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Decisione

30.2008.230

Posteggio fuori dai posti delimitati

23 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte; al posto della

linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La

demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a

disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di

parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un

rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della

carreggiata (art. 79 cpv. 1bis OSStr); laddove

i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto

entro questi posti (cpv. 1ter prima frase);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per il

parcheggio fuori dei posti delimitati o fuori di un rivestimento particolare

che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata – fino a due ore –

l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252.a);

che

la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni –

di aver parcheggiato il veicolo TI__________ fuori dai posti delimitati sul

sedime di proprietà patriziale sito in piazza __________, nei pressi della sua

abitazione (cfr. intestazione ricorso);

che

la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia

comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di controsservazioni 10

ottobre 2008, comprensivo di una planimetria dei posteggi ubicati in prossimità

del posto dove è stata accertata l’infrazione, ha precisato quanto segue:

“Dopo

aver controllato gli altri parcheggi presenti in zona (zona __________ ed __________

che distano circa 100 metri dal parcheggio in questione; che, come

giustamente rilevato dall’agente trattasi, non solo costituisce un parcheggio

pubblico, ma in ogni caso soggiace alle norme sulla circolazione stradale,

siccome aperto a una cerchi indeterminata di persone, ndr) ed avendo

costatato che vi erano parcheggi liberi ho provveduto ad applicare l’avviso di

contravvenzione”;

che

il ricorrente non contesta di per sé

l’accertamento effettuato dall’agente, ma si giustifica invocando in sostanza

una penuria di posteggi a fronte del recente sviluppo edificatorio nel Comune

di __________, problematica esacerbata in particolare dalla presenza, all’epoca

dei fatti, di un cantiere e quindi di veicoli appartenenti a imprese e

artigiani, oltre che ai proprietari della futura edificazione (che

usufruirebbero da soli di quattro parcheggi), che avrebbero limitato

ulteriormente la disponibilità di posti auto per i residenti;

che nello scritto 23 ottobre

Considerandi

2008.

egli afferma di essere stato oggetto di ripetuti atti di vandalismo in uno

dei posteggi alternativi menzionati dall’agente, ragion per cui sia lui sia la

moglie evitano di accedervi con i rispettivi veicoli; sottolinea inoltre che,

seppur al di fuori degli stalli, la sua vettura così come posteggiata non

arrecherebbe disturbo o intralcio – a differenza di quelle giornalmente

lasciate sulla strada principale e, a suo dire, mai multate –, poiché

l’estensione della piazza consentirebbe ampi spazi di manovra; tale circostanza

troverebbe del resto conferma nelle diverse fotografie prodotte con il gravame,

le quali illustrano come il posteggio patriziale sia regolarmente occupato al

di fuori degli stalli;

che il segnale di “parcheggio”

(4.17), in relazione con la presenza di stalli demarcati, istituisce una

restrizione territoriale supplementare alla possibilità di parcheggiare;

considerato che giusta l’art. 79 cpv. 1ter OSStr dove esistono posti

di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di

queste aree, ne segue che nella restante parte del campo d’applicazione

territoriale del segnale, che va determinato secondo le circostanze locali,

sussiste un divieto di parcheggiare, quand’anche ciò fosse consentito dalle

norme generali della circolazione (ad es. qualora il veicolo non sia di

ostacolo o di pericolo alla circolazione); in questo contesto il segnale di

indicazione assume di fatto un significato di divieto di parcheggio al di fuori

di tali stalli;

che il campo di applicazione

territoriale del divieto varia a dipendenza del fatto che i parcheggi si

trovino a lato della carreggiata o su una superficie distinta e divisa dal

flusso della circolazione. In quest’ultimo caso, è vietato posteggiare fuori

degli stalli su tutta l’area del parcheggio, mentre se il segnale e/o gli

stalli sono posizionati a lato della carreggiata, la portata del divieto va

determinata tenuto conto di tutte le circostanze della situazione concreta;

che in specie, pur con tutta

la comprensione per la situazione di disagio legata alla carenza di posteggi,

la giustificazione addotta non è rilevante ai fini del giudizio; tale

problematica va semmai vagliata in altre sedi e direttamente con i vari enti

coinvolti;

che

neppure gli asseriti danneggiamenti subiti nel posteggio in zona __________ non

costituiscono, a non avere dubbi, un caso di necessità e non sono sufficienti a

giustificare l’infrazione commessa;

che l’insorgente non può

neppure eventualmente pretendere di essere trattato nello stesso modo in una

situazione di illegalità (parità di trattamento nell’illegalità) con coloro che

posteggiano sul lato della strada principale, poiché tale

principio soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella

fattispecie non sono comprovate, non da ultimo l’esistenza di una prassi

illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe; del resto egli

stesso nello scritto 23 ottobre 2008 ammette di essere stato più volte multato

per aver parcheggiato sulla strada comunale;

che

in definitiva egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che

consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto; l’esito del gravame imporrebbe

di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr), tuttavia, data la particolarità della fattispecie questo giudice

ritiene di poter eccezionalmente prescindere dal loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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