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Decisione

30.2008.260

Posteggiare su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno m 1.5

1 giugno 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. , con decisione 24 ottobre 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.-- ed

alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di

almeno 1.5 metri per i pedoni”.

Fatti accertati il 6 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis

ONC.

B. La citata pronuncia

dipartimentale, che ne ha postulato di fronte allo scrivente giudice

l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, nelle osservazioni 2 dicembre 2008, ha per contro esatto la reiezione del gravame e la conferma della decisione contestata.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai

pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni.

In

tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere

parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni.

Al

cpv. 1bis del medesimo articolo viene precisato che, se non è

autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato

parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica,

è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci

oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre

libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni

devono essere svolte nel più breve tempo possibile.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per il

parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano

espressamente, senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.--

(infrazione n. 228.1).

3.

Prima

di addentrarsi nel merito delle argomentazioni avanzate dal ricorrente e

dall’autorità di prime cure, occorre chiarire il concetto di marciapiede.

Nella

legislazione svizzera, il marciapiede non viene definito in modo chiaro.

La giurisprudenza lo qualifica negativamente, sostenendo che la presenza di

veicoli, container o il fatto che la superficie non è mai utilizzata dai

pedoni, non pregiudica la connotazione di “marciapiede”. Tale nozione va

stabilita tenendo conto delle circostanze locali e del fatto che la mancanza di

differenze di costruzione o di rivestimento tra le superfici aperte al pubblico

non vuol dire che non si tratti di marciapiede (Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation

routière, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.2.1 ad art. 43 LCStr).

Secondo

la giurisprudenza, i marciapiedi fanno parte della via pubblica e soggiacciono

pertanto alle norme sulla circolazione stradale (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.3

ad art. 43 LCStr; DTF 101 Ia 565 consid. 3).

4.

Come

detto, la Sezione della circolazione - in

applicazione delle predette disposizioni - ha multato il ricorrente per aver

posteggiato il suo veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un

passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

L’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia

comunale di __________ il 6 giugno 2008 alle ore 19:45 a __________, in __________,

sul marciapiede sito di fronte ad un esercizio pubblico.

5.

Il ricorrente nel suo gravame contesta in sostanza l’opportunità

della multa.

In proposito

egli sottolinea che l’agente non gli ha apposto nessun avviso di

contravvenzione sul parabrezza, gesto che, unitamente ad un eventuale avvertimento

degli avventori dell’esercizio pubblico, gli avrebbe permesso di accorgersi

dell’infrazione e di spostare la macchina. Pertanto, a suo parere, dato che lo scopo delle contravvenzioni sarebbe la prevenzione e non la punizione né

tantomeno l’incasso, se le autorità locali volessero seriamente impedire il

posteggio sul marciapiede in questione, dovrebbero porre dei paletti o degli

ostacoli che non permettano ad alcun veicolo di posteggiare o di fermarsi.

Quanto

alla materialità dell’infrazione, egli ammette di aver posteggiato sul

marciapiede in questione, seppur in buona fede (pensando che visto che c’era

una festa, che i negozi erano chiusi e che era sera inoltrata, venisse fatta

un’eccezione). Egli sottolinea inoltre - seppur a titolo aneddotico - che il

marciapiede non misura 1.5 metri per tutta la sua lunghezza. In effetti, nel

suo scritto del 26 novembre 2008 (in cui esprime ulteriori considerazioni di

merito, invero formalmente irrite siccome fuori dei termini ricorsuali), egli

precisa, che lo stesso misura 1.16 metri nel punto più largo. Nella medesima lettera egli si duole pure dell’assenza di cartelli vietanti il posteggio o

la fermata di un veicolo lungo tutta la via.

6.

In

concreto, va subito detto che nel diritto

penale vige il principio della legalità, che trova applicazione nell’insieme

del diritto penale federale (in virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LCStr e 333

cpv. 1 CPS. Questo principio si traduce con gli adagi “nullum crimen sine

lege” e “nulla poena sine lege”, che enunciano sia l’esigenza della

legalità dell’infrazione sia della legalità della pena. Di conseguenza chi

infrange una legge viene punito (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circolation routière, Berna 2007, n. 8 e seg. ad art. 102 LCStr).

Le considerazioni espresse sull’opportunità della multa e

sulla problematica legata alla carenza di posteggi nelle vicinanze dell’esercizio

pubblico, sono pertanto prive di rilevanza per il presente giudizio, poiché esulano

dal potere di cognizione di questo giudice, il quale è tenuto ad applicare le

norme di legge in ossequio al menzionato principio della legalità, verificando l’eventuale

realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione che viene ascritta al

ricorrente.

Ciò posto, si rileva che conformemente

all’art. 41 cpv. 1 ONC, sul marciapiede è

permesso solo il parcheggio di biciclette o motorini, sempre a condizione che

venga lasciato uno spazio libero di 1.5 metri. A contrario, il parcheggio di altri veicoli non è consentito, senza che vi sia necessità di un’ulteriore

segnaletica che lo vieti espressamente.

La sosta

di automezzi e motoveicoli è possibile soltanto in due casi eccezionali (Bussy/Rusconi,

op. cit., n. 1.1.2 ad art. 41 ONC), che non entrano qui in considerazione: se

un cartello o un segnale autorizza espressamente la possibilità di parcheggio (sebbene

questa circostanza in Svizzera non si realizzi praticamente mai) oppure per

caricare e scaricare merci o lasciar scendere o salire persone, fermo restando che tali operazioni devono essere compiute

con una certa rapidità; in questo caso, il conducente è comunque sia tenuto a

lasciare libero uno spazio di 1.50 metri per i pedoni (operazioni che l’insorgente non pretende di aver compiuto).

La

“censura” relativa alla larghezza del marciapiede è destinata all’insuccesso. In

effetti, scopo della norma è quello di garantire uno spazio sufficiente per il

transito dei pedoni, ai quali sono assimilate persone che spingono carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o

invalidi con carrozzine a motore, ragion per cui è stato codificato uno spazio

libero minimo di 1.5 metri.

Orbene,

laddove il marciapiede, come nel caso di specie, non ha una simile larghezza non

può che valere, a maggior ragione, il divieto di parcheggiare. Di conseguenza,

è irrilevante che il marciapiede sia largo meno di 1.5 metri.

Giovi infine rilevare che non

è necessario apporre l’avviso di contravvenzione dietro il parabrezza, bastando

la successiva intimazione scritta con l’assegnazione del termine di riflessione

per pagare la multa in via disciplinare.

In definitiva,

l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a

questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

A

giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente

una multa di fr. 120.--, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD

per siffatto genere d’infrazione (n. 228.1), aumentata dalle tasse e spese

previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di 100.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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