30.2008.218
Incenerimento illecito di legname usato
28 aprile 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.218
Data decisione, Autorità:
28.04.2010, PRPEN
Titolo:
Incenerimento illecito di legname usato
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 30c cpv. 2 LPAMB
art. 61 let. f LPAMB
art. 26a OIAT
Incarto
n.
30.2008.218
3019/UPA
Bellinzona
28
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 settembre
2008 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
4 settembre 2008 n. 3019/UPA emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 (__________) con decisione 4 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di
fr. 10’000.-, con accollamento di una tassa per le spese amministrative di
complessivi fr. 160.-, per aver proceduto all’incenerimento illecito di almeno 4'000 kg di legname usato nella zona del passo del __________, davanti al __________ (con riferimento
al rapporto di contravvenzione 5 agosto 2008).
Fatti avvenuti il 31 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f
LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1 e 2 OIAt (con riferimento al rapporto
di contravvenzione 5 agosto 2008).
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora
davanti a questo giudice chiedendo la riduzione della multa a fr. 200.-.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
Il
ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione del teste __________,
persona responsabile del cantiere dell’ospizio, il quale avrebbe ricevuto
l’ordine di separare minuziosamente il legname ritenuto non inquinante dal
resto dei detriti.
Giusta
l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di
dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid.
1d).
Nella fattispecie, la prova
chiesta dal ricorrente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo
ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo per di più sufficientemente
chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio
convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
2. L’art.
30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli
impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai
boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione
dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e
Fatti
i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.
1 OIAt).
L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a
decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è
fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Chiunque intenzionalmente
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art.
61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Anche la negligenza è punibile con la multa (cpv. 2).
Per
la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,
in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna
allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,
trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di
legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e
artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto
né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett.
c).
Secondo
la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono
considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,
dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello
costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come
pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1. Non sono
inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b
dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname
di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del
legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente
composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il legname di
scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come
il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da
ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a
(cifra 3).
3. Nel
presente caso, la SPAAS – in applicazione delle predette disposizioni – ha
rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 4'000 kg di rifiuti (legname usato) provenienti dallo stabile __________. Il protocollo d’analisi
delle ceneri 25 luglio 2008, dal quale risulta, tra l’altro, la presenza di
chiodi, viti, aghi di cenere da compensato ecc., conferma l’incenerimento di
materiali non conformi all’OIAt.
4. Il ricorrente ammette di
aver acceso il falò preparato con materiale proveniente dalla demolizione del __________,
e meglio alcune suppellettili e assi di legno. Contesta nondimeno l’ammontare
della multa, facendo valere innanzitutto di aver provveduto a separare
(incaricando l’impresa che si è occupata della demolizione dell’__________) e
depositare in un apposita benna, il materiale ritenuto inquinante, incendiando
unicamente quanto egli riteneva non inquinare l’ambiente. Egli osserva inoltre
che nella benna non erano stati gettati residui metallici di materiale
incenerito, bensì vi era depositato del materiale incenerito proveniente dal __________
che subì un incendio nel __________. Il materiale ritenuto inquinante è stato
portato per il necessario smaltimento al centro raccolta rifiuti di __________.
L’insorgente afferma
dunque di aver agito in tutta buona fede, bruciando unicamente il legname
considerato non trattato e quindi non inquinante. Egli contesta il quantitativo
di legna bruciato insistendo sul fatto che esso sia notevolmente inferiore
rispetto a quello indicato dalla __________. Per tutte queste ragioni chiede
che la multa venga sensibilmente ridotta e non superi fr. 200.-.
5. La legge prevede
espressamente che il legname di scarto proveniente
Considerandi
dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché
da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di
legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo l’art. 31
capoverso 1 dell’allegato 5 dell’OIAt non è considerato legna da ardere.
La legna proveniente dalla
demolizione del __________ deve dunque essere considerata legna che non si
poteva bruciare. Il fatto che la stessa fosse stata minuziosamente separata dal
resto degli scarti non è perciò di alcuna pertinenza, sennonché per quanto
concerne la commisurazione della pena; giovi comunque rilevare che in sede di osservazioni
al rapporto di contravvenzione, in contrasto con l’asserita minuzia invocata
nel gravame, egli lasciava invece trapelare un’evidente leggerezza nella
cernita del materiale, ammettendo finanche un certo potenziale inquinante del
combustibile (“abbiamo dato fuoco a ciò che ritenevamo non inquinasse più di
quel tanto”).
Ad ogni buon conto, è pacifico
che le analisi delle ceneri (cfr. protocollo d’analisi ceneri fuoco all’aperto
25.
luglio 2008) sono risultate non conformi alla normativa OIAt. Per questi
motivi, procedendo all’incenerimento di suddetti rifiuti, il ricorrente ha violato le disposizioni concernenti
la protezione dell’ambiente.
Sul quantitativo di legname
incenerito contemplato nella decisione impugnata, va detto che lo stesso è
stato determinato sulla base delle affermazioni dell’insorgente medesimo di cui
alle osservazioni 22 agosto 2008 (che hanno portato a un notevole
ridimensionamento dei quantitativi inizialmente ascrittigli). Non avendo egli
fornito ulteriori elementi atti a confutare il calcolo eseguito dall’autorità,
la generica contestazione di cui al gravame è volta all’insuccesso.
6.
Per quanto attiene all’ammontare
della multa, è importante differenziare tra lo smaltimento illegale di rifiuti
commesso intenzionalmente o per negligenza. Nel presente caso, non vi sono
indizi che permettano di concludere che l’insorgente
avesse l’intenzione di smaltire in modo illecito del legname. Infatti, in tal
caso, v’è da credere che non avrebbe provveduto a separare il materiale
considerato inquinante da quello che riteneva non lo fosse (più di quel tanto),
facendo poi capo al centro raccolta rifiuti di __________ (cfr. fattura __________
sub. doc. 7). Nemmeno il pressapochismo nella separazione del materiale è tale
da mettere in discussione la buona fede da lui invocata.
La pena proposta appare quindi
essere troppo severa. Se da un lato, nulla osta a che l’importo della pena sia
“stabilito sulla base di una direttiva interna della __________ che considera
diversi fattori oggettivi, e tra questi anche le quantità di legname smaltito
illegalmente”, dall’altro lato bisogna procedere a un apprezzamento globale
di tutte le circostanze del caso concreto, fermo restando che la pena deve
essere commisurata alla colpa e alle condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3 CP,
applicabile su rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP) e non è dunque possibile
comminare sistematicamente il massimo della pena edittale ad ogni illecito
incenerimento.
Orbene, considerato che
secondo l’art. 106 cpv. 1 CP il massimo della multa è di 10'000.-, non appare
proporzionato nel caso concreto infliggere questo importo al ricorrente.
Difatti, malgrado la notevole quantità di legname incenerito e l’elevata
tossicità ad esso legata, non può essere disatteso che egli non ha precedenti.
Inoltre, come detto, in difetto di prove contrarie, occorre ritenere che egli
ha agito in buona fede, seppur con grande leggerezza e per favorire gli
interessi della fondazione, evitandole spese di trasporto (e giocoforza di smaltimento).
Tutto ben ponderato, tenuto pure conto dei costi usualmente praticati per lo
smaltimento di un siffatto genere e quantitativo di rifiuti, si giustifica di
condannare il ricorrente a una multa di
fr. 5’000.-, lasciando per il resto invariati gli oneri processuali di primo
grado. Suddetto importo appare idoneo, nell’ottica della prevenzione speciale, a
dissuadere il contravventore dal commettere ulteriori infrazioni. D’altro canto,
egli non pretende di avere particolari oneri di mantenimento che non gli
consentirebbero di far fronte al pagamento, seppur rateale, della multa, per
cui un’ulteriore riduzione non si giustifica.
7.
In conclusione il
ricorso va accolto nella misura che precede e la decisione impugnata riformata
di conseguenza. La tassa di giustizia e spese della presente procedura vanno
poste a carico della parte soccombente (art. 15 LPContr). Esse devono essere
fissate, tenuto conto dell’esito del gravame.
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 30c cpv. 2 LPAmb; 26a OIAt; 106 CP; allegato 5 cifra 3 cpv. 1 e
2 OIAt ; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1, , è inflitta una multa di fr. 5’000.-, oltre alla tassa per le
spese amministrative di complessivi fr. 160.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico
ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster