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Decisione

30.2008.241

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato

11 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo

privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente

giudice di pace”.

Fatti accertati il 19 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 375bis

CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio di

veicoli, presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.

20.

- a

fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del

divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 giugno 2008 dalle ore 19.00

(con riferimento al rapporto di denuncia 20 giugno 2008).

4.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di aver fatto uso del fondo in questione:

“La sera del 19 giugno

2008, alle ore 19.30, mi sono recata in visita ad una famiglia nei dintorni

dell’Ufficio Stranieri di __________. Non avendo trovato un parcheggio libero

per visitatori, ho parcheggiato la mia auto in un parcheggio vuoto dell’Ufficio

Stranieri, che naturalmente era [a] quell’ora chiuso. Mi sono trattenuta per circa

un paio d’ore in quel parcheggio. Al mio ritorno ho trovato una nota scritta a

mano sul parabrezza della mia auto nella quale era scritto che ero stata

multata per aver parcheggiato in quel posto”.

Ella si giustifica

nondimeno asserendo che:

“Non ho visto nessun

cartello che indicava violazione, eccetto la dicitura di parcheggio riservato

all’Ufficio Stranieri, ed essendo tale Ufficio chiuso, ho lasciato

tranquillamente la mia auto lì. Sono in possesso di foto fatte di giorno e di

sera che comprovano quanto ho scritto. La parte condominiale era transennata.

Io ho parcheggiato nel lato Ufficio Stranieri […]. Ho un testimone

oculare dell’accaduto, il sig. __________”.

L’insorgente sostiene

infine che “se il portinaio voleva della scuse sarei pure stata pronta con

educazione a darle, anche se la violazione di parcheggio non era debitamente

segnalata. Invece mi ritrovo con uno scritto a mano che minacciosamente mi dice

che sono multata. Non intendo assolutamente accettare un tale abuso di potere

[…]”.

5.

Come già anticipato, lo

scopo dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto

di inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito

del proprio fondo a scopo di parcheggio. Nel campo d’applicazione di questa

disposizione rientrano quindi tutte le situazioni in cui una persona priva di

un qualsivoglia diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il

proprio veicolo.

6.

Nella fattispecie, la

posa del segnale “parcheggio” recante l’apposito avviso (che richiama il tenore

dell’art. 375bis CPC, vale a dire l’avvertimento per l’utente che vi

posteggia senza diritto di incorrere in una multa) è stata autorizzata dalla

Giudicatura di pace del circolo di __________ con decisione del 28 ottobre 1991

(in virtù dell’art. 104 cpv. 5 OSStr che permette la posa di segnali da parte

di privati). Come asserito dal denunciante vi sono ben due segnali, circostanza

di cui non v’è motivo di dubitare. Ora, il fatto che l’insorgente non abbia

notato alcuno dei cartelli non è di per sé liberatorio, ma attesta semmai una

sua negligenza, punibile in base all’art. 375ter cpv. 1 CPC. Certo è

che per le sue dimensioni un segnale simile può difficilmente passare

inosservato, a maggior ragione se si considera che in loco ve ne sono due e che,

per quanto noto a questo giudice, il parcheggio in questione dispone di un

numero limitato di stalli. Del resto, ella non tenta neppure di dimostrare che

gli stessi non fossero visibili, limitandosi – invero solo nelle osservazioni

al rapporto di denuncia – a congetturare che fossero stati abilmente camuffati

(a che pro?).

Che l’area privata in esame sia

eventualmente suddivisa in due parti, l’una a disposizione degli utenti

dell’Ufficio regionale degli stranieri, dove avrebbe stazionato la sua vettura,

l’altra degli inquilini del medesimo stabile in cui è ubicato l’ufficio, non è

di alcun ausilio alla tesi dell’insorgente, giacché il divieto generale di

parcheggiare espresso dai segnali affissi in loco conformemente all’art. 375bis

CPC si estende all’intero sedime; le prove offerte dalla ricorrente tendono dunque

a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini del giudizio.

L’insorgente non poteva

inoltre ragionevolmente ritenere che al di fuori degli orari di apertura

dell’ufficio il parcheggio fosse agibile a chicchessia, salvo commettere un’imperdonabile

leggerezza. In realtà, in difetto di esplicite indicazioni in tal senso,

formalizzate attraverso una tavola complementare, il divieto per i non aventi

diritto vale senza eccezioni spazio-temporali.

Si noti dipoi che sia dal

rapporto di denuncia sia dal successivo promemoria allestito dal denunciante,

risulta che l’insorgente sarebbe stata “richiamata al momento” con l’intento di

informarla che si trattava di un’area privata, richiamo che ella avrebbe

tuttavia volutamente ignorato, evitando di rispondere; il fatto che ella abbia

pure evitato di esprimersi su tale circostanza, lascia invero dubitare della sua

proclamata buona fede, comunque sia non liberatoria.

Infine, si rileva che la

denuncia di una simile fattispecie all’autorità competente non deve essere

preceduta da nessun avvertimento e che eventuali scuse non sono suscettibili di

sanare l’abuso commesso, ma possono al massimo indurre il proprietario a

prescindere eccezionalmente dal presentare la querela o a ritirarla qualora

l’avesse già fatto.

7.

In conclusione, la

ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a

questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata (che, va detto per

inciso, compete esclusivamente alla CRTE 1 e non già al portinaio e

proprietario dello stabile chiamato ad accertare eventuali infrazioni).

La multa inflitta è, peraltro,

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e

375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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