30.2008.23
Ricorso carente formalmente. Obbligo di completazione non ossequiato. Quand'anche ricevibile quale ricorso per denegata giustizia impugnativa da respingere
30 maggio 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.23
Data decisione, Autorità:
30.05.2008, TCA
Titolo:
Ricorso carente formalmente. Obbligo di completazione non ossequiato. Quand'anche ricevibile quale ricorso per denegata giustizia impugnativa da respingere
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 1 cpv. 1 let. a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.23
ir/td
Lugano
30 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2008 di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
con atto manoscritto non datato e pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
il 10 marzo 2008 RI 1, già coniugata __________, ha presentato
"Appello" contro le "assicurazioni sociali" poiché
"dopo più di un anno dal …divorzio (15.9.2006) non hanno ancora provveduto
alla splitting AVS" ciò poiché "…a detta loro…__________, 1953, non abbia
versato contributi durante l'anno 2005";
- che
l'"appello", sembra inoltrato contro "l'assessore della Pretura
di __________ … che non ha provveduto alle ricerche utili atte a vedere quant'è
l'ammontare di LPP maturato nei 17 anni di matrimonio…(art. 122 CCS)";
- che,
nelle sue conclusioni, RI 1 chiede lo "splitting AVS" e "comprendente
per RI 1 dal 20.10.1989 (data del matrimonio…) al 15.9.2006 (data del divorzio
…) la metà … dell'importo da __________ pagato durante gli anni di matrimonio"
compreso il 2005 ma almeno CHF 130'000.- come alla sentenza civile 22 novembre
2007 (recte sentenza 19 novembre 2007 inc. 11.2006.99 della prima Camera Civile
del Tribunale d'Appello);
- che
le motivazioni esposte, come d'altra parte le conclusioni assunte, apparivano
decisamente confuse facendo indifferente riferimento alla AVS ed alla LPP;
- che,
quale allegato all'impugnativa, RI 1 ha prodotto scritto dell'Ufficio
Tassazione di __________ che attesta intervenuto ritiro di reclamo contro l'IC
e l'IFD 2004;
- che,
successivamente all'impugnativa, via telescritto, RI 1 ha chiesto al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni se il suo scritto 7 marzo 2008 fosse arrivato l'8
marzo 2008 (e ciò a fronte di attestazione postale di avviso di ricevimento indicante
consegna dell'atto il 10 marzo 2008 come alla firma del destinatario);
- che
il giudice delegato, con comunicazione 12 marzo 2008, ha segnalato alla ricorrente
quanto segue:
" Per poter comprendere le sue esigenze è stata
richiamata la sentenza civile 19 novembre 2007 (inc. 11.2006.99).
L'incarto è stato registrato, presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
nell'ambito delle procedure concernenti l'AVS anche se il suo testo non appare
chiaro in merito sovrapponendo lamentele riferibili alla Legge Previdenza
Professionale con altre apparentemente connesse alla Legge Assicurazione
Vecchiaia Superstiti.
Ho trasmesso quindi una copia del suo esposto al collega Giudice
Raffaele Guffi, giudice delegato per le cause attinenti la Legge Previdenza
Professionale, per l'eventuale necessario seguito.
Dal canto mio rilevo che lei domanda "lo splitting AVS"
anche se in realtà viene fatto riferimento all'art. 122 CCS e quindi alla
previdenza professionale.
Le chiedo, a complemento del suo ricorso - che in assenza di indicazione
e produzione di una decisione su opposizione debbo ritenere formulato per una
denegata giustizia - di volere specificare:
a) quali
contatti abbia avuto con la Cassa AVS competente in merito al preteso
"splitting AVS"
b) voglia
trasmettere la documentazione relativa al suo contatto con la predetta Cassa
AVS (da non confondere con la Cassa pensioni ai sensi della LPP)
c) se sono state emesse decisioni da
parte dell'assicuratore AVS e/o se sono state emanate decisioni su opposizione
voglia produrle al Tribunale
d) nell'ottica dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti (non quindi in ambito di istituto di previdenza
professionale) voglia precisare cosa esattamente chiede alla Cassa AVS e per
quale motivo si rivolge al TCA in tale ambito
Il presente scritto ha formale valore decreto di completazione. In effetti
il suo gravame non ossequia i presupposti dell'art. 1a cpv. 1 Legge di
procedura per i ricorsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni." (Doc.
III)
- che
alla signora RI 1 è stato indicato che in caso di mancata od insufficiente
completazione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che,
vista l'inazione di RI 1 nel termine concesso, in ossequio alla giurisprudenza
del TFA, alla ricorrente è stata concessa proroga del termine "in difetto
di che a norma di legge la procedura sarà dichiarata irricevibile";
- che
RI 1 si è rivolta con telescritto 16 aprile 2008 al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando tempestiva risposta ma in ambito di LPP consegnata quindi
nell'incarto parallelo (34.2008.19) gestito dal giudice Raffaele Guffi;
- che,
in effetti, con scritto trasmesso il 27 marzo 2008 RI 1 ha "… come da loro
richiesto" trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni "… i
documenti comprovanti il nominativo dell'istituto di previdenza al quale ero
affiliata e i documenti bancari dove la mia (rendita) di pensione è stata
versata";
- che
tale "complemento" non ha quindi alcuna attinenza con il tema
dell'AVS se non per l'estratto del conto individuale trasmesso dalla ricorrente
unicamente con il telefax 16 aprile 2008 ed indicante il nome "__________"
e facente riferimento agli anni 1970-1981 e quella recante il nome __________
per gli anni dal 1968 al 2002, nonché il foglio individuale a nome RI 1 per gli
anni 1981 a 1990;
- che
la ricorrente ha inoltre prodotto (doc. VI/8/9/10) documento relativo a conti
individuali apparentemente emesso il 27 dicembre 2006 e specificante, in
particolare, la ripartizione dei redditi tra i coniugi dal 1990 al 2004 e la ripartizione
(VI/9/10 e 12) eseguita a partire dal 1968;
- che,
lo scritto 27 marzo 2008 (doc. VI) apparendo unicamente riferito alle tematiche
connesse alla LPP, in materia di AVS è stato chiesto alla ricorrente, il 17
aprile 2008 (doc. VII), il completamento del gravame sotto pena di irricevibilità;
- che,
in particolare, alla signora RI 1 è stato comunicato:
" gli atti del Tribunale, concernenti la questione
dell'AVS (diversa e distinta dal tema della LPP) trattata nell'inc. 30.2008.23,
alla data di ieri, prima del suo fax, contemplavano unicamente:
• suo scritto pervenuto al TCA il 10 marzo 2008
"domanda di appello" (doc. I);
• suo invio per telescritto 11 marzo 2008 richiesta
al TCA a "sapere se questo invio del 7 marzo 2008 vi è arrivato";
• lettera giudice delegato/RI 1 12 marzo 2008 con
fissazione del termine 3 aprile 2008 per fornire i necessari chiarimenti (doc.
III);
• scritto di richiamo 15 aprile 2008 del giudice
delegato a lei (doc. IV)
Nel suo telescritto lei fa riferimento ad invio 27 marzo 2008. Tale invio
non mi risulta essere stato inserito nell'incarto concernente la legge
sull'assicurazione vecchiaia e superstiti 30.2008.23 da parte del funzionario
di cancelleria.
In effetti tale scritto riguarda, come lei ha evidenziato in alto a
sinistra sullo stesso, l'incarto 34.2008.19 (LPP).
Il mio scritto 12 marzo 2008 (ed il successivo sollecito 15 aprile
2008) facevano chiaro riferimento all'incarto 30.2008.23 la qual cosa,
ne sono certo, non può esserle sfuggita.
Nel suo telescritto di ieri lei indica di non avere "confuso la
Cassa AVS con la Cassa pensioni", ne prendo atto, comunque il suo invio 27
marzo (alla posta il 28 marzo) pervenuto il 31 marzo 2008 al TCA (che fa
riferimento all'incarto LPP 34.2008.19) - scritto che per completezza, allego
fotocopia e che conteneva soli 3 allegati mentre il fax di ieri della medesima
lettera è stato accompagnato da altri 10 fogli, apparentemente, per quanto
leggibile, "Estratto del conto individuale" - sembra rispondere ad
una lettera interlocutoria del 14 marzo 2008 del collega giudice Guffi (Doc.
III inc. 34.2008.19 che allego) e non all'invito ad esprimersi del 12 marzo
2008.
Al suo scritto originale 27 marzo allega 3 documenti che dovrebbero
dimostrare "il nominativo dell'istituto di previdenza al quale ero affiliata"
(in realtà è intestato "Polizza di libero passaggio") ed uscite ed
entrate bancarie su un conto di SBS per il 1997.
Rilevo qui che il suo telefax di ieri con cui invia la lettera 27
marzo aggiunge allegati nonché un'ultima frase in fondo (allego fotocopia di
quanto pervenuto ieri al TCA, doc. VI/inc. 30.2008.23 con i relativi allegati)
per permetterle di meglio ritenere le differenze.
Ora nel suo telescritto datato __________ 16 aprile 2008 che fa riferimento
agli incarti 30.2008.23 e 34.2008.19 ed in cui indica di non avere confuso LAVS
e CPP lei - per quanto possibile leggere stante la cattiva qualità dell'invio -
fa riferimento al suo lavoro ed allo splitting AVS. Poi, nel medesimo scritto,
fa riferimento a contributi AVS (dovuti dall'ex marito) indicando che "non
so dove ha versato i contributi l'anno 2005".
Rilevo anzitutto che il suo telescritto 16 aprile 2008 non risponde,
formalmente, alle esigenze che una impugnativa deve avere. Un ricorso - come
pure un complemento ad un ricorso - non può essere trasmesso per telecopiatrice
all'autorità giudiziaria.
A parte le questioni di forma, per quanto attiene al solo incarto
30.2008.23 di cui sono giudice delegato, osservo che l'invio 16 aprile 2008 non
evade lo scritto 12 marzo 2008 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (che
per semplicità allego alla presente).
Ribadisco quindi che, nell'ambito della legge sull'assicurazione vecchiaia
e superstiti (LAVS), la sua "domanda d'appello" appare del tutto
incomprensibile.
Le chiedo di volere indicare:
• se la competente Cassa di compensazione AVS AI
IPG ha emanato una formale decisione o una formale decisione su opposizione impugnabile
al Tribunale
In caso affermativo la invito a volere produrre detti provvedimenti e
la invito a volere emendare il suo gravame 7 marzo 2008 al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni per renderlo conforme ai dettami di procedura e quindi la
invito a volere specificare il provvedimento impugnato, indicando i fatti, le
sue argomentazioni e le sue conclusioni.
Qualora non fosse stato emesso dalla competente Cassa di compensazione
AVS un provvedimento impugnabile il suo gravame potrebbe essere interpretato
quale ricorso per denegata giustizia. Anche in questo caso però la sua domanda
di intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni va emendata.
Andrebbe precisato l'oggetto delle sue richieste all'amministrazione, i ritardi
eventuali dell'amministrazione, i motivi per i quali ritiene il sussistere di
una denegata giustizia e le sue conclusioni.
Mi rendo conto che le materie in discussione (LPP e LAVS) come pure
gli aspetti procedurali sono complessi e possono creare difficoltà. Se
necessario la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle assicurazioni è a
disposizione per i ragguagli che fossero necessari.
Il presente scritto ha formale valore di concessione di un termine di
grazia per provvedere alla completazione del suo gravame. In effetti il suo
ricorso non ossequia i presupposti dell'art. 1a cpv. 1 Legge di procedura per i
ricorsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni." (Doc. VII)
- che
il successivo 19 aprile 2008 RI 1 (così si presume perlomeno siccome l'invio è
avvenuto a mezzo telescritto) ha chiesto al TCA di sapere "come mai tutte
le lettere alle preture, Ministeri Pubblici ecc… passano dalle messaggerie
governative, mentre lettere ai Tribunali di Lugano non vengono invece prima
inviate a __________";
- che
a tale scritto, superfetaneo, non è stato dato riscontro;
- che
con telescritto 25 aprile 2008 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni uno scritto spedito apparentemente per
raccomandata al "Dip. Sanità e Socialità - Divisione AVS/AI/IPG" in
cui ha indicato di avere "chiesto la decisione formale per lo splitting
AVS" perché l'ex marito __________ "non mi ha riconosciuto nulla …";
- che
in questo scritto i funzionari competenti si sono visti, molto gratuitamente,
affibiare patente di incompetenza e lo scritto è stato trasmesso al TCA oltre
che, per conoscenza, al MP Lugano (PP avv. __________) ed alla Consigliera di
Stato avv. __________;
- che
a questo nuovo (ennesimo) telescritto sono ulteriormente annessi i riparti
redatti dalla CO 1 questa volta però in data 20 aprile 2008;
- che
con scritto (anticipato via fax) datato 7 maggio 2008 RI 1 si è ulteriormente
rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni trasmettendo "a
complemento" uno scritto del signor __________ (già funzionario statale
presso la CO 1) datato 4 maggio 2008 e destinato al Servizio Conti individuali
della CO 1, con cui il signor __________ ha chiesto un colloquio con i funzionari
preposti;
- che
RI 1 ha quindi postulato "ulteriore tempo" per trasmettere
"l'invio della documentazione completa";
- che
il giudice delegato, con scritto 7 maggio 2008, ha comunicato ad RI 1 quanto
segue:
" Rilevo l'interessamento del signor __________ ad un
contatto con la CO 1 (lettera 4 maggio 2008 __________/CO 1).
Voglia cortesemente comunicarmi se l'incarico al signor __________ si estende
anche al ricorso formante l'inc. 30.2008.23, nel qual caso prenderò contatto
con lui direttamente.
Lei chiede una proroga per potere "introdurre il ricorso".
Rilevo che un ricorso è già stato inoltrato al TCA in ambito AVS ma lo
stesso non è ricevibile come tale. Nello scritto 17 aprile 2008 (pag. 2 in
fondo e pag. 3) le ho spiegato i motivi. Qui ribadisco che:
● se la competente Cassa AVS ha
emanato una decisione su opposizione, questa potrebbe essere l'oggetto
dell'impugnativa e va prodotta al TCA con il necessario emendamento del suo
esposto;
● se non vi è stata, sino
all'introduzione del suo gravame (poiché non è possibile impugnare una
decisione non ancora emessa) una decisione su opposizione, il suo ricorso
potrebbe essere considerato inoltrato per denegata giustizia. L'impugnativa
andrebbe comunque emendata (v. scritto 17 aprile 2008 pag. 3, 1° paragrafo).
Alla luce di ciò non vedo la necessità di una proroga che, comunque,
le concedo per evitare un formalismo eccessivo, sino al prossimo 23 maggio
2008." (Doc. XI)
- che
RI 1 non ha reagito a tale scritto;
- che
in uno scritto destinato alla procedura 34.2008.19 con istruttoria condotta dal
giudice Guffi, la signora RI 1 ha specificato che per quanto attiene la CO 1
"una decisione ancora non la si è avuta, il signor __________ si è interessato
… la delega al signor __________ si limita a questo estratto … per questo
motivo l'incarto 30.2008.23 (sarà eventualmente ripreso in seguito per denegata
giustizia)";
- che
alla CO 1 non è stata chiesta una presta di posizione in merito all'impugnativa;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003);
- che
il ricorso, e meglio l'atto che RI 1 ha intitolato "Appello", non
risponde palesemente ai requisiti minimi che un atto giudiziario deve possedere;
- che
RI 1 non si aggrava contro una decisione su opposizione emanata dalla CO 1;
- che
il gravame avrebbe potuto essere interpretato quale ricorso per denegata giustizia,
ancorché totalmente carente di sostanziale motivazione e di chiare conclusioni,
ma gli atti stessi prodotti dalla ricorrente indicano la trasmissione di conti
individuali a fine dicembre 2007 e ad aprile 2008;
- che
dagli atti, salvo una richiesta di contatto con i funzionari responsabili della
Cassa da parte del signor __________ così incaricato da RI 1, non vi sono atti
rilevanti la formale richiesta di emanazione di un provvedimento impugnabile;
- che
in maniera certamente non dettagliata (poiché quella non ne era la sede preposta)
la prima Camera Civile del Tribunale d'Appello nella sentenza 19 novembre 2007
(11.2006.99) a pagina 19 punto 14 indica i contorni del tema caro alla signora RI
1;
- che,
comunque sia, l'"appello" di RI 1 non risponde, come indicato,
minimamente ai requisiti formali necessari, ricordati nei passaggi più sopra
riportati, e non è ricevibile;
- che
tale irricevibilità è stata segnalata alla ricorrente cui, in più occasioni, è
stata offerta la possibilità di emendare il testo, il tutto senza adeguato
seguito;
- che,
quand'anche fosse stato ricevibile quale ricorso per denegata giustizia,
l'"appello" sarebbe stato comunque da respingere nel merito;
- che,
infatti, giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Con l’entrata in vigore
della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale
cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata
giustizia (STFA I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato
come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.
49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni
su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo
l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non
sono accordate ripetibili. Il legislatore non ha quindi voluto inserire un
termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;
- che
secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora
un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti
sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
4c, 103 V 195 consid. 3c);
- che
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- che
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più
del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza
del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un
ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi
meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non
aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a
carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen
Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches
Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil
G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom
12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,
verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände
hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer
Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);
- che
il Tribunale
Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha
stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un
ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego
o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.
Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida
anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;
- che
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata
o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.
240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);
- che
in concreto non emergono elementi neppure lontanamente indizianti un ingiustificato
ritardo nel trattare richieste dell'assicurata;
- che
il ricorso di RI 1 si palesa temerario ma, eccezionalmente, si prescinde dal
carico di tasse e spese;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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