30.2008.255
Non mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che precede, urtandolo posteriormente
28 maggio 2010Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.255
Data decisione, Autorità:
28.05.2010, PRPEN
Titolo:
Non mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che precede, urtandolo posteriormente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.255
27617/806
Bellinzona
28
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vera
Ferretti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 ottobre 2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 ottobre 2008 n. 27617/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 30 ottobre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 10 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle
spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla
circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo
precedeva, urtandolo posteriormente”.
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12
cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Egli deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione; inoltre, non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC).
Secondo l’art. 34 cpv. 4 LCStr egli deve tenersi a una distanza sufficiente da
tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e
circolare affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, il
conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede
al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv.
1.
ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette norme – ha rimproverato al
multato di aver urtato posteriormente il veicolo che lo precedeva per non aver
prestato sufficiente attenzione e mantenuto una distanza sufficiente.
4.
L’autorità di prime cure,
nell’emanare la decisone impugnata, si è basata sul rapporto di polizia del 23
luglio 2008, dal quale risulta che:
“La protagonista __________
circolava su Via delle Scuole a __________, in direzione di __________. Giunta
all’intersezione con Via Pazzalino si fermava al dare precedenza ivi esistente.
Dopodiché ripartiva onde svoltare a destra dovendosi però fermare nuovamente
per concedere la precedenza ad un veicolo che giungeva regolarmente alla sua
sinistra.
Il protagonista RI 1, che
circolava dietro alla __________, non si accorgeva che quest’ultima si era
fermata di nuovo e la tamponava” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
5.
Il ricorrente nel suo
gravame contesta entrambi gli addebiti mossigli, sostenendo che la colpa del
tamponamento sarebbe da imputare alla conducente del veicolo che lo precedeva. Quest’ultimo,
a suo dire:
“che era fermo allo
stop (trattasi invece di un “dare precedenza”, ndr) tra Via delle Scuole a __________,
si è messo in moto e in seguito ha frenato bruscamente – accorgendosi
dell’arrivo di una macchina da via Pazzalino – non permettendomi così di
frenare in tempo di conseguenza urtandolo – leggermente – sul lato posteriore”.
5.1
Per quanto concerne la
distanza, come detto, l’art. 34 cpv. 4 LCStr specifica che il conducente deve adottare una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o
dietro un altro. Conformemente all’art. 12 cpv. 1 ONC, la stessa dev’essere
mantenuta al fine di potersi fermare per tempo nel caso di una frenata inattesa
da parte del veicolo che lo precede. Tuttavia l’art. 12 cpv. 2 ONC specifica
che le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto
se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. La nozione di “necessità” deve
essere interpretata largamente; non è necessario che la frenata brusca sia
provocata da un motivo imperativo, dato che solo le frenate improvvise non giustificate
sono proibite. Per esempio, colui che frena bruscamente per evitare di
investire un animale, anche nel caso di un topo, non viola l’art. 12 cpv. 2 ONC
(cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, n. 2 ad art. 12 ONC). Gli
arresti bruschi dettati dalla necessità sono quindi ammessi.
Da
una parte, il conducente del veicolo che segue deve tenere conto di un margine
di sicurezza ed essere cosciente che si accorgerà della frenata del veicolo che
lo precede solo nel momento in cui la stessa ha già avuto inizio e quindi
quando l’altro conducente ha già reagito. D’altra parte, la distanza dev’essere
regolata tenendo conto degli ostacoli che potrebbero obbligare il conducente
che precede a fare una manovra senza frenare per scansarli, portando così il
conducente che segue a trovarsi in presenza di un ostacolo che prima gli era
nascosto e che quindi non potrà evitare.
Riassumendo,
sta dunque al conducente del veicolo che segue regolare l’intervallo per
rapporto al conducente del veicolo che lo precede, in maniera di evitare una
collisione con quest’ultimo. Nel traffico urbano, bisogna inoltre sempre
attendersi un arresto brusco del veicolo che precede (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.3 ad
art. 34 LCStr).
In
concreto, sembra evidente che il ricorrente circolava senza mantenere una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva. La co-protagonista –
che peraltro descrive una diversa dinamica – non ha eseguito una frenata improvvisa
non giustificata, ma una dettata dal suo obbligo di concedere la precedenza ai
veicoli prioritari. Il ricorrente, dal canto suo, non ha tenuto conto di un
margine di sicurezza e, di conseguenza, in seguito alla presunta fermata
inattesa dell’altra conducente, non ha potuto fermarsi per tempo ed evitare
così il tamponamento.
5.2
Per
quanto concerne invece l’attenzione, secondo gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Inoltre
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare
egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo
e la sua attenzione non dev’essere distratta, in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o informazione.
Il
conducente deve avere un’attenzione che gli permetta di evitare rapidamente i
pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni materiali
altrui e dar prova di una padronanza del veicolo che gli conceda di azionare
immediatamente i comandi in maniera appropriata alle circostanze in presenza di
un pericolo.
In
determinate circostanze, come per esempio in caso di guida da parte di persone
inesperte (che hanno appena conseguito la licenza), negli orari di punta, in
prossimità delle fermate dei bus, in presenza di lavori stradali, in condizioni
di circolazione non chiare o complesse oppure quando la velocità è elevata, è
inoltre richiesta un’attenzione accresciuta. Ciò non significa tuttavia che il
grado di attenzione richiesto debba essere esagerato. Per esempio non si può
pretendere da un automobilista intento a svoltare a sinistra che, oltre al
traffico inverso e al veicolo che lo precede, rivolga tutta la sua attenzione
pure al tratto di carreggiata che si trova oltre un passaggio pedonale che un
pedone sta attraversando in maniera del tutto inattesa (cfr. Bussy/Rusconi, n. 2.4 e seg. ad art. 31
LCStr).
Nella
presente fattispecie, non si può certo dire che per evitare il tamponamento era
richiesto al ricorrente un grado di attenzione esagerato, anzi quanto da lui ci
si attendeva nella concreta circostanza era ragionevolmente pretendibile.
Abbondanzialmente
si rileva che nel suo verbale di interrogatorio egli stesso aveva ammesso, salvo
poi smentirsi nel ricorso, di non aver rivolto alla strada la dovuta attenzione
affermando quanto segue : “Io, che per un attimo mi ero distratto, non ho
notato che la vettura si era come detto fermata nuovamente e di conseguenza
l’ho tamponata” (cfr. verbale d’interrogatorio 21 giugno 2008 pag. 2).
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
Giova
infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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