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Decisione

30.2008.265

Circolare a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; sorpassare spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza

18 agosto 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a CRTE 1 con decisione 17

ottobre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre a tassa di giustizia

di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ circolava a velocità inadeguata e pericolosa omettendo

pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.

Inoltre effettuava due manovre di sorpasso spostandosi, nella prima

parzialmente e nella seconda completamente, a sinistra della doppia linea di

sicurezza”.

Fatti accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1

LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento e in via subordinata una sensibile riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. In particolare,

sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre

circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).

L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr

specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le

linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.

Per l’art. 32 cpv. 1 prima

frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata

alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,

come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità

(cfr. pure art. 4 cpv. 1 ONC).

Inoltre,

per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza

sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare,

sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato a

velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di

sicurezza dal veicolo che lo precedeva e di aver inoltre effettuato due manovre

di sorpasso, spostandosi in entrambi i casi a sinistra della doppia linea di

sicurezza.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di contravvenzione 13 agosto 2008 allestito da una pattuglia

della Polizia cantonale, Reparto del Traffico, dal quale risulta la seguente

descrizione dei fatti, ripresa in toto nel successivo rapporto di contro-osservazioni

2.

settembre 2008:

“Per aver effettuato alla

guida del veicolo marca __________, targato TI __________, le seguenti

infrazioni:

-

una prima manovra di sorpasso di un veicolo in marcia, a sinistra

della doppia linea di sicurezza, uscendo con le due ruote lato conducente dalla

linea citata;

-

una seconda manovra di sorpasso di un autofurgone in marcia, a

sinistra della doppia linea di sicurezza, uscendo completamente con il veicolo

dalla linea citata, mentre effettuava una curva piegante parzialmente a destra;

-

velocità eccessiva e pericolosa (superamento fino a 20 km/h rispetto alla velocità vigente dei 80 km/h);

-

distanza insufficiente dal veicolo che precede (2 – 4 metri) ad una velocità di 80 – 100 km/h.

Le

seguenti (recte: suddette) manovre hanno creato concreto pericolo alla

circolazione stradale”.

4.

Il ricorrente non

contesta a ben vedere di aver eseguito la due manovre di sorpasso varcando la

doppia linea di sicurezza.

Egli contesta nondimeno la

velocità inadeguata e pericolosa, giacché basata su osservazioni visive e senza

mezzi di prova, malgrado il veicolo in uso agli agenti fosse dotato di

apparecchiatura radar.

Pur senza contestare di aver

rallentato e di essersi giocoforza avvicinato ai veicoli per poi subito sorpassarli,

contesta pure l’attendibilità della distanza rilevata dagli agenti, tenuto

conto delle modalità e circostanze in cui è avvenuto l’accertamento (a occhio

nudo da un veicolo in movimento distante 60 metri). Si duole inoltre che nella decisione impugnata tale infrazione è stata elencata in modo

indipendente, anziché considerarla un tutt’uno con le manovre di sorpasso, ciò

che farebbe apparire “in un contesto più grave le presunte infrazioni”.

Sostiene infine, per

quanto attiene al secondo sorpasso, che “lo spostamento a sinistra è stato

provocato da uno spostamento ingiustificato del veicolo che si stava

sorpassando”, circostanza non vagliata dall’autorità (cfr. ricorso, pag. 2).

Specifica in ogni caso che durante tale manovra il veicolo “è uscito dalla

doppia linea per massimo metà della sua larghezza” e che “malgrado ciò

la manovra si è svolta tranquillamente e senza nessun pericolo”, atteso che

“non sopraggiungevano veicoli in senso contrario, la visuale era ottima su

ogni parte della strada, nessun veicolo di nessun tipo circolava davanti o nei

pressi del furgone (la cui velocità è stata da lui stimata in 50-60 km /h; cfr. ricorso pag. 2 in fine)”.

5.

Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate

dal multato.

Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono

essere frutto della fantasia degli agenti, i quali hanno seguito il veicolo

dell’insorgente per un tratto di circa 3,1 km da una distanza ravvicinata (60 metri), descrivendo le varie manovre in modo chiaro e preciso, ciò che

rende difficile credere che si sia trattato di una (doppia) errata percezione

dell’accaduto. Non si vede inoltre che motivo avrebbero avuto i due agenti –

che non avevano mai avuto a che fare con il ricorrente – di procedere al suo

fermo per intimargli verbalmente le presunte infrazioni, se non avesse commesso

nulla; mal si comprende inoltre perché avrebbero dovuto amplificare i fatti, ogni

singola violazione essendo di per sé sanzionabile. Va pure osservato che, a

differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro

ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo

fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari.

Ciò premesso, invano si

cercherebbero nelle dichiarazioni degli agenti delle contraddizioni: nelle

contro-osservazioni 2 settembre 2008, uno degli agenti accertatori,

riconfermando puntualmente il rapporto di contravvenzione, si limitava a fornire

precisazioni in punto alle modalità di accertamento e alle infrazioni medesime,

a complemento della già dettagliata descrizione dei fatti. Certo il ricorrente non

può seriamente prevalersi del fatto che nel rapporto di contravvenzione

l’autorità inquirente abbia impropriamente affermato che “le seguenti

manovre hanno creato concreto pericolo alla circolazione stradale”, poiché

è evidente che l’affermazione si riferiva al comportamento descritto in

precedenza.

6.

Diversamente dalla

versione chiara e lineare degli agenti, le arzigogolate affermazioni dell’insorgente

appaiono dubbie e per certi versi contraddittorie, ad esempio laddove nel

gravame afferma – apoditticamente – che in occasione del secondo sorpasso il veicolo

superato si sarebbe spostato improvvisamente a sinistra, costringendolo a oltrepassare

la doppia linea di sicurezza, mentre che nelle precedenti comparse scritte egli

si limitava a “enumerare qualche ipotesi” che potesse giustificare le

violazioni, ovvero, nel primo caso, che il veicolo superato non circolasse

sufficientemente sulla destra oppure che si fosse spostato a sinistra a manovra

di sorpasso iniziata, soggiungendo che “per i primi due motivi o qualsiasi

altro e tenendo conto di visuale e situazione del traffico ho giudicato non

pericoloso ed eventualmente più prudente calpestare la doppia linea, certamente

non sopraggiungevano veicoli in senso contrario” (cfr. osservazioni 15

settembre 2008, pag. 2); ipotesi nuovamente avanzate in relazione al

secondo sorpasso, salvo escludere che avrebbe iniziato una simile manovra se

non avesse avuto lo spazio sufficiente.

Ora, se lo spostamento oltre

la doppia linea di sicurezza fosse stato provocato dal comportamento scorretto

dei conducenti sorpassati (non uno, ma due), non si vede come mai non l’abbia dichiarato

sin dall’inizio apertamente.

Nelle osservazioni 15

settembre 2008 egli giunge persino ad affermare che: “Questa presunta

infrazione (distanza insufficiente dal veicolo che precede a una velocità

di 80-100 km/h, ndr) è invalidata dalle contro-osservazioni, secondo cui la

distanza in questione sarebbe stata raggiunta rallentando dietro ai veicoli che

poi ho sorpassato ad una velocità giocoforza inferiore al limite visto che gli

agenti stessi dichiarano che in questo frangente la mia velocità era entro il

limite, avendo loro impedito di rilevare una velocità superiore al limite”.

Per tacere del fatto che l’affermazione risulta di difficile comprensione, va

detto che l’impossibilità di registrare compiutamente la velocità è stata in

realtà dettata dal fatto che i sorpassi eseguiti dall’insorgente non hanno

permesso una misurazione continua e ininterrotta lungo la distanza esatta dall’OOCCS-USTRA

(allegato 1). Dalle contro-osservazioni 2 settembre 2008, pag. 2, emerge infatti

che: “La vettura civile utilizzata si tratta della Opel Astra con montato

l’apparecchio Multagraph T21 – 4. 1B nr. 92. Quindi la velocità di 80-100 Km/h è stata rilevata tramite questo apparecchio. Purtroppo la rilevazione è stata bloccata dopo

circa 600 metri in quanto il __________ effettuava il primo sorpasso”. Giovi

in ogni caso rilevare che gli agenti della polizia cantonale assegnati al

Reparto del traffico sono persone abituate a valutare la corretta andatura

tenuta dagli utenti della strada e che in concreto la velocità era per di più leggibile

sull’apparecchio Multagraph.

Ad ogni buon conto l’insorgente

disattende che nella decisione impugnata l’autorità non gli rimprovera di aver

guidato oltre il limite di 80 Km/h, ma di aver tenuto una velocità inadeguata e

pericolosa per rapporto alle circostanze concrete.

Non vi è infine motivo di

dubitare dell’accertamento relativo alla distanza insufficiente. In proposito, gli

agenti hanno specificato che “la nostra visuale diventava ottima per

constatare la distanza insufficiente quando il __________ doveva rallentare per

sorpassare i due veicoli” (cfr. rapporto di contro-osservazioni pag. 2). Ai

fini della realizzazione dell’infrazione poco importa se la distanza

insufficiente si riferisca ai soli frangenti che precedono i sorpassi e non già

all’intero tratto in cui il ricorrente è stato seguito: decisivo – e per di più

non espressamente contestato – è il fatto che per preparare il sorpasso egli

abbia rallentato, avvicinandosi giocoforza ai veicoli che circolavano più

lentamente senza mantenere tuttavia da loro una corretta distanza. I pochi

metri (2-4) indicati dalla polizia sono infatti da ritenere, alla velocità di 80 Km/h, insufficienti anche se ci si appresta a effettuare un sorpasso.

Alla luce di tutte le

considerazioni che precedono, la versione fornita dagli agenti denuncianti

appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo

per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno

e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano

senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati

quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente

precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla

colpevolezza del ricorrente.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproverategli dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32

cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6

lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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