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Decisione

30.2008.259

Esercitare la pesca utilizzando un sistema vietato; privazione del diritto di esercitare la pesca

29 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 ha condannato RI 1 a una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di

complessivi fr. 20.-, nonché alla privazione del diritto di esercitare la pesca

per un anno dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, per avere esercitato la

pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne

(sistema vietato).

Fatti accertati il 16 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32, 33 e 34 LCP; 6 cpv. 2 lett. d RALCP.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando

la privazione del diritto di esercitare la pesca.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 6 cpv. 2

RALCP, nelle acque al di fuori dei laghi __________, Ceresio e nel fiume Tresa

(per cui valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al

Regolamento) è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal

presente regolamento; in particolare è vietato l’uso contemporaneo di più di

una canna (lett. d).

Chiunque intenzionalmente o

per negligenza contravviene alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione

dei pesci e gamberi indigeni e alle relative norme di applicazione è punibile

con una multa sino a fr. 5'000.- (art. 32 LCP). Oltre ai casi previsti

dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione

agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della legge,

l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la

pesca (art. 33 LCP).

3.

La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato l’insorgente per aver esercitato la

pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne,

una con gardon e l’altra con sanguinerola (con riferimento al verbale-sequestro

16.

agosto 2008).

Con decisione 19

settembre 2008, la medesima autorità aveva condannato il ricorrente al

pagamento di una multa di fr. 200.- e alla privazione del diritto di pescare

sospesa condizionalmente per un periodo di un anno, per due distinte infrazioni

accertate il 5 rispettivamente il 18 luglio 2008 presso il lago del __________.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittagli (ammessa sin dall’inizio con la

sottoscrizione del verbale di segnalazione-sequestro del 16 agosto 2008), né la

conseguente sanzione pecuniaria, ma si oppone alla privazione del diritto di

esercitare la pesca, asserendo quanto segue:

“Io non immaginavo che si

poteva rischiare la privazione del diritto di pescare, la multa sì e le ho

sempre pagate.

[Il] 19 settembre ricevo la

vostra decisione alla privazione del diritto di pescare, pena sospesa con la

condizionale, per un periodo di un 1 anno. Ho creduto che avessero unito le due

volte che ho esercitato la pesca con due canne e che a partire dal 19 settembre

2008.

mi era stata [data] la condizionale, per un periodo di 1 anno alla privazione

del diritto di pescare.

Ma questa decisione non

includeva la mia infrazione di pescare con due canne contemporaneamente in data

16.

agosto 2008. Le date dimostrano che io non sapevo di poter essere

penalizzato in tale modo con la privazione del diritto di pescare” (cfr.

ricorso 27 ottobre 2008).

5.

In concreto,

l’insorgente non può seriamente pretendere di sottrarsi al provvedimento

adottato nei suoi confronti dopo l’ennesima violazione intenzionale della legge

(dopo essere incorso nella medesima infrazione in ben due occasioni, il 20

giugno e i 18 luglio 2008) per aver ignorato che la reiterazione di infrazioni

avrebbe potuto portare alla privazione del diritto di pescare, in aggiunta alla

multa. In effetti, l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).

D’altro canto, non

senza ragione, egli si duole del fatto che la CRTE 1 avrebbe dovuto procedere

con l’emanazione di una sola decisione per le infrazioni accertate il 5, 18

luglio e 16 agosto 2008, atteso che già il 4 settembre 2008, ossia prima di

emanare la decisione del 19 settembre 2008, l’autorità medesima aveva avviato la

procedura contravvenzionale per i fatti più recenti con l’intimazione al

ricorrente del rapporto di contravvenzione.

6.

A prescindere da quest’ultima

considerazione, la decisione impugnata va comunque confermata per le ragioni

che seguono.

La privazione del diritto di

pescare, analogamente al ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare ex

art. 43 LCC (che presentava, fino alla modifica intervenuta il 31 agosto 2006,

una formulazione pressoché identica), è qualificabile quale pena accessoria. Come

tale la privazione del diritto di pescare era suscettibile, fino al 31 dicembre

2006, di essere sospesa condizionalmente in applicazione per analogia dell’art.

41.

cpv. 1 vCP. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova parte

generale del codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene

accessorie e ha limitato la possibilità di sospendere condizionalmente

(totalmente o parzialmente), le sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro

di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica

è venuta a cadere (cfr. Commentario

basilese, Strafrecht I, Schneider/Garré, ad. art. 42, n. 30).

Di conseguenza, per i fatti

commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente

la privazione del diritto di pescare, qualora si realizzino, come in concreto,

gli estremi per pronunciare simile pena.

La privazione del diritto di

esercitare la pesca sancita nella decisione 19 settembre 2008 non poteva

pertanto essere sospesa condizionalmente. Corretta per contro la privazione

effettiva adottata nella decisione impugnata. Ciò che avrebbe dovuto essere

stabilito anche qualora le due infrazioni commesse dall’insorgente fossero

state sanzionate con risoluzione unica.

7.

Il ricorso va di

conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32, 33 e 34 LCP; 6

cpv. 2 lett. d RALCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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