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Decisione

30.2008.239

Svoltare a destra urtando un autoveicolo che prosegue sulla destra

25 settembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida

della vettura BE __________, intenzionata a svoltare a sinistra, si fermava e,

notato che non poteva intraprendere la manovra, svoltava a destra urtando un

autoveicolo che proseguiva sulla destra”.

Fatti accertati il 22 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1

ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12

LPContr), che risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a

questo giudice di formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere

ai postulati complementi istruttori.

Considerandi

2.

Per l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, egli deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1

ONC).

L’art. 34 cpv. 3 LCStr

prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad

esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una

corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a

quelli che seguono. Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli

utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro (cpv. 4).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non essersi

conformata ai suoi doveri di prudenza, per aver, dopo essersi fermata con

l’intenzione di svoltare a sinistra e aver notato che non poteva intraprendere

tale manovra, eseguito una manovra di svolta a destra urtando un autoveicolo

che stava proseguendo sulla destra.

4.

La

ricorrente, dal canto suo, sostiene che la manovra da lei effettuata non pone

il fianco a critiche e si appella al principio dell’affidamento, ascrivendo, di

fatto, ogni responsabilità dell’accaduto alla co-protagonista.

In sostanza, ella pretende che

“nessuna infrazione è stata commessa […].

In particolare sono state

rispettate le disposizioni citate dalla sezione della circolazione, ovvero gli

art. 31 e 34 LCStr, come pure tutte le altre disposizioni legali. Anzi:

l’intera manovra è stata eseguita nella massima prudenza e prendendo le

precauzioni del caso. […]

L’imprudente manovra

eseguita dalla signora __________ è semmai propria ad aver causato la

collisione” (cfr. ricorso, punti 3 e 4).

5.

Come detto, a norma dell'art.

34.

cpv. 3 LCStr

il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare,

sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve

badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola

il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2

LCStr).

Secondo dottrina e

giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che

seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non

metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.

sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).

Le

precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli

utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In

effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare

per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo

nello specchietto retrovisore. Il conducente che lascia sulla destra uno spazio

sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da

questo lato deve dare prova di particolare attenzione e deve, se vuole

voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che

non urterà con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

6.

Nella fattispecie

concreta, la ricorrente ha così descritto la manovra da lei eseguita:

“Giunta all’altezza della

gendarmeria territoriale di __________, era mia intenzione svoltare a sinistra per

imboccare Via__________. A questo punto ero ferma sulla corsia. Notavo che vi

era un divieto per circolare su Via __________. Decidevo allora di svoltare nei

parcheggi situati a destra rispetto alla mia direzione di marcia. Non avevo

ancora iniziato la manovra di svolta quando sentivo il suono di un clacson e

all’improvviso urtavo il veicolo sulla fiancata sinistra che, proveniente da

tergo, mi stava sorpassando sulla mia destra”.

Orbene, dalle dichiarazioni

che precedono, risulta palese che l’insorgente non ha affatto controllato il

traffico retrostante prima di iniziare la manovra di svolta a destra (su

esplicita domanda dell’agente verbalizzante ha soltanto affermato di avere

visto che c’era una macchina dietro di lei nei frangenti precedenti la sua

fermata in mezzo alla carreggiata). Neppure in sede di osservazioni al rapporto

di contravvenzione ella ha accennato a tale circostanza, menzionandola per la

prima volta e in modo apodittico solo nel gravame.

Certo è che se avesse

effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta

l’attenzione richiesta al traffico da tergo prima di inserire l’indicatore di

direzione e iniziare la manovra, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il

veicolo che si accingeva a passarla sulla destra (e che, da quanto si può

desumere dal punto di impatto dei veicoli, spigolo anteriore destro/portiera

sinistra, doveva trovarsi già in fase avanzata), desistere dalla manovra di

svolta, lasciandole sufficiente spazio per passare, e scongiurare – in ultima

analisi – la collisione.

Un'eventuale manovra scorretta

o disattenzione della conducente del veicolo retrostante non esimeva la

ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostole dall'art.

34.

cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono".

In siffatte evenienze, non può

trovare applicazione il principio dell’affidamento.

7.

Non giova in ogni caso

alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri

come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice

penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un

incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le

rispettive assicurazioni.

Di conseguenza, le deduzioni

intese a mettere in evidenza le colpe della signora __________ non sono

liberatorie. Si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio alla luce

di quanto testé evocato, che invano si cercherebbero nel fascicolo processuale

degli indizi che lascino supporre che quest’ultima procedesse a velocità

eccessiva o che la manovra da questa intrapresa non fosse lecita o anche solo

possibile (data la particolare conformazione e l’ampiezza della carreggiata

appare peraltro inverosimile che fosse necessario salire sul marciapiede per

effettuare il sorpasso, come invece pretende la ricorrente).

8.

In conclusione, questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido convincimento

che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla CRTE

1.

e ciò a prescindere da un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e

4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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