30.2008.240
Sosta su un'area pubblica di un veicolo sprovvisto di targhe
10 febbraio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.240
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, PRPEN
Titolo:
Sosta su un'area pubblica di un veicolo sprovvisto di targhe
PARCHEGGIO
art. 57 cpv. 1 LCSTR
art. 103 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 20 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.240
24274/801
Bellinzona
10
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 24274/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha lasciato in sosta
su area pubblica un veicolo marca __________ sprovvisto di targhe”.
Fatti accertati il 3 luglio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, fatta
eccezione per lo scritto 9 ottobre 2008 del ricorrente, che risulta formalmente
irrito. In effetti, la LPContr non prevede facoltà di replica e duplica; si
noti dipoi che la richiesta di osservazioni, con contestuale trasmissione
dell’incarto, di cui all’ “ordinanza di assegnazione termine” 2 ottobre 2008 di
questa Pretura si rivolgeva all’autorità di prime cure e non all’insorgente.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 20
cpv. 1 ONC – che concreta il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCStr, al
quale rinvia – i veicoli sprovvisti delle targhe
prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi
pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico,
appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente
può permettere eccezioni in casi speciali.
Chiunque
viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile
alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC, con riferimento all’art. 103 cpv.
1.
LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone
che violano le prescrizioni d’esecuzione alla LCStr).
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
aver lasciato in sosta su area pubblica, e meglio lungo il __________, una
motoleggera marca __________ priva delle targhe di circolazione (con
riferimento al rapporto di contravvenzione 11 luglio 2008).
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di un agente della Polizia __________, il quale nel
proprio rapporto di contro-osservazioni 12 agosto 2008 ha precisato che:
“In data e ora di cui sopra
(03.07.2008 ore 14:00, ndr), durante un normale pattugliamento della
zona di lavoro, oltre a constatare che un motoveicolo era parcheggiato sulla
pubblica via senza essere immatricolato, previo accertamenti del caso intimavo
regolare contravvenzione PO (procedura ordinaria, ndr) al
summenzionato).
A complemento faccio
rilevare che circa un mese prima avevo contattato la consorte del proprietario
del mezzo meccanico, signora __________, e avevo intimato di spostare il mezzo
(…)”.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli, con le seguenti argomentazioni:
“Chiediamo la cancellazione
della multa perché inoltrata ad un destinatario diverso.
Inoltre siamo sorpresi
della decisione, per 2 motivi.
Il sentiero __________ non
è una strada ma bensì un viottolo, dove non esiste circolazione.
La moto era stata portata a
mano, sotto una tettoia privata e posizionata in modo tale da non creare
problemi.
Inoltre la multa che è
stata intimata al signor __________ se confermata dovrà essere stornata perché
il motoveicolo era intestato alla nostra ditta.
Chiediamo perciò una
cancellazione del caso o una corretta intimazione” (cfr. ricorso 29
settembre 2008).
5.
In concreto, va subito
detto che la multa è stata a giusto titolo intimata all’insorgente e non alla
società __________ Sagl (che per di più, come qualsiasi altra persona
giuridica, manca della capacità delittuosa e non può, in sostanza, aver
lasciato il motoveicolo sul __________, dopo avergli tolto le targhe). In
effetti, prendendo a più riprese posizione in prima persona sull’addebito
mossogli per fornire giustificazioni, non da ultimo con lo scritto formalmente
irrito del 9 ottobre 2008, egli ha così confermato di essere autore della
presunta infrazione, commessa per di più davanti a casa sua.
Nel merito, non v’è motivo di
dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, frutto di una constatazione
di agevole momento avvenuta nell’ambito di un normale pattugliamento della zona.
Questi si è in effetti limitato a costatare la presenza del motoveicolo sulla
pubblica via, procedendo in seguito agli “accertamenti del caso”, giacché
sprovvisto di targhe. Del resto, l’agente, a differenza del multato, ha
l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di
riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni
penali, rispettivamente disciplinari.
Diversamente l’insorgente
appare poco credibile, in particolare laddove afferma di aver lasciato il
veicolo sotto una tettoia privata. È infatti sintomatico che nelle osservazioni
al rapporto di contravvenzione egli non abbia minimamente contestato l’accertamento
dei fatti, limitandosi a comunicare di avere nel frattempo spostato il veicolo
e a fornire giustificazioni (non liberatorie) sulla sua immobilizzazione (“Di
fatto questa nuova ordinanza come ben sapete ha colto di sorpresa un po’ tutti,
ma dovendo scegliere tra lasciarla (la motoleggera, ndr) al parcheggio
di via __________ e sotto la mia abitazione pur essendo stato avvertito dal
solerte poliziotto di quartiere __________ ho preferito il sentiero”),
confermando per di più di essere stato in precedenza ammonito dall’agente.
Ingiunzione che l’insorgente conferma di aver ricevuto anche nello scritto 9
ottobre 2008 e che esclude l’ipotesi di un’eventuale tolleranza da parte della
polizia.
Aggiungasi, infine, che
le caratteristiche morfologiche del __________ (contraddistinto, per quanto
noto a questo giudice, da un divieto generale di circolazione), nulla mutano al
fatto che si tratti di una “strada pubblica” nel senso dell’art. 1 cpv. 2
LCStr.
Tale nozione, di larga
interpretazione, presuppone che la superficie sia “aperta alla circolazione”,
ossia a disposizione di un una cerchia indeterminata di persone, quand’anche
l’uso della stessa sia limitato dalla sua natura o dalla modalità o dallo scopo
per i quali è utilizzata. Poco importa che la strada abbia uno scopo
particolare, per esempio che conduca a una chiesa o a una scuola; importa pure poco
che sia riservata a una determinata categoria di utenti, ad esempio ciclisti,
automobilisti o pedoni; è sufficiente che uno spazio sia messo a disposizione
di un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, nri
2.2
e 2.3. ad art. 1 LCStr).
In concreto, non v’è dubbio
che il sentiero __________ – tra l’altro di proprietà comunale – configura una
“strada pubblica” aperta alla circolazione, sebbene utilizzabile unicamente da
pedoni che si recano alle proprie abitazioni oppure al vicino lido.
In definitiva, il
ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a
questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata. Del resto, invano si
cercherebbero nel fascicolo processuale degli elementi che attestino l’esistenza
di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente nel senso dell’art. 20
cpv. 1 in fine ONC.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 1, 103, 106
cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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