30.2008.260
Posteggiare su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno m 1.5
1 giugno 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.260
Data decisione, Autorità:
01.06.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno m 1.5
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41 cpv. 1bis ONCS
Incarto
n.
30.2008.260
29032/803
Bellinzona
1
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Vera
Ferretti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 ottobre 2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione 24
ottobre 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 dicembre 2008
presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. , con decisione 24 ottobre 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.-- ed
alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1.5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati il 6 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis
ONC.
B. La citata pronuncia
dipartimentale, che ne ha postulato di fronte allo scrivente giudice
l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle osservazioni 2 dicembre 2008, ha per contro esatto la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai
pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni.
In
tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere
parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni.
Al
cpv. 1bis del medesimo articolo viene precisato che, se non è
autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato
parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica,
è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci
oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre
libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni
devono essere svolte nel più breve tempo possibile.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per il
parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano
espressamente, senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.--
(infrazione n. 228.1).
3.
Prima
di addentrarsi nel merito delle argomentazioni avanzate dal ricorrente e
dall’autorità di prime cure, occorre chiarire il concetto di marciapiede.
Nella
legislazione svizzera, il marciapiede non viene definito in modo chiaro.
La giurisprudenza lo qualifica negativamente, sostenendo che la presenza di
veicoli, container o il fatto che la superficie non è mai utilizzata dai
pedoni, non pregiudica la connotazione di “marciapiede”. Tale nozione va
stabilita tenendo conto delle circostanze locali e del fatto che la mancanza di
differenze di costruzione o di rivestimento tra le superfici aperte al pubblico
non vuol dire che non si tratti di marciapiede (Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation
routière, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.2.1 ad art. 43 LCStr).
Secondo
la giurisprudenza, i marciapiedi fanno parte della via pubblica e soggiacciono
pertanto alle norme sulla circolazione stradale (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.3
ad art. 43 LCStr; DTF 101 Ia 565 consid. 3).
4.
Come
detto, la Sezione della circolazione - in
applicazione delle predette disposizioni - ha multato il ricorrente per aver
posteggiato il suo veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.
L’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia
comunale di __________ il 6 giugno 2008 alle ore 19:45 a __________, in __________,
sul marciapiede sito di fronte ad un esercizio pubblico.
5.
Il ricorrente nel suo gravame contesta in sostanza l’opportunità
della multa.
In proposito
egli sottolinea che l’agente non gli ha apposto nessun avviso di
contravvenzione sul parabrezza, gesto che, unitamente ad un eventuale avvertimento
degli avventori dell’esercizio pubblico, gli avrebbe permesso di accorgersi
dell’infrazione e di spostare la macchina. Pertanto, a suo parere, dato che lo scopo delle contravvenzioni sarebbe la prevenzione e non la punizione né
tantomeno l’incasso, se le autorità locali volessero seriamente impedire il
posteggio sul marciapiede in questione, dovrebbero porre dei paletti o degli
ostacoli che non permettano ad alcun veicolo di posteggiare o di fermarsi.
Quanto
alla materialità dell’infrazione, egli ammette di aver posteggiato sul
marciapiede in questione, seppur in buona fede (pensando che visto che c’era
una festa, che i negozi erano chiusi e che era sera inoltrata, venisse fatta
un’eccezione). Egli sottolinea inoltre - seppur a titolo aneddotico - che il
marciapiede non misura 1.5 metri per tutta la sua lunghezza. In effetti, nel
suo scritto del 26 novembre 2008 (in cui esprime ulteriori considerazioni di
merito, invero formalmente irrite siccome fuori dei termini ricorsuali), egli
precisa, che lo stesso misura 1.16 metri nel punto più largo. Nella medesima lettera egli si duole pure dell’assenza di cartelli vietanti il posteggio o
la fermata di un veicolo lungo tutta la via.
6.
In
concreto, va subito detto che nel diritto
penale vige il principio della legalità, che trova applicazione nell’insieme
del diritto penale federale (in virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LCStr e 333
cpv. 1 CPS. Questo principio si traduce con gli adagi “nullum crimen sine
lege” e “nulla poena sine lege”, che enunciano sia l’esigenza della
legalità dell’infrazione sia della legalità della pena. Di conseguenza chi
infrange una legge viene punito (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circolation routière, Berna 2007, n. 8 e seg. ad art. 102 LCStr).
Le considerazioni espresse sull’opportunità della multa e
sulla problematica legata alla carenza di posteggi nelle vicinanze dell’esercizio
pubblico, sono pertanto prive di rilevanza per il presente giudizio, poiché esulano
dal potere di cognizione di questo giudice, il quale è tenuto ad applicare le
norme di legge in ossequio al menzionato principio della legalità, verificando l’eventuale
realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione che viene ascritta al
ricorrente.
Ciò posto, si rileva che conformemente
all’art. 41 cpv. 1 ONC, sul marciapiede è
permesso solo il parcheggio di biciclette o motorini, sempre a condizione che
venga lasciato uno spazio libero di 1.5 metri. A contrario, il parcheggio di altri veicoli non è consentito, senza che vi sia necessità di un’ulteriore
segnaletica che lo vieti espressamente.
La sosta
di automezzi e motoveicoli è possibile soltanto in due casi eccezionali (Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 1.1.2 ad art. 41 ONC), che non entrano qui in considerazione: se
un cartello o un segnale autorizza espressamente la possibilità di parcheggio (sebbene
questa circostanza in Svizzera non si realizzi praticamente mai) oppure per
caricare e scaricare merci o lasciar scendere o salire persone, fermo restando che tali operazioni devono essere compiute
con una certa rapidità; in questo caso, il conducente è comunque sia tenuto a
lasciare libero uno spazio di 1.50 metri per i pedoni (operazioni che l’insorgente non pretende di aver compiuto).
La
“censura” relativa alla larghezza del marciapiede è destinata all’insuccesso. In
effetti, scopo della norma è quello di garantire uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, ai quali sono assimilate persone che spingono carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o
invalidi con carrozzine a motore, ragion per cui è stato codificato uno spazio
libero minimo di 1.5 metri.
Orbene,
laddove il marciapiede, come nel caso di specie, non ha una simile larghezza non
può che valere, a maggior ragione, il divieto di parcheggiare. Di conseguenza,
è irrilevante che il marciapiede sia largo meno di 1.5 metri.
Giovi infine rilevare che non
è necessario apporre l’avviso di contravvenzione dietro il parabrezza, bastando
la successiva intimazione scritta con l’assegnazione del termine di riflessione
per pagare la multa in via disciplinare.
In definitiva,
l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a
questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
7.
A
giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente
una multa di fr. 120.--, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD
per siffatto genere d’infrazione (n. 228.1), aumentata dalle tasse e spese
previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
Per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di 100.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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