30.2008.243
Trasporto con un mezzo agricolo di materiale destinato ad un'abitazione
30 luglio 2010Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.243
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, PRPEN
Titolo:
Trasporto con un mezzo agricolo di materiale destinato ad un'abitazione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 10 cpv. 4 LCSTR
art. 99 cf. 3 LCSTR
art. 86 cpv. 1 ONCS
art. 87 cpv. 2 ONCS
Incarto
n.
30.2008.243
26003/810
Bellinzona
30
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 settembre
2008 presentato da
RI 1 __________,
contro
la decisione
19 settembre 2008 n. 26003/810 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 4 novembre 2008
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 19
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida di un trattore
agricolo marca «John Deere» effettuava un trasporto di merce (tegole) non
inerente all’azienda agricola.
Inoltre non aveva con sé le licenze”.
Fatti
accertati il 5 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzion
è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3 LCStr; 86 cpv. 1
ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 4 novembre 2008, si astiene dal formuare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli
agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti
agricoli, segnatamente per i trasporti di merci in relazione con l’esercizio di
un’azienda agricola (a), per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o
cagionati dall’acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili (b) e per il
trasporto del personale in connessione con l’esercizio di un’azienda agricola
(c).
Giusta l’art.
87.
ONC sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola i
trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la fattoria e i
campi o la foresta (cpv. 1). Sono parimenti considerati in relazione con
l’esercizio di un’azienda agricola i seguenti trasporti, se non avvengono per
un fornitore o compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le
trasforma a titolo professionale (cpv. 2):
a. I trasporti di merci necessarie per l’esercizio
dell’azienda, come i foraggi, lo strame, i concimi, le sementi, le macchine e
gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da costruzione;
b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione
con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;
c. le consegne al primo acquirente dei prodotti
dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;
d. i trasporti per i bisogni di una cava, una
torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda
agricola quale azienda accessoria.
Sono inoltre equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda
agricola (cpv. 3) i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di
formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento
eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo (a), i trasporti in
relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del
veicolo partecipa direttamente (b), i trasporti in relazione con lavori comunali
e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità (c), i
trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali
effettuati tra la foresta e il primo destinatario (d), le corse per il servizio
antincendio e per la protezione civile (e) e le corse gratuite per scopi di
pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono
come beni culturali tecnici (f).
La violazione alle norme
dell’ONC, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale, è punita con la
multa (art. 96 ONC).
3.
Nella fattispecie, la CRTE
1.
rimprovera al multato di essere transitato con un veicolo agricolo (un
trattore di marca “John Deere”) su una strada pubblica per effettuare un
trasporto di merci - delle tegole destinate al rifacimento del tetto della sua
abitazione privata - non attinente all’esercizio di un’azienda agricola.
4.
RI 1, dal canto suo,
contesta l’addebito mossogli sostenendo che sul sedime della sua abitazione
(alla quale effettivamente le tegole servivano) deterrebbe pure gli animali
della propria azienda agricola. A suo dire, egli stava dunque effettuando un
trasporto agricolo ai sensi di quanto consentito dall’art. 86 cpv. 1 lett. a
ONC, e meglio un trasporto di merci (materiale da costruzione) necessarie per
l’esercizio dell’azienda agricola (art. 87 cpv. 2 lett. a ONC).
5.
In concreto, nulla è
dato di sapere circa l’attività agricola che il ricorrente afferma di svolgere
sul terreno della sua abitazione. In particolare, dagli atti non emerge
lontanamente se la stessa soddisfi o meno i requisiti stabiliti dall’art. 6
cpv. 1 OTerm affinché possa essera ammesse l’esistenza di un’azienda agricola
(che secondo la norma è un’impresa che si occupa della produzione vegetale o
della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività
contemporaneamente; comprende una o più unita di produzione; è autonoma dal
profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da
altre aziende; ha un proprio risultato d’esercizio ed è gestita durante tutto
l’anno).
In ogni caso, quand’anche la
giustificazione addotta dall’insorgente fosse vera, la stessa non risulterebbe
liberatoria.
6.
Ai
sensi del diritto edilizio, un edificio può essere definito agricolo soltanto
se utilizzato principalmente per la produzione agricola o se destinato a
consentire l’esercizio di certe attività agricole o di allevamento (SCOLARI,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 490 ad art. 67 LALPT). Per quanto riguarda un
fabbricato abitativo, affinché rientri nella nozione di edificio agricolo occorre
in particolare che l’azienda a cui è connesso non possa in alcun modo essere
diretta da una persona che risieda al di fuori del podere agricolo e, inoltre,
che l’agricoltura e l’allevamento costituiscano l’attività principale
dell’interessato e possano garantirgli un reddito bastevole. In quest’ordine di
idee, la giurisprudenza non ha considerato conformi alla funzione della zona
agricola la casa di abitazione di una persona non esercitante la propria
attività lucrativa a titolo principale nell’azienda e una casa di abitazione
utilizzata solo accessoriamente per l’attività agricola (SCOLARI, op. cit., nn.
492.
e 497 ad art. 67 LALPT).
Ora, vi è
motivo di ritenere che l’esercizio di un’azienda agricola non costituisce in
ogni caso l’attività principale del ricorrente. RI 1 figura in effetti iscritto
nel registro di commercio del Cantone Ticino quale socio e presidente della
gerenza, con firma individuale, della __________, società con sede e recapito a
__________, avente per scopo la gestione di una falegnameria, il commercio di
legname ed ogni attività connessa con la gestione e l’esercizio di una
falegnameria e l’esecuzione di traslochi di ogni tipo. Tale iscrizione,
unitamente al fatto che la professione di falegname (e, quindi, non di
agricoltore) dell’insorgente risultava già dal rapporto di contravvenzione 6
agosto 2008, induce a ritenere che la detenzione di animali rientri in
un’attività agricola praticata soltanto - se non a livello di hobby - a titolo
accessorio.
Ne discende
che ai sensi di quanto qui ricordato, l’abitazione di RI 1 (nei pressi della
quale si troverebbero gli animali da lui detenuti) non può essere considerata
un edificio con finalità agricole.
7.
Poiché
destinato ad un fabbricato da considerare adibito, in tutto e per tutto, a
scopi abitativi, il trasporto di tegole che il ricorrente stava effettuando non
può in sostanza essere ritenuto in relazione con l’esercizio di un’azienda
agricola (art. 86 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 2 lett. a ONC). Non configura, in
altre parole, un trasporto agricolo atto a consentire l’uso di un trattore su
una strada pubblica.
La multa
inflitta per la violazione dell’art. 86 cpv. 1 ONC (fr. 80.-; cfr. infra) è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
In questa
misura il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr).
8.
Giusta l’art. 10 cpv. 4
LCStr, il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli
organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i
permessi speciali. Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze
o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3 LCStr). Tanto per
l’omissione di recare seco la licenza di condurre (infrazione n. 100.1), quanto
per l’omissione di recare seco la licenza di circolazione (infrazione n.
100.
), l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione di fr. 20.-.
9.
Per quanto riferito alla
presunta violazione dell’art. 10 cpv. 4 LCStr, il rapporto di contravvenzione 6
agosto 2008 ha constatato:
“Inoltre il denunciato
ometteva di recare seco sia la licenza di condurre che la licenza di
circolazione”.
Nel suo ricorso, RI 1 sostiene
per contro:
“I documenti richiesti dai
due agenti che mi hanno fermato erano sulla macchina che mi scortava durante il
trasporto visto che nel mio abbigliamento non avevo tasche per tenerli e sul
trattore non c’è nessun cassetto dove porli (alla richiesta fatta agli agenti
ho detto a mia moglie di prenderli e loro hanno risposto che non serviva)”.
Ora, non è ben chiaro se ciò
che dichiara il ricorrente differisce da quanto sostenuto dall’agente
denunciante o se invece è solamente più preciso, aggiungendo ulteriori dettagli
(la, presenza delle licenze nella vettura che seguiva il trattore) ad una
circostanza, in quanto tale, incontestata (il fatto che RI 1, al momento del
controllo, non aveva le licenze con sé, inteso a portata di mano, nel veicolo
che stava guidando).
Al proposito non scioglie i
dubbi il rapporto di controsservazioni 28 ottobre 2008, il quale ha solo
rilevato:
“I documenti da noi
richiesti, nella fattispecie licenza di condurre e licenza di circolazione, al
momento del controllo il denunciato non è stato in grado di presentarli,
dichiarando di non averli con sé”.
Non essendovi ragione
particolare di dubitare che la versione dei fatti resa dall’insorgente
corrisponda al vero (tenuto anche conto di come la presenza di una seconda
vettura dietro il mezzo agricolo non sia stata contestata dall’agente
denunciante), si ritiene che il presente giudizio debba fondarsi sul resoconto
di RI 1, in questo senso da considerare solo maggiormente circostanziato (e non
divergente) rispetto ai rapporti di polizia.
10.
L’obbligo,
sancito dall’art. 10 cpv. 4 LCStr, di portare sempre con sé le licenze e di
presentarle agli organi di controllo che le richiedessero, ha quale scopo di
permettere di accertare che, nel momento in cui percorre una strada pubblica,
un veicolo dispone del relativo permesso rilasciato dalla competente autorità e
che il suo conducente è effettivamente autorizzato a guidare un mezzo della
rispettiva categoria. L’obbligo sussiste fintanto che la vettura circola sulle
strade pubbliche, indipendentemente se in moto o meno, rispettivamente fintanto
che tra il controllo e la corsa conclusasi sussiste un nesso di ordine spaziale
o temporale (DTF 87 IV 162). In
tal senso, il Tribunale federale ha stabilito che anche colui che posteggia il
proprio veicolo sul suolo pubblico ed è oggetto, da parte della polizia
stradale, di un controllo allorquando si trova nel veicolo o in prossimità di
quest’ultimo, è tenuto a presentare, se così richiesto, la licenza di condurre
(DTF 112 IV 38).
11.
Concretamente, il fatto che la licenza di condurre e la licenza di circolazione
di RI 1 non si trovassero nel trattore che egli stava guidando ma sulla vettura
che, a pochi metri di distanza, lo stava scortando, non era senz’altro
circostanza atta ad impedire agli agenti di polizia la verifica puntuale e
immediata delle autorizzazioni riferite a mezzo e conducente. In quest’ordine
di idee il comportamento del ricorrente (l’avere affidato i documenti a un
terzo che accompagnava la sua corsa) non si rivela contrario al precetto di
portare sempre con sé le licenze (da non intendere in senso strettamente
letterale, ma secondo la “ratio legis” descritta) sancito dall’art. 10
cpv. 4 LCStr.
Ne discende che, nella misura in cui contesta l’infrazione a questa
norma, il ricorso deve essere accolto. La multa inflitta all’insorgente va
dunque ridotta di fr. 40.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo
grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare in questa sede oneri di giudizio ridotti.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3
LCStr; 86 cpv. 1, 87, 96 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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