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Decisione

30.2008.232

Violazione dell'obbligo di notificazione (in qualità di prestatore di servizio indipendente)

29 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. LCRTE 1 con decisione 2 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-, per

violazione dell’obbligo di notifica.

Fatti accertati il 28 dicembre

2007 in occasione di un controllo avvenuto presso il Valico autostradale di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS –

CE/AELS.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. L’CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 2 cpv. 6 ODDS

(in vigore fino al 31 dicembre 2007) gli stranieri tenuti normalmente al termine

di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano

un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono

tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata

più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori

dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia,

della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del

servizio di sorveglianza e di sicurezza nonché del commercio ambulante secondo l’articolo

2.

capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul

commercio ambulante sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare

l’attività lucrativa. La notificazione è effettuata in ogni caso al più tardi

otto giorni prima dell’inizio del lavoro. Dietro richiesta dello straniero,

l’autorità è tenuta a confermare l’avvenuta notificazione. Per quanto riguarda

il contenuto dell’obbligo di notifica, l’articolo 6 dell’ordinanza del 21

maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia

(cfr. art. 9 cpv. 1 vOLCP).

Secondo l’art. 4 lett. c del

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia

di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i

cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione

delle persone (RLaLPS-CE/AELS, in vigore all’epoca dei fatti), l’Ufficio della

manodopera estera (sostituito, dal 1° maggio 2008, dall’Ufficio per la

sorveglianza del mercato del lavoro) è competente per la procedura di notifica

prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio

indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che

esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno

civile (la competenza dell’USML si fonda ora sui combinati art. 2 della Legge

cantonale di applicazione LDist/LLN e del relativo regolamento).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogato,

che rimane tuttavia applicabile alla presente fattispecie ritenuto che la multa

massima è inferiore rispetto a quella prevista dall’attuale art. 120

lett. a LStr che contempla ora questo tipo di violazione). Le infrazioni

alla legislazione in materia di polizia degli stranieri sono punibili anche se

sono dovute a negligenza.

3.

L’CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver violato

l’obbligo di notifica.

La decisione impugnata fa

seguito al rapporto 28 dicembre 2007 allestito dal Corpo delle guardie di

confine in occasione di un controllo avvenuto al Valico autostradale di __________

(doc. 1), dal quale è emerso che:

“La persona da 5 (recte: 2)

giorni lavora come indipendente in qualità di falegname. Il lavoro è stato

procurato dalla ditta che ha fornito il materiale, certa __________. L’attività

consiste nella posa di porte e di armadi a muro / divisori presso la __________.

Tempo previsto per la fine dei lavori 10 giorni”.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica facendo valere

che: “[…] ci è stato richiesto dal cliente un intervento immediato, durante

le vacanze natalizie, e non avevamo il tempo disponibile per ottemperare

all’obbligo di segnalazione al più tardi otto giorni prima dell’inizio dei

lavori. Si trattava di un intervento di sistemazione su un lavoro effettuato da

__________ con regolare notifica di lavoro” (cfr. ricorso).

In sede di osservazioni al

rapporto di contravvenzione egli affermava che il suo intervento era da

ritenersi occasionale, non essendo i colleghi che si erano occupati del

montaggio degli arredi disponibili tenuto conto del periodo. Precisava inoltre

che l’intervento urgente da lui eseguito era stato richiesto il giorno prima

(cfr. scritto 24 luglio 2008).

5.

In concreto, va subito

detto che le affermazioni dell’insorgente (perfettamente identiche a quelle

inoltrate dal collega sanzionato per il medesimo motivo) non sono state

comprovate o quanto meno rese verosimili (ad es. mediante una dichiarazione

della ditta __________ o del committente); non vi è per contro motivo di

dubitare di quanto indicato dalla guardia di confine, che, a differenza

dell’insorgente, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di

riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni

penali, rispettivamente disciplinari e non può essersi inventata tutto di sana

pianta.

Del resto non si comprende

come la sistemazione delle ante di armadi facenti parte dell’arredo possa

costituire un intervento che riveste carattere d’urgenza, ciò che l’insorgente

neppure tenta di spiegare.

Ad ogni buon conto la

giustificazione addotta non sarebbe comunque sia liberatoria. In effetti, come

si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure (che richiama l’art. 6

cpv. 3 ODist., pure applicabile per analogia), in casi urgenti, come

riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il

lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto

giorni, ma al più presto il giorno della notifica (informazione che avrebbe

potuto facilmente ottenere). Pur ammettendo che si trattasse di un intervento

urgente, egli non ha provveduto alla benché minima notifica, né il giorno

dell’intervento, né tanto meno l’indomani, giorno del controllo.

In definitiva, come detto, non

solo nulla lasciava intendere che si trattava di un intervento urgente, ma in

ogni caso non vi è stata alcuna notifica.

Si noti che per ottemperare

all’obbligo basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo

di notifica in linea (via internet), che consente di espletare eventuali

ulteriori procedure in modo semplice e celere; trattasi di una procedura di

notifica speciale, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla

prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare

l’osservanza delle condizioni lavorative (art. 19 Allegato I ALC) e in generale

all’osservazione del mercato del lavoro.

In conclusione, l’insorgente

non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano a questo

giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 ODDS; 23 cpv.

6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS – CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 38.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a

suo carico.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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