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Decisione

30.2008.238

Manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, con conseguente collisione

10 maggio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.

100 e spese per fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere

la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo

conseguentemente con lo stesso”.

Fatti accertati il 25 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Il

ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice abbia a disporre il

richiamo del rapporto medico d’entrata 25 giugno 2008 al Pronto soccorso

dell’Ospedale La carità di Locarno relativo al co-protagonista.

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata

del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in

fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162 consid. 1d).

Nella

fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione

fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta essere il richiamo

dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre non si ritiene necessario

dar seguito al postulato richiamo, essendo gli atti di causa sufficientemente

chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio

convincimento.

Il ricorso può pertanto essere

evaso nel merito.

Considerandi

2.

Per l’art. 34 cpv. 3

LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione

di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione,

passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso

inverso e a quelli che seguono.

Inoltre, l’art. 36 cpv. 3 LCStr prevede che prima di voltare a sinistra, la

precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.

Chi

è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una

manovra di svolta a sinistra, senza concedere la precedenza a un motoveicolo

sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di polizia 8 luglio 2008, allestito sulla base delle

dichiarazioni rese dai due protagonisti.

4.

L’insorgente contesta

l’infrazione ascrittagli, appellandosi al principio in dubio pro reo,

ritenuto che, a suo dire, “dall’intero rapporto di polizia non emerge nessun

elemento oggettivo e sufficientemente provato” che renda la sua esposizione

dei fatti meno verosimile di quella considerata dalla CRTE 1 e che dimostri che

avrebbe sconfinato nella corsia di contromano non concedendo così la precedenza

allo scooterista (cfr. ricorso pto 5).

Sulla dinamica, asserisce che

accortosi del sopraggiungere dello scooter da dietro l’isola di spartitraffico

(che verosimilmente lo avrebbe coperto alla sua vista sino a quel momento,

circostanza che appare tuttavia dubbiosa tenuto conto della visuale

riscontrabile sulla foto doc. B da lui prodotta, come pure del fatto che le

condizioni di tempo e di luce erano ottimali e lo scooterista circolava per di

più con i fari anabbaglianti accesi), si è immediatamente fermato, ancora in

preselezione e senza invadere la corsia di contromano, come invece preteso dal

co-protagonista; se così fosse, soggiunge, “il danno alla mia automobile

conseguente alla collisione con lo scooter non si sarebbe prodotto sulla parte

laterale sinistra del paraurti anteriore come ben si vede dalla foto scattata

il giorno dell’incidente (doc. C), ma sulla parte anteriore destra o,

perlomeno, con un interessamento della parte centrale del paraurti, ciò che

invece non è assolutamente stato il caso” (cfr. ricorso pto 1).

Specifica che lo scooterista, che

circolava sull’estrema sinistra della sua carreggiata, ha perso il controllo

del motoveicolo a diversi metri di distanza dalla sua automobile ferma, temendo

verosimilmente che egli continuasse la sua corsa e con l’intenzione quindi di

spostarsi sulla destra o di ridurre la velocità (cfr. ricorso pto 2). Assevera

dipoi che non può essere “escluso che lo stato psico-fisico del motociclista

e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente (farmaci per il

controllo della pressione sanguigna e antidepressivi, ndr) abbiano influito

sulla sua padronanza del veicolo, rispettivamente sulla sua percezione dei

pericoli del traffico” (cfr. punto 3).

5.

Durante il verbale di

interrogatorio 25 giugno 2008 egli ha così descritto la sua manovra:

“(…) Partito dal __________,

circolavo su via __________ in direzione dello svincolo per __________ della

semi autostrada. Poco prima di giungere allo svincolo citato, la mia velocità

era di circa 20/30 km/h.

Per tempo inserivo

l’indicatore sinistro, circa 40 metri prima dello svincolo, rallentavo la mia

velocità sino ad essere quasi fermo spostandomi leggermente in preselezione sul

centro della carreggiata.

Non notando alcun veicolo

giungere in senso contrario alla mia direzione di marcia, iniziavo la manovra

di svolta a sinistra a velocità ridotta.

All’ultimo momento mi

accorgevo del sopraggiungere di un scooter in senso contrario alla mia

direzione di marcia.

Mi fermavo subito.

Lo stesso faceva lo scooterista,

il quale frenando a una distanza di circa 10 metri da me, è scivolato di lato sull’area rossa di moderazione del traffico.

Lo scooter quindi

strisciava sull’asfalto sino a collidere con la parte anteriore sinistra della

mia automobile, mentre io ero fermo (…).” (cfr. verbale, pag. 1 e 2).

Dal canto suo, il

co-protagonista ha affermato quanto segue:

“(…) La mia velocità era di

circa 40/50 km/h su Via __________.

Poco prima di giungere allo

sbocco dello svincolo della semiautostrada per __________, un veicolo che

circolava in senso contrario alla mia direzione di marcia iniziava una manovra

di svolta a sinistra.

Da parte mia avendo capito

che il conducente di tale vettura non mi aveva visto iniziavo a rallentare sino

circa 30 km/h spostandomi sulla destra della mia corsia.

A questo punto mentre mi

trovavo a circa 10 metri dall’auto citata frenavo bruscamente in quanto la

stessa aveva occupato metà della corsia che io occupavo.

Onde evitare una sicura

collisione mi buttavo sulla destra scivolando per alcuni metri sull’asfalto

(…)” (cfr. verbale 27 giugno 2008 pag. 1 e 2).

6.

In concreto, balza

subito agli occhi che la circostanza per cui l’insorgente abbia scorto il

co-protagonista “all’ultimo momento”, mentre si accingeva a iniziare la manovra

di svolta a velocità ridotta, dopo aver rallentato senza fermarsi

completamente, attesti una situazione di intempestività, atta e creare pericolo.

In altri termini, pur ammettendo che abbia prontamente frenato (”frenavo

subito”), egli ha comunque sia visto il co-protagonista nell’imminenza

della manovra e quindi troppo tardi (tant’è che ha dovuto frenare subito) per poter

compiere una manovra scevra di pericoli. Tale conclusione è confortata dalla

reazione, riferita dall’insorgente medesimo a verbale, dello scooterista, il

quale avrebbe pure prontamente frenato (“lo stesso faceva lo scooterista”),

quando si trovava a una distanza – ravvicinata – di circa 10 metri da lui; in proposito, l’assunto ricorsuale secondo cui il centauro avrebbe perso la

padronanza di guida a diversi metri dalla sua auto appare poco plausibile.

Al di là di tale incongruenza,

la predetta distanza non è sufficiente per potersi fermare a una velocità di 30 km/h (pari a quella dichiarata dallo scooterista e della quale non v’è motivo di dubitare), ritenuto

che, anche nella migliore delle ipotesi, ovvero tenuto conto di un tempo di

reazione normale (1 secondo), sono necessari almeno 14 metri (22 metri a 40 km/h, 30 metri a 50 km/h).

Del resto, le dichiarazioni

del co-protagonista sono perfettamente compatibili con la dinamica descritta

dal ricorrente medesimo e ulteriormente specificata nelle successive comparse

scritte. Il primo ha infatti asserito di aver capito che il conducente della

vettura non lo aveva visto, per cui iniziava a rallentare sino a circa 30 km/h spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia e quando si trovava a circa 10 metri dall’auto frenava bruscamente.

Le dichiarazioni dei due

protagonisti divergono unicamente sul punto in cui l’insorgente ha arrestato il

suo veicolo dopo aver scorto lo scooter.

Egli insiste sul fatto di non

aver invaso la corsia di contromano e di non aver quindi tagliato la strada al

co-protagonista, il quale afferma invece che la vettura aveva occupato metà

della sua corsia di marcia (circostanza che non può essere esclusa, come

pretende il ricorrente, sulla base del punto di impatto dei veicoli, lo stesso

essendo di per sé compatibile con lo spostamento a destra dello scooterista e

finanche ipotizzato nel gravame).

Così facendo, l’insorgente

dimentica però che l’omissione di concedere la precedenza non si materializza

necessariamente con l’invasione della corsia opposta. Come detto, chi è tenuto

a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli

deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo

alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del

debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare

in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una

frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341).

Nella fattispecie, non v’è chi

non veda come il comportamento intempestivo dell’insorgente abbia indotto la

reazione del co-protagonista, al quale non può nemmeno essere rimproverato di

aver circolato sull’estrema sinistra della sua corsia di marcia; in effetti,

tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza

si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in

un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259). Ora, le circostanze

descritte in modo sostanzialmente convergente dai due protagonisti permettono di

concludere che vi è stata violazione dell’obbligo di concedere la precedenza, comportamento

in causalità con la perdita di padronanza del motoveicolo e con la collisione.

In proposito, è ben vero che il

ricorrente sostiene che non può essere escluso che lo stato psico-fisico dello

stesso e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente possano aver influito

sulla sua padronanza di guida, rispettivamente sulla sua percezione dei

pericoli del traffico. Al di là del fatto che non si vede per quale motivo egli

non abbia espresso tali dubbi in sede di verbale (pur essendogli già note tali

circostanze), la questione si rivela tuttavia irrilevante ai fini del giudizio

sull’omissione di concedere la precedenza assodata da questo giudice. Egli

dimentica una volta di più che l’infrazione ascrittagli non è quella di aver

provocato la collisione, bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza

dello scooterista, inducendolo a una brusca frenata, reazione perfettamente

compatibile con le circostanze.

Non va neppure disatteso che

appare perlomeno singolare la tesi del ricorrente, secondo la quale non avrebbe

invaso, almeno parzialmente, la corsia in senso inverso, se si analizza la sua

stessa descrizione della dinamica. Infatti, se, come dice, ha rallentato e si è

portato in preselezione al centro della carreggiata, non si comprende come

abbia potuto cominciare la manovra di svolta a velocità ridotta prima di

fermarsi senza inoltrarsi sull’altra corsia.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e

90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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