30.2008.259
Esercitare la pesca utilizzando un sistema vietato; privazione del diritto di esercitare la pesca
29 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.259
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, PRPEN
Titolo:
Esercitare la pesca utilizzando un sistema vietato; privazione del diritto di esercitare la pesca
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 32 LCP
art. 33 LCP
art. 34 LCP
Incarto
n.
30.2008.259
137 490
Bellinzona
__________
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 ottobre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
17 ottobre 2008 n. 137 490 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 ha condannato RI 1 a una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di
complessivi fr. 20.-, nonché alla privazione del diritto di esercitare la pesca
per un anno dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, per avere esercitato la
pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne
(sistema vietato).
Fatti accertati il 16 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32, 33 e 34 LCP; 6 cpv. 2 lett. d RALCP.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando
la privazione del diritto di esercitare la pesca.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 6 cpv. 2
RALCP, nelle acque al di fuori dei laghi __________, Ceresio e nel fiume Tresa
(per cui valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al
Regolamento) è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal
presente regolamento; in particolare è vietato l’uso contemporaneo di più di
una canna (lett. d).
Chiunque intenzionalmente o
per negligenza contravviene alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione
dei pesci e gamberi indigeni e alle relative norme di applicazione è punibile
con una multa sino a fr. 5'000.- (art. 32 LCP). Oltre ai casi previsti
dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione
agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della legge,
l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la
pesca (art. 33 LCP).
3.
La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato l’insorgente per aver esercitato la
pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne,
una con gardon e l’altra con sanguinerola (con riferimento al verbale-sequestro
16.
agosto 2008).
Con decisione 19
settembre 2008, la medesima autorità aveva condannato il ricorrente al
pagamento di una multa di fr. 200.- e alla privazione del diritto di pescare
sospesa condizionalmente per un periodo di un anno, per due distinte infrazioni
accertate il 5 rispettivamente il 18 luglio 2008 presso il lago del __________.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittagli (ammessa sin dall’inizio con la
sottoscrizione del verbale di segnalazione-sequestro del 16 agosto 2008), né la
conseguente sanzione pecuniaria, ma si oppone alla privazione del diritto di
esercitare la pesca, asserendo quanto segue:
“Io non immaginavo che si
poteva rischiare la privazione del diritto di pescare, la multa sì e le ho
sempre pagate.
[Il] 19 settembre ricevo la
vostra decisione alla privazione del diritto di pescare, pena sospesa con la
condizionale, per un periodo di un 1 anno. Ho creduto che avessero unito le due
volte che ho esercitato la pesca con due canne e che a partire dal 19 settembre
2008.
mi era stata [data] la condizionale, per un periodo di 1 anno alla privazione
del diritto di pescare.
Ma questa decisione non
includeva la mia infrazione di pescare con due canne contemporaneamente in data
16.
agosto 2008. Le date dimostrano che io non sapevo di poter essere
penalizzato in tale modo con la privazione del diritto di pescare” (cfr.
ricorso 27 ottobre 2008).
5.
In concreto,
l’insorgente non può seriamente pretendere di sottrarsi al provvedimento
adottato nei suoi confronti dopo l’ennesima violazione intenzionale della legge
(dopo essere incorso nella medesima infrazione in ben due occasioni, il 20
giugno e i 18 luglio 2008) per aver ignorato che la reiterazione di infrazioni
avrebbe potuto portare alla privazione del diritto di pescare, in aggiunta alla
multa. In effetti, l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).
D’altro canto, non
senza ragione, egli si duole del fatto che la CRTE 1 avrebbe dovuto procedere
con l’emanazione di una sola decisione per le infrazioni accertate il 5, 18
luglio e 16 agosto 2008, atteso che già il 4 settembre 2008, ossia prima di
emanare la decisione del 19 settembre 2008, l’autorità medesima aveva avviato la
procedura contravvenzionale per i fatti più recenti con l’intimazione al
ricorrente del rapporto di contravvenzione.
6.
A prescindere da quest’ultima
considerazione, la decisione impugnata va comunque confermata per le ragioni
che seguono.
La privazione del diritto di
pescare, analogamente al ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare ex
art. 43 LCC (che presentava, fino alla modifica intervenuta il 31 agosto 2006,
una formulazione pressoché identica), è qualificabile quale pena accessoria. Come
tale la privazione del diritto di pescare era suscettibile, fino al 31 dicembre
2006, di essere sospesa condizionalmente in applicazione per analogia dell’art.
41.
cpv. 1 vCP. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova parte
generale del codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene
accessorie e ha limitato la possibilità di sospendere condizionalmente
(totalmente o parzialmente), le sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro
di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica
è venuta a cadere (cfr. Commentario
basilese, Strafrecht I, Schneider/Garré, ad. art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti
commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente
la privazione del diritto di pescare, qualora si realizzino, come in concreto,
gli estremi per pronunciare simile pena.
La privazione del diritto di
esercitare la pesca sancita nella decisione 19 settembre 2008 non poteva
pertanto essere sospesa condizionalmente. Corretta per contro la privazione
effettiva adottata nella decisione impugnata. Ciò che avrebbe dovuto essere
stabilito anche qualora le due infrazioni commesse dall’insorgente fossero
state sanzionate con risoluzione unica.
7.
Il ricorso va di
conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32, 33 e 34 LCP; 6
cpv. 2 lett. d RALCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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