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Decisione

30.2008.23

Ricorso carente formalmente. Obbligo di completazione non ossequiato. Quand'anche ricevibile quale ricorso per denegata giustizia impugnativa da respingere

30 maggio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003);

- che

il ricorso, e meglio l'atto che RI 1 ha intitolato "Appello", non

risponde palesemente ai requisiti minimi che un atto giudiziario deve possedere;

- che

RI 1 non si aggrava contro una decisione su opposizione emanata dalla CO 1;

- che

il gravame avrebbe potuto essere interpretato quale ricorso per denegata giustizia,

ancorché totalmente carente di sostanziale motivazione e di chiare conclusioni,

ma gli atti stessi prodotti dalla ricorrente indicano la trasmissione di conti

individuali a fine dicembre 2007 e ad aprile 2008;

- che

dagli atti, salvo una richiesta di contatto con i funzionari responsabili della

Cassa da parte del signor __________ così incaricato da RI 1, non vi sono atti

rilevanti la formale richiesta di emanazione di un provvedimento impugnabile;

- che

in maniera certamente non dettagliata (poiché quella non ne era la sede preposta)

la prima Camera Civile del Tribunale d'Appello nella sentenza 19 novembre 2007

(11.2006.99) a pagina 19 punto 14 indica i contorni del tema caro alla signora RI

1;

- che,

comunque sia, l'"appello" di RI 1 non risponde, come indicato,

minimamente ai requisiti formali necessari, ricordati nei passaggi più sopra

riportati, e non è ricevibile;

- che

tale irricevibilità è stata segnalata alla ricorrente cui, in più occasioni, è

stata offerta la possibilità di emendare il testo, il tutto senza adeguato

seguito;

- che,

quand'anche fosse stato ricevibile quale ricorso per denegata giustizia,

l'"appello" sarebbe stato comunque da respingere nel merito;

- che,

infatti, giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle

contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per

ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Con l’entrata in vigore

della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale

cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata

giustizia (STFA I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato

come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.

49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni

su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo

l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non

sono accordate ripetibili. Il legislatore non ha quindi voluto inserire un

termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

- che

secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti

sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.

4c, 103 V 195 consid. 3c);

- che

nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150

p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

- che

il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più

del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti

sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4

BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza

del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un

ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi

meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non

aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a

carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen

Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches

Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil

G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom

12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,

verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände

hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer

Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

- che

il Tribunale

Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha

stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un

ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego

o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.

Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida

anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;

- che

da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata

o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di

concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar

seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.

240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);

- che

in concreto non emergono elementi neppure lontanamente indizianti un ingiustificato

ritardo nel trattare richieste dell'assicurata;

- che

il ricorso di RI 1 si palesa temerario ma, eccezionalmente, si prescinde dal

carico di tasse e spese;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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