30.2008.264
Presenza di merce scaduta e non riportante la data di scadenza nei magazzini e nella cella surgelati; applicabilità dell'art. 6 DPA
10 febbraio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2008.264
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, PRPEN
Titolo:
Presenza di merce scaduta e non riportante la data di scadenza nei magazzini e nella cella surgelati; applicabilità dell'art. 6 DPA
DERRATE ALIMENTARI
art. 18 LDERR
art. 48 cpv. 1 LDERR
art. 8 cpv. 2 ODERR
art. 10 ODERR
art. 26 ODERR
Incarto
n.
30.2008.264
271/2008/075
Bellinzona
10
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2008 presentato da
RI 1, __________ SA,
contro
la decisione
21 ottobre 2008 n. 271/2008/075 emessa dal CRTE 1
viste le osservazioni 25 novembre 2008 presentate dal CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Il CRTE 1 con decisione 21 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1, direttore della __________ SA di __________, una multa di fr. 5'000.-, oltre
a spese di intervento per fr. 667.- e spese di cancelleria per fr. 45.-, per i
seguenti fatti accertati in occasione di un’ispezione effettuata il 9 aprile
2008 presso la predetta ditta:
"Dall’ispezione è
risultata una forte presenza di merce scaduta nei magazzini e nella cella
surgelati (merci generali, merci fresche e merci congelate). Inoltre si è
constatata la presenza di merce non riportante la data di scadenza e di merce
senza caratterizzazione”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8 cpv. 2, 10, 26 ODerr; 2, 11, 12
OCDerr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. Il propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il CRTE 1 ha multato l’insorgente, in qualità di direttore e responsabile per la sicurezza dei prodotti, a
seguito delle infrazioni alle legislazione federale sulle derrate alimentari
accertate durante l’ispezione del 9 aprile 2008.
3.
Il ricorrente non
contesta né gli accertamenti eseguiti dall’autorità né l’ammontare della multa,
ma di fatto mette in dubbio la sua punibilità.
Pretende da un lato che la
multa sia inflitta alla __________ SA, quale soggetto giuridico (“La
contravvenzione va indirizzata ad __________ SA non al sig. __________. Non
siamo una ditta individuale. È prassi che le sanzioni amministrative non
ricadano sui singoli, ma all’azienda”; cfr. ricorso 22 ottobre 2008, pag. 2).
Dall’altro lato, in un complemento ricorsuale 3 novembre 2008, egli produce una
dichiarazione datata 31 ottobre 2008 attestante le responsabilità interne della
società, e meglio che l’ “organizzazione ha delegato direttamente al sig. __________
di __________ SA la responsabilità ultima del reparto logistica (magazzini)”,
postulando in definitiva che la multa sia inflitta a quest’ultimo.
4.
Per le infrazioni
commesse nell’azienda nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate
alimentari, l’art. 49 LDerr stabilisce che gli articoli 6, 7 e 15 della legge
federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili
anche alle autorità cantonali.
A norma dell’art. 6 cpv. 1 DPA
se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona
giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale
o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti
nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il capoverso
2.
del medesimo articolo sancisce che – pure – il padrone d’azienda, il datore
di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per
negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire
un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di
paralizzarne gli effetti, soggiace – “solidalmente” – alle disposizioni penali
che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
Il capoverso 3 soggiunge che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o
la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome
collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone
senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri
degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente
dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
A
titolo di ordinamento speciale, l’art. 7 cpv. 1 DPA prevede che se la multa
applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili
secondo l’articolo 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità
della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in
loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società
in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
5.
In
concreto, è appena il caso di ricordare che, diversamente da quanto asserito
dall’’insorgente, l’infrazione per la quale è stato perseguito, così come la
sanzione inflittagli, rivestono carattere penale (cfr. art. 47 e seg. LDerr e
relative comminatorie penali). Ciò posto, va detto che quanto alla punibilità,
una società anonima, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della
capacità delittuosa (“universitas delinquere non potest”). Una persona
giuridica è punibile solo qualora una legge federale (p. es. l’art. 102 CP o l’art.
7.
DPA, sopraccitato) o ancora il diritto cantonale lo preveda espressamente.
Come detto, nel settore disciplinato dal diritto
sulle derrate alimentari è dato un rinvio all’art. 7 DPA. Tale disposto trova tuttavia applicazione unicamente alla duplice
condizione che la multa applicabile non superi l’importo di fr. 5'000.- e la
determinazione delle persone fisiche punibili secondo l’art. 6 DPA richieda
provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena.
Occorre
pertanto stabilire se, come ritenuto dall’autorità di prime cure,
all’insorgente può essere ascritta una responsabilità penale primaria in
applicazione dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA, ciò che escluderebbe
l’applicazione dell’art. 7 DPA e quindi la possibilità di sanzionare la
società.
6.
Nel caso in esame è
pacifico che il ricorrente ricopriva il ruolo di direttore della __________ SA
(cfr. estratto del Registro di commercio di cui al doc. N; cfr. inoltre ricorso
22.
ottobre 2008). Come tale ha personalmente sottoscritto “per l’azienda
controllata” i vari rapporti di ispezione, proclamandosi di fatto “responsabile”
(doc. A, C, E e F, in fondo). Egli ha inoltre dato conferma al __________
dell’avvenuta eliminazione di prodotti alimentari diversi in ossequio ai
provvedimenti imposti al termine dell’ispezione 9 aprile 2008 (cfr.
comunicazione 14 maggio 2008, doc. H).
Alla luce di tali
considerazioni, egli può senza dubbio essere qualificato di “responsabile” nel
senso dell’art. 3 cpv. 1 ODerr, il quale sancisce l’obbligo per ogni azienda
alimentare di designare una persona che, oltre alla
direzione dell’impresa, assuma la responsabilità ultima per la sicurezza dei
prodotti.
Nulla
muta a tale conclusione il fatto che in un’occasione fosse presente anche
l’allora presidente (e proprietario) della società, __________, né tanto meno che
secondo la “ripartizione interna delle responsabilità” prodotta il 3 novembre
2008.
il signor __________ è stato designato responsabile della logistica (ripartizione
desumibile anche dagli inventari della merce da eliminare di data 15 aprile
2008.
acclusi al rapporto di ispezione 16 aprile 2008; doc. H). In effetti – non
senza tacere del fatto che tale ripartizione potrebbe essere frutto degli
accertamenti esperiti (caso contrario non si vede per quale motivo il signor __________
non sia mai stato coinvolto nelle varie ispezioni) – non può essere disatteso
che all’epoca dei fatti questi non faceva parte della direzione della società; ha
assunto la carica di direttore solo successivamente, a far tempo dal 24
dicembre 2008 (cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino).
Ciò posto, non v’è dubbio che
in qualità di responsabile nel senso dell’art. 3 ODerr l’insorgente era garante
della sicurezza dei prodotti dell’azienda alimentare e quindi del rispetto
delle relative normative da parte dei subordinati. Dall’obbligo giuridico che
gli incombe e dalla qualità di organo formale discende la sua perseguibilità nel
senso dei combinati art. 6 cpv. 2 e 3 DPA. Si noti che per dottrina e
giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a
conoscenza dell’infrazione (Hauri,
Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, punto 10 pag. 16). Ciò comporta che una
persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene
meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è
punibile per la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività
della persona giuridica in questione.
7.
Nel
merito, al ricorrente può senz’altro essere riconosciuta una violazione –
seppur per negligenza – dei suoi doveri di istruzione e vigilanza nei confronti
dei subalterni, prova ne sia che solo successivamente all’intervento
dell’autorità “sono state introdotte direttive che vietano la
modifica o cancellazione della data di scadenza, nonché direttive per la
gestione dello stock e la verifica. La formazione del personale è prevista per
il 18/04/08” (cfr. rapporto d’ispezione 16 aprile 2008 di cui al doc. F,
punto 5).
Egli stesso, del resto, nel gravame 22 ottobre 2008 ha ammesso che:
“La
nostra organizzazione è regolata da un organigramma. Il sottoscritto, quale
direttore, risponde direttamente alla Proprietà (sig. __________). Gli errori,
per il caso specifico, sono stati individuati e abbiamo sensibilizzato
maggiormente tutti i responsabili sull’importanza di una gestione ottimale dei
nostri prodotti.
Gli
sbagli commessi da alcune persone all’interno della nostra organizzazione nel
gestire parte dei magazzini sono stati oggetto di un riesame interno, proprio
di un miglioramento continuo.
Sono
state attivate e verbalizzate tempestivamente tutte le misure correttive.
Sono
state attivate e verbalizzate le misure preventive, con la formazione specifica
delle persone coinvolte”.
8.
In
conclusione, è a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha multato il
ricorrente in virtù dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA (che quali norme di
competenza riguardanti aspetti formali non necessitano di essere menzionate
nella decisione), ciò che esclude la possibilità di sanzionare la __________
SA. Certo non è da escludere l’eventualità che vi siano altre responsabilità
penali primarie nel senso dell’art. 6 cpv. 1 DPA, ciò che tuttavia esula dal
potere d’esame di questo giudice.
9.
Quo all’ammontare della
multa – di per sé non contestato – lo stesso risulta confacentemente proporzionato
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa
e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Questo importo – pari a un quarto
del massimo previsto per infrazioni commesse per negligenza – appare del resto
idoneo a dissuadere da eventuali ulteriori infrazioni.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8
cpv. 2. 10, 26 ODerr; 2, 11, 12 OCDerr; 6 e 7 DPA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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