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Decisione

30.2008.245

Inosservanza dell'obbligo di notifica

21 giugno 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’CRTE 1 con decisione 2

settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.-, per violazione dell’obbligo di notifica.

Fatti accertati il 15 aprile 2008 in occasione di controlli avvenuti presso il valico stradale di __________, rispettivamente

presso l’abitazione in via __________ a __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 23 cpv. 6 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 4 lett. c

RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. L’CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Come rilevato in sede di

osservazioni dallo stesso CRTE 1, la decisione impugnata ha erroneamente

rinviato a disposizioni oramai non più vigenti già all’epoca dei fatti. È il

caso dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, rispettivamente dell’art. 2 cpv. 6 ODDS, abrogati

con l’entrata in vigore della LStr (allegato 2 cifra I) e dell’OASA (art. 91

cifra 1) avvenuta, per entrambe le nuove normative, il 1. gennaio 2008.

Tale svista è priva di

conseguenze, dal momento che non ha pregiudicato RI 1 nell’esercizio dei suoi

diritti di difesa. A prescindere dalle norme citate, sia l’avviso di

contravvenzione che la multa stessa hanno infatti in ogni caso illustrato con

chiarezza l’infrazione imputata al ricorrente, che ha così potuto prendere

dettagliatamente posizione, a due riprese, sugli addebiti mossigli.

3.

In specie va poi rilevato

che il ricorrente è cittadino italiano domiciliato in Italia. In quanto tale

egli beneficia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione della persone (ALC),

che si prefigge fra l’altro di permettere ai cittadini di una parte contraente

di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra

parte (cfr art. 1 ALC e art. 2 cpv. 1 Allegato I ALC).

L’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC

prevede tuttavia esplicitamente che gli Stati contraenti possono emanare

prescrizioni – non discriminanti – di notifica.

Per i lavoratori dipendenti

distaccati, i prestatori indipendenti di servizi, i lavoratori della CE17/AELS

(CE15/AELS + Cipro e Malta) con attività lucrativa di breve durata presso un

datore di lavoro svizzero, nonché i frontalieri sono applicabili prescrizioni

speciali, e meglio possono soggiornare in Svizzera per tre mesi (prestatori

indipendenti di servizi e lavoratori dipendenti distaccati: 90 giorni

lavorativi effettivi) per anno civile senza permesso delle autorità competenti

in materia di stranieri (art. 4 cpv. 4 OLCP, art. 5 cpv. 1 ALC e art. 6 cpv. 2

Allegato I ALC). Sottostanno tuttavia all’obbligo di notificazione (cfr. art. 9

cpv. 1bis OLCP, che rinvia per la procedura nei casi indicati sopra all’art.

6.

LDist e all’art. 6 ODist). Trattasi di una procedura di notifica particolare,

gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio,

ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare l’osservanza delle

condizioni lavorative (cfr art. 19 Allegato I ALC) e in generale

all’osservazione del mercato del lavoro.

Per l’art. 6 cpv. 1 ODist la

procedura di notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto

giorni per anno civile, salvo nel caso di attività nei seguenti settori:

• edilizia, ingegneria

e rami accessori dell’edilizia;

• ristorazione;

• lavori di pulizia in aziende

e economie domestiche,

• servizio di sorveglianza e

di sicurezza,

• commercio ambulante,

• industria del sesso,

nei quali la notifica deve

essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori.

Per ottemperare all’obbligo

basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica

in linea (via internet), che consente di espletare eventuali ulteriori

procedure in modo semplice e celere; in via eccezionale, sempre a titolo

gratuito, è possibile far capo alla procedura per scritto (per posta o per

fax).

La notifica deve avvenire

prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 6 cpv. 1 LDist) e la stessa può

cominciare al più presto otto giorni dopo la notificazione (art. 6 cpv. 3

LDist).

Se in casi urgenti

(riparazioni, infortuni, catastrofi naturali ecc.) non è possibile osservare il

termine di otto giorni, il lavoro può cominciare eccezionalmente prima della

scadenza di detto termine, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6

cpv. 3 ODist); ipotesi questa che comunque in casu non entra in

considerazione, poiché l’insorgente neppure pretende di essersi trovato in

simili evenienze.

La violazione, intenzionale o

per negligenza, dell’obbligo di notifica è punita con la multa (art. 120 cpv. 1

lett. a LStr).

4.

Nel caso concreto è assodato

che il ricorrente, di nazionalità italiana, il 15 aprile 2008 si è recato in

Svizzera per procedere al montaggio di una parte (le pareti laterali) della

veranda dell’abitazione di RA 1, a __________. Tale attività costituisce

indubbiamente una prestazione di servizi transfrontaliera ad opera di un

cittadino proveniente da uno Stato dell’UE-15/AELS, che in quanto rientrante

nel settore dell’edilizia andava notificata, al più tardi, otto giorni prima

del suo inizio.

Non avendo RI 1 proceduto a una

simile formalità, trova dunque piena conferma l’infrazione che gli è stata

rimproverata. Ininfluenti sono infatti le giustificazioni addotte al riguardo

dall’insorgente.

5.

RI 1 richiama il

carattere gratuito della prestazione effettuata (un semplice favore fatto alla

mandante, sua suocera) e la propria buona fede in merito all’assenza di

formalità particolari da seguire (segnatamente dell’obbligo di notifica),

indotta, non da ultimo, anche dalle indicazioni fuorvianti - o perlomeno vaghe

- ottenute dai diversi uffici cantonali interpellati da RA 1 per conoscere la

procedura.

Sollevando quest’ultimo

aspetto l’insorgente si appella implicitamente alla buona fede vigente in campo

amministrativo, la quale garantisce al cittadino il diritto di pretendere da

quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti

giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate

aspettative, il rispetto delle stesse.

6.

In primo luogo, si

osserva che il carattere gratuito di una prestazione non ne esclude la

qualifica di attività lucrativa soggetta, in quanto tale, all’obbligo di

notifica. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LStr, va in effetti considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata

dietro compenso, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso.

Ciò è senz’altro il caso del

montaggio di una veranda. Il ricorrente stesso, del resto, da atto di averlo

svolto senza compenso soltanto per fare un favore ad un familiare, non

certamente perché così da prassi del ramo.

7.

Secondariamente, anche

volendo ammettere che la mandante/rappresentante del ricorrente abbia ricevuto

delle indicazioni imprecise dai vari uffici cantonali interpellati (fra i quali

non risulta, peraltro, se vi sia stato anche il competente CRTE 1), il

principio della buona fede in materia amministrativa non trova in ogni caso

applicazione laddove l’amministrato avrebbe potuto senz’altro riconoscere gli

errori facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo

l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure

delle proprie conoscenze e capacità.

Ora, non si può ignorare come

da una semplice visita al portale internet dell’CRTE 1 sarebbero emerse le

necessarie indicazioni sull’obbligo della notifica, che l’insorgente avrebbe

potuto ottemperare in modo del tutto gratuito con la semplice compilazione del

relativo modulo di notifica in linea (in via eccezionale, sempre a titolo

gratuito, sarebbe comunque stato possibile far capo anche alla procedura

scritta, per posta o per fax).

D’altra parte, proprio

l’incertazza generata dalle indicazioni ambigue ricevute sarebbe dovuta essere

una ragione in più per spingere il ricorrente a raccogliere ulteriori

informazioni finalmente esaustive.

Già per questi motivi RI 1 non

può richiamarsi con successo alla buona fede in ambito amministrativo.

Va inoltre ricordato che

l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e

giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’insorgente non poteva

ragionevolmente ignorare che una prestazione come quella in oggetto fosse

sottoposta a obblighi e termini precisi di notifica, sul tenore dei quali egli

aveva quindi l’obbligo di informarsi compiutamente presso l’autorità competente

prima dell’inizio dei lavori.

Più in generale, RI 1 non può

avvalersi della sua buona fede in quanto la violazione dell’obbligo di

notifica, come le altre contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli

stranieri (art. 333 cpv. 7 CP), é punibile anche qualora dovuta a negligenza.

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 120 cpv. 1 lett. a

LStr; 6 LDist; 6 cpv. 2 ODist; 3 OASA; 9 cpv. 1bis OLCP; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo

carico.

3. Intimazione a:

__________

,

Il presidente: Il

segretario

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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