30.2008.241
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
11 agosto 2010Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.241
Data decisione, Autorità:
11.08.2010, PRPEN
Titolo:
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.241
24854/806
Bellinzona
11 agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Cornelia
Gianinazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 settembre 2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 settembre 2008 n. 24854/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace”.
Fatti accertati il 19 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 375bis
CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio di
veicoli, presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.
- a
fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 giugno 2008 dalle ore 19.00
(con riferimento al rapporto di denuncia 20 giugno 2008).
4.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di aver fatto uso del fondo in questione:
“La sera del 19 giugno
2008, alle ore 19.30, mi sono recata in visita ad una famiglia nei dintorni
dell’Ufficio Stranieri di __________. Non avendo trovato un parcheggio libero
per visitatori, ho parcheggiato la mia auto in un parcheggio vuoto dell’Ufficio
Stranieri, che naturalmente era [a] quell’ora chiuso. Mi sono trattenuta per circa
un paio d’ore in quel parcheggio. Al mio ritorno ho trovato una nota scritta a
mano sul parabrezza della mia auto nella quale era scritto che ero stata
multata per aver parcheggiato in quel posto”.
Ella si giustifica
nondimeno asserendo che:
“Non ho visto nessun
cartello che indicava violazione, eccetto la dicitura di parcheggio riservato
all’Ufficio Stranieri, ed essendo tale Ufficio chiuso, ho lasciato
tranquillamente la mia auto lì. Sono in possesso di foto fatte di giorno e di
sera che comprovano quanto ho scritto. La parte condominiale era transennata.
Io ho parcheggiato nel lato Ufficio Stranieri […]. Ho un testimone
oculare dell’accaduto, il sig. __________”.
L’insorgente sostiene
infine che “se il portinaio voleva della scuse sarei pure stata pronta con
educazione a darle, anche se la violazione di parcheggio non era debitamente
segnalata. Invece mi ritrovo con uno scritto a mano che minacciosamente mi dice
che sono multata. Non intendo assolutamente accettare un tale abuso di potere
[…]”.
5.
Come già anticipato, lo
scopo dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto
di inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito
del proprio fondo a scopo di parcheggio. Nel campo d’applicazione di questa
disposizione rientrano quindi tutte le situazioni in cui una persona priva di
un qualsivoglia diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il
proprio veicolo.
6.
Nella fattispecie, la
posa del segnale “parcheggio” recante l’apposito avviso (che richiama il tenore
dell’art. 375bis CPC, vale a dire l’avvertimento per l’utente che vi
posteggia senza diritto di incorrere in una multa) è stata autorizzata dalla
Giudicatura di pace del circolo di __________ con decisione del 28 ottobre 1991
(in virtù dell’art. 104 cpv. 5 OSStr che permette la posa di segnali da parte
di privati). Come asserito dal denunciante vi sono ben due segnali, circostanza
di cui non v’è motivo di dubitare. Ora, il fatto che l’insorgente non abbia
notato alcuno dei cartelli non è di per sé liberatorio, ma attesta semmai una
sua negligenza, punibile in base all’art. 375ter cpv. 1 CPC. Certo è
che per le sue dimensioni un segnale simile può difficilmente passare
inosservato, a maggior ragione se si considera che in loco ve ne sono due e che,
per quanto noto a questo giudice, il parcheggio in questione dispone di un
numero limitato di stalli. Del resto, ella non tenta neppure di dimostrare che
gli stessi non fossero visibili, limitandosi – invero solo nelle osservazioni
al rapporto di denuncia – a congetturare che fossero stati abilmente camuffati
(a che pro?).
Che l’area privata in esame sia
eventualmente suddivisa in due parti, l’una a disposizione degli utenti
dell’Ufficio regionale degli stranieri, dove avrebbe stazionato la sua vettura,
l’altra degli inquilini del medesimo stabile in cui è ubicato l’ufficio, non è
di alcun ausilio alla tesi dell’insorgente, giacché il divieto generale di
parcheggiare espresso dai segnali affissi in loco conformemente all’art. 375bis
CPC si estende all’intero sedime; le prove offerte dalla ricorrente tendono dunque
a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini del giudizio.
L’insorgente non poteva
inoltre ragionevolmente ritenere che al di fuori degli orari di apertura
dell’ufficio il parcheggio fosse agibile a chicchessia, salvo commettere un’imperdonabile
leggerezza. In realtà, in difetto di esplicite indicazioni in tal senso,
formalizzate attraverso una tavola complementare, il divieto per i non aventi
diritto vale senza eccezioni spazio-temporali.
Si noti dipoi che sia dal
rapporto di denuncia sia dal successivo promemoria allestito dal denunciante,
risulta che l’insorgente sarebbe stata “richiamata al momento” con l’intento di
informarla che si trattava di un’area privata, richiamo che ella avrebbe
tuttavia volutamente ignorato, evitando di rispondere; il fatto che ella abbia
pure evitato di esprimersi su tale circostanza, lascia invero dubitare della sua
proclamata buona fede, comunque sia non liberatoria.
Infine, si rileva che la
denuncia di una simile fattispecie all’autorità competente non deve essere
preceduta da nessun avvertimento e che eventuali scuse non sono suscettibili di
sanare l’abuso commesso, ma possono al massimo indurre il proprietario a
prescindere eccezionalmente dal presentare la querela o a ritirarla qualora
l’avesse già fatto.
7.
In conclusione, la
ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a
questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata (che, va detto per
inciso, compete esclusivamente alla CRTE 1 e non già al portinaio e
proprietario dello stabile chiamato ad accertare eventuali infrazioni).
La multa inflitta è, peraltro,
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e
375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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