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Decisione

30.2008.264

Presenza di merce scaduta e non riportante la data di scadenza nei magazzini e nella cella surgelati; applicabilità dell'art. 6 DPA

10 febbraio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il CRTE 1 con decisione 21 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1, direttore della __________ SA di __________, una multa di fr. 5'000.-, oltre

a spese di intervento per fr. 667.- e spese di cancelleria per fr. 45.-, per i

seguenti fatti accertati in occasione di un’ispezione effettuata il 9 aprile

2008 presso la predetta ditta:

"Dall’ispezione è

risultata una forte presenza di merce scaduta nei magazzini e nella cella

surgelati (merci generali, merci fresche e merci congelate). Inoltre si è

constatata la presenza di merce non riportante la data di scadenza e di merce

senza caratterizzazione”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8 cpv. 2, 10, 26 ODerr; 2, 11, 12

OCDerr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. Il propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il CRTE 1 ha multato l’insorgente, in qualità di direttore e responsabile per la sicurezza dei prodotti, a

seguito delle infrazioni alle legislazione federale sulle derrate alimentari

accertate durante l’ispezione del 9 aprile 2008.

3.

Il ricorrente non

contesta né gli accertamenti eseguiti dall’autorità né l’ammontare della multa,

ma di fatto mette in dubbio la sua punibilità.

Pretende da un lato che la

multa sia inflitta alla __________ SA, quale soggetto giuridico (“La

contravvenzione va indirizzata ad __________ SA non al sig. __________. Non

siamo una ditta individuale. È prassi che le sanzioni amministrative non

ricadano sui singoli, ma all’azienda”; cfr. ricorso 22 ottobre 2008, pag. 2).

Dall’altro lato, in un complemento ricorsuale 3 novembre 2008, egli produce una

dichiarazione datata 31 ottobre 2008 attestante le responsabilità interne della

società, e meglio che l’ “organizzazione ha delegato direttamente al sig. __________

di __________ SA la responsabilità ultima del reparto logistica (magazzini)”,

postulando in definitiva che la multa sia inflitta a quest’ultimo.

4.

Per le infrazioni

commesse nell’azienda nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate

alimentari, l’art. 49 LDerr stabilisce che gli articoli 6, 7 e 15 della legge

federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili

anche alle autorità cantonali.

A norma dell’art. 6 cpv. 1 DPA

se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona

giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale

o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti

nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le

disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Il capoverso

2.

del medesimo articolo sancisce che – pure – il padrone d’azienda, il datore

di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per

negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire

un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di

paralizzarne gli effetti, soggiace – “solidalmente” – alle disposizioni penali

che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

Il capoverso 3 soggiunge che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o

la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome

collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone

senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri

degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente

dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

A

titolo di ordinamento speciale, l’art. 7 cpv. 1 DPA prevede che se la multa

applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili

secondo l’articolo 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità

della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in

loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società

in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

5.

In

concreto, è appena il caso di ricordare che, diversamente da quanto asserito

dall’’insorgente, l’infrazione per la quale è stato perseguito, così come la

sanzione inflittagli, rivestono carattere penale (cfr. art. 47 e seg. LDerr e

relative comminatorie penali). Ciò posto, va detto che quanto alla punibilità,

una società anonima, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della

capacità delittuosa (“universitas delinquere non potest”). Una persona

giuridica è punibile solo qualora una legge federale (p. es. l’art. 102 CP o l’art.

7.

DPA, sopraccitato) o ancora il diritto cantonale lo preveda espressamente.

Come detto, nel settore disciplinato dal diritto

sulle derrate alimentari è dato un rinvio all’art. 7 DPA. Tale disposto trova tuttavia applicazione unicamente alla duplice

condizione che la multa applicabile non superi l’importo di fr. 5'000.- e la

determinazione delle persone fisiche punibili secondo l’art. 6 DPA richieda

provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena.

Occorre

pertanto stabilire se, come ritenuto dall’autorità di prime cure,

all’insorgente può essere ascritta una responsabilità penale primaria in

applicazione dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA, ciò che escluderebbe

l’applicazione dell’art. 7 DPA e quindi la possibilità di sanzionare la

società.

6.

Nel caso in esame è

pacifico che il ricorrente ricopriva il ruolo di direttore della __________ SA

(cfr. estratto del Registro di commercio di cui al doc. N; cfr. inoltre ricorso

22.

ottobre 2008). Come tale ha personalmente sottoscritto “per l’azienda

controllata” i vari rapporti di ispezione, proclamandosi di fatto “responsabile”

(doc. A, C, E e F, in fondo). Egli ha inoltre dato conferma al __________

dell’avvenuta eliminazione di prodotti alimentari diversi in ossequio ai

provvedimenti imposti al termine dell’ispezione 9 aprile 2008 (cfr.

comunicazione 14 maggio 2008, doc. H).

Alla luce di tali

considerazioni, egli può senza dubbio essere qualificato di “responsabile” nel

senso dell’art. 3 cpv. 1 ODerr, il quale sancisce l’obbligo per ogni azienda

alimentare di designare una persona che, oltre alla

direzione dell’impresa, assuma la responsabilità ultima per la sicurezza dei

prodotti.

Nulla

muta a tale conclusione il fatto che in un’occasione fosse presente anche

l’allora presidente (e proprietario) della società, __________, né tanto meno che

secondo la “ripartizione interna delle responsabilità” prodotta il 3 novembre

2008.

il signor __________ è stato designato responsabile della logistica (ripartizione

desumibile anche dagli inventari della merce da eliminare di data 15 aprile

2008.

acclusi al rapporto di ispezione 16 aprile 2008; doc. H). In effetti – non

senza tacere del fatto che tale ripartizione potrebbe essere frutto degli

accertamenti esperiti (caso contrario non si vede per quale motivo il signor __________

non sia mai stato coinvolto nelle varie ispezioni) – non può essere disatteso

che all’epoca dei fatti questi non faceva parte della direzione della società; ha

assunto la carica di direttore solo successivamente, a far tempo dal 24

dicembre 2008 (cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino).

Ciò posto, non v’è dubbio che

in qualità di responsabile nel senso dell’art. 3 ODerr l’insorgente era garante

della sicurezza dei prodotti dell’azienda alimentare e quindi del rispetto

delle relative normative da parte dei subordinati. Dall’obbligo giuridico che

gli incombe e dalla qualità di organo formale discende la sua perseguibilità nel

senso dei combinati art. 6 cpv. 2 e 3 DPA. Si noti che per dottrina e

giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a

conoscenza dell’infrazione (Hauri,

Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, punto 10 pag. 16). Ciò comporta che una

persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene

meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è

punibile per la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività

della persona giuridica in questione.

7.

Nel

merito, al ricorrente può senz’altro essere riconosciuta una violazione –

seppur per negligenza – dei suoi doveri di istruzione e vigilanza nei confronti

dei subalterni, prova ne sia che solo successivamente all’intervento

dell’autorità “sono state introdotte direttive che vietano la

modifica o cancellazione della data di scadenza, nonché direttive per la

gestione dello stock e la verifica. La formazione del personale è prevista per

il 18/04/08” (cfr. rapporto d’ispezione 16 aprile 2008 di cui al doc. F,

punto 5).

Egli stesso, del resto, nel gravame 22 ottobre 2008 ha ammesso che:

“La

nostra organizzazione è regolata da un organigramma. Il sottoscritto, quale

direttore, risponde direttamente alla Proprietà (sig. __________). Gli errori,

per il caso specifico, sono stati individuati e abbiamo sensibilizzato

maggiormente tutti i responsabili sull’importanza di una gestione ottimale dei

nostri prodotti.

Gli

sbagli commessi da alcune persone all’interno della nostra organizzazione nel

gestire parte dei magazzini sono stati oggetto di un riesame interno, proprio

di un miglioramento continuo.

Sono

state attivate e verbalizzate tempestivamente tutte le misure correttive.

Sono

state attivate e verbalizzate le misure preventive, con la formazione specifica

delle persone coinvolte”.

8.

In

conclusione, è a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha multato il

ricorrente in virtù dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA (che quali norme di

competenza riguardanti aspetti formali non necessitano di essere menzionate

nella decisione), ciò che esclude la possibilità di sanzionare la __________

SA. Certo non è da escludere l’eventualità che vi siano altre responsabilità

penali primarie nel senso dell’art. 6 cpv. 1 DPA, ciò che tuttavia esula dal

potere d’esame di questo giudice.

9.

Quo all’ammontare della

multa – di per sé non contestato – lo stesso risulta confacentemente proporzionato

alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa

e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Questo importo – pari a un quarto

del massimo previsto per infrazioni commesse per negligenza – appare del resto

idoneo a dissuadere da eventuali ulteriori infrazioni.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18, 48 cpv. 1 LDerr; 8

cpv. 2. 10, 26 ODerr; 2, 11, 12 OCDerr; 6 e 7 DPA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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