30.2008.263
Ricorso irricevibile poiché tardivo
8 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.263
Data decisione, Autorità:
08.06.2010, PRPEN
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché tardivo
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 4 cpv. 2 LPCONTR
art. 7 LPCONTR
Incarto
n.
30.2008.263
27094/806
Bellinzona
8 giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 ottobre 2008
presentato da
RI 1 __________,
contro
la decisione
3 ottobre 2008 n. 27094/806 emessa d CRTE 1 __________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
A.
"Alla guida del
veicolo __________ non osservava il segnale «Direzione obbligatoria a
sinistra»”.
Fatti accertati il 20 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 24 cpv. 1 lett. a
OSStr.
B. La menzionata decisione,
intimata a mezzo raccomandata, non è stata ritirata da RI 1. È quindi ritornata
al mittente, il quale ha provveduto a trasmetterne nuovamente una copia per
conoscenza al destinatario per posta semplice.
C. Il Tribunale federale ha
avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene
notificata nel momento della sua effettiva consegna. Quando il tentativo di
intimazione si rivela infruttuoso, viene collocato un avviso di ritiro nella
bucalettere o nella casella postale del destinatario; l’invio è considerato
validamente notificato se viene successivamente ritirato presso l’ufficio
postale in cui è depositato. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro
(sette giorni; cifra 2.3.7 delle condizioni generali “servizi postali” della Posta
Svizzera), il plico è ritenuto notificato l’ultimo giorno di questo termine,
nella misura in cui il destinatario doveva attendersi un atto da parte
dell’autorità (“Zustellfiktion”; DTF 5A_2/2010 del 17 marzo 2010, consid. 3.1; 127
Fatti
I 34; 123 III 493).
D. Nel caso concreto,
durante i sette giorni successivi all’avviso di ritiro emesso dopo il tentativo
infruttuoso di intimazione della decisione della CRTE 1 (3 ottobre 2010), RI 1
non ha ritirato l’invio presso l’ufficio postale di __________. Ne consegue che
la decisione va considerata notificata al destinatario (il quale, ritenuti gli
accertamenti del 20 giugno 2008 e la multa che ne è seguita, doveva attendersi
un atto da parte dell’autorità) il 10 ottobre 2008. Privo di rilievo, al
riguardo, è il fatto che la CRTE 1 abbia successivamente proceduto ad un
secondo invio per conoscenza della decisione per posta semplice.
Dal 10
Considerandi
ottobre 2010 decorreva dunque il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr), scaduto il 27
ottobre 2008 (art. 7 cpv. 3 LPContr).
Pertanto
l’impugnativa, spedita il 28 ottobre 2008, è tardiva e deve essere dichiarata
irricevibile.
E. Abbondanzialmente si
osserva che, quand’anche fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato in
ogni caso da respingere. Le mere ragioni di comodità evocate dal ricorrente per
giustificare il proprio mancato rispetto - in sostanza riconosciuto - alla
segnaletica vigente, non risultano in effetti liberatorie.
F. Visto l’esito del
gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di
giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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