30.2008.266
Violazione dell'obbligo di fornire informazioni in qualità di datore di lavoro
23 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.266
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di fornire informazioni in qualità di datore di lavoro
DATORE DI LAVORO
art. 20 cpv. 2 LADI
art. 88 cpv. 1 let. b LADI
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2008.266
236/2008-26-307
Bellinzona
23
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 novembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
15 agosto 2008 n. 236/2008-26-307 emessa d’CRTE 1,
viste le osservazioni 23 dicembre 2008 presentate’CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. ’CRTE 1 con decisione 15 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 – titolare dell’omonima ditta __________ (cancellata dal Registro di
commercio il __________ per cessazione dell’attività) – una multa di fr. 750.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i
seguenti motivi:
"Ha omesso, senza
alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario
‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.
L’infrazione risale al periodo
luglio 2008.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b,
106 LADI e 28 LPGA.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. ’ nelle osservazioni 23
dicembre 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per
l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di
lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato
quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più
tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro
una settimana.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di
compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere
Fatti
i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni
necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è
punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie
di cui
all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso
concreto.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta
individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che
l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.
107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza
riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella
decisione).
3. ’CRTE
1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’interessato
per non aver debitamente compilato e trasmesso il formulario “attestato del
datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge federale sull’assicurazione
contro la disoccupazione e nonostante in data 2 maggio 2008 gli fosse già stata
inflitta una multa analoga.
La decisione impugnata
si fonda sul rapporto di contravvenzione 4 luglio 2008 regolarmente intimato a
mezzo raccomandata, ritirata il 7 luglio 2008, come si evince dalla ricerca
postale mediante sistema Track & Trace di cui al doc. 6.
4. L’insorgente,
dal canto suo, nel ricorso 10 novembre 2008 si esaurisce nelle seguenti
considerazioni:
“(…) Ove viene
dichiarato la non notifica dell’attestato del datore d[i] lavoro inerente la
Cassa di disoccupazione __________ del comune di __________, per il Sig. __________.
Da parte mia l’attestato è
stato inviato alla Cassa disoccupazione, inoltre era stata allegata una
specifica con [c]ui dichiaravo che il Sig. __________ non era mai stato assunto
in modo definitivo perché ha eseguito due periodi di prova ben distinti, visto
e considerato che il mese di agosto 2007 il Sig. __________ si è permesso di
Considerandi
andare in vacanza per tutto il mese dopo nemmeno un mese e mezzo di prova e al
suo ritorno in settembre è tornato chiedendo di essere ripreso per una nuova
prova, ma purtroppo, visti i comportamenti, la mancanza di volontà di voler
imparare e le continue assenze, il mese di novembre ho chiuso il periodo di
prova lasciandolo a casa.
Inoltre varie volte è stata
fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il
documento, dove avremmo potuto versare i contributi.
Inoltre varie volte è stata
fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il
documento, dove avremmo potuto versare i contributi.
Allo stato attuale da parte
mia la situazione è stata regolarizzata presso la cassa AVS di __________ nei
confronti del Sig. __________, pertanto chiedo gentilmente di poter revocare la
multa di fr. 830.-”.
5.
Checché ne dica l’insorgente, dal fascicolo processuale risulta che
nonostante i tentativi di ottenere l’attestato del datore di lavoro da parte
della __________ __________, dapprima con scritto raccomandato del 17 giugno
2008.
al suo domicilio privato (regolarmente ritirato il 19 giugno 2009; doc. 2
e 3), poi con sollecito raccomandato del 4 luglio 2008, contestualmente
all’intimazione di contravvenzione’CRTE 1 (pure regolarmente ritirato il 7
luglio 2008; cfr. doc. 5, 6 e 6.1), egli non ha mai provveduto a trasmettere la
documentazione richiesta, questo nonostante la multa inflittagli il 2 maggio 2008 a seguito della medesima omissione perpetrata in un periodo precedente, ciò che aggrava la sua
posizione.
Del
resto, egli neppure tenta di dimostrare di averlo fatto, limitandosi a
sollevare circostanze, quali l’effettiva durata del rapporto di lavoro o la
mancata affiliazione del dipendente all’AVS – peraltro mai sollevate in
precedenza, nonostante le innumerevoli richieste e solleciti –, che esulano dal
procedimento susseguente all’obbligo di fornire informazioni che gli incombeva
quale datore di lavoro.
In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si
rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure
6.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa
(caratterizzato dal comportamento recidivante dell’insorgente), rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli 20
cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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