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Decisione

30.2008.280

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato

23 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 14

novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità

superante i 50 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 75 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 70 km/h.

Fatti accertati il 7 settembre

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità

massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere

circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,

di 70 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di

aver agito in uno stato di necessità. In proposito a pagina 2 del ricorso

osserva: “Domenica 7 settembre 2008 imperversava nel Canton Ticino un

maltempo tale da provocare l’interruzione della linea ferroviaria del San __________

tra __________ ed __________. La furia incontrollabile della natura costituisce

un evento eccezionale che va necessariamente tenuto in considerazione per una

valutazione del caso corretta e adeguata alle concrete circostanze.

In conseguenza dell’interruzione

del transito ferroviario, il ricorrente, che aveva ricevuto la visita del

figlio con il nipotino di 3 anni in quel di __________, si è visto costretto a

raggiungere con la vettura la stazione ferroviaria di __________ per permettere

ai familiari di rientrare a __________. Giunto all’altezza di __________, alle

ore 15.20 si è improvvisamente scatenato un violento temporale, la cui forza

lasciava facilmente intuire che si sarebbe ben presto scatenata una grandinata.

Al fine di mettersi al riparo dalla violenza del tempo il signor __________ ha

accelerato per poter raggiungere nel minor tempo possibile il primo riparo noto

e reperibile e cioè il sottopassaggio di __________.

Le circostanze concrete

fanno sì che si possa ritenere che il ricorrente si sia trovato in uno stato di

necessità esimente, ciò che comporta l’abbandono di ogni provvedimento a suo

carico.”

Già in sede di osservazioni 29

settembre 2008 l’insorgente giustificava il suo agire affermando: “All’entrata

di __________ si è improvvisamente scatenato un violento temporale con grave

pericolo di grandine. Erano esattamente le 15.20. Non avendo la possibilità di

trovare un riparo data la violenza del temporale ho accelerato per raggiungere

il sottopassaggio tra __________ e __________ [recte: __________ perché per

raggiungere il sottopasso di __________ non si transita davanti alla postazione

radar di __________] e mettermi così temporaneamente al riparo. Avendo già

subito per ben due volte danni per la grandine mi è sembrato giusto evitare un

nuovo danno di cui purtroppo non si conoscono in antecedenza le conseguenze.”

5.

La giustificazione

addotta non è liberatoria e non è tale da permettere l’abbandono del

procedimento contravvenzionale. In effetti, la situazione descritta dal

ricorrente – nonostante possa avergli provocato dal punto di vista soggettivo

una certa apprensione visto che, come afferma, ha assistito nel lontano __________

al nubifragio che ha distrutto il ponte di __________ – non si presenta

oggettivamente come sufficientemente grave per far apparire corretta la messa in

pericolo causata dall’infrazione. Non vi era nessuna minaccia concreta per gli

occupanti del veicolo e in realtà l’unico pericolo evidente era un rischio di

grandine che – fosse intervenuto – avrebbe causato danni materiali

all’automobile.

Mal si comprende poi il perché

l’insorgente dall’entrata del paese di __________ abbia voluto percorrere

ancora all’incirca 1.5 km per raggiungere il sottopassaggio che conduce a __________

quando vi erano certo altre possibilità di riparo prima di quel punto; si pensi

per esempio, ma non solo, ai sottopassi che permettono di raggiungere il campo

di aviazione passando sotto la ferrovia.

In definitiva la minaccia

rappresentata dal nubifragio, che avrebbe invero dovuto indurre il ricorrente,

piuttosto che ad accelerare, a ridurre la velocità e dare prova di particolare

prudenza viste le avverse condizioni atmosferiche, non era per nulla idonea a

giustificare una messa in pericolo della vita e dell’integrità degli altri

utenti della strada. E questo indipendentemente dal fatto se in quel frangente

ve ne fossero.

L’insorgente, per

concludere, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a

questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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