30.2008.278
Percorrere con un veicolo a motore, in qualità di cacciatore, una strada vietata ai cacciatori
22 ottobre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2008.278
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, PRPEN
Titolo:
Percorrere con un veicolo a motore, in qualità di cacciatore, una strada vietata ai cacciatori
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 20 LCC
art. 41 LCC
art. 44 LCC
art. 50 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2008.278
198 807
Bellinzona
22 ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 novembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
7 novembre 2008 n. 198 807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 7 novembre
2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre a tasse e spese
di giustizia di complessivi fr. 20.-, “per avere, in qualità di cacciatore,
percorso con un veicolo a motore (TI __________) la strada vietata ai
cacciatori __________ – __________”.
Fatti accertati il 9 settembre
2008 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20, 41, 44 LCC; art. 50, 67 RALCC; art. 18, 21 LCP.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 10 dicembre 2008 del
ricorrente, successivo alle osservazioni 3 dicembre 2008 dell’autorità di prime
cure, in quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica.
2. L’art. 20 LCC rimanda alle norme stabilite dal Consiglio
di Stato per l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di
cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
A norma dell’art. 50 RALCC, l’uso di veicoli a motore e di
ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito
esclusivamente sulle strade elencate alle lett. a e b, fatta eccezione a quanto
previsto all’art. 54 RALCC. Per quanto qui interessa, la strada percorsa __________,
in territorio di __________, non rientra nelle eccezioni previste dalla legge,
per cui è soggetta al divieto di transito per i cacciatori.
Giusta l’art.
41 (prima frase) LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una
multa fino a fr. 20’000.-.
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al ricorrente di avere,
in qualità di cacciatore, percorso con un veicolo a motore (TI __________) la
strada vietata ai cacciatori __________ (con riferimento al rapporto di
contravvenzione 23 settembre 2008).
L’infrazione è stata accertata
da un agente della Polizia della caccia, il quale nel rapporto di segnalazione 9
settembre 2008, ha precisato quanto segue:
“Martedì 9 settembre 2008 in valle di__________ ho notato i cacciatori __________ e __________ (parimenti sanzionato
con una multa del medesimo ammontare, senza però che questi abbia impugnato il
provvedimento emesso nei suoi confronti, ndr) in zona Monte__________ salire
a bordo di un furgone targato TI __________ e percorrere la strada forestale
che porta all’alpe__________. Dopo ca. 5 km si sono dovuti fermare a causa di alcuni sassi che ostruivano la strada. Li ho così raggiunti e dal controllo
risultava che a bordo del furgone avevano i sacchi da montagna, le patenti e
due fucili da caccia. Ho così reso attenti i due cacciatori dell’infrazione
commessa e compilato i verbali di segnalazione-sequestro che i signori__________
e __________ si sono rifiutati di firmare.
Fatti
I due cacciatori hanno
affermato che stavano solamente ripulendo la strada forestale dai sassi e che
sarebbero ritornati a piedi per recarsi sull’alpe __________ (loro abituale
zona di caccia) ad esercitare la caccia (…)”.
4. Il ricorrente nega sin
dall’inizio di aver commesso l’infrazione ascrittagli.
Egli contesta, in
sostanza, di aver percorso la strada in questione in qualità di cacciatore,
rilevando che quando, unitamente al suo compagno di caccia __________, è stato
raggiunto dal guardacaccia, non stava in alcun modo esercitando la caccia.
Sulle ragioni del viaggio egli si è limitato in un primo tempo ad asserire che “ci
stavamo recando verso l’alpe __________ per recuperare le nostre biciclette”
(osservazioni 6 ottobre 2008 al rapporto di contravvenzione). Preso atto che nella
decisione si evidenziava una sua contraddizione, nella misura in cui detta asserzione
non trovava riscontro con quanto dichiarato al guardacaccia al momento del
fermo, ovvero che lo scopo del viaggio in furgone era quello di ripulire la
strada dai massi caduti, nel gravame egli ha precisato quanto segue:
“Era nostro intento
trasportare fino all’alpe__________ i viveri per i giorni successivi e
recuperare le biciclette, depositate il 31 agosto in località “__________”
(come avviene da anni). A tale scopo un contadino della zona ci aveva prestato
il proprio veicolo, un furgone (più comodo per trasportare le biciclette) in
cambio avremmo dovuto liberare la strada da un grosso masso che era caduto nei
giorni precedenti a causa delle forti precipitazioni, che lui da solo non era
riuscito a spostare. In effetti, quando il Gcp (guardiacaccia, ndr) ci
ha raggiunti stavamo appunto spostando il masso”.
Per quanto attiene al
trasporto dell’arma, egli assume di non aver potuto agire diversamente, oltre
che per motivi di praticità, per evitare di incorrere in un’eventuale sanzione
per aver lasciato incustodita l’arma in violazione dell’art. 47 RALCC (con
riferimento a un precedente del 2004).
5. In concreto, è pacifico
che l’insorgente al momento del fermo aveva con sé patente, arma e munizioni,
con l’intenzione di effettuare il giorno stesso una battuta di caccia in
compagnia dell’amico__________; egli era da considerare a tutti gli effetti un “cacciatore”,
essendo in possesso di tutto l’occorrente per esercitare la caccia, tanto che
se per avventura fosse stata avvistata una bestia avrebbe potuto immediatamente
cacciarla. Donde, la violazione dell’art. 50 RLACC, ritenuto che l’eccezione
prevista dall’art. 54 RALCC per il recupero di determinata selvaggina non entra
in considerazione.
Quali fatti giustificativi,
Considerandi
egli adduce, come detto, il recupero delle biciclette depositate alla vigilia
dell’apertura della caccia in località “__________con il furgone gentilmente
prestatogli dal signor __________ in cambio dello sgombero di un grosso masso
caduto sulla strada, operazione che richiedeva la presenza di una seconda
persona, in casu il compagno __________. Il tutto portando seco le armi
per non lasciarle altrimenti incustodite e non dover far rientro ai rispettivi
domicili a prenderle.
Sennonché egli non ha
minimamente reso verosimile la veridicità di tali circostanze, producendo ad
esempio una dichiarazione del detentore del furgone o del compagno __________
il quale, tra l’altro, non ha impugnato il provvedimento adottato nei suoi
confronti per i medesimi fatti e soprattutto nulla ha detto in merito all’incarico
di spostare il citato masso nelle sue osservazioni 6 ottobre 2008
all’intimazione di contravvenzione.
Le circostanze invocate, che
non configurano in alcun modo un caso di necessità, appaiono peraltro dubbiose.
Anzitutto, a prescindere dalle
ulteriori giustificazioni addotte, sfuggono completamente i motivi per cui i
cacciatori, alla vigilia dell’apertura della caccia, anziché depositare le
biciclette a __________, ossia l’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore,
le abbiano portate oltre per lasciarle a diversi chilometri da questo punto,
creando la necessità di doverle recuperare e riportare a __________ per poi
risalire in bicicletta sino al punto in cui si trovavano in precedenza; del
resto, nemmeno spiegano per quali motivi ciò non sarebbe stato possibile.
Inoltre, se già fossero stati presenti massi sulla carreggiata, avrebbero
senz’altro potuto sgombrarli in quell’occasione.
Ad ogni buon conto, come
rettamente osservato dall’autorità di prime cure, esistevano senz’altro
modalità “corrette” per eseguire le azioni surriferite, senza dover giocoforza
trasportare l’equipaggiamento di caccia completo (si notino per esempio le
possibilità offerte dall’art. 47 cpv. 2 in fine RALCC).
Per tale ragione, quand’anche
le giustificazioni addotte corrispondessero a verità, le stesse non sarebbero
liberatorie.
L’insorgente che, da
informazioni assunte da questo giudice, gode di una discreta esperienza in
ambito venatorio (dal 1999), non può poi seriamente pretendere di aver nutrito
dubbi sulle esigenze in materia di custodia dell’arma, essendo egli oltretutto già
stato multato in passato per una loro violazione. Giovi in ogni caso rilevare
che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124
V 215, consid. 2b/aa) e che le infrazioni alla legislazione venatoria
sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 41 prima frase LCC).
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa (quand’anche si volesse ammettere un’eventuale negligenza), rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 20, 41, 44 LCC; art.
50, 67 RALCC; art. 18, 21 LCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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