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Decisione

30.2008.216

Alla guida di una vettura immettersi nel flusso della circolazione svoltando a sinistra e collideva con un autoveicolo circolante sulla pubblica via

10 febbraio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia accolto e che la decisione

impugnata sia annullata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr (Legge di procedura per le

contravvenzioni, che istituisce una procedura ricorsuale scritta, senza

dibattimento, in materia di contravvenzioni a leggi federali e cantonali,

attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali).

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Il ricorrente chiede

preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo, nonché l’audizione

del teste __________, il quale è giunto sul posto per la verifica delle

circostanze e della reale situazione stradale in loco.

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata

del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in

fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162 consid. 1d).

Nella

fattispecie, le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di

recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il

proprio convincimento. Non si vede in particolare cosa potrebbe riferire il

teste in merito alla dinamica dell’incidente, giacché non era presente al

momento dei fatti.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

L'art.

36.

cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione

di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.

Tale

norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in

una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da

un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni

di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza

ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono

senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi

di controllare la manovra (seconda frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La

Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle

predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione, alla guida

della vettura TI __________, svoltando a sinistra e di aver colliso con un

autoveicolo circolante sulla via pubblica.

4.

Il ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel

sinistro, affermando quanto segue:

“La

mia manovra di immissione nella circolazione non ha nulla a che vedere con la

collisione poiché non sussiste alcun rapporto di causalità reale e fondato con

l’evenienza.

Mi

ero, precedentemente alla collisione, regolarmente immesso nella circolazione e

mi trovavo sulla mia corsia destra di marcia e da __________ mi dirigevo verso

sud in direzione __________. Il veicolo da me pilotato si trovava quindi in

movimento nella giusta direzione quando fu colpito frontalmente (addirittura

nella sua parte centrale verso quella destra) dal veicolo che proveniva in

senso inverso, in fase di illecito sorpasso, e che finì la sua corsa

addirittura incastrato contro il guidovia sit[o] alla mia destra” (ricorso, pag. 1)

Sempre

stando al ricorrente, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente al pericoloso

sorpasso effettuato dal co-protagonista, reo a suo dire di “non aver saputo rispettare

il principio fondamentale della nostra legge che impone di non procedere a un

sorpasso se non sussiste la giusta visibilità e ciò indipendentemente dai

tratteggiamenti esistenti sulla strada”.

5.

Il

multato, durante l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha

così descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al

rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):

“[…]

mi sono messo alla guida dell’automobile __________ __________, parcheggiata

presso il parcheggio della filovia […]. Giunto sul ciglio della strada

Cantonale svoltavo a sinistra in direzione di __________. Mettevo in movimento

l’automobile e svoltavo, immettendomi come detto sulla strada cantonale. In

quel frangente giungeva da __________ un’automobile che collideva con la parte

anteriore e in particolar modo sullo spigolo anteriore destro l’automobile da

me guidata, terminando la corsa contro il guidovia posto alla sua sinistra.

Credo che non avesse nemmeno frenato. Da parte mia ricordo di aver visto

l’automobile venirmi addosso poiché stava rientrando da un sorpasso sulla sua corsia

di marcia, e a quel punto ho fermato l’automobile credendo che l’altra che

stava arrivando ce la facesse a rientrare sulla sua corsia. L’automobile da me

guidata si trovava in quel frangente ormai in direzione di __________ sulla

corsia di marcia, forse con la ruota e lo spigolo posteriore sinistro ancora

per poche decine di centimetri nella carreggiata opposta. L’automobile da me

guidata a seguito della collisione si è girata di circa 180° gradi verso la mia

destra. L’automobile che mi ha urtato ha proseguito la sua corsa fermandosi

contro il guidovia laterale alla mia sinistra” (pag. 1). Egli ha inoltre soggiunto che:

“Voglio

aggiungere che mi sono immesso con prudenza, fermandomi sul ciglio della strada

cantonale, e quando ero sicuro ho attraversato la carreggiata accelerando

deciso, e quando mi trovavo alla fine della svolta a sinistra quindi in

direzione di marcia sulla carreggiata di destra ho visto l’automobile Audi blu

che come detto stava rientrando da un sorpasso. […] Posso dire che stava

rientrando sulla sua corsia di marcia, circa a cavallo delle due corsie, e

quando mi ha visto, credo che si sia spaventato, come mi ha lui stesso dichiarato

subito dopo il fatto.” (pag. 2)

6.

Il conducente del veicolo Audi, dal canto suo, durante

l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha affermato quanto

segue (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di costatazione della polizia

cantonale __________):

“Giunto

a __________, su via Cantonale, l’auto che mi precedeva procedeva a circa 60 km/h. Mi sono quindi assicurato che non provenisse traffico nel senso inverso ed ho quindi

effettuato il sorpasso con il Tempomat inserito che ha limitato la mia velocità

ad 80 km/h. Quando sono rientrato sulla mia corsia di marcia, un veicolo si è

immesso rapidamente da una strada situata sulla destra. Istintivamente ho

frenato ed ho sterzato sulla sinistra, cercando di schivare il veicolo.

Purtroppo non sono riuscito ad evitare l’impatto, avvenuto tra la parte

anteriore destra del mio veicolo contro la parte anteriore sinistra dell’altro

autoveicolo. In seguito al contraccolpo dell’altro veicolo, andando ad urtare

contro il guidovia presente sul margine sinistro della strada.” (pag. 1)

A

domanda dell’agente concernente la posizione in cui si trovava quando ha visto

la __________ del ricorrente, il conducente dell’Audi ha risposto che “ero

già rientrato della manovra di sorpasso, quindi la mia automobile si trovava

interamente nella mia corsia”. In merito, invece, alla posizione della

Renault condotta dal ricorrente, egli ha risposto che “l’automobile si

trovava di traverso nella mia corsia ed era in movimento, occupando interamente

la mia corsia”

7.

La

teste, che si trovava alla guida del veicolo sorpassato, si è espressa nei

seguenti termini (cfr. il relativo verbale d’interrogatorio __________ allegato

al rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):

“[…]

La mia velocità era di circa 65-70 km/h. Poco dopo il paese di __________

salendo lungo la strada cantonale, poco prima della stazione della funivia __________,

circa 900 metri prima del luogo del sinistro, un’automobile marca Audi colore __________

mi superava regolarmente sulla sinistra e ad una velocità credo non superiore a

80.

km/h. Nella fase di rientro l’automobile Audi __________ collideva con un’automobile

rossa che in quel frangente uscendo da una stradina laterale si immetteva sulla

strada principale in direzione opposta alla nostra. Questo accadeva [ad] una

distanza di circa 15 metri tra me e l’automobile __________ che in questo

frangente si trovava sulla carreggiata opposta alla mia. Nella fase di rientro

l’automobile Audi di colore __________ si trovava dalla vettura rossa a circa

dieci metri, e cercando di evitare la collisione scartava a sinistra andando

comunque a urtare dapprima l’auto __________ e in seguito il guidovia alla

nostra sinistra. Come detto potevo notare che al momento della collisione l’automobile

__________ si trovava in direzione opposta alla mia e a quella dell’automobile

Audi __________. Non sono in grado di dire se si trovasse già completamente

nella corsia di marcia opposta alla nostra, ovvero in direzione di __________.

Posso dire che il conducente dell’automobile Audi __________ si trovava in fase

di rientro dal sorpasso effettuato nei miei confronti, l’automobile si trovava

nel mezzo della carreggiata, a cavallo delle due corsie circa. L’automobile __________

a seguito dell’urto subito alla parte anteriore, credo in particolare sulla

parte anteriore destra, ruotava di 180° sulla sinistra fermandosi” (pag.

1/2)

8.

Giusta l’art. 15 cpv. 3 ONC chi si immette in

una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da

un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni

di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza

ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il

conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a una persona di

controllare la manovra.

Concedere

la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare

la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di

altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità.

Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza

si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in

un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).

La

giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per

rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il

conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione

di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF

105.

IV 341). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende

eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese

devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta,

senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).

9.

In

concreto, checché ne dica il ricorrente che insiste sulla pericolosità della

manovra compiuta dal co-protagonista, dalla ricostruzione della dinamica

dell’incidente emerge in modo palese che egli stesso ha violato le regole più

elementari del diritto di precedenza, compiendo una manovra che avrebbe potuto

avere conseguenze nefaste.

Dalle

dichiarazioni neutre e disinteressate della teste, è emerso che la collisione è

avvenuta nella fase di rientro del sorpasso effettuato dal co-protagonista e

che nel tentativo di evitare lo scontro questi ha scansato a sinistra. Tale

dinamica risulta compatibile con il punto di collisione individuato

dall’autorità inquirente in corrispondenza della mezzeria (cfr. foto n. 5), con

il punto d’impatto tra i veicoli e, da ultimo, con le indicazioni fornite dalla

teste in merito al sorpasso, che in parte confermano quelle del co-protagonista;

a detta della teste tale manovra è stata intrapresa 900 metri prima del parcheggio della filovia a una velocità “non superiore a 80 km/h”, mentre ella viaggiava a circa 65-70 km/h (60 km/h per il co-protagonista), ciò che si

traduce, nella peggiore delle ipotesi (70 km/h), in uno spazio di sorpasso di circa 600 metri, che termina pertanto in prossimità dello sbocco del parcheggio.

Dalle

affermazioni della teste risulta inoltre che il ricorrente si è immesso sulla

strada cantonale allorquando il co-protagonista si trovava a una distanza molto

ravvicinata, inducendolo a una brusca sterzata a sinistra.

Invero,

la teste non ha saputo riferire se il veicolo del ricorrente si trovava già

completamente sulla corsia opposta al momento della collisione; tale

circostanza è tuttavia smentita sia dal punto di collisione dei veicoli, sia

dalle affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale a verbale ha dichiarato

che la sua automobile si trovava sì “ormai in direzione di __________ sulla

corsia di marcia” – ciò che potrebbe spiegarsi con il fatto di aver

“tagliato” la curva, al fine di accelerare i tempi della sua manovra di

immissione – ammettendo tuttavia che “forse con la ruota e lo spigolo

posteriore sinistro ancora per poche decine di centimetri nella carreggiata

opposta” (cfr. verbale pag. 2/3). Del resto, la posizione finale del

veicolo condotto dall’insorgente, che a seguito dell’impatto ha subito una

rotazione di 180° sulla sua destra, conferma che non può essersi trattato di un

urto frontale.

Inoltre,

che il veicolo non fosse perpendicolare all’asse stradale e si trovasse ancora

perlomeno in parte sulla corsia sud-nord è dimostrato sia dal punto di

collisione (spigolo destro del veicolo dell’insorgente poco oltre la linea di

direzione centrale, cfr. foto n. 5), sia dalla reazione di co-protagonista, il

quale, pur essendo intento a rientrare verso destra, ha modificato

repentinamente la sua guida, per cercare di scansare l’ostacolo sulla sinistra.

Orbene,

non v’è chi non veda come la reazione del co-protagonista, che si spiega solo

con il fatto che la corsia destra era occupata e sulla sinistra vi era

sufficiente spazio per tentare di passare, sia stata indotta dal comportamento

del ricorrente, il quale si è immesso sull’ampia strada cantonale, allorquando

il primo si trovava in fase di rientro da un sorpasso di per sé compatibile con

la segnaletica orizzontale in loco.

10.

Giova

infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua

la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati e le rispettive assicurazioni.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

11.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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