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Decisione

30.2008.240

Sosta su un'area pubblica di un veicolo sprovvisto di targhe

10 febbraio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha lasciato in sosta

su area pubblica un veicolo marca __________ sprovvisto di targhe”.

Fatti accertati il 3 luglio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, fatta

eccezione per lo scritto 9 ottobre 2008 del ricorrente, che risulta formalmente

irrito. In effetti, la LPContr non prevede facoltà di replica e duplica; si

noti dipoi che la richiesta di osservazioni, con contestuale trasmissione

dell’incarto, di cui all’ “ordinanza di assegnazione termine” 2 ottobre 2008 di

questa Pretura si rivolgeva all’autorità di prime cure e non all’insorgente.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 20

cpv. 1 ONC – che concreta il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCStr, al

quale rinvia – i veicoli sprovvisti delle targhe

prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi

pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico,

appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente

può permettere eccezioni in casi speciali.

Chiunque

viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile

alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC, con riferimento all’art. 103 cpv.

1.

LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone

che violano le prescrizioni d’esecuzione alla LCStr).

3.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di

aver lasciato in sosta su area pubblica, e meglio lungo il __________, una

motoleggera marca __________ priva delle targhe di circolazione (con

riferimento al rapporto di contravvenzione 11 luglio 2008).

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di un agente della Polizia __________, il quale nel

proprio rapporto di contro-osservazioni 12 agosto 2008 ha precisato che:

“In data e ora di cui sopra

(03.07.2008 ore 14:00, ndr), durante un normale pattugliamento della

zona di lavoro, oltre a constatare che un motoveicolo era parcheggiato sulla

pubblica via senza essere immatricolato, previo accertamenti del caso intimavo

regolare contravvenzione PO (procedura ordinaria, ndr) al

summenzionato).

A complemento faccio

rilevare che circa un mese prima avevo contattato la consorte del proprietario

del mezzo meccanico, signora __________, e avevo intimato di spostare il mezzo

(…)”.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli, con le seguenti argomentazioni:

“Chiediamo la cancellazione

della multa perché inoltrata ad un destinatario diverso.

Inoltre siamo sorpresi

della decisione, per 2 motivi.

Il sentiero __________ non

è una strada ma bensì un viottolo, dove non esiste circolazione.

La moto era stata portata a

mano, sotto una tettoia privata e posizionata in modo tale da non creare

problemi.

Inoltre la multa che è

stata intimata al signor __________ se confermata dovrà essere stornata perché

il motoveicolo era intestato alla nostra ditta.

Chiediamo perciò una

cancellazione del caso o una corretta intimazione” (cfr. ricorso 29

settembre 2008).

5.

In concreto, va subito

detto che la multa è stata a giusto titolo intimata all’insorgente e non alla

società __________ Sagl (che per di più, come qualsiasi altra persona

giuridica, manca della capacità delittuosa e non può, in sostanza, aver

lasciato il motoveicolo sul __________, dopo avergli tolto le targhe). In

effetti, prendendo a più riprese posizione in prima persona sull’addebito

mossogli per fornire giustificazioni, non da ultimo con lo scritto formalmente

irrito del 9 ottobre 2008, egli ha così confermato di essere autore della

presunta infrazione, commessa per di più davanti a casa sua.

Nel merito, non v’è motivo di

dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, frutto di una constatazione

di agevole momento avvenuta nell’ambito di un normale pattugliamento della zona.

Questi si è in effetti limitato a costatare la presenza del motoveicolo sulla

pubblica via, procedendo in seguito agli “accertamenti del caso”, giacché

sprovvisto di targhe. Del resto, l’agente, a differenza del multato, ha

l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di

riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni

penali, rispettivamente disciplinari.

Diversamente l’insorgente

appare poco credibile, in particolare laddove afferma di aver lasciato il

veicolo sotto una tettoia privata. È infatti sintomatico che nelle osservazioni

al rapporto di contravvenzione egli non abbia minimamente contestato l’accertamento

dei fatti, limitandosi a comunicare di avere nel frattempo spostato il veicolo

e a fornire giustificazioni (non liberatorie) sulla sua immobilizzazione (“Di

fatto questa nuova ordinanza come ben sapete ha colto di sorpresa un po’ tutti,

ma dovendo scegliere tra lasciarla (la motoleggera, ndr) al parcheggio

di via __________ e sotto la mia abitazione pur essendo stato avvertito dal

solerte poliziotto di quartiere __________ ho preferito il sentiero”),

confermando per di più di essere stato in precedenza ammonito dall’agente.

Ingiunzione che l’insorgente conferma di aver ricevuto anche nello scritto 9

ottobre 2008 e che esclude l’ipotesi di un’eventuale tolleranza da parte della

polizia.

Aggiungasi, infine, che

le caratteristiche morfologiche del __________ (contraddistinto, per quanto

noto a questo giudice, da un divieto generale di circolazione), nulla mutano al

fatto che si tratti di una “strada pubblica” nel senso dell’art. 1 cpv. 2

LCStr.

Tale nozione, di larga

interpretazione, presuppone che la superficie sia “aperta alla circolazione”,

ossia a disposizione di un una cerchia indeterminata di persone, quand’anche

l’uso della stessa sia limitato dalla sua natura o dalla modalità o dallo scopo

per i quali è utilizzata. Poco importa che la strada abbia uno scopo

particolare, per esempio che conduca a una chiesa o a una scuola; importa pure poco

che sia riservata a una determinata categoria di utenti, ad esempio ciclisti,

automobilisti o pedoni; è sufficiente che uno spazio sia messo a disposizione

di un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, nri

2.2

e 2.3. ad art. 1 LCStr).

In concreto, non v’è dubbio

che il sentiero __________ – tra l’altro di proprietà comunale – configura una

“strada pubblica” aperta alla circolazione, sebbene utilizzabile unicamente da

pedoni che si recano alle proprie abitazioni oppure al vicino lido.

In definitiva, il

ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a

questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata. Del resto, invano si

cercherebbero nel fascicolo processuale degli elementi che attestino l’esistenza

di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente nel senso dell’art. 20

cpv. 1 in fine ONC.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 1, 103, 106

cpv. 1 LCStr; 20 cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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