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Decisione

30.2008.255

Non mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che precede, urtandolo posteriormente

28 maggio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 10 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle

spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla

circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo

precedeva, urtandolo posteriormente”.

Fatti accertati il __________ in

territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12

cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Egli deve rivolgere la sua

attenzione alla strada e alla circolazione; inoltre, non deve compiere

movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC).

Secondo l’art. 34 cpv. 4 LCStr egli deve tenersi a una distanza sufficiente da

tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e

circolare affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, il

conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede

al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv.

1.

ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette norme – ha rimproverato al

multato di aver urtato posteriormente il veicolo che lo precedeva per non aver

prestato sufficiente attenzione e mantenuto una distanza sufficiente.

4.

L’autorità di prime cure,

nell’emanare la decisone impugnata, si è basata sul rapporto di polizia del 23

luglio 2008, dal quale risulta che:

“La protagonista __________

circolava su Via delle Scuole a __________, in direzione di __________. Giunta

all’intersezione con Via Pazzalino si fermava al dare precedenza ivi esistente.

Dopodiché ripartiva onde svoltare a destra dovendosi però fermare nuovamente

per concedere la precedenza ad un veicolo che giungeva regolarmente alla sua

sinistra.

Il protagonista RI 1, che

circolava dietro alla __________, non si accorgeva che quest’ultima si era

fermata di nuovo e la tamponava” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).

5.

Il ricorrente nel suo

gravame contesta entrambi gli addebiti mossigli, sostenendo che la colpa del

tamponamento sarebbe da imputare alla conducente del veicolo che lo precedeva. Quest’ultimo,

a suo dire:

“che era fermo allo

stop (trattasi invece di un “dare precedenza”, ndr) tra Via delle Scuole a __________,

si è messo in moto e in seguito ha frenato bruscamente – accorgendosi

dell’arrivo di una macchina da via Pazzalino – non permettendomi così di

frenare in tempo di conseguenza urtandolo – leggermente – sul lato posteriore”.

5.1

Per quanto concerne la

distanza, come detto, l’art. 34 cpv. 4 LCStr specifica che il conducente deve adottare una distanza sufficiente da tutti gli utenti della

strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o

dietro un altro. Conformemente all’art. 12 cpv. 1 ONC, la stessa dev’essere

mantenuta al fine di potersi fermare per tempo nel caso di una frenata inattesa

da parte del veicolo che lo precede. Tuttavia l’art. 12 cpv. 2 ONC specifica

che le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto

se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. La nozione di “necessità” deve

essere interpretata largamente; non è necessario che la frenata brusca sia

provocata da un motivo imperativo, dato che solo le frenate improvvise non giustificate

sono proibite. Per esempio, colui che frena bruscamente per evitare di

investire un animale, anche nel caso di un topo, non viola l’art. 12 cpv. 2 ONC

(cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse

de la circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, n. 2 ad art. 12 ONC). Gli

arresti bruschi dettati dalla necessità sono quindi ammessi.

Da

una parte, il conducente del veicolo che segue deve tenere conto di un margine

di sicurezza ed essere cosciente che si accorgerà della frenata del veicolo che

lo precede solo nel momento in cui la stessa ha già avuto inizio e quindi

quando l’altro conducente ha già reagito. D’altra parte, la distanza dev’essere

regolata tenendo conto degli ostacoli che potrebbero obbligare il conducente

che precede a fare una manovra senza frenare per scansarli, portando così il

conducente che segue a trovarsi in presenza di un ostacolo che prima gli era

nascosto e che quindi non potrà evitare.

Riassumendo,

sta dunque al conducente del veicolo che segue regolare l’intervallo per

rapporto al conducente del veicolo che lo precede, in maniera di evitare una

collisione con quest’ultimo. Nel traffico urbano, bisogna inoltre sempre

attendersi un arresto brusco del veicolo che precede (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.3 ad

art. 34 LCStr).

In

concreto, sembra evidente che il ricorrente circolava senza mantenere una

distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva. La co-protagonista –

che peraltro descrive una diversa dinamica – non ha eseguito una frenata improvvisa

non giustificata, ma una dettata dal suo obbligo di concedere la precedenza ai

veicoli prioritari. Il ricorrente, dal canto suo, non ha tenuto conto di un

margine di sicurezza e, di conseguenza, in seguito alla presunta fermata

inattesa dell’altra conducente, non ha potuto fermarsi per tempo ed evitare

così il tamponamento.

5.2

Per

quanto concerne invece l’attenzione, secondo gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC il conducente deve costantemente padroneggiare

il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Inoltre

deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare

egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo

e la sua attenzione non dev’essere distratta, in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o informazione.

Il

conducente deve avere un’attenzione che gli permetta di evitare rapidamente i

pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni materiali

altrui e dar prova di una padronanza del veicolo che gli conceda di azionare

immediatamente i comandi in maniera appropriata alle circostanze in presenza di

un pericolo.

In

determinate circostanze, come per esempio in caso di guida da parte di persone

inesperte (che hanno appena conseguito la licenza), negli orari di punta, in

prossimità delle fermate dei bus, in presenza di lavori stradali, in condizioni

di circolazione non chiare o complesse oppure quando la velocità è elevata, è

inoltre richiesta un’attenzione accresciuta. Ciò non significa tuttavia che il

grado di attenzione richiesto debba essere esagerato. Per esempio non si può

pretendere da un automobilista intento a svoltare a sinistra che, oltre al

traffico inverso e al veicolo che lo precede, rivolga tutta la sua attenzione

pure al tratto di carreggiata che si trova oltre un passaggio pedonale che un

pedone sta attraversando in maniera del tutto inattesa (cfr. Bussy/Rusconi, n. 2.4 e seg. ad art. 31

LCStr).

Nella

presente fattispecie, non si può certo dire che per evitare il tamponamento era

richiesto al ricorrente un grado di attenzione esagerato, anzi quanto da lui ci

si attendeva nella concreta circostanza era ragionevolmente pretendibile.

Abbondanzialmente

si rileva che nel suo verbale di interrogatorio egli stesso aveva ammesso, salvo

poi smentirsi nel ricorso, di non aver rivolto alla strada la dovuta attenzione

affermando quanto segue : “Io, che per un attimo mi ero distratto, non ho

notato che la vettura si era come detto fermata nuovamente e di conseguenza

l’ho tamponata” (cfr. verbale d’interrogatorio 21 giugno 2008 pag. 2).

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

Giova

infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua

la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90

cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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