30.2008.219
Incenerimento illecito di legna usata proveninente dalla demolizione di un tetto
28 aprile 2010Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2008.219
Data decisione, Autorità:
28.04.2010, PRPEN
Titolo:
Incenerimento illecito di legna usata proveninente dalla demolizione di un tetto
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 30c LPAMB
art. 61 let. f LPAMB
art. 26a OIAT
Incarto
n.
30.2008.219
3020/UPA
Bellinzona
28
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 settembre
2008 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
4 settembre 2008 n. 3020/UPA emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 (__________) con decisione 4 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 10’000.-, con accollamento di una tassa per le spese amministrative di
complessivi fr. 160.-,”ritenuto lo smaltimento illecito di almeno 15
tonnellate di legna usata”.
Fatti avvenuti il 16 luglio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb;
1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1 e 2 OIAt
(con riferimento al rapporto di contravvenzione 12 agosto 2008).
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la
riduzione della multa a fr. 200.-.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
Il
ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre l’audizione dei testi __________
(Sindaco di __________, il quale lo avrebbe autorizzato a bruciare la legna
proveniente dalla demolizione del tetto dell’ospizio) e __________ (persona
responsabile del cantiere dell’ospizio, il quale avrebbe ricevuto l’ordine di
separare minuziosamente il legname naturale dal resto degli scarti).
Giusta
l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di
dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid.
1d).
Nella fattispecie, le prove
chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di
rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo per di più
sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
2. L’art.
30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli
impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai
boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione
dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e
Fatti
i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.
1 OIAt).
L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a
decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è
fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Per
la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,
in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna
allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,
trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di
legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e
artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto
né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett.
c).
Secondo
la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono
considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,
dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello
costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come
pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1. Non sono
inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b
dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname
di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del
legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento
contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il
legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del
legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la
legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la
lettera a (cifra 3).
Chiunque
intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito
con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). In virtù
dei combinati disposti degli art. 27 cpv. 2 LaLPAmb e 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le
contravvenzioni punite dalla Legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite
dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
3. Nel
presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha
rimproverato al multato di aver incenerito illecitamente almeno 15 tonnellate
di scarti di legname proveniente dalla demolizione del tetto dello stabile __________,
allo scopo di risparmiare le spese di smaltimento.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contestazione della
Polizia cantonale e successivo accertamento sul posto della __________,
suffragato dai prelievi di materiale bruciato e dalla documentazione
fotografica attestante la catasta di scarti edili prima dell’accensione, la
superficie incenerita dal fuoco (del diametro di 20 metri), nonché le lamiere calcinate evacuate dal luogo della combustione e depositate in una benna
(cfr. rapporto “Fuochi all’aperto”, che attesta la presenza di un “falò di
rifiuti”). Dal rapporto di contravvenzione 12 agosto 2008 si evince inoltre che
nel terreno sono stati individuati residui di lamiere, pezzi metallici
ed altri non combustibili.
4. Il ricorrente contesta
innanzitutto la competenza della CRTE 1 ad emanare la decisione di contravvenzione
legata alla presente fattispecie.
A suo dire, la stessa
rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 26b OIAt e quindi dell’art. 10
cpv. 2 ROIAt, il quale recita che “previa comunicazione al Municipio, al di
sopra della quota di 600 m/slm i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto
possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo”.
Egli sostiene che il falò è
stato acceso con legname non trattato costituito unicamente da legna allo stato
naturale, pertanto da considerare legna da ardere. Soggiunge di aver ottenuto
il nulla osta del Sindaco a utilizzare il legname del tetto dell’ospizio,
ragion per cui si riteneva in diritto di bruciare il legname in parola. Ad ogni
modo, pretende che un’eventuale procedura contravvenzionale avrebbe semmai
dovuto essere avviata dal Municipio in applicazione dell’art. 11 ROIAt, ad
esclusione della SPAAS. A torto.
5. È vero che l’art. 11
ROIAt prevede che in deroga all’art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni
previste all’art. 10 ROIAt (divieto di fuochi all’aperto) sono punite dal
Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000.- e che la procedura è
retta dagli art. 147 segg. della legge organica comunale.
L’art. 10 ROIAt, dal canto
suo, sancisce che l’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di
rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono
vietati al di sotto della quota di 600 m/slm (cpv. 1), mentre che, al di sopra
della quota di 600 m/slm, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto possono
essere inceneriti all’aperto, previa comunicazione al Municipio, solo se
generano poco fumo, ritenuto che tale facoltà è comunque esclusa nelle zone
edificabili (cpv. 2). Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai
divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per esigenze di natura fitosanitaria o
ecologica (cpv. 3). Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi
all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al
riscaldamento delle persone, a scopi ricreativi o commemorativi, ad
esercitazioni o ad altri scopi analoghi (cpv. 4).
Nella presente fattispecie, il
fuoco è stato acceso a una quota di 2100 m/slm, ossia al di sopra della quota
di 600 m/slm, di modo che basterebbe semmai una comunicazione al Municipio, fermo
restando che si tratti di rifiuti naturali secchi prodotti sul posto (ovvero
provenienti da boschi, campi, giardini e orti), ciò che, a non averne dubbio,
non è il caso. Al di là degli accertamenti esperiti dall’autorità d’indagine,
della cui veridicità non v’è motivo di dubitare, non può infatti essere
disatteso che il combustibile utilizzato per accendere il fuoco, per stessa
ammissione dell’insorgente, era costituito da legname proveniente dalla
demolizione del tetto del Vecchio Ospizio, ciò che non ha nulla a che vedere
con rifiuti naturali prodotti sul posto o altrimenti con legna da ardere nel
senso dell’allegato 5 dell’OIAt. Orbene, la
legge prevede espressamente che il legname di scarto
proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di
edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette
e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo
l’art. 31 capoverso 1 dell’allegato 5 dell’OIAt non è considerato legna da ardere.
Trattandosi
di un incenerimento di rifiuti, e meglio di scarti provenienti dalla
demolizione del tetto di un edificio, che possono essere
bruciati soltanto in appositi impianti, la fattispecie configura
senz’altro una violazione delle norme ambientali di ordine federale, e questo a
prescindere dalla quota in cui si realizza e dal fatto che il legname sia
trattato o meno.
Di
nessun ausilio per il giudizio è pertanto la generica affermazione del
ricorrente secondo cui “il materiale arso era esclusivamente del legno” (cfr.
Considerandi
osservazioni 27 agosto 2008, in cui egli peraltro non precisava che il legname
utilizzato non era trattato né che lo stesso era stato minuziosamente o anche
solo grossolanamente separato, ma si limitava ad affermare di aver bruciato buona
parte del legname recuperato dal rifacimento del tetto).
Per gli stessi motivi, neppure
la distinta dei materiali della demolizione datata 19 settembre 2008 prodotta
con il complemento ricorsuale 22 settembre 2008 (di cui non è comunque dato di
sapere se sia riferita a tutto l’ospizio o al solo tetto) è atta a sovvertire o
quanto meno a sminuire gli accertamenti dell’autorità inquirente.
È
dunque a giusta ragione che la CRTE 1 ha emanato la decisione di contravvenzione 4 settembre 2008.
6.
Il ricorrente, che di
per sé non contesta il quantitativo accertato dall’autorità, ritiene che la
multa sia del tutto sproporzionata ed eccessiva, per rapporto alla lieve colpa
e soprattutto in ragione della sua buona fede (ricorso punti 11 e 12). In
proposito, egli ribadisce di aver provveduto a contattare il Municipio di __________,
per il tramite del Sindaco, e di aver ottenuto da quest’ultimo il consenso
preventivo a bruciare la legna non trattata. Osserva infine che la piramide di
legname è rimasta in posizione ben visibile per un periodo di quasi due mesi
senza che l’autorità si facesse avanti a chiedere informazioni in merito.
7.
Per non tacere del fatto
che l’asserita autorizzazione del Sindaco è smentita sia dalle affermazioni
rilasciate in occasione del rapporto di contestazione 24 luglio 2008 da lui
sottoscritto (“Ho tentato anche di avvisare l’amministrazione comunale senza
successo”), sia dalle osservazioni 27 agosto 2008 (“[…] fu mia premura
avvisare della mia intenzione il __________ […] Mi fu risposto che doveva
essere messa al corrente anche la Cancelleria comunale. Telefonai quindi alla
cancelleria comunale che non riuscii comunque a raggiungere non so per quale
motivo. Ciononostante, in buona fede mi ritenni autorizzato ad accendere il
fuoco avendo già parlato con i pompieri ed essendo la serata particolarmente
idonea”), l’argomentazione sarebbe comunque destinata all’insuccesso
laddove riferita alla buona fede in campo amministrativo.
Il diritto alla protezione
della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero
che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione
federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti
dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia
agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità,
ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità
delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale
diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni per tutelare la buona
fede dell'amministrato e scostarsi così dal principio della legalità, sono
precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate, riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma).
8.
Nel presente caso, né il
Municipio di __________, tanto meno il Sindaco, né il Corpo Pompieri, possono
essere ritenuti competenti a rilasciare una qualsivoglia autorizzazione a
smaltire rifiuti derivanti dalla demolizione di un edificio al di fuori di un
impianto. Già solo per questo motivo, l’insorgente non può appellarsi al
principio della buona fede in campo amministrativo.
Del resto, v’è pure
motivo di dubitare della sua buona fede soggettiva, ove appena si consideri che
stando a quanto asserito in sede di osservazioni 27 agosto 2008 (a conferma di
quanto dichiarato il 24 luglio 2008), egli ha proceduto all’incenerimento
illecito senza aver informato l’amministrazione comunale e questo nonostante le
indicazioni asseritamente ottenute dai pompieri (che con ogni verosimiglianza
non erano nemmeno presenti al momento dei fatti, atteso che il falò è avvenuto
senza sistema di spegnimento; cfr. rapporto di contestazione 24 luglio 2008).
9.
Quanto all’aspetto
soggettivo, l’insorgente sostiene di non aver avuto intenzione alcuna di
smaltire in modo illecito del legname, invocando, come detto, una colpa lieve.
Orbene, a mente di questo
giudice l’insorgente non poteva non essere al corrente, in qualità di
segretario della __________, promotrice delle opere di rinnovamento e
trasformazione del __________, che già il 2 giugno 2008, ossia un mese e mezzo
prima dell’accensione del falò in questione, il responsabile della gestione
delle strutture alberghiere della Fondazione, signor __________ (cfr. inc.
30.2008.218
di questa Pretura), era stato interpellato in occasione del
sopralluogo indetto dall’autorità comunale a causa di un primo smaltimento
illecito di scarti di legno provenienti dal __________
Già allora erano stati avviati
accertamenti per verificare se la combustione fosse conforme alla normativa
federale contro l’inquinamento atmosferico.
L’insorgente, ammesso che
potesse ancora essere in dubbio sulla possibilità di bruciare il legname
proveniente dalla demolizione, avrebbe quindi dovuto interpellare le autorità
che si erano attivate dopo il falò del 31 maggio 2008 per avere lumi sugli
esiti della procedura avviata, prima di smaltire a sua volta legname
proveniente dal tetto.
Omettendo di fare quanto si
poteva da lui pretendere e comportandosi come se nulla fosse egli ha senz’altro
accettato il rischio di bruciare legna che non era permesso ardere, agendo
perlomeno per dolo eventuale. Del resto, egli stesso ha ammesso che scopo
dell’operazione, oltre a quello di evitare pericoli, era di “far risparmiare
alla Fondazione numerosi soldi che si sarebbero resi necessari a spostare tutto
questo legname, per essere ugualmente bruciato, ad __________” (cfr.
osservazioni 27 agosto 2008).
Si noti che visto il
precedente episodio del 31 maggio 2008 e considerata anche l’altitudine a cui è
avvenuto il falò (2100 m/slm), l’affermazione per cui nessuna autorità si è
fatta avanti a chiedere informazioni in merito alla piramide di legname, appare
alquanto malvenuta. Dal fascicolo processuale risulta peraltro che il 15 luglio
2008.
il Capo dicastero Ambiente del Municipio di __________ si era attivato
presso l’autorità di prime cure per segnalare che: “Gli scarti risultanti dalla
rimozione del tetto sono composti essenzialmente da legname (travi, assiti,
scale ecc. in piccola parte verniciati), che da quanto ho potuto constatare
sono accompagnati da residui di carta catramata e pezzi di lamiere. Il tutto –
per un ragguardevole quantitativo (diversi grossi camion) – è stato depositato
da circa un mese a poche centinaia di metri dal cantiere dove, da quanto mi è
dato di sapere, ne è previsto l’incenerimento in occasione del 1° agosto” e
per chiedere se “in considerazione della quantità e qualità dei rifiuti”
l’incenerimento fosse conforme all’OIAt, richiesta rimasta tuttavia inevasa,
poiché, proprio all’indomani della segnalazione, l’insorgente ha dato fuoco
alla catasta di materiale.
10.
Per quanto attiene all’ammontare
della multa, se da un lato, nulla osta a che l’importo della pena sia “stabilito
sulla base di una direttiva interna della __________ che considera diversi
fattori oggettivi, e tra questi anche le quantità di legname smaltito
illegalmente”, dall’altro lato bisogna procedere a un apprezzamento globale
di tutte le circostanze del caso concreto, fermo restando che la pena deve
essere commisurata alla colpa e alle condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3
CP, applicabile su rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP) e non è dunque possibile
comminare sistematicamente il massimo della pena edittale ad ogni illecito
incenerimento.
Nel caso di specie tuttavia,
pur tenendo conto che non risultano precedenti a carico del ricorrente, se si
considera l’ingente quantità di legname incenerito, l’elevata tossicità ad esso
legata e la colpa (aggravata dall’intento di favorire gli interessi della
fondazione evitandole costi di smaltimento), come pure l’importante somma che
si sarebbe dovuta sborsare per uno smaltimento corretto di una simile quantità
e qualità di materiale e che è di conseguenza stata illecitamente risparmiata,
la multa di fr. 10'000.- appare correttamente commisurata.
D’altro canto, l’insorgente
non pretende di avere particolari oneri di mantenimento che non gli
consentirebbero di far fronte al pagamento, seppur rateale, della multa.
11.
In conclusione il
ricorso va respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra 3 cpv. 1
e 2 OIAt; 106 CP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________è confermata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico
ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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