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Decisione

30.2008.26

Calcolo del contributo sociale dovuto da una persona senza attività lucrativa

5 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29

cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per

l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti

per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel

diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,

edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli art. 22 a 27 OAVS,

riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia

al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.

6 OAVS).

5.In concreto l’insorgente contesta

unicamente la decisione per quanto concerne la fissazione dei contributi del

2005 (doc. I: “Acceto la decisione sui anni 2006-2007”).

Il ricorrente sostiene di non essere stato informato circa l’obbligo

di assicurarsi quale persona senza attività lucrativa e che se lo fosse stato,

l’assistenza sociale, di cui ha beneficiato nel corso del 2006 e fino al 31

gennaio 2007, avrebbe pagato l’importo in arretrato.

Va

innanzitutto evidenziato come per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui

importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di

cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono

essere né pretesi né pagati. In deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Se

il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto

punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art.

24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue

cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque

anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere

pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è

sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale

prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il

momento in cui il credito si estingue.

In

concreto la decisione di fissazione dei contributi del 2005 è stata emanata il

26 febbraio 2008 ed è pertanto tempestiva.

Per

quanto concerne la circostanza che il ricorrente non sarebbe stato informato né

dal suo datore di lavoro, né dall’assicuratore che ha versato le indennità per

perdita di guadagno in caso di malattia né dall’amministrazione del suo obbligo

di affiliarsi, va ricordato che secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS

agli assicurati stessi spetta l’obbligo di annunciarsi presso la Cassa

competente. Ciò costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 1 LAVS, n. 30 pag. 30).

Sostenendo

di non aver ricevuto una tempestiva informazione, l’insorgente fa implicitamente

valere una violazione del principio della buona fede, sancito

dall’art. 9 Cost.. Questo principio tutela la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in

particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte ed

eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se, ossequiate determinate condizioni, egli abbia agito

conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità (sentenza

H 1/07 del 6 marzo 2008, consid. 6.1; DTF 131 II 627 consid.

6.1 pag. 636; DTF 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; DTF 126 II 377 consid. 3a

pag. 387 con riferimenti).

La

tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione

o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così

Considerandi

anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare

nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4;

cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

In

concreto l’insorgente non ha ricevuto un’informazione errata, né

l’amministrazione ha avuto un comportamento suscettibile di far nascere una

determinata aspettativa. La Cassa ha infatti fissato i contributi sociali

dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa per l’anno 2005,

come avrebbe fatto con qualsiasi altro assicurato, al fine di evitargli una

lacuna contributiva al momento del calcolo della sua rendita di vecchiaia.

La

circostanza che la decisione di fissazione dei contributi per il 2005 è stata

presa nel 2008 e non in precedenza e che nel frattempo né il datore di lavoro

né nessun altro ente lo abbiano informato circa il suo obbligo contributivo,

non può essere d’aiuto all’insorgente. Infatti, importante, ai fini di evitare

qualsiasi lacuna contributiva, è che entro il termine di perenzione di 5 anni

(art. 16 LAVS), siano stati fissati i contributi dovuti dal ricorrente.

Neppure

il fatto che se fosse stato informato in precedenza circa il suo obbligo contributivo,

l’assistenza, secondo il ricorrente, sarebbe intervenuta pagando il contributo

dovuto, può essere un motivo per riconoscere la buona fede dell’assicurato.

Innanzitutto,

se le condizioni sono adempiute, l’interessato può comunque beneficiare del

pagamento rateale oppure della riduzione, rispettivamente del condono, del

contributo dovuto (art. 11 LAVS). E’ sufficiente farne richiesta alla Cassa.

Inoltre,

l’insorgente non può prevalersi della sua situazione economica in essere nel

corso del periodo di contribuzione (in casu: 2005).

Altrimenti

ogni assicurato potrebbe sostenere di aver ricevuto la decisione di fissazione

dei contributi “al momento sbagliato” e di non poter più far capo ad

eventuali aiuti statali di cui beneficiava in precedenza.

Per

cui la decisione della Cassa di affiliare l’assicurato quale persona senza

attività lucrativa per il 2005 e chiedergli il pagamento dei contributi sociali

va tutelata.

6.

Tuttavia,

per quanto concerne il reddito soggetto a contribuzione, la Cassa non ha preso

in considerazione l’importo corretto.

Dagli

atti emerge che l’interessato nel 2005 ha conseguito un guadagno complessivo di

fr. 36'570 (cfr. certificato di salario del 26 gennaio 2006, allegato al doc.

15). Solo sull’importo di fr. 3'450 sono stati pagati i contributi sociali

(cfr. doc. 2, estratto conto individuale) di fr. 276.10 (cfr. certificato di

salario, allegato al doc. 15). La differenza, ossia fr. 33'120 (36'570 –

3'450), consiste in indennità giornaliere di malattia versate dalla __________ quando

l’insorgente era ancora alle dipendenze della ditta __________ (cfr. allegati

al doc. 15).

Di

principio queste indennità vanno prese in considerazione nel calcolo del

reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. RCC 1980 pag. 211).

Sennonché,

l’insorgente, con decisione del 14 maggio 2007, è stato messo al beneficio di

una rendita d’invalidità di fr. 1'840 con effetto dal 1° gennaio 2005 (doc. A6)

e dalla decisione emerge che parte della rendita (complessivamente fr. 19'763) è

stata compensata con prestazioni già versate dalla __________.

Per

cui, in realtà, parte del reddito conseguito sotto forma di rendita nel 2005 era

un “anticipo” della rendita AI, la quale non deve essere presa in

considerazione nel calcolo del reddito soggetto a contribuzione (cfr. consid. 3).

Questo

TCA ritiene pertanto che l’importo di fr. 33'120 percepito nel 2005 a titolo di

indennità giornaliere in caso di malattia deve essere diminuito anche dell’ammontare

versato dall’assicuratore AI alla __________ quale compensazione delle

prestazioni già erogate, per evitare una disparità di trattamento con gli assicurati

che ricevono più celermente la decisione relativa alla rendita invalidità e non

devono compensare, in un secondo tempo, le prestazioni con le indennità già

versate.

Considerato

che dagli atti non emerge con assoluta limpidezza se l’importo compensato

concerne solo prestazioni versate nel 2005 oppure anche prestazioni del 2006,

prima di procedere alla deduzione la Cassa dovrà accertare se tutto l’importo

compensato (ossia fr. 19'763) si riferisce a prestazioni versate nel 2005,

oppure se anche nel 2006 l’assicuratore ha pagato delle indennità. Infatti

dalle affermazioni dell’insorgente sembrerebbe che nel mese di gennaio 2006

l’interessato era ancora vincolato al suo ex-datore di lavoro (cfr. ricorso

doc. I: “il I.febraio 2006 la ditta [….] rupe il contratto […]”,

nonché il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività

lucrativa [doc. 1] dove nei datori di lavoro del 2006 c’è ancora la __________,

verosimilmente per il mese di gennaio, nonché l’indicazione, nel medesimo

formulario “in assistenza dal 1. febbr 2006”). Solo l’importo inerente

il 2005 potrà essere dedotto dalle indennità per perdita di guadagno versate

quell’anno.

Infine,

va ancora rammentato che per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati considerati

per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che

i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che

pagano in qualità di persone senza attività lucrativa. Sulla base di questo disposto

l’amministrazione dovrà dedurre, dall’importo ricalcolato, i contributi già

versati nel 2005, ossia fr. 276.10.

In

questo senso il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa

di compensazione per un ulteriore accertamento e per un nuovo calcolo del

contributo dovuto nel 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata per quanto concerne il calcolo del contributo dovuto

nel 2005 e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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