30.2008.232
Violazione dell'obbligo di notificazione (in qualità di prestatore di servizio indipendente)
29 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.232
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di notificazione (in qualità di prestatore di servizio indipendente)
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 2 cpv. 6 ODDS
art. 4 let. c RLALPS
Incarto
n.
30.2008.232
0024-IND
Bellinzona
29
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2008 presentato
da
RI 1
contro
la decisione
2 settembre 2008 n. 0024-ind emessa dallCRTE 1
viste le osservazioni 30 ottobre 2008 presentate dall’CRTE 1 ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. LCRTE 1 con decisione 2 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-, per
violazione dell’obbligo di notifica.
Fatti accertati il 28 dicembre
2007 in occasione di un controllo avvenuto presso il Valico autostradale di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS –
CE/AELS.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. L’CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 2 cpv. 6 ODDS
(in vigore fino al 31 dicembre 2007) gli stranieri tenuti normalmente al termine
di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano
un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono
tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata
più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori
dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia,
della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del
servizio di sorveglianza e di sicurezza nonché del commercio ambulante secondo l’articolo
2.
capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul
commercio ambulante sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare
l’attività lucrativa. La notificazione è effettuata in ogni caso al più tardi
otto giorni prima dell’inizio del lavoro. Dietro richiesta dello straniero,
l’autorità è tenuta a confermare l’avvenuta notificazione. Per quanto riguarda
il contenuto dell’obbligo di notifica, l’articolo 6 dell’ordinanza del 21
maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia
(cfr. art. 9 cpv. 1 vOLCP).
Secondo l’art. 4 lett. c del
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia
di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i
cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione
delle persone (RLaLPS-CE/AELS, in vigore all’epoca dei fatti), l’Ufficio della
manodopera estera (sostituito, dal 1° maggio 2008, dall’Ufficio per la
sorveglianza del mercato del lavoro) è competente per la procedura di notifica
prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio
indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che
esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno
civile (la competenza dell’USML si fonda ora sui combinati art. 2 della Legge
cantonale di applicazione LDist/LLN e del relativo regolamento).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogato,
che rimane tuttavia applicabile alla presente fattispecie ritenuto che la multa
massima è inferiore rispetto a quella prevista dall’attuale art. 120
lett. a LStr che contempla ora questo tipo di violazione). Le infrazioni
alla legislazione in materia di polizia degli stranieri sono punibili anche se
sono dovute a negligenza.
3.
L’CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver violato
l’obbligo di notifica.
La decisione impugnata fa
seguito al rapporto 28 dicembre 2007 allestito dal Corpo delle guardie di
confine in occasione di un controllo avvenuto al Valico autostradale di __________
(doc. 1), dal quale è emerso che:
“La persona da 5 (recte: 2)
giorni lavora come indipendente in qualità di falegname. Il lavoro è stato
procurato dalla ditta che ha fornito il materiale, certa __________. L’attività
consiste nella posa di porte e di armadi a muro / divisori presso la __________.
Tempo previsto per la fine dei lavori 10 giorni”.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica facendo valere
che: “[…] ci è stato richiesto dal cliente un intervento immediato, durante
le vacanze natalizie, e non avevamo il tempo disponibile per ottemperare
all’obbligo di segnalazione al più tardi otto giorni prima dell’inizio dei
lavori. Si trattava di un intervento di sistemazione su un lavoro effettuato da
__________ con regolare notifica di lavoro” (cfr. ricorso).
In sede di osservazioni al
rapporto di contravvenzione egli affermava che il suo intervento era da
ritenersi occasionale, non essendo i colleghi che si erano occupati del
montaggio degli arredi disponibili tenuto conto del periodo. Precisava inoltre
che l’intervento urgente da lui eseguito era stato richiesto il giorno prima
(cfr. scritto 24 luglio 2008).
5.
In concreto, va subito
detto che le affermazioni dell’insorgente (perfettamente identiche a quelle
inoltrate dal collega sanzionato per il medesimo motivo) non sono state
comprovate o quanto meno rese verosimili (ad es. mediante una dichiarazione
della ditta __________ o del committente); non vi è per contro motivo di
dubitare di quanto indicato dalla guardia di confine, che, a differenza
dell’insorgente, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di
riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni
penali, rispettivamente disciplinari e non può essersi inventata tutto di sana
pianta.
Del resto non si comprende
come la sistemazione delle ante di armadi facenti parte dell’arredo possa
costituire un intervento che riveste carattere d’urgenza, ciò che l’insorgente
neppure tenta di spiegare.
Ad ogni buon conto la
giustificazione addotta non sarebbe comunque sia liberatoria. In effetti, come
si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure (che richiama l’art. 6
cpv. 3 ODist., pure applicabile per analogia), in casi urgenti, come
riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il
lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto
giorni, ma al più presto il giorno della notifica (informazione che avrebbe
potuto facilmente ottenere). Pur ammettendo che si trattasse di un intervento
urgente, egli non ha provveduto alla benché minima notifica, né il giorno
dell’intervento, né tanto meno l’indomani, giorno del controllo.
In definitiva, come detto, non
solo nulla lasciava intendere che si trattava di un intervento urgente, ma in
ogni caso non vi è stata alcuna notifica.
Si noti che per ottemperare
all’obbligo basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo
di notifica in linea (via internet), che consente di espletare eventuali
ulteriori procedure in modo semplice e celere; trattasi di una procedura di
notifica speciale, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla
prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare
l’osservanza delle condizioni lavorative (art. 19 Allegato I ALC) e in generale
all’osservazione del mercato del lavoro.
In conclusione, l’insorgente
non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano a questo
giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv.
6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS – CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 38.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a
suo carico.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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