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Decisione

30.2008.219

Incenerimento illecito di legna usata proveninente dalla demolizione di un tetto

28 aprile 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.

1 OIAt).

L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a

decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è

fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

Per

la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:

la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,

in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna

allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,

trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di

legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e

artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto

né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett.

c).

Secondo

la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono

considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,

dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello

costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come

pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1. Non sono

inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b

dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname

di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del

legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento

contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il

legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del

legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la

legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la

lettera a (cifra 3).

Chiunque

intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito

con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). In virtù

dei combinati disposti degli art. 27 cpv. 2 LaLPAmb e 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le

contravvenzioni punite dalla Legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite

dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

3. Nel

presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha

rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 15 tonnellate

di scarti di legname proveniente dalla demolizione del tetto dello stabile __________,

allo scopo di risparmiare le spese di smaltimento.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contestazione della

Polizia cantonale e successivo accertamento sul posto della __________,

suffragato dai prelievi di materiale bruciato e dalla documentazione

fotografica attestante la catasta di scarti edili prima dell’accensione, la

superficie incenerita dal fuoco (del diametro di 20 metri), nonché le lamiere calcinate evacuate dal luogo della combustione e depositate in una benna

(cfr. rapporto “Fuochi all’aperto”, che attesta la presenza di un “falò di

rifiuti”). Dal rapporto di contravvenzione 12 agosto 2008 si evince inoltre che

nel terreno sono stati individuati residui di lamiere, pezzi metallici

ed altri non combustibili.

4. Il ricorrente contesta

innanzitutto la competenza della CRTE 1 ad emanare la decisione di contravvenzione

legata alla presente fattispecie.

A suo dire, la stessa

rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 26b OIAt e quindi dell’art. 10

cpv. 2 ROIAt, il quale recita che “previa comunicazione al Municipio, al di

sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto

possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo”.

Egli sostiene che il falò è

stato acceso con legname non trattato costituito unicamente da legna allo stato

naturale, pertanto da considerare legna da ardere. Soggiunge di aver ottenuto

il nulla osta del Sindaco a utilizzare il legname del tetto dell’ospizio,

ragion per cui si riteneva in diritto di bruciare il legname in parola. Ad ogni

modo, pretende che un’eventuale procedura contravvenzionale avrebbe semmai

dovuto essere avviata dal Municipio in applicazione dell’art. 11 ROIAt, ad

esclusione della SPAAS. A torto.

5. È vero che l’art. 11

ROIAt prevede che in deroga all’art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni

previste all’art. 10 ROIAt (divieto di fuochi all’aperto) sono punite dal

Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000.- e che la procedura è

retta dagli art. 147 segg. della legge organica comunale.

L’art. 10 ROIAt, dal canto

suo, sancisce che l’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di

rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono

vietati al di sotto della quota di 600 m/slm (cpv. 1), mentre che, al di sopra

della quota di 600 m/slm, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono

essere inceneriti all’aperto, previa comunicazione al Municipio, solo se

generano poco fumo, ritenuto che tale facoltà è comunque esclusa nelle zone

edificabili (cpv. 2). Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai

divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o

ecologica (cpv. 3). Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi

all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al

riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad

esercitazioni o ad altri scopi analoghi (cpv. 4).

Nella presente fattispecie, il

fuoco è stato acceso a una quota di 2100 m/slm, ossia al di sopra della quota

di 600 m/slm, di modo che basterebbe semmai una comunicazione al Municipio, fermo

restando che si tratti di rifiuti naturali secchi prodotti sul posto (ovvero

provenienti da boschi, campi, giardini e orti), ciò che, a non averne dubbio,

non è il caso. Al di là degli accertamenti esperiti dall’autorità d’indagine,

della cui veridicità non v’è motivo di dubitare, non può infatti essere

disatteso che il combustibile utilizzato per accendere il fuoco, per stessa

ammissione dell’insorgente, era costituito da legname proveniente dalla

demolizione del tetto del Vecchio Ospizio, ciò che non ha nulla a che vedere

con rifiuti naturali prodotti sul posto o altrimenti con legna da ardere nel

senso dell’allegato 5 dell’OIAt. Orbene, la

legge prevede espressamente che il legname di scarto

proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di

edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette

e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo

l’art. 31 capoverso 1 dell’allegato 5 dell’OIAt non è considerato legna da ardere.

Trattandosi

di un incenerimento di rifiuti, e meglio di scarti provenienti dalla

demolizione del tetto di un edificio, che possono essere

bruciati soltanto in appositi impianti, la fattispecie configura

senz’altro una violazione delle norme ambientali di ordine federale, e questo a

prescindere dalla quota in cui si realizza e dal fatto che il legname sia

trattato o meno.

Di

nessun ausilio per il giudizio è pertanto la generica affermazione del

ricorrente secondo cui “il materiale arso era esclusivamente del legno” (cfr.

Considerandi

osservazioni 27 agosto 2008, in cui egli peraltro non precisava che il legname

utilizzato non era trattato né che lo stesso era stato minuziosamente o anche

solo grossolanamente separato, ma si limitava ad affermare di aver bruciato buona

parte del legname recuperato dal rifacimento del tetto).

Per gli stessi motivi, neppure

la distinta dei materiali della demolizione datata 19 settembre 2008 prodotta

con il complemento ricorsuale 22 settembre 2008 (di cui non è comunque dato di

sapere se sia riferita a tutto l’ospizio o al solo tetto) è atta a sovvertire o

quanto meno a sminuire gli accertamenti dell’autorità inquirente.

È

dunque a giusta ragione che la CRTE 1 ha emanato la decisione di contravvenzione 4 settembre 2008.

6.

Il ricorrente, che di

per sé non contesta il quantitativo accertato dall’autorità, ritiene che la

multa sia del tutto sproporzionata ed eccessiva, per rapporto alla lieve colpa

e soprattutto in ragione della sua buona fede (ricorso punti 11 e 12). In

proposito, egli ribadisce di aver provveduto a contattare il Municipio di __________,

per il tramite del Sindaco, e di aver ottenuto da quest’ultimo il consenso

preventivo a bruciare la legna non trattata. Osserva infine che la piramide di

legname è rimasta in posizione ben visibile per un periodo di quasi due mesi

senza che l’autorità si facesse avanti a chiedere informazioni in merito.

7.

Per non tacere del fatto

che l’asserita autorizzazione del Sindaco è smentita sia dalle affermazioni

rilasciate in occasione del rapporto di contestazione 24 luglio 2008 da lui

sottoscritto (“Ho tentato anche di avvisare l’amministrazione comunale senza

successo”), sia dalle osservazioni 27 agosto 2008 (“[…] fu mia premura

avvisare della mia intenzione il __________ […] Mi fu risposto che doveva

essere messa al corrente anche la Cancelleria comunale. Telefonai quindi alla

cancelleria comunale che non riuscii comunque a raggiungere non so per quale

motivo. Ciononostante, in buona fede mi ritenni autorizzato ad accendere il

fuoco avendo già parlato con i pompieri ed essendo la serata particolarmente

idonea”), l’argomentazione sarebbe comunque destinata all’insuccesso

laddove riferita alla buona fede in campo amministrativo.

Il diritto alla protezione

della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero

che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione

federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti

dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia

agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità,

ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità

delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale

diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'amministrato e scostarsi così dal principio della legalità, sono

precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola

un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate, riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma).

8.

Nel presente caso, né il

Municipio di __________, tanto meno il Sindaco, né il Corpo Pompieri, possono

essere ritenuti competenti a rilasciare una qualsivoglia autorizzazione a

smaltire rifiuti derivanti dalla demolizione di un edificio al di fuori di un

impianto. Già solo per questo motivo, l’insorgente non può appellarsi al

principio della buona fede in campo amministrativo.

Del resto, v’è pure

motivo di dubitare della sua buona fede soggettiva, ove appena si consideri che

stando a quanto asserito in sede di osservazioni 27 agosto 2008 (a conferma di

quanto dichiarato il 24 luglio 2008), egli ha proceduto all’incenerimento

illecito senza aver informato l’amministrazione comunale e questo nonostante le

indicazioni asseritamente ottenute dai pompieri (che con ogni verosimiglianza

non erano nemmeno presenti al momento dei fatti, atteso che il falò è avvenuto

senza sistema di spegnimento; cfr. rapporto di contestazione 24 luglio 2008).

9.

Quanto all’aspetto

soggettivo, l’insorgente sostiene di non aver avuto intenzione alcuna di

smaltire in modo illecito del legname, invocando, come detto, una colpa lieve.

Orbene, a mente di questo

giudice l’insorgente non poteva non essere al corrente, in qualità di

segretario della __________, promotrice delle opere di rinnovamento e

trasformazione del __________, che già il 2 giugno 2008, ossia un mese e mezzo

prima dell’accensione del falò in questione, il responsabile della gestione

delle strutture alberghiere della Fondazione, signor __________ (cfr. inc.

30.2008.218

di questa Pretura), era stato interpellato in occasione del

sopralluogo indetto dall’autorità comunale a causa di un primo smaltimento

illecito di scarti di legno provenienti dal __________

Già allora erano stati avviati

accertamenti per verificare se la combustione fosse conforme alla normativa

federale contro l’inquinamento atmosferico.

L’insorgente, ammesso che

potesse ancora essere in dubbio sulla possibilità di bruciare il legname

proveniente dalla demolizione, avrebbe quindi dovuto interpellare le autorità

che si erano attivate dopo il falò del 31 maggio 2008 per avere lumi sugli

esiti della procedura avviata, prima di smaltire a sua volta legname

proveniente dal tetto.

Omettendo di fare quanto si

poteva da lui pretendere e comportandosi come se nulla fosse egli ha senz’altro

accettato il rischio di bruciare legna che non era permesso ardere, agendo

perlomeno per dolo eventuale. Del resto, egli stesso ha ammesso che scopo

dell’operazione, oltre a quello di evitare pericoli, era di “far risparmiare

alla Fondazione numerosi soldi che si sarebbero resi necessari a spostare tutto

questo legname, per essere ugualmente bruciato, ad __________” (cfr.

osservazioni 27 agosto 2008).

Si noti che visto il

precedente episodio del 31 maggio 2008 e considerata anche l’altitudine a cui è

avvenuto il falò (2100 m/slm), l’affermazione per cui nessuna autorità si è

fatta avanti a chiedere informazioni in merito alla piramide di legname, appare

alquanto malvenuta. Dal fascicolo processuale risulta peraltro che il 15 luglio

2008.

il Capo dicastero Ambiente del Municipio di __________ si era attivato

presso l’autorità di prime cure per segnalare che: “Gli scarti risultanti dalla

rimozione del tetto sono composti essenzialmente da legname (travi, assiti,

scale ecc. in piccola parte verniciati), che da quanto ho potuto constatare

sono accompagnati da residui di carta catramata e pezzi di lamiere. Il tutto –

per un ragguardevole quantitativo (diversi grossi camion) – è stato depositato

da circa un mese a poche centinaia di metri dal cantiere dove, da quanto mi è

dato di sapere, ne è previsto l’incenerimento in occasione del 1° agosto” e

per chiedere se “in considerazione della quantità e qualità dei rifiuti”

l’incenerimento fosse conforme all’OIAt, richiesta rimasta tuttavia inevasa,

poiché, proprio all’indomani della segnalazione, l’insorgente ha dato fuoco

alla catasta di materiale.

10.

Per quanto attiene all’ammontare

della multa, se da un lato, nulla osta a che l’importo della pena sia “stabilito

sulla base di una direttiva interna della __________ che considera diversi

fattori oggettivi, e tra questi anche le quantità di legname smaltito

illegalmente”, dall’altro lato bisogna procedere a un apprezzamento globale

di tutte le circostanze del caso concreto, fermo restando che la pena deve

essere commisurata alla colpa e alle condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3

CP, applicabile su rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP) e non è dunque possibile

comminare sistematicamente il massimo della pena edittale ad ogni illecito

incenerimento.

Nel caso di specie tuttavia,

pur tenendo conto che non risultano precedenti a carico del ricorrente, se si

considera l’ingente quantità di legname incenerito, l’elevata tossicità ad esso

legata e la colpa (aggravata dall’intento di favorire gli interessi della

fondazione evitandole costi di smaltimento), come pure l’importante somma che

si sarebbe dovuta sborsare per uno smaltimento corretto di una simile quantità

e qualità di materiale e che è di conseguenza stata illecitamente risparmiata,

la multa di fr. 10'000.- appare correttamente commisurata.

D’altro canto, l’insorgente

non pretende di avere particolari oneri di mantenimento che non gli

consentirebbero di far fronte al pagamento, seppur rateale, della multa.

11.

In conclusione il

ricorso va respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1

e 2 OIAt; 106 CP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso __________è confermata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico

ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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