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Decisione

30.2008.243

Trasporto con un mezzo agricolo di materiale destinato ad un'abitazione

30 luglio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 5 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzion

è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3 LCStr; 86 cpv. 1

ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 4 novembre 2008, si astiene dal formuare osservazioni, lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli

agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti

agricoli, segnatamente per i trasporti di merci in relazione con l’esercizio di

un’azienda agricola (a), per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o

cagionati dall’acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili (b) e per il

trasporto del personale in connessione con l’esercizio di un’azienda agricola

(c).

Giusta l’art.

87.

ONC sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola i

trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la fattoria e i

campi o la foresta (cpv. 1). Sono parimenti considerati in relazione con

l’esercizio di un’azienda agricola i seguenti trasporti, se non avvengono per

un fornitore o compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le

trasforma a titolo professionale (cpv. 2):

a. I trasporti di merci necessarie per l’esercizio

dell’azienda, come i foraggi, lo strame, i concimi, le sementi, le macchine e

gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da costruzione;

b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione

con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;

c. le consegne al primo acquirente dei prodotti

dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;

d. i trasporti per i bisogni di una cava, una

torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda

agricola quale azienda accessoria.

Sono inoltre equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda

agricola (cpv. 3) i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di

formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento

eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo (a), i trasporti in

relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del

veicolo partecipa direttamente (b), i trasporti in relazione con lavori comunali

e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità (c), i

trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali

effettuati tra la foresta e il primo destinatario (d), le corse per il servizio

antincendio e per la protezione civile (e) e le corse gratuite per scopi di

pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono

come beni culturali tecnici (f).

La violazione alle norme

dell’ONC, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale, è punita con la

multa (art. 96 ONC).

3.

Nella fattispecie, la CRTE

1.

rimprovera al multato di essere transitato con un veicolo agricolo (un

trattore di marca “John Deere”) su una strada pubblica per effettuare un

trasporto di merci - delle tegole destinate al rifacimento del tetto della sua

abitazione privata - non attinente all’esercizio di un’azienda agricola.

4.

RI 1, dal canto suo,

contesta l’addebito mossogli sostenendo che sul sedime della sua abitazione

(alla quale effettivamente le tegole servivano) deterrebbe pure gli animali

della propria azienda agricola. A suo dire, egli stava dunque effettuando un

trasporto agricolo ai sensi di quanto consentito dall’art. 86 cpv. 1 lett. a

ONC, e meglio un trasporto di merci (materiale da costruzione) necessarie per

l’esercizio dell’azienda agricola (art. 87 cpv. 2 lett. a ONC).

5.

In concreto, nulla è

dato di sapere circa l’attività agricola che il ricorrente afferma di svolgere

sul terreno della sua abitazione. In particolare, dagli atti non emerge

lontanamente se la stessa soddisfi o meno i requisiti stabiliti dall’art. 6

cpv. 1 OTerm affinché possa essera ammesse l’esistenza di un’azienda agricola

(che secondo la norma è un’impresa che si occupa della produzione vegetale o

della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività

contemporaneamente; comprende una o più unita di produzione; è autonoma dal

profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da

altre aziende; ha un proprio risultato d’esercizio ed è gestita durante tutto

l’anno).

In ogni caso, quand’anche la

giustificazione addotta dall’insorgente fosse vera, la stessa non risulterebbe

liberatoria.

6.

Ai

sensi del diritto edilizio, un edificio può essere definito agricolo soltanto

se utilizzato principalmente per la produzione agricola o se destinato a

consentire l’esercizio di certe attività agricole o di allevamento (SCOLARI,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 490 ad art. 67 LALPT). Per quanto riguarda un

fabbricato abitativo, affinché rientri nella nozione di edificio agricolo occorre

in particolare che l’azienda a cui è connesso non possa in alcun modo essere

diretta da una persona che risieda al di fuori del podere agricolo e, inoltre,

che l’agricoltura e l’allevamento costituiscano l’attività principale

dell’interessato e possano garantirgli un reddito bastevole. In quest’ordine di

idee, la giurisprudenza non ha considerato conformi alla funzione della zona

agricola la casa di abitazione di una persona non esercitante la propria

attività lucrativa a titolo principale nell’azienda e una casa di abitazione

utilizzata solo accessoriamente per l’attività agricola (SCOLARI, op. cit., nn.

492.

e 497 ad art. 67 LALPT).

Ora, vi è

motivo di ritenere che l’esercizio di un’azienda agricola non costituisce in

ogni caso l’attività principale del ricorrente. RI 1 figura in effetti iscritto

nel registro di commercio del Cantone Ticino quale socio e presidente della

gerenza, con firma individuale, della __________, società con sede e recapito a

__________, avente per scopo la gestione di una falegnameria, il commercio di

legname ed ogni attività connessa con la gestione e l’esercizio di una

falegnameria e l’esecuzione di traslochi di ogni tipo. Tale iscrizione,

unitamente al fatto che la professione di falegname (e, quindi, non di

agricoltore) dell’insorgente risultava già dal rapporto di contravvenzione 6

agosto 2008, induce a ritenere che la detenzione di animali rientri in

un’attività agricola praticata soltanto - se non a livello di hobby - a titolo

accessorio.

Ne discende

che ai sensi di quanto qui ricordato, l’abitazione di RI 1 (nei pressi della

quale si troverebbero gli animali da lui detenuti) non può essere considerata

un edificio con finalità agricole.

7.

Poiché

destinato ad un fabbricato da considerare adibito, in tutto e per tutto, a

scopi abitativi, il trasporto di tegole che il ricorrente stava effettuando non

può in sostanza essere ritenuto in relazione con l’esercizio di un’azienda

agricola (art. 86 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 2 lett. a ONC). Non configura, in

altre parole, un trasporto agricolo atto a consentire l’uso di un trattore su

una strada pubblica.

La multa

inflitta per la violazione dell’art. 86 cpv. 1 ONC (fr. 80.-; cfr. infra) è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

In questa

misura il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr).

8.

Giusta l’art. 10 cpv. 4

LCStr, il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli

organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i

permessi speciali. Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze

o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3 LCStr). Tanto per

l’omissione di recare seco la licenza di condurre (infrazione n. 100.1), quanto

per l’omissione di recare seco la licenza di circolazione (infrazione n.

100.

), l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione di fr. 20.-.

9.

Per quanto riferito alla

presunta violazione dell’art. 10 cpv. 4 LCStr, il rapporto di contravvenzione 6

agosto 2008 ha constatato:

“Inoltre il denunciato

ometteva di recare seco sia la licenza di condurre che la licenza di

circolazione”.

Nel suo ricorso, RI 1 sostiene

per contro:

“I documenti richiesti dai

due agenti che mi hanno fermato erano sulla macchina che mi scortava durante il

trasporto visto che nel mio abbigliamento non avevo tasche per tenerli e sul

trattore non c’è nessun cassetto dove porli (alla richiesta fatta agli agenti

ho detto a mia moglie di prenderli e loro hanno risposto che non serviva)”.

Ora, non è ben chiaro se ciò

che dichiara il ricorrente differisce da quanto sostenuto dall’agente

denunciante o se invece è solamente più preciso, aggiungendo ulteriori dettagli

(la, presenza delle licenze nella vettura che seguiva il trattore) ad una

circostanza, in quanto tale, incontestata (il fatto che RI 1, al momento del

controllo, non aveva le licenze con sé, inteso a portata di mano, nel veicolo

che stava guidando).

Al proposito non scioglie i

dubbi il rapporto di controsservazioni 28 ottobre 2008, il quale ha solo

rilevato:

“I documenti da noi

richiesti, nella fattispecie licenza di condurre e licenza di circolazione, al

momento del controllo il denunciato non è stato in grado di presentarli,

dichiarando di non averli con sé”.

Non essendovi ragione

particolare di dubitare che la versione dei fatti resa dall’insorgente

corrisponda al vero (tenuto anche conto di come la presenza di una seconda

vettura dietro il mezzo agricolo non sia stata contestata dall’agente

denunciante), si ritiene che il presente giudizio debba fondarsi sul resoconto

di RI 1, in questo senso da considerare solo maggiormente circostanziato (e non

divergente) rispetto ai rapporti di polizia.

10.

L’obbligo,

sancito dall’art. 10 cpv. 4 LCStr, di portare sempre con sé le licenze e di

presentarle agli organi di controllo che le richiedessero, ha quale scopo di

permettere di accertare che, nel momento in cui percorre una strada pubblica,

un veicolo dispone del relativo permesso rilasciato dalla competente autorità e

che il suo conducente è effettivamente autorizzato a guidare un mezzo della

rispettiva categoria. L’obbligo sussiste fintanto che la vettura circola sulle

strade pubbliche, indipendentemente se in moto o meno, rispettivamente fintanto

che tra il controllo e la corsa conclusasi sussiste un nesso di ordine spaziale

o temporale (DTF 87 IV 162). In

tal senso, il Tribunale federale ha stabilito che anche colui che posteggia il

proprio veicolo sul suolo pubblico ed è oggetto, da parte della polizia

stradale, di un controllo allorquando si trova nel veicolo o in prossimità di

quest’ultimo, è tenuto a presentare, se così richiesto, la licenza di condurre

(DTF 112 IV 38).

11.

Concretamente, il fatto che la licenza di condurre e la licenza di circolazione

di RI 1 non si trovassero nel trattore che egli stava guidando ma sulla vettura

che, a pochi metri di distanza, lo stava scortando, non era senz’altro

circostanza atta ad impedire agli agenti di polizia la verifica puntuale e

immediata delle autorizzazioni riferite a mezzo e conducente. In quest’ordine

di idee il comportamento del ricorrente (l’avere affidato i documenti a un

terzo che accompagnava la sua corsa) non si rivela contrario al precetto di

portare sempre con sé le licenze (da non intendere in senso strettamente

letterale, ma secondo la “ratio legis” descritta) sancito dall’art. 10

cpv. 4 LCStr.

Ne discende che, nella misura in cui contesta l’infrazione a questa

norma, il ricorso deve essere accolto. La multa inflitta all’insorgente va

dunque ridotta di fr. 40.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo

grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare in questa sede oneri di giudizio ridotti.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3

LCStr; 86 cpv. 1, 87, 96 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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