30.2008.236
Circolare nell'abitato ad una velocità superante i 50 km/h (velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h. - velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h")
23 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.236
Data decisione, Autorità:
23.06.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare nell'abitato ad una velocità superante i 50 km/h (velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h. - velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h")
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.236
24209/806
Bellinzona
23
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vera
Ferretti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2008
presentato da
RI 1
(rappr. da: RA
1,)
contro
la decisione
12 settembre 2008 n° 24209/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 9 ottobre 2008
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo LU __________ ha circolato nell’abitato di quinto a velocità superante
Fatti
i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 76 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 71 km/h”.
Fatti accertati il __________ in
territorio di Quinto.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 4 a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro
predetta pronuncia dipartimentale si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali,
come anche le istruzioni della polizia (prima frase).
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art.
22.
cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato
l’insorgente, come detto, per avere circolato alla guida del veicolo targato LU
__________ nell’abitato di __________ alla velocità punibile, dedotto il
margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h ivi prescritti.
4.
L’insorgente contesta l’infrazione
ascrittagli, mettendo in sostanza in discussione l’attendibilità del
rilevamento radar, avvenuto tramite apparecchio fisso. Egli sostiene infatti di
non aver viaggiato a 70 km/h, giacché, a suo dire, “la velocità osservata al
momento del “flash” dell’apparecchio mostrava a tachimetro una velocità
inferiore ai 70 km/h”. Per tale
motivo, egli nutrirebbe “fondati dubbi in merito alla taratura e calibratura
dell’apparecchio di controllo della velocità”, chiedendone formalmente il
controllo e la verifica.
5.
In concreto, dal
fascicolo processuale – liberamente consultabile dal ricorrente dapprima presso
la Sezione della circolazione a Camorino e, dal 13 ottobre 2008, presso la
Pretura penale a Bellinzona – e più in particolare dal protocollo della
velocità, dalle foto e dai certificati di verificazione relativi agli strumenti
di misurazione che compongono la postazione radar fissa di __________ /__________
(acclusi al rapporto di contro-osservazioni 7 ottobre 2008 della Polizia
cantonale – a lui trasmesso – e tutti perfettamente validi al momento dei fatti),
non risulta la benché minima anomalia.
Inoltre, l’insorgente, come
visto sopra, si limita a sostenere che: ”la velocità osservata al
momento del “flash” dell’apparecchio, mostrava a tachimetro una velocità
inferiore ai 70 km/h”, senza tuttavia apportare alcuna argomentazione valida
in grado di rendere anche solo minimamente verosimile che quel giorno il radar possa
aver avuto qualche anomalia o defezione suscettibile di impedire la giusta
rilevazione della velocità.
Aggiungasi, per inciso, che
appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto guardare il tachimetro
nello stesso momento in cui è stato colpito dal flash (non potendosi neppure
escludere che abbia istintivamente frenato) ed è quindi difficilmente
concepibile che egli fosse in grado di percepire la velocità corretta alla quale
viaggiava al momento del flash. D’altronde, egli non specifica di quanto
esattamente la velocità rilevata dal radar sia sbagliata, ma si limita
vagamente a sostenere che “la velocità era inferiore ai 70 km/h rivelati”. Ne consegue che i dubbi riportati dal ricorrente in merito alla taratura e
calibratura dell’apparecchio risultano infondati e la velocità rilevata dal
radar attendibile.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
ll ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 3, 27 cpv. 1, 32
cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg.
LPCont;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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