Lexipedia

Decisione

30.2008.28

Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa le divergenze del s

22 ottobre 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.

27 cpv. 1 OAVS).

A norma dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.

1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che

la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò

è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per

l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27

cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese,

art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi

contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.

4009, 4010 e 4011 CIM.

6. Nel

caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento

di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per

gli anni 2001 e 2002.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'123.-. Il 25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'046,85 i contributi AVS/AI/IPG/AF totali

per quell'anno, spese amministrative

comprese, emettendo una fattura di Fr. 923,85 a saldo.

Per i contributi del 2002,

il conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 2) enumera un importo di Fr.

9'062,35 quindi, ritenuti i

contributi corrisposti sempre nella misura di Fr. 1'123.-, v'è una differenza

di contributi personali ancora da versare all'amministrazione pari a Fr. 7'939,35.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il relativo

versamento è stato accreditato alla Cassa il 15 giugno 2005 (doc. 3).

Il conguaglio da

versare per i contributi del 2002, chiesto con fattura del 28 giugno

2005, è giunto all'amministrazione

il 19 luglio 2005 (doc. 4).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati

e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001,

giusta l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005, quindi

su 885 giorni di ritardo, ma sull'importo di Fr. 923,85 (Fr. 2'046,85 [contributi totali effettivamente dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti pagati nel 2001]), per un

interesse di mora del 5% ammontante a Fr. 113,55.

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2002,

la questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. 616,40 calcolati su 559 giorni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2004 al

19 luglio 2005, quindi sull'importo

di Fr. 7'939,15 (Fr. 9'062,35 [contributi totali dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti versati nel 2002]).

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2006, rammenta come i contributi effettivamente dovuti

per l'anno di contribuzione

sono quelli fissati giusta l'art.

25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per

l'anno di contribuzione in

virtù dell'art. 24 OAVS. I

contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi

effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Per il N. 2032 CIM, gli

interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o

all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della

moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda

disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

8. Nel

caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente,

a lui noto, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr.

consid. 6).

Inoltre, è opportuno

osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra

gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2).

Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione

può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze,

le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata

tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il

limite del 25% dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di

questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo

che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi

da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente

dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il

conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo

scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice

laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata

obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata

STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1).

9. Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione

di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali

indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire

alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF

9C_632/2007, consid. 4.1 e STF 9C_738/2007, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei

dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le

modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente

funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note

(spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il

ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla

Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei

contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione

dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo

reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per

fissare i contributi d'acconto

sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la

quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si

riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad

essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz'altro

avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera

significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al

periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i

redditi effettivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo

tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali

AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF

9C_632/2007 consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4 e DTF 134 V 202, consid. 3.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di

ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi

l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così

da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Precisamente, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di

contribuzione, degli acconti non inferiori

al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non

doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non

incorrere nella sanzione dell'accollamento

di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito

contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di

recente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il

debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o

da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce

piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa

esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono

essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H

154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi

con l'indicazione dei

contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il

pagamento dei saldi per gli anni 2001 e 2002.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato

le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna influenza

sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione

di interessi di mora giusta l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato le conseguenze

della tassazione IC 2003A e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione.

La data della

comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,

la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi

personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun

ritardo né una negligenza nell'agire

nei confronti del ricorrente.

Ne consegue che le

lamentele espresse dall'assicurato

su una presunta inazione della Cassa di compensazione resistente successiva

alla ricezione, da parte del ricorrente, ma non anche dell'amministrazione stessa, della notifica di tassazione 2001/2002 (15 luglio 2002) e dell'invio della sua dichiarazione d'imposta IC 2003A valida per gli anni 2001 e

2002 (30 giugno 2003), si rivelano essere totalmente infondate.

Il pagamento delle somme

a conguaglio è avvenuto nel corso del 2005, quindi egli si è trovato in una

situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del

citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse mentre

il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento

per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2001 al 2005)

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi

del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si

trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi

compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o

compensati (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.2 e STF 9C_738/2007, consid.

7.1).

10. È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli

stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la

comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come

sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (citata STF 9C_738/2007,

consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla

tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema

di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle

autorità di tassazione nell'avviso

alle Casse preposte all'applicazione

della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni

cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in __________

vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del

passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del

suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di

versamento di interessi moratori.

In specie, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle

notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente

quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli

anni 1997 e 1998.

Più concretamente, se

non al termine dell'anno per il

quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2002 (per quanto

conseguito sino al 31 dicembre 2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto

conseguito sino al 31 dicembre 2002), l'assicurato conosceva l'entità del proprio reddito quale

indipendente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità

di attendere la notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale caduto

nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché è una

semplice comunicazione e non una decisione impugnabile.

Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta

di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)

relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima

ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i

contributi personali (nel 2005).

L'assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (STF 9C_632/2007, consid. 3,

STF 9C_738/2007, consid. 5.2, STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, DTF

134 V 202, consid. 3.1) ed alla Costituzio- ne -, ha invero

omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi

redditi conformemente all'art.

24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse

provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,

dato che gli acconti versati nel 2001 e, rispettivamente, nel 2002, si palesavano

sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai

contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il limite

del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid.

7.4).

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed

avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando,

in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato

(art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non

poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2001 e nel

2002 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in

maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e

più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i

contributi d'acconto (art. 24

cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi

definitivi sono giunte soltanto nel 2005, ossia soltanto una volta conosciuti

dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato durante quegli anni.

11. Il

ricorrente sostiene inoltre che in virtù dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, la sua situazione finanziaria, mutata, doveva

essere nota alla Cassa al più tardi il 30 giugno 2003, ossia quando egli ha

inoltrato all'autorità fiscale

la sua dichiarazione d'imposta

2003A portante sugli anni di contribuzione 2001 e 2002. Pertanto, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto

emettere già a quel tempo le decisioni finali di fissazione dei contributi

personali, senza attendere sino a metà 2005. Il ritardo di (ben) due anni con

cui l'amministrazione ha agito nell'allestimento dei conteggi dei contributi

definitivi non deve dunque andare a suo discapito.

Questa tesi non lo

soccorre. L'assicurato confonde

infatti le circostanze: il fatto che egli abbia ricevuto il 15 luglio

2002 la notifica di tassazione 2001/2002 – peraltro di nessun ausilio nella determinazione

dei contributi AVS/AI/IPG/AF per gli anni 2001 e 2002, siccome essa porta sui

redditi realizzati negli anni 1999 e 2000 – e che egli abbia trasmesso il 30

giugno 2003 all'Ufficio di

tassazione la sua dichiarazione d'imposta IC 2003A – pertinente con l'oggetto del contendere - relativa ai redditi conseguiti negli anni

2001 e 2002, non implica forzatamente ed automaticamente ancora che anche

la Cassa di compensazione competente ne sia venuta a conoscenza o possa

esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed

unicamente tramite i canali ufficiali. Non è peraltro vero che la Cassa ottiene

in copia d'ufficio la notifica

di tassazione al momento della sua emissione.

Vero è che le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che

queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle

casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di

comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito

conformemente all'art. 23 OAVS

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione,

la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art.

27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di

notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per

la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si

riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.

24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la

marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto

all'assicurato. Infatti, questo

disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,

ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la

trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,

essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,

conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le considerazioni

che precedono, non v'è pertanto

nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo

scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre

al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a

definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli

artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui

facilmente riconoscibili - fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati

negli anni precedenti. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente

evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid.

7.4; DTF 134 V 202 consid. 3.4).

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela

corretta, mentre le ampie contestazioni del ricorrente in proposito vanno

integralmente respinte.

12. La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21 dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

" (…) Per quanto concerne i lavoratori

indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è

spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro

che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante

possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli

interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori

di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede

all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti

non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art.

24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine

dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi

di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le

informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al

meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non

è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei

contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni

fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il

periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il

semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così

a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto

prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione

abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in

materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel corso del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo

all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata

in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al

25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle

le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito,

onde evitare il pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la

giurisprudenza ivi citata; STCA

del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi

ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano

condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati

in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

"

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione

forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario

degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento

di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di

mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione

o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione.

D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso.

Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino

più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo

di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante,

se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione

dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili

o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli

oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in

cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di

compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate.

Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per

contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di

compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere

applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di

compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati

contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e

onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

In conclusione, il

Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi

legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa

stessa frase, citata dall'assicurato

al punto B ii del ricorso, non può portare alla conclusione che egli ha tratto,

secondo cui l'obbligo di pagare

gli interessi di mora non è assoluto, ma è temperato dai principi generali

della buona fede e del divieto dell'arbitrio. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato

versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. I principi

costituzionali invocati non entrano quindi in alcun modo in linea di conto.

Questi concetti sono stati

in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V

202), poi ancora nelle già menzionate sentenze del 26 settembre

2008 (STF 9C_632/2007, consid. 4.2) e del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007,

consid. 7.1) concernenti casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato

che l'interesse moratorio non

ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in

ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o

nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa

di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA

H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora

esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di

compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse

presentarsi un'omissione da

parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora

dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei

contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,

consid. 3.4.2).

Queste recenti

precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa

per avere tardato ad emanare (in "ritardo di due anni", nel 2005) le

decisioni di fissazione dei contributi personali. Come visto, invece, gli interessi

di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2003 per l'anno di contribuzione 2001 ed al 1°

gennaio 2004 per l'anno 2002.

13. Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere

soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi

personali dell'assicurato

dovuti per il 2001 ed il 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione,

non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente

fissati dalla Cassa.

Con decisioni del 25

aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali

(ancora) dovuti dall'assicurato

per il 2001 rispettivamente il 2002. Ciò significa, dunque, che non

tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,

discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla

somma rimasta scoperta.

Ora, dagli atti prodotti

(docc. 3 e 4) risulta che il ricorrente ha pagato nel corso del 2005 i

contributi da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora

(art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42

cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce

che i contributi d'acconto

versati dall'insorgente nel

2001 (Fr. 1'123.-) sono almeno

il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere -

entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 2'046,85). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora

da versare, ossia il conguaglio (Fr. 923,85), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 511,70),

corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 2'046,85).

Pertanto, sulla

differenza ancora esatta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati

sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 923,85) e quindi

non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza

30.2007.3 -, l'assicurato deve

pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31

dicembre dell'anno civile

seguente (2002) l'anno di

contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di

mora, ma dal 1° gennaio 2004, dato che il conteggio finale dei

contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'939,35) è superiore al 25% (Fr. 2'265,60) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in

totale per quell'anno di

contribuzione (Fr. 9'062,35).

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo dei

conguagli richiesti, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della

Cassa di compensazione, il 15 giugno 2005 ed il 19 luglio 2005, dei contributi dovuti

nel 2001 rispettivamente nell'anno 2002. Fino a quegli istanti, dunque, il ricorrente si

trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.

Ne discende che, sulla

base dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando

degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005 (885

giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2001, fissandoli in Fr. 113,55, rispettivamente dal 1°

gennaio 2004 al 19 luglio 2005 (559 giorni) per i contributi personali

dovuti per il 2002, cifrandoli in Fr. 616,40.

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente

che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.

14. Da

ultimo, il ricorrente censura la mancata compensazione eseguita dalla Cassa fra

i contributi che gli sono stati rimborsati il 27 settembre 2002 (docc. 7 e 8) ed

i conguagli dovuti per gli anni 2001 e 2002.

In effetti, con due

distinte decisioni di fissazione del conguaglio dei contributi personali, il 27

settembre 2002 la Cassa ha determinato in Fr. 167,80 ed in Fr. 850,45 i

contributi che l'assicurato

aveva versato in eccesso per i periodi contributivi dal 1° giugno 1997 al 31

ottobre 1997, rispettivamente dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Tuttavia, la pretesa

che queste somme fossero compensate giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS con gli importi dovuti ancora a saldo per gli

anni di contribuzione 2001 e 2002 non può essere tutelata.

Infatti, come visto, a

settembre 2002 la Cassa di compensazione non era ancora entrata in possesso dei

dati fiscali dell'assicurato

relativi agli anni di contribuzione qui in oggetto (2001 e 2002). Pertanto, l'amministrazione non poteva trattenere e compensare

degli importi allo scopo di ridurre i contributi totali dovuti per il 2001 ed

il 2002 ipotizzando che questi ultimi non erano stati sufficientemente

coperti da acconti. Se così avesse agito, la Cassa si sarebbe indebitamente

appropriata – oltretutto in anticipo - di importi a lei non spettanti, privando

nel contempo il ricorrente dalla percezione di interessi compensativi (art.

41ter OAVS) - ma solo se superiori a Fr. 30.- - sugli ammontari che gli dovevano

essere rimborsati.

15. Nemmeno

trova fondamento la tesi dell'insorgente,

che in buona fede ha creduto che la Cassa di compensazione resistente venisse

automaticamente a conoscenza dei suoi dati fiscali non appena egli stesso ne ha

avuto notifica e quindi che l'amministrazione

avrebbe subito modificato i contributi d'acconto evitandogli di essere in mora.

Come osservato dal

Tribunale federale nella recente sentenza del 26 settembre 2008 (9C_632/2007,

consid. 4.2), è manifestamente infondato il rimprovero secondo cui la decisione

impugnata violerebbe il principio della buona fede costituzionalmente protetto.

Infatti, questo principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela essenzialmente la fiducia riposta dal

cittadino in un'assicurazione

ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131

Considerandi

II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1). Ora, non si vede né il

ricorrente spiega adeguatamente sulla base di quale assicurazione o comunque di

quale comportamento dell'amministrazione

suscettivo di fare nascere in lui determinate aspettative egli possa invocare

la tutela dell'affidamento.

Nella misura in cui

rinfaccia all'amministrazione

di avere abusivamente scaricato su di lui gli oneri derivanti dalla propria incapacità

di emanare decisioni di fissazione dei contributi adeguate e tempestive, si

ricorda di avere già evidenziato che l'obbligo di versare degli interessi di mora è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, sia essa

della Cassa sia essa dell'autorità

fiscale (cfr. consid. 12).

Tutto ben considerato,

ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della

Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente i summenzionati

interessi di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorso deve

pertanto essere integralmente respinto.

16.

Il

ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. I), in particolare il

richiamo dell'intero incarto della Cassa di compensazione così pure dei suoi

incarti fiscali dagli anni 1997 al 2002.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.

111.

e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni, il

TCA non ritiene necessario

procedere con ulteriori accertamenti, la fattispecie essendo infatti sufficientemente

chiarita dagli atti prodotti dalle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster