prudenza, fermandomi sul ciglio della strada
cantonale, e quando ero sicuro ho attraversato la carreggiata accelerando
deciso, e quando mi trovavo alla fine della svolta a sinistra quindi in
direzione di marcia sulla carreggiata di destra ho visto l’automobile Audi blu
che come detto stava rientrando da un sorpasso. […] Posso dire che stava
rientrando sulla sua corsia di marcia, circa a cavallo delle due corsie, e
quando mi ha visto, credo che si sia spaventato, come mi ha lui stesso dichiarato
subito dopo il fatto.” (pag. 2)
6.
Il conducente del veicolo Audi, dal canto suo, durante
l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha affermato quanto
segue (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di costatazione della polizia
cantonale __________):
“Giunto
a __________, su via Cantonale, l’auto che mi precedeva procedeva a circa 60 km/h. Mi sono quindi assicurato che non provenisse traffico nel senso inverso ed ho quindi
effettuato il sorpasso con il Tempomat inserito che ha limitato la mia velocità
ad 80 km/h. Quando sono rientrato sulla mia corsia di marcia, un veicolo si è
immesso rapidamente da una strada situata sulla destra. Istintivamente ho
frenato ed ho sterzato sulla sinistra, cercando di schivare il veicolo.
Purtroppo non sono riuscito ad evitare l’impatto, avvenuto tra la parte
anteriore destra del mio veicolo contro la parte anteriore sinistra dell’altro
autoveicolo. In seguito al contraccolpo dell’altro veicolo, andando ad urtare
contro il guidovia presente sul margine sinistro della strada.” (pag. 1)
A
domanda dell’agente concernente la posizione in cui si trovava quando ha visto
la __________ del ricorrente, il conducente dell’Audi ha risposto che “ero
già rientrato della manovra di sorpasso, quindi la mia automobile si trovava
interamente nella mia corsia”. In merito, invece, alla posizione della
Renault condotta dal ricorrente, egli ha risposto che “l’automobile si
trovava di traverso nella mia corsia ed era in movimento, occupando interamente
la mia corsia”
7.
La
teste, che si trovava alla guida del veicolo sorpassato, si è espressa nei
seguenti termini (cfr. il relativo verbale d’interrogatorio __________ allegato
al rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):
“[…]
La mia velocità era di circa 65-70 km/h. Poco dopo il paese di __________
salendo lungo la strada cantonale, poco prima della stazione della funivia __________,
circa 900 metri prima del luogo del sinistro, un’automobile marca Audi colore __________
mi superava regolarmente sulla sinistra e ad una velocità credo non superiore a
80.
km/h. Nella fase di rientro l’automobile Audi __________ collideva con un’automobile
rossa che in quel frangente uscendo da una stradina laterale si immetteva sulla
strada principale in direzione opposta alla nostra. Questo accadeva [ad] una
distanza di circa 15 metri tra me e l’automobile __________ che in questo
frangente si trovava sulla carreggiata opposta alla mia. Nella fase di rientro
l’automobile Audi di colore __________ si trovava dalla vettura rossa a circa
dieci metri, e cercando di evitare la collisione scartava a sinistra andando
comunque a urtare dapprima l’auto __________ e in seguito il guidovia alla
nostra sinistra. Come detto potevo notare che al momento della collisione l’automobile
__________ si trovava in direzione opposta alla mia e a quella dell’automobile
Audi __________. Non sono in grado di dire se si trovasse già completamente
nella corsia di marcia opposta alla nostra, ovvero in direzione di __________.
Posso dire che il conducente dell’automobile Audi __________ si trovava in fase
di rientro dal sorpasso effettuato nei miei confronti, l’automobile si trovava
nel mezzo della carreggiata, a cavallo delle due corsie circa. L’automobile __________
a seguito dell’urto subito alla parte anteriore, credo in particolare sulla
parte anteriore destra, ruotava di 180° sulla sinistra fermandosi” (pag.
1/2)
8.
Giusta l’art. 15 cpv. 3 ONC chi si immette in
una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il
conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a una persona di
controllare la manovra.
Concedere
la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare
la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di
altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità.
Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza
si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in
un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).
La
giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per
rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il
conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione
di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF
105.
IV 341). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende
eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese
devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta,
senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).
9.
In
concreto, checché ne dica il ricorrente che insiste sulla pericolosità della
manovra compiuta dal co-protagonista, dalla ricostruzione della dinamica
dell’incidente emerge in modo palese che egli stesso ha violato le regole più
elementari del diritto di precedenza, compiendo una manovra che avrebbe potuto
avere conseguenze nefaste.
Dalle
dichiarazioni neutre e disinteressate della teste, è emerso che la collisione è
avvenuta nella fase di rientro del sorpasso effettuato dal co-protagonista e
che nel tentativo di evitare lo scontro questi ha scansato a sinistra. Tale
dinamica risulta compatibile con il punto di collisione individuato
dall’autorità inquirente in corrispondenza della mezzeria (cfr. foto n. 5), con
il punto d’impatto tra i veicoli e, da ultimo, con le indicazioni fornite dalla
teste in merito al sorpasso, che in parte confermano quelle del co-protagonista;
a detta della teste tale manovra è stata intrapresa 900 metri prima del parcheggio della filovia a una velocità “non superiore a 80 km/h”, mentre ella viaggiava a circa 65-70 km/h (60 km/h per il co-protagonista), ciò che si
traduce, nella peggiore delle ipotesi (70 km/h), in uno spazio di sorpasso di circa 600 metri, che termina pertanto in prossimità dello sbocco del parcheggio.
Dalle
affermazioni della teste risulta inoltre che il ricorrente si è immesso sulla
strada cantonale allorquando il co-protagonista si trovava a una distanza molto
ravvicinata, inducendolo a una brusca sterzata a sinistra.
Invero,
la teste non ha saputo riferire se il veicolo del ricorrente si trovava già
completamente sulla corsia opposta al momento della collisione; tale
circostanza è tuttavia smentita sia dal punto di collisione dei veicoli, sia
dalle affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale a verbale ha dichiarato
che la sua automobile si trovava sì “ormai in direzione di __________ sulla
corsia di marcia” – ciò che potrebbe spiegarsi con il fatto di aver
“tagliato” la curva, al fine di accelerare i tempi della sua manovra di
immissione – ammettendo tuttavia che “forse con la ruota e lo spigolo
posteriore sinistro ancora per poche decine di centimetri nella carreggiata
opposta” (cfr. verbale pag. 2/3). Del resto, la posizione finale del
veicolo condotto dall’insorgente, che a seguito dell’impatto ha subito una
rotazione di 180° sulla sua destra, conferma che non può essersi trattato di un
urto frontale.
Inoltre,
che il veicolo non fosse perpendicolare all’asse stradale e si trovasse ancora
perlomeno in parte sulla corsia sud-nord è dimostrato sia dal punto di
collisione (spigolo destro del veicolo dell’insorgente poco oltre la linea di
direzione centrale, cfr. foto n. 5), sia dalla reazione di co-protagonista, il
quale, pur essendo intento a rientrare verso destra, ha modificato
repentinamente la sua guida, per cercare di scansare l’ostacolo sulla sinistra.
Orbene,
non v’è chi non veda come la reazione del co-protagonista, che si spiega solo
con il fatto che la corsia destra era occupata e sulla sinistra vi era
sufficiente spazio per tentare di passare, sia stata indotta dal comportamento
del ricorrente, il quale si è immesso sull’ampia strada cantonale, allorquando
il primo si trovava in fase di rientro da un sorpasso di per sé compatibile con
la segnaletica orizzontale in loco.
10.
Giova
infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati e le rispettive assicurazioni.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
11.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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