30.2008.22
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21 luglio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
30.2008.22
Data decisione, Autorità:
21.07.2008, TCA
Titolo:
Esonero dalla riscossione di contributi sociali su importi inferiori a Fr. 2'000/anno.Tre condizioni cumulative: derivano da un'attività accessoria,sono di poco conto e il datore di lavoro e il salariato consentono per iscritto alla rinuncia.Le dichiarazioni non sono conformi: mancano le conseguenze
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
GUADAGNO ACCESSORIO
LAVORATORE DIPENDENTE
RIMUNERAZIONE INFERIORI A 2000 FRANCHI
art. 5 cpv. 5 LAVS
art. 14 cpv. 5 LAVS
art. 8bis OAVS
art. 34d OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.22
TB
Lugano
21 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
febbraio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Con
decisione di tassazione d'ufficio
del 14 dicembre 2007 (doc. B4) la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per
salari non notificati dalla RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31
dicembre 2005. L'Amministrazione ha quindi fissato i contributi dovuti dalla datrice di lavoro sugli
importi ripresi alle persone che hanno collaborato con quest'ultima.
B. Il
20 gennaio 2008 (doc. B2) la summenzionata Fondazione si è opposta alle riprese
effettuate dalla Cassa di compensazione ed ha così proposto una soluzione di
ripresa differente concernente le rimunerazioni di poco conto, le attività svolte
da persone esercitanti già un'attività
indipendente, le spese per il vitto dei lavoratori volontari, il rimborso delle
spese per i membri del comitato e le spese per il materiale (doc. B3). Contro
la ripresa complessiva di Fr. 59'241.- sull'arco dei
quattro anni controllati, la datrice di lavoro ha proposto un importo di Fr. 48'471.-.
C. La
decisione su opposizione (doc. B1) della Cassa di compensazione ha accolto
parzialmente le lamentele dell'opponente,
ossia in merito alla ripresa inerente le spese per il materiale, stralciandola.
Per il resto, rifacendosi alla giurisprudenza ed alle direttive applicabili in
materia, ha confermato che siccome non sono state prodotte le apposite
dichiarazioni di rinuncia della riscossione dei contributi, la Cassa non poteva
prescindere dal prelevare questi contributi anche sugli importi inferiori a Fr.
2'000.- ricevuti dagli assicurati
da parte della datrice di lavoro.
D. Con
ricorso del 2 marzo 2008 (doc. I) la Fondazione ha osservato che i volontari
che hanno collaborato allo scopo da essa prefisso per oltre un mese hanno ricevuto
un'indennità per spese
superiore ai Fr. 2'000.- annui,
quindi questo importo va considerato come salario determinante ed assoggettato
al prelievo dei contributi sociali. Per contro, le indennità per spese inferiori
ai Fr. 2'000.- versate ad altri
volontari nell'ambito di un'attività accessoria non sono considerate
come reddito determinante, perciò non soggiacciono al prelievo di contributi
sociali, viste anche le dichiarazioni di rinuncia in tal senso.
E. Nella
risposta di causa del 31 marzo 2008 (doc. VI) la Cassa ha ribadito la sua presa
di posizione, concludendo che le dichiarazioni di rinuncia allegate non sono corrette
(docc. C1-C13).
La ricorrente ha
specificato che queste rinunce sono state fatte in forma orale per gli anni
2002 e 2003, mentre in forma scritta per gli anni 2004 e 2005 (doc. VIII).
La Cassa si è riconfermata
nelle proprie allegazioni (doc. X).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF
129.
V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità
di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte
disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid.
6.
, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione di fissazione dei contributi sulle riprese effettuate concerne gli
anni dal 2002 al 2005. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono
invece state emanate nel 2007 e nel 2008.
Pertanto, mentre per
l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto
concerne la fissazione dei contributi per l'anno 2002 vanno applicate le norme sostanziali dell'AVS in vigore fino a quell'anno. Riguardo ai successivi anni 2003-2005,
invece, fanno stato le norme materiali dell'AVS vigenti dal 1° gennaio 2003.
nel merito
3.
La
questione sollevata dalla ricorrente riguarda l'esonero dal pagamento dei contributi sociali sugli importi inferiori
ai Fr. 2'000.- annui che essa ha
versato ad alcuni assicurati a titolo di rimborsi spese e/o quali salari non
notificati come tale.
Come evidenziato da
entrambe le parti, su questa tematica si era già espresso questo Tribunale con
sentenza del 23 novembre 2007 al considerando 12 (inc. n. 30.2007.32), ma
relativamente agli importi versati nel 2001 dalla datrice di lavoro a degli
assicurati.
Vale comunque la pena
riproporre le norme applicabili, così da spiegare meglio alla ricorrente le
motivazioni del giudizio.
4.
Nell'ambito dei contributi previsti sul reddito
proveniente da un'attività
dipendente, secondo l’art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS il Consiglio Federale può
emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per
attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e
lavoratori, nel salario determinante.
Facendo uso di questa
facoltà il Consiglio Federale ha emanato l'art. 8bis OAVS, secondo il quale le rimunerazioni versate dal datore
di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano i Fr.
2'000.- per anno civile possono
essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.
Il TCA rileva che dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della nuova legge del 17
giugno 2005 contro il lavoro nero, l'art. 5 cpv. 5 LAVS è stato abrogato, mentre l'art. 8bis OAVS è stato modificato e
sostituito da una norma non più attinente alla questione dell'esonero dei guadagni accessori di poco
conto.
Questa tematica è
stata riproposta dal nuovo art. 14 cpv. 5 LAVS, secondo cui il Consiglio
federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario
determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia;
può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia
chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.
Il nuovo art. 34d
OAVS "salario di poco conto" concretizza poi questa delega legislativa:
1.
Se il salario
determinante non supera 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il
contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
2.
I contributi sul salario determinante delle persone
impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.
3.
Se accetta che il salario sia versato senza deduzione
dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti
successivamente.
Tornando alla
legislazione applicabile al periodo di contribuzione oggetto del ricorso
(2002-2005), la rinuncia alla riscossione dei contributi sulle rimunerazioni
facenti parte del salario determinante è possibile soltanto se sono il prodotto
di un’attività accessoria, se sono di poco conto e se il datore di
lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (Direttive edite
dall'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 2105, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2006, identica comunque a quelle vigenti nel periodo in
questione).
Il guadagno accessorio
presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N.
2106.
DRC).
Non vi è dunque
guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall’esercizio di diverse
attività lucrative senza che l’una o l’altra possa essere considerata attività
principale, il guadagno proveniente da un’attività accessoria rappresenta una
parte importante del reddito totale dell’assicurato, oppure se il guadagno
accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale
(N. 2108 DRC).
Per il N. 2109 DRC,
fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da
attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in
particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio
domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni
assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento
dei contributi.
Al contrario,
l’attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un’attività
principale, per cui il guadagno derivante da un’altra attività lucrativa è
considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46).
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei
contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici
su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento
(DTF 113 V 246 consid. 4c).
Va infine rilevato che
con decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento
all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che
all'esposizione sopra riportata per esteso può essere fatto riferimento e
prestata adesione.
Per quanto concerne la seconda
condizione cumulativa, l'importo limite di Fr. 2'000.- annui si
riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC) versate da un solo datore
di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato
per attività accessorie devono essere sommate (N. 2116 DRC).
La terza condizione viene spiegata dal N.
2118.
DRC, secondo cui la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa
e presuppone il consenso del datore di lavoro e del salariato. Se esiste tale
accordo e se è rispettata la procedura applicabile, la decisione degli interessati
vincola la Cassa di compensazione.
Per il N. 2119 DRC, il datore di lavoro
può dare il suo consenso generale per tutti i salariati dell'impresa o fare la
dichiarazione di rinuncia soltanto di caso in caso. Deve comunque informare i salariati
della sua intenzione.
In virtù del N. 2120 DRC, l'accordo del
salariato alla rinuncia deve essere, di regola, messo per iscritto e può sempre
essere revocato. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato.
L'accordo del salariato è valido solo
se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del
mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione dei contributi
su cui si basa il calcolo di future rendite di vecchiaia, per superstiti o
d’invalidità (N. 2121 DRC).
Il datore di lavoro
che vuole prevalersi della rinuncia dei contributi paritetici, deve prima
chiedere l’autorizzazione della cassa di compensazione e presentare il testo
che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2121 DRC, a meno che egli
usi un modulo della cassa di compensazione (N. 2125 DRC).
Il datore di lavoro deve
tenere delle iscrizioni che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da
ogni salariato per anno civile a titolo di rimunerazioni di poco conto per
attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il
limite sia stato raggiunto (N. 2128 DRC).
Infine, è conforme
alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo
che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo
senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di
Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR
1996.
AHV Nr. 77 pag. 233).
5.
Nel
caso di specie, è un dato di fatto, per ammissione della ricorrente stessa, che
per gli anni 2002 e 2003 – come già occorso per il 2001 trattato dal TCA con la citata sentenza del 23 novembre
2007.
(inc. n. 30.2007.32) - non v'è mai stata alcuna dichiarazione scritta di rinuncia, bensì essa
è stata data solo in forma orale, dopo che gli assicurati interessati sono
stati resi edotti sulle conseguenze del mancato pagamento dei contributi (doc.
VIII).
In queste circostanze,
è indubbio che, come tali, queste dichiarazioni di rinuncia fatte verbalmente non
hanno alcuna valenza, ossia non adempiono alle summenzionate modalità di
presentazione (non sono state fatte per iscritto, così non è certo se sia il
datore di lavoro sia il salariato hanno manifestato, consci delle conseguenze a
cui andava(no) incontro – in particolare il salariato -, il proprio accordo
alla rinuncia alla riscossione dei contributi).
Pertanto, la ripresa da
parte della Cassa di compensazione degli importi di poco conto versati dalla
datrice di lavoro ad alcuni suoi assicurati negli anni 2002 e 2003 va
confermata, non essendo date le premesse per concedere l'esonero di queste retribuzioni minime dall'assoggettamento ai contributi sociali.
Per quanto concerne i
successivi anni 2004 e 2005, è vero che gli interessati hanno sottoscritto una
dichiarazione di rinuncia.
Queste dichiarazioni
sono state redatte in tedesco ed in italiano ed hanno il tenore seguente (docc.
C4-C13):
" Con la presente prendo atto che i pagamenti che ho
ricevuto per l'anno …… dalla Fondazione RI 1 non sono
equivalenti ad un salario, ma sono dei contributi d'indennità
per le mie spese personali.
Quindi la RI 1 non è
soggetta a contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG per queste indennità.
Luogo e data firma
dell'assicurato".
È evidente che anche
queste dichiarazioni non sono affatto conformi ai criteri di adempimento sopra
evocati.
Manca innanzitutto il
consenso della datrice di lavoro a rinunciare alla riscossione dei contributi.
Non va dimenticato che questa rinuncia è un atto che va fatto da entrambe le
parti coinvolte e che esige pertanto il consenso tanto del lavoratore quanto
del datore di lavoro.
Prima di procedere in
tal senso, quest'ultimo deve
preavvisare la Cassa di compensazione della sua (e del lavoratore) intenzione e
sottoporle per approvazione il testo della rinuncia che farà poi sottoscrivere
al salariato. Un'altra
soluzione, certamente più pratica, è quella di fare direttamente capo a dei
formulari prestampati forniti dall'Amministrazione. In concreto, la ricorrente non ha agito né nell'uno né nell'altro senso, poiché il testo (scarno) delle succitate dichiarazioni
di rinuncia che ha fatto firmare agli interessati non è stato (evidentemente)
approvato in anticipo dalla Cassa di compensazione, siccome non corretto. Se
invece gliel'avesse sottoposto
per accettazione, la sua dichiarazione, nella versione di come figura agli
atti, non sarebbe stata accettata dalla Cassa e quindi la Fondazione avrebbe
potuto fare ancora in tempo a fare capo ai formulari prestampati forniti dall'Amministrazione stessa.
Inoltre, e
soprattutto, nelle dichiarazioni presentate dalla ricorrente non figurano le
conseguenze per il salariato del mancato pagamento dei contributi, cosicché l'accordo dato dagli assicurati non è valido
(N. 2120 DRC).
Va ancora osservato che malgrado la Cassa di compensazione abbia
comunicato alla datrice di lavoro, nella decisione su opposizione, che non
erano state presentate le apposite – e corrette - dichiarazioni di rinuncia, quest'ultima, né in sede di ricorso né nel
termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, ha tuttavia presentato
delle corrette dichiarazioni di rinuncia. E ciò, nonostante nella decisione impugnata
fossero peraltro indicate chiaramente le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo
sociale.
Tutto ben considerato, dunque, le riprese di salario effettuate
dalla Cassa di compensazione sugli anni 2002-2005 vanno confermate nella misura
decisa con la decisione su opposizione.
Il ricorso va dunque respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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