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Decisione

30.2008.27

Restituzione di contributi indebitamente versati. La perenzione di 5 anni va contata dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito,non dalla domanda di restituzione.La buona

29 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi per l'anno 2000, invece, fissati con la

decisione del 17 luglio 2001 (doc. 17), sono irrecuperabili, poiché iniziando a

contare gli anni di perenzione dal 2002 – ovvero dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il

pagamento (2001) -, i cinque anni giungono a scadenza al 31 dicembre del 2006 e

quindi la domanda di restituzione formulata nel 2008 non può essere accolta siccome

è perenta (doc. XI).

Pertanto, la richiesta

del ricorrente di recuperare i contributi già versati è tardiva tanto per gli

importi corrisposti relativi all'anno di contribuzione 2000 quanto, a maggior ragione, per i

periodi precedenti, essendo essi stati fissati e dunque anche versati in un

periodo ancora più antecedente al 2001 (docc. 14-16).

In questo senso, la

richiesta di restituzione dei contributi indebitamente versati va accolta

parzialmente, limitatamente quindi agli anni 2001, 2002 e 2003.

Anche per l'anno di contribuzione 2004 l'insorgente è evidentemente esonerato dal

versare contributi sociali, ma siccome egli non ha corrisposto alcunché alla

Cassa per quell'anno avendo

interposto opposizione alla decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 25) e successivamente

ricorso a questo Tribunale, non vi sono gli elementi per ammetterne la

restituzione.

Va comunque ricordato

che l'Amministrazione, accogliendo

parzialmente l'opposizione dell'assicurato, aveva essa stessa - implicitamente

- riconosciuto che i contributi per il 2004 (ed anche per il 2003, ma non per

il 2001 ed il 2002) non erano (più) dovuti.

9. Per

quanto concerne l'elemento

della buona fede apportato dall'insorgente a sostegno dell'accoglimento della pretesa di vedersi restituiti tutti i contributi

che ha versato sin dal 1997 poiché non era al corrente della novella

legislativa dell'art. 3 cpv. 3

lett. a LAVS, la stessa va disattesa.

Il principio della

buona fede, sancito dall’art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un

vantaggio contrario alla legge.

Considerandi

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr.,

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, come è emerso anche

durante l'udienza tenuta il 16 settembre 2008 alla presenza di entrambe le

parti (doc. X), dagli atti non emerge che l'Amministrazione abbia fornito informazioni

errate all'assicurato da cui il signor RI 1 possa dedurre la sua buona fede.

10.

Infine,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, va precisato che le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicata (art. 29

cpv. 3 OAVS), mentre la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Conformandosi a queste

disposizioni, per ogni periodo contributivo la Cassa di compensazione ha

chiesto al competente Ufficio di tassazione di riempire l'apposito formulario "Comunicazione

della sostanza e della rendita delle persone non esercitanti un'attività lucrativa" (docc. 11, 13, 15,

18, 29, 22 e 24), in cui andavano indicati soltanto la sostanza netta

complessiva ed i redditi sotto forma di rendita. Altri dati (personali) non sono

richiesti.

Spetta dunque al

singolo assicurato, qualora notasse delle anomalie nella fissazione dei suoi

contributi (come la circostanza di essere coniugato e/o con una persona attiva

professionalmente), farsi parte diligente e reagire presso la competente

autorità secondo i mezzi di diritto che la legge offre.

11.

Viste

le circostanze che precedono, la decisione impugnata va annullata ed il ricorso

deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'insorgente ha diritto alla restituzione dei contributi indebitamente

versati relativamente ai periodi contributivi portanti sugli anni 2001, 2002 e 2003

(cfr. la decisione del 17 maggio 2004, la decisione del 25 gennaio 2005 e la decisione

dell'11 settembre 2007).

Ne discende che l'Amministrazione dovrà emanare una decisione

formale di restituzione dei contributi in tal senso, così come stralciare conseguentemente

l'assicurato dal registro degli

affiliati come persone senza attività lucrativa.

Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome

non è patrocinato (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La

decisione impugnava va annullata.

1.2. La

Cassa di compensazione emanerà una decisione di restituzione dei contributi che

il ricorrente ha indebitamente versato per gli anni di contribuzione 2001, 2002

e 2003 oltre alla rinuncia a prelevare i contributi del 2004 già espressa.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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