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Decisione

30.2008.266

Violazione dell'obbligo di fornire informazioni in qualità di datore di lavoro

23 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni

necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è

punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie

di cui

all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso

concreto.

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta

individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che

l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.

107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza

riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella

decisione).

3. ’CRTE

1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’interessato

per non aver debitamente compilato e trasmesso il formulario “attestato del

datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge federale sull’assicurazione

contro la disoccupazione e nonostante in data 2 maggio 2008 gli fosse già stata

inflitta una multa analoga.

La decisione impugnata

si fonda sul rapporto di contravvenzione 4 luglio 2008 regolarmente intimato a

mezzo raccomandata, ritirata il 7 luglio 2008, come si evince dalla ricerca

postale mediante sistema Track & Trace di cui al doc. 6.

4. L’insorgente,

dal canto suo, nel ricorso 10 novembre 2008 si esaurisce nelle seguenti

considerazioni:

“(…) Ove viene

dichiarato la non notifica dell’attestato del datore d[i] lavoro inerente la

Cassa di disoccupazione __________ del comune di __________, per il Sig. __________.

Da parte mia l’attestato è

stato inviato alla Cassa disoccupazione, inoltre era stata allegata una

specifica con [c]ui dichiaravo che il Sig. __________ non era mai stato assunto

in modo definitivo perché ha eseguito due periodi di prova ben distinti, visto

e considerato che il mese di agosto 2007 il Sig. __________ si è permesso di

Considerandi

andare in vacanza per tutto il mese dopo nemmeno un mese e mezzo di prova e al

suo ritorno in settembre è tornato chiedendo di essere ripreso per una nuova

prova, ma purtroppo, visti i comportamenti, la mancanza di volontà di voler

imparare e le continue assenze, il mese di novembre ho chiuso il periodo di

prova lasciandolo a casa.

Inoltre varie volte è stata

fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il

documento, dove avremmo potuto versare i contributi.

Inoltre varie volte è stata

fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il

documento, dove avremmo potuto versare i contributi.

Allo stato attuale da parte

mia la situazione è stata regolarizzata presso la cassa AVS di __________ nei

confronti del Sig. __________, pertanto chiedo gentilmente di poter revocare la

multa di fr. 830.-”.

5.

Checché ne dica l’insorgente, dal fascicolo processuale risulta che

nonostante i tentativi di ottenere l’attestato del datore di lavoro da parte

della __________ __________, dapprima con scritto raccomandato del 17 giugno

2008.

al suo domicilio privato (regolarmente ritirato il 19 giugno 2009; doc. 2

e 3), poi con sollecito raccomandato del 4 luglio 2008, contestualmente

all’intimazione di contravvenzione’CRTE 1 (pure regolarmente ritirato il 7

luglio 2008; cfr. doc. 5, 6 e 6.1), egli non ha mai provveduto a trasmettere la

documentazione richiesta, questo nonostante la multa inflittagli il 2 maggio 2008 a seguito della medesima omissione perpetrata in un periodo precedente, ciò che aggrava la sua

posizione.

Del

resto, egli neppure tenta di dimostrare di averlo fatto, limitandosi a

sollevare circostanze, quali l’effettiva durata del rapporto di lavoro o la

mancata affiliazione del dipendente all’AVS – peraltro mai sollevate in

precedenza, nonostante le innumerevoli richieste e solleciti –, che esulano dal

procedimento susseguente all’obbligo di fornire informazioni che gli incombeva

quale datore di lavoro.

In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si

rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure

6.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa

(caratterizzato dal comportamento recidivante dell’insorgente), rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli 20

cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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