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Decisione

30.2008.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione di tassazione d'ufficio

del 14 dicembre 2007 (doc. B4) la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per

salari non notificati dalla RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31

dicembre 2005. L'Amministrazione ha quindi fissato i contributi dovuti dalla datrice di lavoro sugli

importi ripresi alle persone che hanno collaborato con quest'ultima.

B. Il

20 gennaio 2008 (doc. B2) la summenzionata Fondazione si è opposta alle riprese

effettuate dalla Cassa di compensazione ed ha così proposto una soluzione di

ripresa differente concernente le rimunerazioni di poco conto, le attività svolte

da persone esercitanti già un'attività

indipendente, le spese per il vitto dei lavoratori volontari, il rimborso delle

spese per i membri del comitato e le spese per il materiale (doc. B3). Contro

la ripresa complessiva di Fr. 59'241.- sull'arco dei

quattro anni controllati, la datrice di lavoro ha proposto un importo di Fr. 48'471.-.

C. La

decisione su opposizione (doc. B1) della Cassa di compensazione ha accolto

parzialmente le lamentele dell'opponente,

ossia in merito alla ripresa inerente le spese per il materiale, stralciandola.

Per il resto, rifacendosi alla giurisprudenza ed alle direttive applicabili in

materia, ha confermato che siccome non sono state prodotte le apposite

dichiarazioni di rinuncia della riscossione dei contributi, la Cassa non poteva

prescindere dal prelevare questi contributi anche sugli importi inferiori a Fr.

2'000.- ricevuti dagli assicurati

da parte della datrice di lavoro.

D. Con

ricorso del 2 marzo 2008 (doc. I) la Fondazione ha osservato che i volontari

che hanno collaborato allo scopo da essa prefisso per oltre un mese hanno ricevuto

un'indennità per spese

superiore ai Fr. 2'000.- annui,

quindi questo importo va considerato come salario determinante ed assoggettato

al prelievo dei contributi sociali. Per contro, le indennità per spese inferiori

ai Fr. 2'000.- versate ad altri

volontari nell'ambito di un'attività accessoria non sono considerate

come reddito determinante, perciò non soggiacciono al prelievo di contributi

sociali, viste anche le dichiarazioni di rinuncia in tal senso.

E. Nella

risposta di causa del 31 marzo 2008 (doc. VI) la Cassa ha ribadito la sua presa

di posizione, concludendo che le dichiarazioni di rinuncia allegate non sono corrette

(docc. C1-C13).

La ricorrente ha

specificato che queste rinunce sono state fatte in forma orale per gli anni

2002 e 2003, mentre in forma scritta per gli anni 2004 e 2005 (doc. VIII).

La Cassa si è riconfermata

nelle proprie allegazioni (doc. X).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003

della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla

LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007

consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF

129.

V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa

specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità

di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte

disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid.

6.

, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la

decisione di fissazione dei contributi sulle riprese effettuate concerne gli

anni dal 2002 al 2005. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono

invece state emanate nel 2007 e nel 2008.

Pertanto, mentre per

l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto

concerne la fissazione dei contributi per l'anno 2002 vanno applicate le norme sostanziali dell'AVS in vigore fino a quell'anno. Riguardo ai successivi anni 2003-2005,

invece, fanno stato le norme materiali dell'AVS vigenti dal 1° gennaio 2003.

nel merito

3.

La

questione sollevata dalla ricorrente riguarda l'esonero dal pagamento dei contributi sociali sugli importi inferiori

ai Fr. 2'000.- annui che essa ha

versato ad alcuni assicurati a titolo di rimborsi spese e/o quali salari non

notificati come tale.

Come evidenziato da

entrambe le parti, su questa tematica si era già espresso questo Tribunale con

sentenza del 23 novembre 2007 al considerando 12 (inc. n. 30.2007.32), ma

relativamente agli importi versati nel 2001 dalla datrice di lavoro a degli

assicurati.

Vale comunque la pena

riproporre le norme applicabili, così da spiegare meglio alla ricorrente le

motivazioni del giudizio.

4.

Nell'ambito dei contributi previsti sul reddito

proveniente da un'attività

dipendente, secondo l’art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS il Consiglio Federale può

emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per

attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e

lavoratori, nel salario determinante.

Facendo uso di questa

facoltà il Consiglio Federale ha emanato l'art. 8bis OAVS, secondo il quale le rimunerazioni versate dal datore

di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano i Fr.

2'000.- per anno civile possono

essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.

Il TCA rileva che dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della nuova legge del 17

giugno 2005 contro il lavoro nero, l'art. 5 cpv. 5 LAVS è stato abrogato, mentre l'art. 8bis OAVS è stato modificato e

sostituito da una norma non più attinente alla questione dell'esonero dei guadagni accessori di poco

conto.

Questa tematica è

stata riproposta dal nuovo art. 14 cpv. 5 LAVS, secondo cui il Consiglio

federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario

determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia;

può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia

chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

Il nuovo art. 34d

OAVS "salario di poco conto" concretizza poi questa delega legislativa:

1.

Se il salario

determinante non supera 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il

contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

2.

I contributi sul salario determinante delle persone

impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.

3.

Se accetta che il salario sia versato senza deduzione

dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti

successivamente.

Tornando alla

legislazione applicabile al periodo di contribuzione oggetto del ricorso

(2002-2005), la rinuncia alla riscossione dei contributi sulle rimunerazioni

facenti parte del salario determinante è possibile soltanto se sono il prodotto

di un’attività accessoria, se sono di poco conto e se il datore di

lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (Direttive edite

dall'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 2105, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2006, identica comunque a quelle vigenti nel periodo in

questione).

Il guadagno accessorio

presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N.

2106.

DRC).

Non vi è dunque

guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall’esercizio di diverse

attività lucrative senza che l’una o l’altra possa essere considerata attività

principale, il guadagno proveniente da un’attività accessoria rappresenta una

parte importante del reddito totale dell’assicurato, oppure se il guadagno

accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale

(N. 2108 DRC).

Per il N. 2109 DRC,

fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da

attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in

particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio

domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni

assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento

dei contributi.

Al contrario,

l’attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un’attività

principale, per cui il guadagno derivante da un’altra attività lucrativa è

considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46).

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei

contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici

su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento

(DTF 113 V 246 consid. 4c).

Va infine rilevato che

con decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento

all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che

all'esposizione sopra riportata per esteso può essere fatto riferimento e

prestata adesione.

Per quanto concerne la seconda

condizione cumulativa, l'importo limite di Fr. 2'000.- annui si

riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC) versate da un solo datore

di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato

per attività accessorie devono essere sommate (N. 2116 DRC).

La terza condizione viene spiegata dal N.

2118.

DRC, secondo cui la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa

e presuppone il consenso del datore di lavoro e del salariato. Se esiste tale

accordo e se è rispettata la procedura applicabile, la decisione degli interessati

vincola la Cassa di compensazione.

Per il N. 2119 DRC, il datore di lavoro

può dare il suo consenso generale per tutti i salariati dell'impresa o fare la

dichiarazione di rinuncia soltanto di caso in caso. Deve comunque informare i salariati

della sua intenzione.

In virtù del N. 2120 DRC, l'accordo del

salariato alla rinuncia deve essere, di regola, messo per iscritto e può sempre

essere revocato. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato.

L'accordo del salariato è valido solo

se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del

mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione dei contributi

su cui si basa il calcolo di future rendite di vecchiaia, per superstiti o

d’invalidità (N. 2121 DRC).

Il datore di lavoro

che vuole prevalersi della rinuncia dei contributi paritetici, deve prima

chiedere l’autorizzazione della cassa di compensazione e presentare il testo

che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2121 DRC, a meno che egli

usi un modulo della cassa di compensazione (N. 2125 DRC).

Il datore di lavoro deve

tenere delle iscrizioni che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da

ogni salariato per anno civile a titolo di rimunerazioni di poco conto per

attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il

limite sia stato raggiunto (N. 2128 DRC).

Infine, è conforme

alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo

che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo

senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di

Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR

1996.

AHV Nr. 77 pag. 233).

5.

Nel

caso di specie, è un dato di fatto, per ammissione della ricorrente stessa, che

per gli anni 2002 e 2003 – come già occorso per il 2001 trattato dal TCA con la citata sentenza del 23 novembre

2007.

(inc. n. 30.2007.32) - non v'è mai stata alcuna dichiarazione scritta di rinuncia, bensì essa

è stata data solo in forma orale, dopo che gli assicurati interessati sono

stati resi edotti sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi (doc.

VIII).

In queste circostanze,

è indubbio che, come tali, queste dichiarazioni di rinuncia fatte verbalmente non

hanno alcuna valenza, ossia non adempiono alle summenzionate modalità di

presentazione (non sono state fatte per iscritto, così non è certo se sia il

datore di lavoro sia il salariato hanno manifestato, consci delle conseguenze a

cui andava(no) incontro – in particolare il salariato -, il proprio accordo

alla rinuncia alla riscossione dei contributi).

Pertanto, la ripresa da

parte della Cassa di compensazione degli importi di poco conto versati dalla

datrice di lavoro ad alcuni suoi assicurati negli anni 2002 e 2003 va

confermata, non essendo date le premesse per concedere l'esonero di queste retribuzioni minime dall'assoggettamento ai contributi sociali.

Per quanto concerne i

successivi anni 2004 e 2005, è vero che gli interessati hanno sottoscritto una

dichiarazione di rinuncia.

Queste dichiarazioni

sono state redatte in tedesco ed in italiano ed hanno il tenore seguente (docc.

C4-C13):

" Con la presente prendo atto che i pagamenti che ho

ricevuto per l'anno …… dalla Fondazione RI 1 non sono

equivalenti ad un salario, ma sono dei contributi d'indennità

per le mie spese personali.

Quindi la RI 1 non è

soggetta a contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG per queste indennità.

Luogo e data firma

dell'assicurato".

È evidente che anche

queste dichiarazioni non sono affatto conformi ai criteri di adempimento sopra

evocati.

Manca innanzitutto il

consenso della datrice di lavoro a rinunciare alla riscossione dei contributi.

Non va dimenticato che questa rinuncia è un atto che va fatto da entrambe le

parti coinvolte e che esige pertanto il consenso tanto del lavoratore quanto

del datore di lavoro.

Prima di procedere in

tal senso, quest'ultimo deve

preavvisare la Cassa di compensazione della sua (e del lavoratore) intenzione e

sottoporle per approvazione il testo della rinuncia che farà poi sottoscrivere

al salariato. Un'altra

soluzione, certamente più pratica, è quella di fare direttamente capo a dei

formulari prestampati forniti dall'Amministrazione. In concreto, la ricorrente non ha agito né nell'uno né nell'altro senso, poiché il testo (scarno) delle succitate dichiarazioni

di rinuncia che ha fatto firmare agli interessati non è stato (evidentemente)

approvato in anticipo dalla Cassa di compensazione, siccome non corretto. Se

invece gliel'avesse sottoposto

per accettazione, la sua dichiarazione, nella versione di come figura agli

atti, non sarebbe stata accettata dalla Cassa e quindi la Fondazione avrebbe

potuto fare ancora in tempo a fare capo ai formulari prestampati forniti dall'Amministrazione stessa.

Inoltre, e

soprattutto, nelle dichiarazioni presentate dalla ricorrente non figurano le

conseguenze per il salariato del mancato pagamento dei contributi, cosicché l'accordo dato dagli assicurati non è valido

(N. 2120 DRC).

Va ancora osservato che malgrado la Cassa di compensazione abbia

comunicato alla datrice di lavoro, nella decisione su opposizione, che non

erano state presentate le apposite – e corrette - dichiarazioni di rinuncia, quest'ultima, né in sede di ricorso né nel

termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, ha tuttavia presentato

delle corrette dichiarazioni di rinuncia. E ciò, nonostante nella decisione impugnata

fossero peraltro indicate chiaramente le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo

sociale.

Tutto ben considerato, dunque, le riprese di salario effettuate

dalla Cassa di compensazione sugli anni 2002-2005 vanno confermate nella misura

decisa con la decisione su opposizione.

Il ricorso va dunque respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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