30.2008.28
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa le divergenze del s
22 ottobre 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2008.28
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa le divergenze del suo reddito.L'interesse di mora non ha carattere penale,va prelevato indipendentemente da ogni colpa
ACCONTO
BUONA FEDE
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 9 COST
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.28
TB
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio
di cui alla sentenza del Tribunale federale del 30 aprile 2008 (9C_864/2007) nella
causa promossa con ricorso del 17 luglio 2007 (30.2007.51) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
25 aprile 2005 (doc. 1 dell'inc.
n. 30.2007.51, come tutti gli altri documenti citati) la Cassa CO 1 ha emesso
il conguaglio dei contributi personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo totale di Fr. 2'046,85 dovuto dall'assicurato per contributi e spese è stato dedotto il versamento
degli acconti ammontanti a Fr. 1'123.-, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione pari a
Fr. 923,85. Questa somma doveva essere accreditata sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data
della fattura.
Con un'analoga
decisione del 28 giugno 2005 (doc. 2), la Cassa ha
fissato in Fr. 9'062,35 i contributi personali e le spese dovuti dall'assicurato
per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto il predetto importo di Fr. 1'123.- versato
come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il
pagamento di Fr. 7'939,35 a saldo.
B. Il
5 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissavano per l'anno 2001
(doc. 5) e per il 2002 (doc. 6) degli interessi di mora sui citati
contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 113,55
rispettivamente di Fr. 616,40 da pagare entro trenta giorni dalla data della
decisione.
C. Il
17 luglio 2007 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA per
il tramite dell'avv. RA 1 contro
la decisione su opposizione del 25 giugno 2007 (doc. A), con cui la Cassa sia ha
stralciato dai ruoli l'oggetto
del contendere siccome il 18 dicembre 2006 le era pervenuto il pagamento di Fr.
729,95 per gli interessi di mora fatturati, sia ha confermato nel merito l'addebito di questi interessi. Il ricorrente
ha dapprima contestato che vi sia stata acquiescenza con il pagamento degli
interessi di mora dovuti. Poi, ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione e, subordinatamente,
il rinvio degli atti alla Cassa affinché emani una nuova decisione sulla scorta
del calcolo degli interessi così come proposto nel ricorso. L'insorgente ha rilevato che spettava alla
Cassa (art. 27 OAVS) richiedere alla competente autorità fiscale i dati
necessari per fissare i contributi personali ed ha contestato quindi l'obbligo fatto agli assicurati medesimi di
segnalare alla Cassa le divergenze dei loro redditi. Siccome la tassazione per
gli anni 2001/2002, ossia la notifica di tassazione 1999/2000, è stata emessa
il 15 luglio 2002 e la dichiarazione d'imposta 2003A è stata compilata il 30 giugno 2003, l'insorgente non capisce il motivo del
ritardo di due anni della Cassa nell'emissione (nel 2005) delle decisioni definitive di fissazione dei
contributi dovuti per il 2001 ed il 2002. Ha ancora osservato che con l'emanazione della notifica di tassazione
2001/2002, che essa ha ottenuto d'ufficio in copia dall'autorità fiscale, la Cassa disponeva già di tutti gli elementi per fissare i
contributi definitivi. Inoltre, mal si comprende che il 27 settembre 2002
(docc. 7 e 8), quando conosceva i dati della tassazione 2001/2002 sulla cui
base poteva allestire un conteggio provvisorio, la Cassa ha invece emesso delle
decisioni definitive per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 dicembre 1999 con
cui gli ha restituito i contributi pagati in eccesso, quando avrebbe per contro
dovuto computarli sui contributi dovuti per gli anni 2001 e 2002.
D. Contro
la sentenza del 25 ottobre 2007, in cui il TCA ha considerato che il pagamento degli interessi richiesti fosse
avvenuto incondizionatamente e quindi fosse da considerare quale accettazione
manifesta delle decisioni della Cassa, respingendo dunque il ricorso senza
entrare nel merito della questione, l'insorgente si è rivolto al Tribunale federale, il quale ha accolto e
rinviato l'incarto a questo
Tribunale, affinché statuisca nel merito della causa. L'Alta corte, apparentemente in contrasto con la sua precedente prassi
evocata al punto 4 della sentenza 25 ottobre 2007 (30.2007.51) e con
precisazione della propria giurisprudenza, non ha considerato il pagamento in oggetto,
eseguito da un avvocato senza riserva alcuna, prima dell'opposizione, alla
stregua di una rinuncia esplicita ed incondizionata a
fare valere il diritto all'impugnazione delle decisioni della Cassa.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)
questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una
fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa
sede (cfr. anche STCA del 2
maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio
2007, inc. n. 30.07.25; STCA
del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52;
STCA del 13 maggio 2008, inc.
n. 30.2007.74). La STCA del 16
giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua
composizione plenaria, si fonda su due recenti sentenze della nostra Massima
istanza (cfr. anche STCA del 21
luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), così pure la STCA del 22 settembre 2008 (inc. n.
30.2008.6), che inoltre si riferisce ad un'ulteriore attuale sentenza del TF in una vertenza ticinese.
2. Gli
interessi di mora pretesi dalla Cassa di compensazione concernono il periodo
dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005 per i contributi dell'anno 2001, mentre dal 1° gennaio
2004 al 19 luglio 2005 per quelli del 2002. Questi interessi riguardano
quindi un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (STF 9C_632/2007
del 26 settembre 2008, consid. 1, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid.
4.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (cfr. citate STF 9C_632/2007, STF 9C_738/2007).
4. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
In virtù dell'art. 25
cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
A norma dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
5. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
2 OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.
1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi
ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che
la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò
è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per
l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27
cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese,
art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi
contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.
4009, 4010 e 4011 CIM.
6. Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento
di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per
gli anni 2001 e 2002.
Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'123.-. Il 25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'046,85 i contributi AVS/AI/IPG/AF totali
per quell'anno, spese amministrative
comprese, emettendo una fattura di Fr. 923,85 a saldo.
Per i contributi del 2002,
il conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 2) enumera un importo di Fr.
9'062,35 quindi, ritenuti i
contributi corrisposti sempre nella misura di Fr. 1'123.-, v'è una differenza
di contributi personali ancora da versare all'amministrazione pari a Fr. 7'939,35.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il relativo
versamento è stato accreditato alla Cassa il 15 giugno 2005 (doc. 3).
Il conguaglio da
versare per i contributi del 2002, chiesto con fattura del 28 giugno
2005, è giunto all'amministrazione
il 19 luglio 2005 (doc. 4).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati
e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001,
giusta l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005, quindi
su 885 giorni di ritardo, ma sull'importo di Fr. 923,85 (Fr. 2'046,85 [contributi totali effettivamente dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti pagati nel 2001]), per un
interesse di mora del 5% ammontante a Fr. 113,55.
Quanto ai contributi
da pagare per l'anno 2002,
la questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i
contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora
di Fr. 616,40 calcolati su 559 giorni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2004 al
19 luglio 2005, quindi sull'importo
di Fr. 7'939,15 (Fr. 9'062,35 [contributi totali dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti versati nel 2002]).
7. In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2006, rammenta come i contributi effettivamente dovuti
per l'anno di contribuzione
sono quelli fissati giusta l'art.
25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per
l'anno di contribuzione in
virtù dell'art. 24 OAVS. I
contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi
effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Per il N. 2032 CIM, gli
interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o
all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda
disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
8. Nel
caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente,
a lui noto, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr.
consid. 6).
Inoltre, è opportuno
osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra
gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2).
Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione
può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze,
le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata
tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di
questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo
che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi
da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il
conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo
scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice
laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata
obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata
STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1).
9. Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione
di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire
alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF
9C_632/2007, consid. 4.1 e STF 9C_738/2007, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le
modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente
funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note
(spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo
traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per
fissare i contributi d'acconto
sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la
quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si
riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato
(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti
delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad
essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente - come senz'altro
avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera
significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al
periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i
redditi effettivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo
tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali
AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF
9C_632/2007 consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4 e DTF 134 V 202, consid. 3.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di
ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi
l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così
da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Precisamente, il
ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di
contribuzione, degli acconti non inferiori
al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non
doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non
incorrere nella sanzione dell'accollamento
di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito
contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di
recente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il
debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o
da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce
piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa
esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono
essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H
154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va
osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi
con l'indicazione dei
contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il
pagamento dei saldi per gli anni 2001 e 2002.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna influenza
sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione
di interessi di mora giusta l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato le conseguenze
della tassazione IC 2003A e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti del ricorrente.
Ne consegue che le
lamentele espresse dall'assicurato
su una presunta inazione della Cassa di compensazione resistente successiva
alla ricezione, da parte del ricorrente, ma non anche dell'amministrazione stessa, della notifica di tassazione 2001/2002 (15 luglio 2002) e dell'invio della sua dichiarazione d'imposta IC 2003A valida per gli anni 2001 e
2002 (30 giugno 2003), si rivelano essere totalmente infondate.
Il pagamento delle somme
a conguaglio è avvenuto nel corso del 2005, quindi egli si è trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del
citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse mentre
il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento
per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante
questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2001 al 2005)
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi
del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si
trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi
compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o
compensati (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.2 e STF 9C_738/2007, consid.
7.1).
10. È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli
stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la
comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come
sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (citata STF 9C_738/2007,
consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a
seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla
tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema
di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle
autorità di tassazione nell'avviso
alle Casse preposte all'applicazione
della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni
cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in __________
vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del
passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del
suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di
versamento di interessi moratori.
In specie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle
notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli
anni 1997 e 1998.
Più concretamente, se
non al termine dell'anno per il
quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2002 (per quanto
conseguito sino al 31 dicembre 2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto
conseguito sino al 31 dicembre 2002), l'assicurato conosceva l'entità del proprio reddito quale
indipendente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità
di attendere la notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale caduto
nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché è una
semplice comunicazione e non una decisione impugnabile.
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta
di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)
relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima
ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i
contributi personali (nel 2005).
L'assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (STF 9C_632/2007, consid. 3,
STF 9C_738/2007, consid. 5.2, STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, DTF
134 V 202, consid. 3.1) ed alla Costituzio- ne -, ha invero
omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi
redditi conformemente all'art.
24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse
provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,
dato che gli acconti versati nel 2001 e, rispettivamente, nel 2002, si palesavano
sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai
contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il limite
del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid.
7.4).
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed
avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando,
in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato
(art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2001 e nel
2002 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in
maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e
più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i
contributi d'acconto (art. 24
cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi
definitivi sono giunte soltanto nel 2005, ossia soltanto una volta conosciuti
dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato durante quegli anni.
11. Il
ricorrente sostiene inoltre che in virtù dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, la sua situazione finanziaria, mutata, doveva
essere nota alla Cassa al più tardi il 30 giugno 2003, ossia quando egli ha
inoltrato all'autorità fiscale
la sua dichiarazione d'imposta
2003A portante sugli anni di contribuzione 2001 e 2002. Pertanto, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto
emettere già a quel tempo le decisioni finali di fissazione dei contributi
personali, senza attendere sino a metà 2005. Il ritardo di (ben) due anni con
cui l'amministrazione ha agito nell'allestimento dei conteggi dei contributi
definitivi non deve dunque andare a suo discapito.
Questa tesi non lo
soccorre. L'assicurato confonde
infatti le circostanze: il fatto che egli abbia ricevuto il 15 luglio
2002 la notifica di tassazione 2001/2002 – peraltro di nessun ausilio nella determinazione
dei contributi AVS/AI/IPG/AF per gli anni 2001 e 2002, siccome essa porta sui
redditi realizzati negli anni 1999 e 2000 – e che egli abbia trasmesso il 30
giugno 2003 all'Ufficio di
tassazione la sua dichiarazione d'imposta IC 2003A – pertinente con l'oggetto del contendere - relativa ai redditi conseguiti negli anni
2001 e 2002, non implica forzatamente ed automaticamente ancora che anche
la Cassa di compensazione competente ne sia venuta a conoscenza o possa
esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed
unicamente tramite i canali ufficiali. Non è peraltro vero che la Cassa ottiene
in copia d'ufficio la notifica
di tassazione al momento della sua emissione.
Vero è che le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che
queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle
casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di
comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito
conformemente all'art. 23 OAVS
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione,
la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art.
27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di
notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per
la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si
riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.
24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la
marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto
all'assicurato. Infatti, questo
disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Per
fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,
ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la
trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,
essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,
conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni
che precedono, non v'è pertanto
nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo
scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre
al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a
definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli
artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui
facilmente riconoscibili - fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati
negli anni precedenti. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente
evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid.
7.4; DTF 134 V 202 consid. 3.4).
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela
corretta, mentre le ampie contestazioni del ricorrente in proposito vanno
integralmente respinte.
12. La
questione dell'accollamento di
interessi di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21 dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori
indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è
spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro
che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante
possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli
interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori
di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede
all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti
non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art.
24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine
dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi
di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le
informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al
meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non
è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei
contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni
fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il
periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il
semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così
a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto
prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione
abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in
materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi.".
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (nel corso del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo
all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata
in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al
25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle
le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito,
onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata; STCA
del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi
ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano
condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati
in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
"
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione
forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario
degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento
di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di
mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione
o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione.
D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso.
Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino
più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo
di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante,
se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione
dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili
o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli
oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in
cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di
compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate.
Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per
contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di
compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere
applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di
compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati
contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e
onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
In conclusione, il
Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi
legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa
stessa frase, citata dall'assicurato
al punto B ii del ricorso, non può portare alla conclusione che egli ha tratto,
secondo cui l'obbligo di pagare
gli interessi di mora non è assoluto, ma è temperato dai principi generali
della buona fede e del divieto dell'arbitrio. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato
versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. I principi
costituzionali invocati non entrano quindi in alcun modo in linea di conto.
Questi concetti sono stati
in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V
202), poi ancora nelle già menzionate sentenze del 26 settembre
2008 (STF 9C_632/2007, consid. 4.2) e del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007,
consid. 7.1) concernenti casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato
che l'interesse moratorio non
ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA
H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora
esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di
compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse
presentarsi un'omissione da
parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora
dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei
contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Queste recenti
precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio.
Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa
per avere tardato ad emanare (in "ritardo di due anni", nel 2005) le
decisioni di fissazione dei contributi personali. Come visto, invece, gli interessi
di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2003 per l'anno di contribuzione 2001 ed al 1°
gennaio 2004 per l'anno 2002.
13. Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere
soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis
cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi
personali dell'assicurato
dovuti per il 2001 ed il 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione,
non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente
fissati dalla Cassa.
Con decisioni del 25
aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali
(ancora) dovuti dall'assicurato
per il 2001 rispettivamente il 2002. Ciò significa, dunque, che non
tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,
discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla
somma rimasta scoperta.
Ora, dagli atti prodotti
(docc. 3 e 4) risulta che il ricorrente ha pagato nel corso del 2005 i
contributi da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora
(art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42
cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce
che i contributi d'acconto
versati dall'insorgente nel
2001 (Fr. 1'123.-) sono almeno
il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere -
entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 2'046,85). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora
da versare, ossia il conguaglio (Fr. 923,85), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 511,70),
corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 2'046,85).
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati
sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 923,85) e quindi
non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza
30.2007.3 -, l'assicurato deve
pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31
dicembre dell'anno civile
seguente (2002) l'anno di
contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di
mora, ma dal 1° gennaio 2004, dato che il conteggio finale dei
contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'939,35) è superiore al 25% (Fr. 2'265,60) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in
totale per quell'anno di
contribuzione (Fr. 9'062,35).
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo dei
conguagli richiesti, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della
Cassa di compensazione, il 15 giugno 2005 ed il 19 luglio 2005, dei contributi dovuti
nel 2001 rispettivamente nell'anno 2002. Fino a quegli istanti, dunque, il ricorrente si
trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando
degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005 (885
giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2001, fissandoli in Fr. 113,55, rispettivamente dal 1°
gennaio 2004 al 19 luglio 2005 (559 giorni) per i contributi personali
dovuti per il 2002, cifrandoli in Fr. 616,40.
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente
che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.
14. Da
ultimo, il ricorrente censura la mancata compensazione eseguita dalla Cassa fra
i contributi che gli sono stati rimborsati il 27 settembre 2002 (docc. 7 e 8) ed
i conguagli dovuti per gli anni 2001 e 2002.
In effetti, con due
distinte decisioni di fissazione del conguaglio dei contributi personali, il 27
settembre 2002 la Cassa ha determinato in Fr. 167,80 ed in Fr. 850,45 i
contributi che l'assicurato
aveva versato in eccesso per i periodi contributivi dal 1° giugno 1997 al 31
ottobre 1997, rispettivamente dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Tuttavia, la pretesa
che queste somme fossero compensate giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS con gli importi dovuti ancora a saldo per gli
anni di contribuzione 2001 e 2002 non può essere tutelata.
Infatti, come visto, a
settembre 2002 la Cassa di compensazione non era ancora entrata in possesso dei
dati fiscali dell'assicurato
relativi agli anni di contribuzione qui in oggetto (2001 e 2002). Pertanto, l'amministrazione non poteva trattenere e compensare
degli importi allo scopo di ridurre i contributi totali dovuti per il 2001 ed
il 2002 ipotizzando che questi ultimi non erano stati sufficientemente
coperti da acconti. Se così avesse agito, la Cassa si sarebbe indebitamente
appropriata – oltretutto in anticipo - di importi a lei non spettanti, privando
nel contempo il ricorrente dalla percezione di interessi compensativi (art.
41ter OAVS) - ma solo se superiori a Fr. 30.- - sugli ammontari che gli dovevano
essere rimborsati.
15. Nemmeno
trova fondamento la tesi dell'insorgente,
che in buona fede ha creduto che la Cassa di compensazione resistente venisse
automaticamente a conoscenza dei suoi dati fiscali non appena egli stesso ne ha
avuto notifica e quindi che l'amministrazione
avrebbe subito modificato i contributi d'acconto evitandogli di essere in mora.
Come osservato dal
Tribunale federale nella recente sentenza del 26 settembre 2008 (9C_632/2007,
consid. 4.2), è manifestamente infondato il rimprovero secondo cui la decisione
impugnata violerebbe il principio della buona fede costituzionalmente protetto.
Infatti, questo principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela essenzialmente la fiducia riposta dal
cittadino in un'assicurazione
ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131
Considerandi
II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1). Ora, non si vede né il
ricorrente spiega adeguatamente sulla base di quale assicurazione o comunque di
quale comportamento dell'amministrazione
suscettivo di fare nascere in lui determinate aspettative egli possa invocare
la tutela dell'affidamento.
Nella misura in cui
rinfaccia all'amministrazione
di avere abusivamente scaricato su di lui gli oneri derivanti dalla propria incapacità
di emanare decisioni di fissazione dei contributi adeguate e tempestive, si
ricorda di avere già evidenziato che l'obbligo di versare degli interessi di mora è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, sia essa
della Cassa sia essa dell'autorità
fiscale (cfr. consid. 12).
Tutto ben considerato,
ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della
Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente i summenzionati
interessi di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il ricorso deve
pertanto essere integralmente respinto.
16.
Il
ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. I), in particolare il
richiamo dell'intero incarto della Cassa di compensazione così pure dei suoi
incarti fiscali dagli anni 1997 al 2002.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.
111.
e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni, il
TCA non ritiene necessario
procedere con ulteriori accertamenti, la fattispecie essendo infatti sufficientemente
chiarita dagli atti prodotti dalle parti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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