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Decisione

30.2008.263

Ricorso irricevibile poiché tardivo

8 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I 34; 123 III 493).

D. Nel caso concreto,

durante i sette giorni successivi all’avviso di ritiro emesso dopo il tentativo

infruttuoso di intimazione della decisione della CRTE 1 (3 ottobre 2010), RI 1

non ha ritirato l’invio presso l’ufficio postale di __________. Ne consegue che

la decisione va considerata notificata al destinatario (il quale, ritenuti gli

accertamenti del 20 giugno 2008 e la multa che ne è seguita, doveva attendersi

un atto da parte dell’autorità) il 10 ottobre 2008. Privo di rilievo, al

riguardo, è il fatto che la CRTE 1 abbia successivamente proceduto ad un

secondo invio per conoscenza della decisione per posta semplice.

Dal 10

Considerandi

ottobre 2010 decorreva dunque il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr), scaduto il 27

ottobre 2008 (art. 7 cpv. 3 LPContr).

Pertanto

l’impugnativa, spedita il 28 ottobre 2008, è tardiva e deve essere dichiarata

irricevibile.

E. Abbondanzialmente si

osserva che, quand’anche fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato in

ogni caso da respingere. Le mere ragioni di comodità evocate dal ricorrente per

giustificare il proprio mancato rispetto - in sostanza riconosciuto - alla

segnaletica vigente, non risultano in effetti liberatorie.

F. Visto l’esito del

gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di

giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e

le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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