30.2008.26
Calcolo del contributo sociale dovuto da una persona senza attività lucrativa
5 maggio 2008Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.26
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, TCA
Titolo:
Calcolo del contributo sociale dovuto da una persona senza attività lucrativa
BUONA FEDE
CONTRIBUTI
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.26
cs
Lugano
5 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
3 distinte decisioni del 26 febbraio 2008 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1 nel 2005, nel 2006 e nel 2007 quale persona senza attività
lucrativa (doc. 5, 7 e 8). Mentre per il 2006 e per il 2007 la Cassa ha chiesto
il pagamento del contributo minimo, per il 2005 l’amministrazione ha calcolato
il contributo sulla base di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr.
36'294 (indennità di malattia) moltiplicato per venti per una sostanza
determinante di fr. 725'880 (doc. 5).
Il
18 marzo 2008 la Cassa CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da
RI 1, ed ha ridotto il reddito percepito sotto forma di rendita a fr. 33'120,
giacché l’interessato nel 2005 ha percepito un salario di fr. 3'450 da cui sono
stati dedotti contributi sociali per un importo complessivo di fr. 276.10 (doc.
1).
B. L’assicurato
è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione e, dopo aver
affermato che “acceto la decisione sui anni 2006-2007” ha precisato di
aver ricevuto nel corso del mese di febbraio 2007 una rendita AI retroattiva di
fr. 1'892 al mese con effetto al 1° gennaio 2005 e di aver traslocato nel
Canton __________ nel corso del 2007 poiché il costo degli alloggi a __________
era troppo elevato. Egli ha rilevato di non essere in grado di pagare la somma
per l’anno 2005 a causa del contenuto reddito a sua disposizione (rendita AI di
fr. 1'892 e rendita complementare di fr. 683) e di non essere stato informato
da nessuna autorità circa la necessità di pagare dei contributi sociali quale
persona senza attività lucrativa. L’insorgente evidenzia che se fosse stato
informato in precedenza, l’assistenza avrebbe preso in considerazione questa
spesa (doc. I).
C. Tramite
risposta del 9 aprile 2008 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
D. Il
14 aprile 2008 l’interessato ha ribadito l’assenza di informazione circa la
necessità di pagare i contributi nel 2005 (doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel
merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv.
1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno
civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi
inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non
esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,
si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni
sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e
176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
3. La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le
indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le
rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda
ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag.
184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri
d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di
invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le
rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del
coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per
sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili
o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero
(RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468,
pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad
art. 10 LAVS).
4. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono
calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29
cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per
l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del
reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che
si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29
cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti
per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel
diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,
edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli art. 22 a 27 OAVS,
riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia
al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.
6 OAVS).
5.In concreto l’insorgente contesta
unicamente la decisione per quanto concerne la fissazione dei contributi del
2005 (doc. I: “Acceto la decisione sui anni 2006-2007”).
Il ricorrente sostiene di non essere stato informato circa l’obbligo
di assicurarsi quale persona senza attività lucrativa e che se lo fosse stato,
l’assistenza sociale, di cui ha beneficiato nel corso del 2006 e fino al 31
gennaio 2007, avrebbe pagato l’importo in arretrato.
Va
innanzitutto evidenziato come per l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui
importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di
cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono
essere né pretesi né pagati. In deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Se
il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto
punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art.
24 cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque
anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere
pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è
sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale
prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il
momento in cui il credito si estingue.
In
concreto la decisione di fissazione dei contributi del 2005 è stata emanata il
26 febbraio 2008 ed è pertanto tempestiva.
Per
quanto concerne la circostanza che il ricorrente non sarebbe stato informato né
dal suo datore di lavoro, né dall’assicuratore che ha versato le indennità per
perdita di guadagno in caso di malattia né dall’amministrazione del suo obbligo
di affiliarsi, va ricordato che secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS
agli assicurati stessi spetta l’obbligo di annunciarsi presso la Cassa
competente. Ciò costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 1 LAVS, n. 30 pag. 30).
Sostenendo
di non aver ricevuto una tempestiva informazione, l’insorgente fa implicitamente
valere una violazione del principio della buona fede, sancito
dall’art. 9 Cost.. Questo principio tutela la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in
particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte ed
eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se, ossequiate determinate condizioni, egli abbia agito
conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità (sentenza
H 1/07 del 6 marzo 2008, consid. 6.1; DTF 131 II 627 consid.
6.1 pag. 636; DTF 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; DTF 126 II 377 consid. 3a
pag. 387 con riferimenti).
La
tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione
o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così
Considerandi
anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di
rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare
nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4;
cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
In
concreto l’insorgente non ha ricevuto un’informazione errata, né
l’amministrazione ha avuto un comportamento suscettibile di far nascere una
determinata aspettativa. La Cassa ha infatti fissato i contributi sociali
dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa per l’anno 2005,
come avrebbe fatto con qualsiasi altro assicurato, al fine di evitargli una
lacuna contributiva al momento del calcolo della sua rendita di vecchiaia.
La
circostanza che la decisione di fissazione dei contributi per il 2005 è stata
presa nel 2008 e non in precedenza e che nel frattempo né il datore di lavoro
né nessun altro ente lo abbiano informato circa il suo obbligo contributivo,
non può essere d’aiuto all’insorgente. Infatti, importante, ai fini di evitare
qualsiasi lacuna contributiva, è che entro il termine di perenzione di 5 anni
(art. 16 LAVS), siano stati fissati i contributi dovuti dal ricorrente.
Neppure
il fatto che se fosse stato informato in precedenza circa il suo obbligo contributivo,
l’assistenza, secondo il ricorrente, sarebbe intervenuta pagando il contributo
dovuto, può essere un motivo per riconoscere la buona fede dell’assicurato.
Innanzitutto,
se le condizioni sono adempiute, l’interessato può comunque beneficiare del
pagamento rateale oppure della riduzione, rispettivamente del condono, del
contributo dovuto (art. 11 LAVS). E’ sufficiente farne richiesta alla Cassa.
Inoltre,
l’insorgente non può prevalersi della sua situazione economica in essere nel
corso del periodo di contribuzione (in casu: 2005).
Altrimenti
ogni assicurato potrebbe sostenere di aver ricevuto la decisione di fissazione
dei contributi “al momento sbagliato” e di non poter più far capo ad
eventuali aiuti statali di cui beneficiava in precedenza.
Per
cui la decisione della Cassa di affiliare l’assicurato quale persona senza
attività lucrativa per il 2005 e chiedergli il pagamento dei contributi sociali
va tutelata.
6.
Tuttavia,
per quanto concerne il reddito soggetto a contribuzione, la Cassa non ha preso
in considerazione l’importo corretto.
Dagli
atti emerge che l’interessato nel 2005 ha conseguito un guadagno complessivo di
fr. 36'570 (cfr. certificato di salario del 26 gennaio 2006, allegato al doc.
15). Solo sull’importo di fr. 3'450 sono stati pagati i contributi sociali
(cfr. doc. 2, estratto conto individuale) di fr. 276.10 (cfr. certificato di
salario, allegato al doc. 15). La differenza, ossia fr. 33'120 (36'570 –
3'450), consiste in indennità giornaliere di malattia versate dalla __________ quando
l’insorgente era ancora alle dipendenze della ditta __________ (cfr. allegati
al doc. 15).
Di
principio queste indennità vanno prese in considerazione nel calcolo del
reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. RCC 1980 pag. 211).
Sennonché,
l’insorgente, con decisione del 14 maggio 2007, è stato messo al beneficio di
una rendita d’invalidità di fr. 1'840 con effetto dal 1° gennaio 2005 (doc. A6)
e dalla decisione emerge che parte della rendita (complessivamente fr. 19'763) è
stata compensata con prestazioni già versate dalla __________.
Per
cui, in realtà, parte del reddito conseguito sotto forma di rendita nel 2005 era
un “anticipo” della rendita AI, la quale non deve essere presa in
considerazione nel calcolo del reddito soggetto a contribuzione (cfr. consid. 3).
Questo
TCA ritiene pertanto che l’importo di fr. 33'120 percepito nel 2005 a titolo di
indennità giornaliere in caso di malattia deve essere diminuito anche dell’ammontare
versato dall’assicuratore AI alla __________ quale compensazione delle
prestazioni già erogate, per evitare una disparità di trattamento con gli assicurati
che ricevono più celermente la decisione relativa alla rendita invalidità e non
devono compensare, in un secondo tempo, le prestazioni con le indennità già
versate.
Considerato
che dagli atti non emerge con assoluta limpidezza se l’importo compensato
concerne solo prestazioni versate nel 2005 oppure anche prestazioni del 2006,
prima di procedere alla deduzione la Cassa dovrà accertare se tutto l’importo
compensato (ossia fr. 19'763) si riferisce a prestazioni versate nel 2005,
oppure se anche nel 2006 l’assicuratore ha pagato delle indennità. Infatti
dalle affermazioni dell’insorgente sembrerebbe che nel mese di gennaio 2006
l’interessato era ancora vincolato al suo ex-datore di lavoro (cfr. ricorso
doc. I: “il I.febraio 2006 la ditta [….] rupe il contratto […]”,
nonché il questionario per l’affiliazione delle persone senza attività
lucrativa [doc. 1] dove nei datori di lavoro del 2006 c’è ancora la __________,
verosimilmente per il mese di gennaio, nonché l’indicazione, nel medesimo
formulario “in assistenza dal 1. febbr 2006”). Solo l’importo inerente
il 2005 potrà essere dedotto dalle indennità per perdita di guadagno versate
quell’anno.
Infine,
va ancora rammentato che per l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati considerati
per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che
i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che
pagano in qualità di persone senza attività lucrativa. Sulla base di questo disposto
l’amministrazione dovrà dedurre, dall’importo ricalcolato, i contributi già
versati nel 2005, ossia fr. 276.10.
In
questo senso il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa
di compensazione per un ulteriore accertamento e per un nuovo calcolo del
contributo dovuto nel 2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata per quanto concerne il calcolo del contributo dovuto
nel 2005 e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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