30.2008.223
Gerenza irregolare e incostante;
23 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.223
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, PRPEN
Titolo:
Gerenza irregolare e incostante;
GERENTE
art. 37 cpv. 1 LESPUBB
art. 53 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2008.223
(401) 08 103/203
Bellinzona
23
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
difeso da:
Avv. DI 1, ,
contro
la decisione
5 settembre 2008 n. (401) 08 103/203 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 5
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'600.- oltre alla tassa di giustizia
di fr. 500.- e alle spese di fr. 80.-, per aver svolto una gerenza irregolare
ed incostante presso il locale notturno __________, , dal 02.03.2006 al
06.12.2007 (con riferimento al rapporto di contravvenzione 18 gennaio 2008).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81 e 82 RLes pub.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice postulando una
sensibile riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Il gerente è tenuto per
principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in
proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2
Les pubb rinvia).
Il gerente è responsabile
dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume
nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 Les pubb);
con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto
tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i
rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81
RLes pubb).
Per l'art. 66 cpv. 1 prima
frase Les pubb, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una
multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente
e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).
3. La
CRTE 1 rimprovera al multato – in
applicazione delle predette norme – di avere svolto,
dal 2 marzo 2006 al 6 dicembre 2007, una "gerenza irregolare ed
incostante presso il locale notturno __________ " (cfr. rapporto di contravvenzione
18 gennaio 2008).
4. L’insorgente si duole, in sintesi, di avere sempre adempiuto
Fatti
i propri doveri di gerente e sottolinea di non avere trascurato la gestione
dell'esercizio pubblico nonostante la presenza ridotta, potendo egli, per ogni
evenienza, recarsi in breve tempo sul posto di lavoro.
Inoltre,
afferma che “presso il locale vi sono pochi clienti”, quindi l'istruzione
del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la
pulizia sono ampiamente garantiti nel tempo in cui egli è presente nel locale.
Fa notare
altresì, che egli non svolge attività di gestione in altri esercizi pubblici
(cfr. ricorso, in mezzo).
L’interessato ritiene in definitiva la sanzione pecuniaria e la tassa di
giustizia non commisurati al caso concreto, donde la richiesta volta a “una
sensibile riduzione” della pena (cfr. ricorso, ultima frase).
5. In concreto il gerente, sentito dalla polizia il 6 dicembre 2007 ha riconosciuto di essere "presente diverse volte alla settimana dalle 22.00 fino a
circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale "
e che lo stesso “apre alle ore 22.00 e la chiusura è alle ore 5.00” (cfr. verbale d'interrogatorio).
Non
sarebbe possibile d’altronde per il ricorrente, avendo un lavoro diurno con
inizio alle ore 07:00, svolgere la sua attività a tempo pieno (art. 82 cpv. 1
RLEsPub) nel locale notturno.
L’argomentazione
dell'insorgente, secondo la quale è presente quasi regolarmente nel locale
(ricorso, in mezzo), risulta per altro in contraddizione con quanto asserito a
verbale ("sono presente diverse volte alle settimane dalle 22.00 fino a
circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale ".
Ad ogni buon conto, a norma dell’art. 82 RLes pubb, l’attività di gerente deve
essere svolta a tempo pieno, fermo restando alcune eccezioni che sono previste
Considerandi
negli art. 83-85 RLes pubb (permessi speciali, casi d’invalidità e piccoli esercizi
pubblici o esercizi per i quali non è richiesto certificato di capacità) che
nella presente fattispecie non entrano in considerazione. Egli avrebbe dovuto garantire una presenza fissa nel
locale notturno, ciò che risulta incompatibile, come detto, con l’attività
diurna svolta a titolo principale.
L’insorgente
ha quindi commesso, a non averne dubbio, le infrazioni che gli vengono
rimproverate.
6.
Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono un'indubbia
gravità: la conduzione di un bar senza la regolare presenza del gerente,
responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di
vista" (art. 81 Rles pubb), può comportare rischi per la clientela e per
l'ordine pubblico in genere.
Ciò
vale a prescindere dalla presenza “diverse volte a settimana” (limitata
per di più a tre ore) del ricorrente, dalla considerazione che “presso il
locale vi sono pochi clienti” e dall'asserita possibilità per l'interessato
di recarsi "sul posto in breve tempo" in caso di bisogno
(ricorso, in mezzo).
Occorre
altresì evidenziare che l’assunzione della gerenza pur avendo un’altra attività
professionale a tempo pieno, oltre a essere contraria alla legge, appare finanche
spregevole, perché gli ha permesso di lucrare senza fornire la dovuta prestazione.
Cionondimeno,
tenuto conto che l’infrazione è in parte prescritta (per quanto attiene alla
gerenza svolta durante il 2006), questo giudice ritiene che una multa di fr.
1'500.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli
oneri di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare oneri di questa sede ridotti (art. 15 LPContr). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 53 e 66 Les pubb, 81 e
82 RLes pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e
alle spese di fr. 50.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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