30.2008.239
Svoltare a destra urtando un autoveicolo che prosegue sulla destra
25 settembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.239
Data decisione, Autorità:
25.09.2009, PRPEN
Titolo:
Svoltare a destra urtando un autoveicolo che prosegue sulla destra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 3 e 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.239
25070/801
Bellinzona
25 settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
difesa da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 25070/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida
della vettura BE __________, intenzionata a svoltare a sinistra, si fermava e,
notato che non poteva intraprendere la manovra, svoltava a destra urtando un
autoveicolo che proseguiva sulla destra”.
Fatti accertati il 22 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1
ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12
LPContr), che risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a
questo giudice di formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere
ai postulati complementi istruttori.
Considerandi
2.
Per l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, egli deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1
ONC).
L’art. 34 cpv. 3 LCStr
prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad
esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una
corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono. Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli
utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro (cpv. 4).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non essersi
conformata ai suoi doveri di prudenza, per aver, dopo essersi fermata con
l’intenzione di svoltare a sinistra e aver notato che non poteva intraprendere
tale manovra, eseguito una manovra di svolta a destra urtando un autoveicolo
che stava proseguendo sulla destra.
4.
La
ricorrente, dal canto suo, sostiene che la manovra da lei effettuata non pone
il fianco a critiche e si appella al principio dell’affidamento, ascrivendo, di
fatto, ogni responsabilità dell’accaduto alla co-protagonista.
In sostanza, ella pretende che
“nessuna infrazione è stata commessa […].
In particolare sono state
rispettate le disposizioni citate dalla sezione della circolazione, ovvero gli
art. 31 e 34 LCStr, come pure tutte le altre disposizioni legali. Anzi:
l’intera manovra è stata eseguita nella massima prudenza e prendendo le
precauzioni del caso. […]
L’imprudente manovra
eseguita dalla signora __________ è semmai propria ad aver causato la
collisione” (cfr. ricorso, punti 3 e 4).
5.
Come detto, a norma dell'art.
34.
cpv. 3 LCStr
il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare,
sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve
badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola
il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2
LCStr).
Secondo dottrina e
giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che
seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non
metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr.
sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).
Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo
nello specchietto retrovisore. Il conducente che lascia sulla destra uno spazio
sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da
questo lato deve dare prova di particolare attenzione e deve, se vuole
voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che
non urterà con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).
6.
Nella fattispecie
concreta, la ricorrente ha così descritto la manovra da lei eseguita:
“Giunta all’altezza della
gendarmeria territoriale di __________, era mia intenzione svoltare a sinistra per
imboccare Via__________. A questo punto ero ferma sulla corsia. Notavo che vi
era un divieto per circolare su Via __________. Decidevo allora di svoltare nei
parcheggi situati a destra rispetto alla mia direzione di marcia. Non avevo
ancora iniziato la manovra di svolta quando sentivo il suono di un clacson e
all’improvviso urtavo il veicolo sulla fiancata sinistra che, proveniente da
tergo, mi stava sorpassando sulla mia destra”.
Orbene, dalle dichiarazioni
che precedono, risulta palese che l’insorgente non ha affatto controllato il
traffico retrostante prima di iniziare la manovra di svolta a destra (su
esplicita domanda dell’agente verbalizzante ha soltanto affermato di avere
visto che c’era una macchina dietro di lei nei frangenti precedenti la sua
fermata in mezzo alla carreggiata). Neppure in sede di osservazioni al rapporto
di contravvenzione ella ha accennato a tale circostanza, menzionandola per la
prima volta e in modo apodittico solo nel gravame.
Certo è che se avesse
effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta
l’attenzione richiesta al traffico da tergo prima di inserire l’indicatore di
direzione e iniziare la manovra, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il
veicolo che si accingeva a passarla sulla destra (e che, da quanto si può
desumere dal punto di impatto dei veicoli, spigolo anteriore destro/portiera
sinistra, doveva trovarsi già in fase avanzata), desistere dalla manovra di
svolta, lasciandole sufficiente spazio per passare, e scongiurare – in ultima
analisi – la collisione.
Un'eventuale manovra scorretta
o disattenzione della conducente del veicolo retrostante non esimeva la
ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostole dall'art.
34.
cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono".
In siffatte evenienze, non può
trovare applicazione il principio dell’affidamento.
7.
Non giova in ogni caso
alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice
penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le
rispettive assicurazioni.
Di conseguenza, le deduzioni
intese a mettere in evidenza le colpe della signora __________ non sono
liberatorie. Si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio alla luce
di quanto testé evocato, che invano si cercherebbero nel fascicolo processuale
degli indizi che lascino supporre che quest’ultima procedesse a velocità
eccessiva o che la manovra da questa intrapresa non fosse lecita o anche solo
possibile (data la particolare conformazione e l’ampiezza della carreggiata
appare peraltro inverosimile che fosse necessario salire sul marciapiede per
effettuare il sorpasso, come invece pretende la ricorrente).
8.
In conclusione, questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido convincimento
che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla CRTE
1.
e ciò a prescindere da un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e
4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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