30.2008.238
Manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, con conseguente collisione
10 maggio 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.238
Data decisione, Autorità:
10.05.2010, PRPEN
Titolo:
Manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, con conseguente collisione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.238
24701/804
Bellinzona
10
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 24701/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
100 e spese per fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere
la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo
conseguentemente con lo stesso”.
Fatti accertati il 25 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Il
ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice abbia a disporre il
richiamo del rapporto medico d’entrata 25 giugno 2008 al Pronto soccorso
dell’Ospedale La carità di Locarno relativo al co-protagonista.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata
del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d).
Nella
fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione
fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta essere il richiamo
dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre non si ritiene necessario
dar seguito al postulato richiamo, essendo gli atti di causa sufficientemente
chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio
convincimento.
Il ricorso può pertanto essere
evaso nel merito.
Considerandi
2.
Per l’art. 34 cpv. 3
LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione
di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione,
passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso
inverso e a quelli che seguono.
Inoltre, l’art. 36 cpv. 3 LCStr prevede che prima di voltare a sinistra, la
precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.
Chi
è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una
manovra di svolta a sinistra, senza concedere la precedenza a un motoveicolo
sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 8 luglio 2008, allestito sulla base delle
dichiarazioni rese dai due protagonisti.
4.
L’insorgente contesta
l’infrazione ascrittagli, appellandosi al principio in dubio pro reo,
ritenuto che, a suo dire, “dall’intero rapporto di polizia non emerge nessun
elemento oggettivo e sufficientemente provato” che renda la sua esposizione
dei fatti meno verosimile di quella considerata dalla CRTE 1 e che dimostri che
avrebbe sconfinato nella corsia di contromano non concedendo così la precedenza
allo scooterista (cfr. ricorso pto 5).
Sulla dinamica, asserisce che
accortosi del sopraggiungere dello scooter da dietro l’isola di spartitraffico
(che verosimilmente lo avrebbe coperto alla sua vista sino a quel momento,
circostanza che appare tuttavia dubbiosa tenuto conto della visuale
riscontrabile sulla foto doc. B da lui prodotta, come pure del fatto che le
condizioni di tempo e di luce erano ottimali e lo scooterista circolava per di
più con i fari anabbaglianti accesi), si è immediatamente fermato, ancora in
preselezione e senza invadere la corsia di contromano, come invece preteso dal
co-protagonista; se così fosse, soggiunge, “il danno alla mia automobile
conseguente alla collisione con lo scooter non si sarebbe prodotto sulla parte
laterale sinistra del paraurti anteriore come ben si vede dalla foto scattata
il giorno dell’incidente (doc. C), ma sulla parte anteriore destra o,
perlomeno, con un interessamento della parte centrale del paraurti, ciò che
invece non è assolutamente stato il caso” (cfr. ricorso pto 1).
Specifica che lo scooterista, che
circolava sull’estrema sinistra della sua carreggiata, ha perso il controllo
del motoveicolo a diversi metri di distanza dalla sua automobile ferma, temendo
verosimilmente che egli continuasse la sua corsa e con l’intenzione quindi di
spostarsi sulla destra o di ridurre la velocità (cfr. ricorso pto 2). Assevera
dipoi che non può essere “escluso che lo stato psico-fisico del motociclista
e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente (farmaci per il
controllo della pressione sanguigna e antidepressivi, ndr) abbiano influito
sulla sua padronanza del veicolo, rispettivamente sulla sua percezione dei
pericoli del traffico” (cfr. punto 3).
5.
Durante il verbale di
interrogatorio 25 giugno 2008 egli ha così descritto la sua manovra:
“(…) Partito dal __________,
circolavo su via __________ in direzione dello svincolo per __________ della
semi autostrada. Poco prima di giungere allo svincolo citato, la mia velocità
era di circa 20/30 km/h.
Per tempo inserivo
l’indicatore sinistro, circa 40 metri prima dello svincolo, rallentavo la mia
velocità sino ad essere quasi fermo spostandomi leggermente in preselezione sul
centro della carreggiata.
Non notando alcun veicolo
giungere in senso contrario alla mia direzione di marcia, iniziavo la manovra
di svolta a sinistra a velocità ridotta.
All’ultimo momento mi
accorgevo del sopraggiungere di un scooter in senso contrario alla mia
direzione di marcia.
Mi fermavo subito.
Lo stesso faceva lo scooterista,
il quale frenando a una distanza di circa 10 metri da me, è scivolato di lato sull’area rossa di moderazione del traffico.
Lo scooter quindi
strisciava sull’asfalto sino a collidere con la parte anteriore sinistra della
mia automobile, mentre io ero fermo (…).” (cfr. verbale, pag. 1 e 2).
Dal canto suo, il
co-protagonista ha affermato quanto segue:
“(…) La mia velocità era di
circa 40/50 km/h su Via __________.
Poco prima di giungere allo
sbocco dello svincolo della semiautostrada per __________, un veicolo che
circolava in senso contrario alla mia direzione di marcia iniziava una manovra
di svolta a sinistra.
Da parte mia avendo capito
che il conducente di tale vettura non mi aveva visto iniziavo a rallentare sino
circa 30 km/h spostandomi sulla destra della mia corsia.
A questo punto mentre mi
trovavo a circa 10 metri dall’auto citata frenavo bruscamente in quanto la
stessa aveva occupato metà della corsia che io occupavo.
Onde evitare una sicura
collisione mi buttavo sulla destra scivolando per alcuni metri sull’asfalto
(…)” (cfr. verbale 27 giugno 2008 pag. 1 e 2).
6.
In concreto, balza
subito agli occhi che la circostanza per cui l’insorgente abbia scorto il
co-protagonista “all’ultimo momento”, mentre si accingeva a iniziare la manovra
di svolta a velocità ridotta, dopo aver rallentato senza fermarsi
completamente, attesti una situazione di intempestività, atta e creare pericolo.
In altri termini, pur ammettendo che abbia prontamente frenato (”frenavo
subito”), egli ha comunque sia visto il co-protagonista nell’imminenza
della manovra e quindi troppo tardi (tant’è che ha dovuto frenare subito) per poter
compiere una manovra scevra di pericoli. Tale conclusione è confortata dalla
reazione, riferita dall’insorgente medesimo a verbale, dello scooterista, il
quale avrebbe pure prontamente frenato (“lo stesso faceva lo scooterista”),
quando si trovava a una distanza – ravvicinata – di circa 10 metri da lui; in proposito, l’assunto ricorsuale secondo cui il centauro avrebbe perso la
padronanza di guida a diversi metri dalla sua auto appare poco plausibile.
Al di là di tale incongruenza,
la predetta distanza non è sufficiente per potersi fermare a una velocità di 30 km/h (pari a quella dichiarata dallo scooterista e della quale non v’è motivo di dubitare), ritenuto
che, anche nella migliore delle ipotesi, ovvero tenuto conto di un tempo di
reazione normale (1 secondo), sono necessari almeno 14 metri (22 metri a 40 km/h, 30 metri a 50 km/h).
Del resto, le dichiarazioni
del co-protagonista sono perfettamente compatibili con la dinamica descritta
dal ricorrente medesimo e ulteriormente specificata nelle successive comparse
scritte. Il primo ha infatti asserito di aver capito che il conducente della
vettura non lo aveva visto, per cui iniziava a rallentare sino a circa 30 km/h spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia e quando si trovava a circa 10 metri dall’auto frenava bruscamente.
Le dichiarazioni dei due
protagonisti divergono unicamente sul punto in cui l’insorgente ha arrestato il
suo veicolo dopo aver scorto lo scooter.
Egli insiste sul fatto di non
aver invaso la corsia di contromano e di non aver quindi tagliato la strada al
co-protagonista, il quale afferma invece che la vettura aveva occupato metà
della sua corsia di marcia (circostanza che non può essere esclusa, come
pretende il ricorrente, sulla base del punto di impatto dei veicoli, lo stesso
essendo di per sé compatibile con lo spostamento a destra dello scooterista e
finanche ipotizzato nel gravame).
Così facendo, l’insorgente
dimentica però che l’omissione di concedere la precedenza non si materializza
necessariamente con l’invasione della corsia opposta. Come detto, chi è tenuto
a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli
deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo
alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del
debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare
in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una
frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341).
Nella fattispecie, non v’è chi
non veda come il comportamento intempestivo dell’insorgente abbia indotto la
reazione del co-protagonista, al quale non può nemmeno essere rimproverato di
aver circolato sull’estrema sinistra della sua corsia di marcia; in effetti,
tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza
si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in
un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259). Ora, le circostanze
descritte in modo sostanzialmente convergente dai due protagonisti permettono di
concludere che vi è stata violazione dell’obbligo di concedere la precedenza, comportamento
in causalità con la perdita di padronanza del motoveicolo e con la collisione.
In proposito, è ben vero che il
ricorrente sostiene che non può essere escluso che lo stato psico-fisico dello
stesso e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente possano aver influito
sulla sua padronanza di guida, rispettivamente sulla sua percezione dei
pericoli del traffico. Al di là del fatto che non si vede per quale motivo egli
non abbia espresso tali dubbi in sede di verbale (pur essendogli già note tali
circostanze), la questione si rivela tuttavia irrilevante ai fini del giudizio
sull’omissione di concedere la precedenza assodata da questo giudice. Egli
dimentica una volta di più che l’infrazione ascrittagli non è quella di aver
provocato la collisione, bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza
dello scooterista, inducendolo a una brusca frenata, reazione perfettamente
compatibile con le circostanze.
Non va neppure disatteso che
appare perlomeno singolare la tesi del ricorrente, secondo la quale non avrebbe
invaso, almeno parzialmente, la corsia in senso inverso, se si analizza la sua
stessa descrizione della dinamica. Infatti, se, come dice, ha rallentato e si è
portato in preselezione al centro della carreggiata, non si comprende come
abbia potuto cominciare la manovra di svolta a velocità ridotta prima di
fermarsi senza inoltrarsi sull’altra corsia.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e
90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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