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Decisione

30.2008.278

Percorrere con un veicolo a motore, in qualità di cacciatore, una strada vietata ai cacciatori

22 ottobre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I due cacciatori hanno

affermato che stavano solamente ripulendo la strada forestale dai sassi e che

sarebbero ritornati a piedi per recarsi sull’alpe __________ (loro abituale

zona di caccia) ad esercitare la caccia (…)”.

4. Il ricorrente nega sin

dall’inizio di aver commesso l’infrazione ascrittagli.

Egli contesta, in

sostanza, di aver percorso la strada in questione in qualità di cacciatore,

rilevando che quando, unitamente al suo compagno di caccia __________, è stato

raggiunto dal guardacaccia, non stava in alcun modo esercitando la caccia.

Sulle ragioni del viaggio egli si è limitato in un primo tempo ad asserire che “ci

stavamo recando verso l’alpe __________ per recuperare le nostre biciclette”

(osservazioni 6 ottobre 2008 al rapporto di contravvenzione). Preso atto che nella

decisione si evidenziava una sua contraddizione, nella misura in cui detta asserzione

non trovava riscontro con quanto dichiarato al guardacaccia al momento del

fermo, ovvero che lo scopo del viaggio in furgone era quello di ripulire la

strada dai massi caduti, nel gravame egli ha precisato quanto segue:

“Era nostro intento

trasportare fino all’alpe__________ i viveri per i giorni successivi e

recuperare le biciclette, depositate il 31 agosto in località “__________”

(come avviene da anni). A tale scopo un contadino della zona ci aveva prestato

il proprio veicolo, un furgone (più comodo per trasportare le biciclette) in

cambio avremmo dovuto liberare la strada da un grosso masso che era caduto nei

giorni precedenti a causa delle forti precipitazioni, che lui da solo non era

riuscito a spostare. In effetti, quando il Gcp (guardiacaccia, ndr) ci

ha raggiunti stavamo appunto spostando il masso”.

Per quanto attiene al

trasporto dell’arma, egli assume di non aver potuto agire diversamente, oltre

che per motivi di praticità, per evitare di incorrere in un’eventuale sanzione

per aver lasciato incustodita l’arma in violazione dell’art. 47 RALCC (con

riferimento a un precedente del 2004).

5. In concreto, è pacifico

che l’insorgente al momento del fermo aveva con sé patente, arma e munizioni,

con l’intenzione di effettuare il giorno stesso una battuta di caccia in

compagnia dell’amico__________; egli era da considerare a tutti gli effetti un “cacciatore”,

essendo in possesso di tutto l’occorrente per esercitare la caccia, tanto che

se per avventura fosse stata avvistata una bestia avrebbe potuto immediatamente

cacciarla. Donde, la violazione dell’art. 50 RLACC, ritenuto che l’eccezione

prevista dall’art. 54 RALCC per il recupero di determinata selvaggina non entra

in considerazione.

Quali fatti giustificativi,

Considerandi

egli adduce, come detto, il recupero delle biciclette depositate alla vigilia

dell’apertura della caccia in località “__________con il furgone gentilmente

prestatogli dal signor __________ in cambio dello sgombero di un grosso masso

caduto sulla strada, operazione che richiedeva la presenza di una seconda

persona, in casu il compagno __________. Il tutto portando seco le armi

per non lasciarle altrimenti incustodite e non dover far rientro ai rispettivi

domicili a prenderle.

Sennonché egli non ha

minimamente reso verosimile la veridicità di tali circostanze, producendo ad

esempio una dichiarazione del detentore del furgone o del compagno __________

il quale, tra l’altro, non ha impugnato il provvedimento adottato nei suoi

confronti per i medesimi fatti e soprattutto nulla ha detto in merito all’incarico

di spostare il citato masso nelle sue osservazioni 6 ottobre 2008

all’intimazione di contravvenzione.

Le circostanze invocate, che

non configurano in alcun modo un caso di necessità, appaiono peraltro dubbiose.

Anzitutto, a prescindere dalle

ulteriori giustificazioni addotte, sfuggono completamente i motivi per cui i

cacciatori, alla vigilia dell’apertura della caccia, anziché depositare le

biciclette a __________, ossia l’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore,

le abbiano portate oltre per lasciarle a diversi chilometri da questo punto,

creando la necessità di doverle recuperare e riportare a __________ per poi

risalire in bicicletta sino al punto in cui si trovavano in precedenza; del

resto, nemmeno spiegano per quali motivi ciò non sarebbe stato possibile.

Inoltre, se già fossero stati presenti massi sulla carreggiata, avrebbero

senz’altro potuto sgombrarli in quell’occasione.

Ad ogni buon conto, come

rettamente osservato dall’autorità di prime cure, esistevano senz’altro

modalità “corrette” per eseguire le azioni surriferite, senza dover giocoforza

trasportare l’equipaggiamento di caccia completo (si notino per esempio le

possibilità offerte dall’art. 47 cpv. 2 in fine RALCC).

Per tale ragione, quand’anche

le giustificazioni addotte corrispondessero a verità, le stesse non sarebbero

liberatorie.

L’insorgente che, da

informazioni assunte da questo giudice, gode di una discreta esperienza in

ambito venatorio (dal 1999), non può poi seriamente pretendere di aver nutrito

dubbi sulle esigenze in materia di custodia dell’arma, essendo egli oltretutto già

stato multato in passato per una loro violazione. Giovi in ogni caso rilevare

che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124

V 215, consid. 2b/aa) e che le infrazioni alla legislazione venatoria

sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 41 prima frase LCC).

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa (quand’anche si volesse ammettere un’eventuale negligenza), rettamente

commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 20, 41, 44 LCC; art.

50, 67 RALCC; art. 18, 21 LCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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