30.2008.265
Circolare a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; sorpassare spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza
18 agosto 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2008.265
Data decisione, Autorità:
18.08.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; sorpassare spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 e 4 LCSTR
art. 4 cpv. 1 ONCS
art. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.265
28332/808
Bellinzona
18
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 novembre 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione
17 ottobre 2008 n. 28332/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. a CRTE 1 con decisione 17
ottobre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre a tassa di giustizia
di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ circolava a velocità inadeguata e pericolosa omettendo
pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.
Inoltre effettuava due manovre di sorpasso spostandosi, nella prima
parzialmente e nella seconda completamente, a sinistra della doppia linea di
sicurezza”.
Fatti accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1
LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento e in via subordinata una sensibile riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. In particolare,
sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre
circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le
linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.
Per l’art. 32 cpv. 1 prima
frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata
alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,
come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità
(cfr. pure art. 4 cpv. 1 ONC).
Inoltre,
per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza
sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare,
sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato a
velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di
sicurezza dal veicolo che lo precedeva e di aver inoltre effettuato due manovre
di sorpasso, spostandosi in entrambi i casi a sinistra della doppia linea di
sicurezza.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 13 agosto 2008 allestito da una pattuglia
della Polizia cantonale, Reparto del Traffico, dal quale risulta la seguente
descrizione dei fatti, ripresa in toto nel successivo rapporto di contro-osservazioni
2.
settembre 2008:
“Per aver effettuato alla
guida del veicolo marca __________, targato TI __________, le seguenti
infrazioni:
-
una prima manovra di sorpasso di un veicolo in marcia, a sinistra
della doppia linea di sicurezza, uscendo con le due ruote lato conducente dalla
linea citata;
-
una seconda manovra di sorpasso di un autofurgone in marcia, a
sinistra della doppia linea di sicurezza, uscendo completamente con il veicolo
dalla linea citata, mentre effettuava una curva piegante parzialmente a destra;
-
velocità eccessiva e pericolosa (superamento fino a 20 km/h rispetto alla velocità vigente dei 80 km/h);
-
distanza insufficiente dal veicolo che precede (2 – 4 metri) ad una velocità di 80 – 100 km/h.
Le
seguenti (recte: suddette) manovre hanno creato concreto pericolo alla
circolazione stradale”.
4.
Il ricorrente non
contesta a ben vedere di aver eseguito la due manovre di sorpasso varcando la
doppia linea di sicurezza.
Egli contesta nondimeno la
velocità inadeguata e pericolosa, giacché basata su osservazioni visive e senza
mezzi di prova, malgrado il veicolo in uso agli agenti fosse dotato di
apparecchiatura radar.
Pur senza contestare di aver
rallentato e di essersi giocoforza avvicinato ai veicoli per poi subito sorpassarli,
contesta pure l’attendibilità della distanza rilevata dagli agenti, tenuto
conto delle modalità e circostanze in cui è avvenuto l’accertamento (a occhio
nudo da un veicolo in movimento distante 60 metri). Si duole inoltre che nella decisione impugnata tale infrazione è stata elencata in modo
indipendente, anziché considerarla un tutt’uno con le manovre di sorpasso, ciò
che farebbe apparire “in un contesto più grave le presunte infrazioni”.
Sostiene infine, per
quanto attiene al secondo sorpasso, che “lo spostamento a sinistra è stato
provocato da uno spostamento ingiustificato del veicolo che si stava
sorpassando”, circostanza non vagliata dall’autorità (cfr. ricorso, pag. 2).
Specifica in ogni caso che durante tale manovra il veicolo “è uscito dalla
doppia linea per massimo metà della sua larghezza” e che “malgrado ciò
la manovra si è svolta tranquillamente e senza nessun pericolo”, atteso che
“non sopraggiungevano veicoli in senso contrario, la visuale era ottima su
ogni parte della strada, nessun veicolo di nessun tipo circolava davanti o nei
pressi del furgone (la cui velocità è stata da lui stimata in 50-60 km /h; cfr. ricorso pag. 2 in fine)”.
5.
Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate
dal multato.
Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono
essere frutto della fantasia degli agenti, i quali hanno seguito il veicolo
dell’insorgente per un tratto di circa 3,1 km da una distanza ravvicinata (60 metri), descrivendo le varie manovre in modo chiaro e preciso, ciò che
rende difficile credere che si sia trattato di una (doppia) errata percezione
dell’accaduto. Non si vede inoltre che motivo avrebbero avuto i due agenti –
che non avevano mai avuto a che fare con il ricorrente – di procedere al suo
fermo per intimargli verbalmente le presunte infrazioni, se non avesse commesso
nulla; mal si comprende inoltre perché avrebbero dovuto amplificare i fatti, ogni
singola violazione essendo di per sé sanzionabile. Va pure osservato che, a
differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro
ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari.
Ciò premesso, invano si
cercherebbero nelle dichiarazioni degli agenti delle contraddizioni: nelle
contro-osservazioni 2 settembre 2008, uno degli agenti accertatori,
riconfermando puntualmente il rapporto di contravvenzione, si limitava a fornire
precisazioni in punto alle modalità di accertamento e alle infrazioni medesime,
a complemento della già dettagliata descrizione dei fatti. Certo il ricorrente non
può seriamente prevalersi del fatto che nel rapporto di contravvenzione
l’autorità inquirente abbia impropriamente affermato che “le seguenti
manovre hanno creato concreto pericolo alla circolazione stradale”, poiché
è evidente che l’affermazione si riferiva al comportamento descritto in
precedenza.
6.
Diversamente dalla
versione chiara e lineare degli agenti, le arzigogolate affermazioni dell’insorgente
appaiono dubbie e per certi versi contraddittorie, ad esempio laddove nel
gravame afferma – apoditticamente – che in occasione del secondo sorpasso il veicolo
superato si sarebbe spostato improvvisamente a sinistra, costringendolo a oltrepassare
la doppia linea di sicurezza, mentre che nelle precedenti comparse scritte egli
si limitava a “enumerare qualche ipotesi” che potesse giustificare le
violazioni, ovvero, nel primo caso, che il veicolo superato non circolasse
sufficientemente sulla destra oppure che si fosse spostato a sinistra a manovra
di sorpasso iniziata, soggiungendo che “per i primi due motivi o qualsiasi
altro e tenendo conto di visuale e situazione del traffico ho giudicato non
pericoloso ed eventualmente più prudente calpestare la doppia linea, certamente
non sopraggiungevano veicoli in senso contrario” (cfr. osservazioni 15
settembre 2008, pag. 2); ipotesi nuovamente avanzate in relazione al
secondo sorpasso, salvo escludere che avrebbe iniziato una simile manovra se
non avesse avuto lo spazio sufficiente.
Ora, se lo spostamento oltre
la doppia linea di sicurezza fosse stato provocato dal comportamento scorretto
dei conducenti sorpassati (non uno, ma due), non si vede come mai non l’abbia dichiarato
sin dall’inizio apertamente.
Nelle osservazioni 15
settembre 2008 egli giunge persino ad affermare che: “Questa presunta
infrazione (distanza insufficiente dal veicolo che precede a una velocità
di 80-100 km/h, ndr) è invalidata dalle contro-osservazioni, secondo cui la
distanza in questione sarebbe stata raggiunta rallentando dietro ai veicoli che
poi ho sorpassato ad una velocità giocoforza inferiore al limite visto che gli
agenti stessi dichiarano che in questo frangente la mia velocità era entro il
limite, avendo loro impedito di rilevare una velocità superiore al limite”.
Per tacere del fatto che l’affermazione risulta di difficile comprensione, va
detto che l’impossibilità di registrare compiutamente la velocità è stata in
realtà dettata dal fatto che i sorpassi eseguiti dall’insorgente non hanno
permesso una misurazione continua e ininterrotta lungo la distanza esatta dall’OOCCS-USTRA
(allegato 1). Dalle contro-osservazioni 2 settembre 2008, pag. 2, emerge infatti
che: “La vettura civile utilizzata si tratta della Opel Astra con montato
l’apparecchio Multagraph T21 – 4. 1B nr. 92. Quindi la velocità di 80-100 Km/h è stata rilevata tramite questo apparecchio. Purtroppo la rilevazione è stata bloccata dopo
circa 600 metri in quanto il __________ effettuava il primo sorpasso”. Giovi
in ogni caso rilevare che gli agenti della polizia cantonale assegnati al
Reparto del traffico sono persone abituate a valutare la corretta andatura
tenuta dagli utenti della strada e che in concreto la velocità era per di più leggibile
sull’apparecchio Multagraph.
Ad ogni buon conto l’insorgente
disattende che nella decisione impugnata l’autorità non gli rimprovera di aver
guidato oltre il limite di 80 Km/h, ma di aver tenuto una velocità inadeguata e
pericolosa per rapporto alle circostanze concrete.
Non vi è infine motivo di
dubitare dell’accertamento relativo alla distanza insufficiente. In proposito, gli
agenti hanno specificato che “la nostra visuale diventava ottima per
constatare la distanza insufficiente quando il __________ doveva rallentare per
sorpassare i due veicoli” (cfr. rapporto di contro-osservazioni pag. 2). Ai
fini della realizzazione dell’infrazione poco importa se la distanza
insufficiente si riferisca ai soli frangenti che precedono i sorpassi e non già
all’intero tratto in cui il ricorrente è stato seguito: decisivo – e per di più
non espressamente contestato – è il fatto che per preparare il sorpasso egli
abbia rallentato, avvicinandosi giocoforza ai veicoli che circolavano più
lentamente senza mantenere tuttavia da loro una corretta distanza. I pochi
metri (2-4) indicati dalla polizia sono infatti da ritenere, alla velocità di 80 Km/h, insufficienti anche se ci si appresta a effettuare un sorpasso.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, la versione fornita dagli agenti denuncianti
appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo
per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno
e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano
senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati
quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente
precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla
colpevolezza del ricorrente.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproverategli dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32
cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6
lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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