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Decisione

30.2008.261

Inosservanza di un segnale luminoso

11 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 haRI 1

una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________

non osservava un segnale luminoso”.

Fatti accertati il 27 febbraio

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa

significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via

libera (cpv. 2 prima frase).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria

di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

3.

La CRTE 1 - in

applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non

essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso.

L’infrazione è stata accertata dal sistema di rilevamento GATSO in uso alla

Polizia della ____________________, che ha steso il relativo rapporto di

contravvenzione.

4.

La ricorrente contesta

l’infrazione, sostenendo che non è sua abitudine passare con il rosso. Afferma

di essersi recata in polizia dopo aver ricevuto l’avviso di procedura di multa

disciplinare e di aver potuto visionare una fotografia, che ora sarebbe

inspiegabilmente sparita e al suo posto ne sarebbero comparse altre quattro.

Nonostante l’esistenza di queste riprese ritiene che la polizia non ha

documenti e prove a suo carico.

In sostanza assume che: “Pertanto

per i motivi summenzionati contesto categoricamente la multa Nr. __________ e

mi oppongo al pagamento della stessa perché [l]a prima ed unica foto veritiera

è stranamente sparita ed al suo posto ne sono comparse 4 [che], a mio avviso,

sembrano ritoccate” (cfr. osservazioni 6 giugno 2008 pag. 2).

5.

Agli atti vi sono le due

fotografie usualmente scattate in queste circostanze, che riprendono il veicolo

targato TI __________ il giorno 27 febbraio 2008 in __________ a __________. Nella prima foto si vede detto veicolo alle 16:27 e 59 secondi

trovarsi completamente oltre la linea di attesa (in posizione ancora parallela

all’asse stradale) con il semaforo che segna rosso da 1 secondo e 36 centesimi.

Nella seconda, scattata alle 16:28 e 0 secondi quando il segnale è rosso da 2

secondi e 70 centesimi, lo stesso viaggiando a 27 km/h si situa diversi metri più avanti e sta effettuando la curva a sinistra.

Questa documentazione prova

inequivocabilmente che l’infrazione è stata commessa.

Dal canto suo l’insorgente

sostiene l’esistenza di altre fotografie, di cui tuttavia non vi è traccia

nell’incarto. D’altro canto, come detto, le riprese sono di solito due e non si

vede per quale motivo in questo caso ve ne dovrebbero essere altre. Né peraltro

la ricorrente precisa che cosa mostrava la prima fotografia da lei vista e per

quale motivo dalla stessa si potrebbe dedurre la sua innocenza (“l’unica

veritiera”). Infine, non spiega come fa a dire che quelle agli atti sarebbero

ritoccate; invero non vi è alcun indizio in tal senso.

6.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

A ragione la CRTE 1 le ha

quindi inflitto la multa di fr. 250.– prevista

dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così

come previsto in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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