30.2008.245
Inosservanza dell'obbligo di notifica
21 giugno 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.245
Data decisione, Autorità:
21.06.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza dell'obbligo di notifica
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 6 LDIST
art. 6 cpv. 2 ODIST
art. 9 cpv. 1bis OLCP
Incarto
n.
30.2008.245
0026-IND
Bellinzona
21 giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 settembre 2008
presentato da
RI 1 __________, __________
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
2 settembre 2008 n. 0026-ind emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 24 novembre 2008
presentate dall’CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. L’CRTE 1 con decisione 2
settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.-, per violazione dell’obbligo di notifica.
Fatti accertati il 15 aprile 2008 in occasione di controlli avvenuti presso il valico stradale di __________, rispettivamente
presso l’abitazione in via __________ a __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 23 cpv. 6 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 4 lett. c
RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. L’CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Come rilevato in sede di
osservazioni dallo stesso CRTE 1, la decisione impugnata ha erroneamente
rinviato a disposizioni oramai non più vigenti già all’epoca dei fatti. È il
caso dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, rispettivamente dell’art. 2 cpv. 6 ODDS, abrogati
con l’entrata in vigore della LStr (allegato 2 cifra I) e dell’OASA (art. 91
cifra 1) avvenuta, per entrambe le nuove normative, il 1. gennaio 2008.
Tale svista è priva di
conseguenze, dal momento che non ha pregiudicato RI 1 nell’esercizio dei suoi
diritti di difesa. A prescindere dalle norme citate, sia l’avviso di
contravvenzione che la multa stessa hanno infatti in ogni caso illustrato con
chiarezza l’infrazione imputata al ricorrente, che ha così potuto prendere
dettagliatamente posizione, a due riprese, sugli addebiti mossigli.
3.
In specie va poi rilevato
che il ricorrente è cittadino italiano domiciliato in Italia. In quanto tale
egli beneficia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione della persone (ALC),
che si prefigge fra l’altro di permettere ai cittadini di una parte contraente
di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra
parte (cfr art. 1 ALC e art. 2 cpv. 1 Allegato I ALC).
L’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC
prevede tuttavia esplicitamente che gli Stati contraenti possono emanare
prescrizioni – non discriminanti – di notifica.
Per i lavoratori dipendenti
distaccati, i prestatori indipendenti di servizi, i lavoratori della CE17/AELS
(CE15/AELS + Cipro e Malta) con attività lucrativa di breve durata presso un
datore di lavoro svizzero, nonché i frontalieri sono applicabili prescrizioni
speciali, e meglio possono soggiornare in Svizzera per tre mesi (prestatori
indipendenti di servizi e lavoratori dipendenti distaccati: 90 giorni
lavorativi effettivi) per anno civile senza permesso delle autorità competenti
in materia di stranieri (art. 4 cpv. 4 OLCP, art. 5 cpv. 1 ALC e art. 6 cpv. 2
Allegato I ALC). Sottostanno tuttavia all’obbligo di notificazione (cfr. art. 9
cpv. 1bis OLCP, che rinvia per la procedura nei casi indicati sopra all’art.
6.
LDist e all’art. 6 ODist). Trattasi di una procedura di notifica particolare,
gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio,
ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare l’osservanza delle
condizioni lavorative (cfr art. 19 Allegato I ALC) e in generale
all’osservazione del mercato del lavoro.
Per l’art. 6 cpv. 1 ODist la
procedura di notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto
giorni per anno civile, salvo nel caso di attività nei seguenti settori:
• edilizia, ingegneria
e rami accessori dell’edilizia;
• ristorazione;
• lavori di pulizia in aziende
e economie domestiche,
• servizio di sorveglianza e
di sicurezza,
• commercio ambulante,
• industria del sesso,
nei quali la notifica deve
essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori.
Per ottemperare all’obbligo
basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica
in linea (via internet), che consente di espletare eventuali ulteriori
procedure in modo semplice e celere; in via eccezionale, sempre a titolo
gratuito, è possibile far capo alla procedura per scritto (per posta o per
fax).
La notifica deve avvenire
prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 6 cpv. 1 LDist) e la stessa può
cominciare al più presto otto giorni dopo la notificazione (art. 6 cpv. 3
LDist).
Se in casi urgenti
(riparazioni, infortuni, catastrofi naturali ecc.) non è possibile osservare il
termine di otto giorni, il lavoro può cominciare eccezionalmente prima della
scadenza di detto termine, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6
cpv. 3 ODist); ipotesi questa che comunque in casu non entra in
considerazione, poiché l’insorgente neppure pretende di essersi trovato in
simili evenienze.
La violazione, intenzionale o
per negligenza, dell’obbligo di notifica è punita con la multa (art. 120 cpv. 1
lett. a LStr).
4.
Nel caso concreto è assodato
che il ricorrente, di nazionalità italiana, il 15 aprile 2008 si è recato in
Svizzera per procedere al montaggio di una parte (le pareti laterali) della
veranda dell’abitazione di RA 1, a __________. Tale attività costituisce
indubbiamente una prestazione di servizi transfrontaliera ad opera di un
cittadino proveniente da uno Stato dell’UE-15/AELS, che in quanto rientrante
nel settore dell’edilizia andava notificata, al più tardi, otto giorni prima
del suo inizio.
Non avendo RI 1 proceduto a una
simile formalità, trova dunque piena conferma l’infrazione che gli è stata
rimproverata. Ininfluenti sono infatti le giustificazioni addotte al riguardo
dall’insorgente.
5.
RI 1 richiama il
carattere gratuito della prestazione effettuata (un semplice favore fatto alla
mandante, sua suocera) e la propria buona fede in merito all’assenza di
formalità particolari da seguire (segnatamente dell’obbligo di notifica),
indotta, non da ultimo, anche dalle indicazioni fuorvianti - o perlomeno vaghe
- ottenute dai diversi uffici cantonali interpellati da RA 1 per conoscere la
procedura.
Sollevando quest’ultimo
aspetto l’insorgente si appella implicitamente alla buona fede vigente in campo
amministrativo, la quale garantisce al cittadino il diritto di pretendere da
quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti
giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate
aspettative, il rispetto delle stesse.
6.
In primo luogo, si
osserva che il carattere gratuito di una prestazione non ne esclude la
qualifica di attività lucrativa soggetta, in quanto tale, all’obbligo di
notifica. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LStr, va in effetti considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata
dietro compenso, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso.
Ciò è senz’altro il caso del
montaggio di una veranda. Il ricorrente stesso, del resto, da atto di averlo
svolto senza compenso soltanto per fare un favore ad un familiare, non
certamente perché così da prassi del ramo.
7.
Secondariamente, anche
volendo ammettere che la mandante/rappresentante del ricorrente abbia ricevuto
delle indicazioni imprecise dai vari uffici cantonali interpellati (fra i quali
non risulta, peraltro, se vi sia stato anche il competente CRTE 1), il
principio della buona fede in materia amministrativa non trova in ogni caso
applicazione laddove l’amministrato avrebbe potuto senz’altro riconoscere gli
errori facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo
l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure
delle proprie conoscenze e capacità.
Ora, non si può ignorare come
da una semplice visita al portale internet dell’CRTE 1 sarebbero emerse le
necessarie indicazioni sull’obbligo della notifica, che l’insorgente avrebbe
potuto ottemperare in modo del tutto gratuito con la semplice compilazione del
relativo modulo di notifica in linea (in via eccezionale, sempre a titolo
gratuito, sarebbe comunque stato possibile far capo anche alla procedura
scritta, per posta o per fax).
D’altra parte, proprio
l’incertazza generata dalle indicazioni ambigue ricevute sarebbe dovuta essere
una ragione in più per spingere il ricorrente a raccogliere ulteriori
informazioni finalmente esaustive.
Già per questi motivi RI 1 non
può richiamarsi con successo alla buona fede in ambito amministrativo.
Va inoltre ricordato che
l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e
giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’insorgente non poteva
ragionevolmente ignorare che una prestazione come quella in oggetto fosse
sottoposta a obblighi e termini precisi di notifica, sul tenore dei quali egli
aveva quindi l’obbligo di informarsi compiutamente presso l’autorità competente
prima dell’inizio dei lavori.
Più in generale, RI 1 non può
avvalersi della sua buona fede in quanto la violazione dell’obbligo di
notifica, come le altre contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli
stranieri (art. 333 cpv. 7 CP), é punibile anche qualora dovuta a negligenza.
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 120 cpv. 1 lett. a
LStr; 6 LDist; 6 cpv. 2 ODist; 3 OASA; 9 cpv. 1bis OLCP; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo
carico.
3. Intimazione a:
__________
,
Il presidente: Il
segretario
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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