30.2008.279
Manovra di sorpasso a destra eseguita sulla corsia riservata ai trasporti pubblici
21 luglio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.279
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, PRPEN
Titolo:
Manovra di sorpasso a destra eseguita sulla corsia riservata ai trasporti pubblici
INCROCIO E SORPASSO
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 32 cpv. 1 COST
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 74 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.279
30609/806
Bellinzona
21 luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 novembre 2008
presentato da
RI 1 __________,
contro
la decisione
14 novembre 2008 n. 30609/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 27 novembre 2008
presentate dalla, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.
“Alla guida del veicolo __________
effettuava una manovra di sorpasso a destra circolando abusivamente sulla
corsia riservata ai trasporti pubblici”.
Fatti accertati il 22
settembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4
OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 27 novembre 2008, si astiene dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestivià
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali,
come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità
sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art.
35 cpv. 1 LCStr, i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. L’art.
74 cpv. 4 OSStr stabilisce invece che le corsie riservate ai bus, delimitate da
linee gialle continue o discontinue e con l’iscrizione «BUS» (6.08),
possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed
eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono riservate le eccezioni
indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri vericoli non devono
percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad esempio per svoltare)
possono tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla
discontinua.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato - in applicazione delle predette disposizioni - di essere transitato in
sella al suo motoveicolo sulla corsia riservata ai bus lungo via __________
(comune di __________), effettuando nel contempo un sorpasso a destra.
Ha quindi dato credito al
racconto deil’agente denunciante, il quale in sede di controsservazioni ha
affermato:
“Il 22 settembre 2008 u.s.,
durante un controllo pianificato con il collega sgt. __________ in via __________,
notavo circolare il motoveicolo di marca CH RANGING 50, targato __________,
sulla corsia del BUS.
Rimarco che il
sopraccitato, durante il nostro controllo, transitava davanti a noi senza
nessun problema. Il collega in servizio con me può confermare che il
summenzionato circolava sulla corsia del BUS.
Faccio rimarcare che il
motoveicolo sopraccitato non è stato fermato, in quanto ero occupato con un
altro contravvenuto.
Ritenuto che nelle
osservazioni inoltrate dal signor RI 1 non vi sono prove che giustificano
l’abbandono della procedura in oggetto, propongo il mantenimento della stessa
come stesa in origine”.
4. Il ricorrente, dal canto
suo, contesta tali addebiti sostenendo che nelle circostanze di tempo indicate
dall’agente denunciante (le ore 11.50 del giorno 22 settembre 2008) si trovava
in realtà, come d’abitudine, presso la mensa dell’istituto scolastico
frequentato (la __________ di __________) insieme ai suoi compagni. Di
conseguenza egli non potrebbe essere l’autore delle infrazioni ascrittegli,
commesse in un momento in cui non era nemmeno alla guida del proprio mezzo.
RI 1 evidenzia inoltre come al
momento dei fatti l’agente fosse già impegnato nel controllo di un altro
veicolo. In tale evenienza è dunque possibile che lo stesso sia incorso in una
svista nel registrare il numero di targa del contravventore, che l’insorgente
ribadisce di non essere.
5. Nella fattispecie
sussistono pertanto due versioni dei fatti contrastanti, quella dell’agente di
polizia e quella del ricorrente.
Prima di chinarsi sulle
disposizioni specifiche di circolazione stradale, va quindi esaminato se le
tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare
all’insorgente quanto indicato nella decisione impugnata.
Nell’accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento, completato dal principio “in dubio pro reo” (deducibile
dall’art. 32 cpv. 1 Cost.). Riferito alla valutazione delle prove, il principio
comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più
sfavorevole al’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo.
Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono
infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il
principio è invece violato quando il giudice condanni l’imputato, laddove
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza
(DTF 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c;1P.91/2000, consid. 3).
Il principio “in dubio pro
reo” comporta inoltre che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza
dell’imputato e non a quest’ultimo dover dimostrare la propria innocenza (DTF
127 I 41, consid. 2a).
6. In concreto, a sostegno
della multa pronunciata dalla Sezione della circolazione, oltre alle
controsservazioni vi è soltanto il rapporto contravvenzionale allestito,
anch’esso, dall’agente denunciante, il quale in maniera sintetica così descrive
Fatti
i fatti:
“Per aver circolato con il
motoveicolo targato __________ marca CH RACING CH 50 commettendo la/e
seguente/i infrazione/i:
effettuando un sorpasso
sulla destra di veicoli in corsa, circolando sulla corsia riservata al BUS di
linea”.
Ora, se è ben vero che
l’infrazione (sulla cui esistenza non vi è di per sé ragione di dubitare) è
stata commessa nelle vicinanze della scuola che RI 1 ha dichiarato di frequentare all’epoca dei fatti, la semplice constatazione di cui sopra non
permette ancora a questo giudice di pervenire al solido convincimento che
l’autore ne sia stato effettivamente l’insorgente.
Agli atti mancano in effetti
quelle informazioni supplementari che avrebbero potuto fornire delle conferme,
anche minime ma probabilmente decisive, in merito all’identità del
contravventore, che al momento di commettere l’infrazione non è stato fermato.
Informazioni la cui raccolta, a fronte della contestazione del ricorrente, si
Considerandi
rendeva senz’altro necessaria a giustificare il provvedimento impugnato.
In modo particolare,
l’interrogatorio del presunto contravventore (del quale sia nel rapporto che
nelle successive controsservazioni manca qualsiasi descrizione fisica atta ad
identificarlo) avrebbe permesso di ottenere le generalità di quei compagni di
scuola che RI 1 indica essere stati con lui, in un altro luogo, al momento dei
fatti, e dunque di verificare l’attendibilità della sua versione.
In definitiva, considerata
l’assenza di ulteriori elementi a comprova della versione dei fatti a cui la CRTE
1.
ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che,
nell’arco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante
soltanto, l’agente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un
altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero
di targa del motoveicolo e, di riflesso, nell’identificazione del
contravventore.
7.
In applicazione del
principio “in dubio pro reo” che caratterizza il perseguimento penale,
persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso
l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere
accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento
di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27
cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tassa né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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