Lexipedia

Decisione

30.2008.279

Manovra di sorpasso a destra eseguita sulla corsia riservata ai trasporti pubblici

21 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti:

“Per aver circolato con il

motoveicolo targato __________ marca CH RACING CH 50 commettendo la/e

seguente/i infrazione/i:

effettuando un sorpasso

sulla destra di veicoli in corsa, circolando sulla corsia riservata al BUS di

linea”.

Ora, se è ben vero che

l’infrazione (sulla cui esistenza non vi è di per sé ragione di dubitare) è

stata commessa nelle vicinanze della scuola che RI 1 ha dichiarato di frequentare all’epoca dei fatti, la semplice constatazione di cui sopra non

permette ancora a questo giudice di pervenire al solido convincimento che

l’autore ne sia stato effettivamente l’insorgente.

Agli atti mancano in effetti

quelle informazioni supplementari che avrebbero potuto fornire delle conferme,

anche minime ma probabilmente decisive, in merito all’identità del

contravventore, che al momento di commettere l’infrazione non è stato fermato.

Informazioni la cui raccolta, a fronte della contestazione del ricorrente, si

Considerandi

rendeva senz’altro necessaria a giustificare il provvedimento impugnato.

In modo particolare,

l’interrogatorio del presunto contravventore (del quale sia nel rapporto che

nelle successive controsservazioni manca qualsiasi descrizione fisica atta ad

identificarlo) avrebbe permesso di ottenere le generalità di quei compagni di

scuola che RI 1 indica essere stati con lui, in un altro luogo, al momento dei

fatti, e dunque di verificare l’attendibilità della sua versione.

In definitiva, considerata

l’assenza di ulteriori elementi a comprova della versione dei fatti a cui la CRTE

1.

ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che,

nell’arco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante

soltanto, l’agente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un

altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero

di targa del motoveicolo e, di riflesso, nell’identificazione del

contravventore.

7.

In applicazione del

principio “in dubio pro reo” che caratterizza il perseguimento penale,

persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso

l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento

di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27

cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tassa né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster