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Decisione

30.2008.223

Gerenza irregolare e incostante;

23 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i propri doveri di gerente e sottolinea di non avere trascurato la gestione

dell'esercizio pubblico nonostante la presenza ridotta, potendo egli, per ogni

evenienza, recarsi in breve tempo sul posto di lavoro.

Inoltre,

afferma che “presso il locale vi sono pochi clienti”, quindi l'istruzione

del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la

pulizia sono ampiamente garantiti nel tempo in cui egli è presente nel locale.

Fa notare

altresì, che egli non svolge attività di gestione in altri esercizi pubblici

(cfr. ricorso, in mezzo).

L’interessato ritiene in definitiva la sanzione pecuniaria e la tassa di

giustizia non commisurati al caso concreto, donde la richiesta volta a “una

sensibile riduzione” della pena (cfr. ricorso, ultima frase).

5. In concreto il gerente, sentito dalla polizia il 6 dicembre 2007 ha riconosciuto di essere "presente diverse volte alla settimana dalle 22.00 fino a

circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale "

e che lo stesso “apre alle ore 22.00 e la chiusura è alle ore 5.00” (cfr. verbale d'interrogatorio).

Non

sarebbe possibile d’altronde per il ricorrente, avendo un lavoro diurno con

inizio alle ore 07:00, svolgere la sua attività a tempo pieno (art. 82 cpv. 1

RLEsPub) nel locale notturno.

L’argomentazione

dell'insorgente, secondo la quale è presente quasi regolarmente nel locale

(ricorso, in mezzo), risulta per altro in contraddizione con quanto asserito a

verbale ("sono presente diverse volte alle settimane dalle 22.00 fino a

circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale ".

Ad ogni buon conto, a norma dell’art. 82 RLes pubb, l’attività di gerente deve

essere svolta a tempo pieno, fermo restando alcune eccezioni che sono previste

Considerandi

negli art. 83-85 RLes pubb (permessi speciali, casi d’invalidità e piccoli esercizi

pubblici o esercizi per i quali non è richiesto certificato di capacità) che

nella presente fattispecie non entrano in considerazione. Egli avrebbe dovuto garantire una presenza fissa nel

locale notturno, ciò che risulta incompatibile, come detto, con l’attività

diurna svolta a titolo principale.

L’insorgente

ha quindi commesso, a non averne dubbio, le infrazioni che gli vengono

rimproverate.

6.

Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono un'indubbia

gravità: la conduzione di un bar senza la regolare presenza del gerente,

responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di

vista" (art. 81 Rles pubb), può comportare rischi per la clientela e per

l'ordine pubblico in genere.

Ciò

vale a prescindere dalla presenza “diverse volte a settimana” (limitata

per di più a tre ore) del ricorrente, dalla considerazione che “presso il

locale vi sono pochi clienti” e dall'asserita possibilità per l'interessato

di recarsi "sul posto in breve tempo" in caso di bisogno

(ricorso, in mezzo).

Occorre

altresì evidenziare che l’assunzione della gerenza pur avendo un’altra attività

professionale a tempo pieno, oltre a essere contraria alla legge, appare finanche

spregevole, perché gli ha permesso di lucrare senza fornire la dovuta prestazione.

Cionondimeno,

tenuto conto che l’infrazione è in parte prescritta (per quanto attiene alla

gerenza svolta durante il 2006), questo giudice ritiene che una multa di fr.

1'500.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli

oneri di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare oneri di questa sede ridotti (art. 15 LPContr). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 53 e 66 Les pubb, 81 e

82 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e

alle spese di fr. 50.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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