30.2008.261
Inosservanza di un segnale luminoso
11 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.261
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza di un segnale luminoso
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.261
28100/809
Bellinzona
11
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 novembre 2008 presentato da
RI 1RI 1
contro
la decisione
17 ottobre 2008 n. 28100/809 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 17 novembre 2008
presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 haRI 1
una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________
non osservava un segnale luminoso”.
Fatti accertati il 27 febbraio
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa
significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via
libera (cpv. 2 prima frase).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3.
La CRTE 1 - in
applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non
essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso.
L’infrazione è stata accertata dal sistema di rilevamento GATSO in uso alla
Polizia della ____________________, che ha steso il relativo rapporto di
contravvenzione.
4.
La ricorrente contesta
l’infrazione, sostenendo che non è sua abitudine passare con il rosso. Afferma
di essersi recata in polizia dopo aver ricevuto l’avviso di procedura di multa
disciplinare e di aver potuto visionare una fotografia, che ora sarebbe
inspiegabilmente sparita e al suo posto ne sarebbero comparse altre quattro.
Nonostante l’esistenza di queste riprese ritiene che la polizia non ha
documenti e prove a suo carico.
In sostanza assume che: “Pertanto
per i motivi summenzionati contesto categoricamente la multa Nr. __________ e
mi oppongo al pagamento della stessa perché [l]a prima ed unica foto veritiera
è stranamente sparita ed al suo posto ne sono comparse 4 [che], a mio avviso,
sembrano ritoccate” (cfr. osservazioni 6 giugno 2008 pag. 2).
5.
Agli atti vi sono le due
fotografie usualmente scattate in queste circostanze, che riprendono il veicolo
targato TI __________ il giorno 27 febbraio 2008 in __________ a __________. Nella prima foto si vede detto veicolo alle 16:27 e 59 secondi
trovarsi completamente oltre la linea di attesa (in posizione ancora parallela
all’asse stradale) con il semaforo che segna rosso da 1 secondo e 36 centesimi.
Nella seconda, scattata alle 16:28 e 0 secondi quando il segnale è rosso da 2
secondi e 70 centesimi, lo stesso viaggiando a 27 km/h si situa diversi metri più avanti e sta effettuando la curva a sinistra.
Questa documentazione prova
inequivocabilmente che l’infrazione è stata commessa.
Dal canto suo l’insorgente
sostiene l’esistenza di altre fotografie, di cui tuttavia non vi è traccia
nell’incarto. D’altro canto, come detto, le riprese sono di solito due e non si
vede per quale motivo in questo caso ve ne dovrebbero essere altre. Né peraltro
la ricorrente precisa che cosa mostrava la prima fotografia da lei vista e per
quale motivo dalla stessa si potrebbe dedurre la sua innocenza (“l’unica
veritiera”). Infine, non spiega come fa a dire che quelle agli atti sarebbero
ritoccate; invero non vi è alcun indizio in tal senso.
6.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
A ragione la CRTE 1 le ha
quindi inflitto la multa di fr. 250.– prevista
dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così
come previsto in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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