30.2008.280
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato
23 febbraio 2009Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.280
Data decisione, Autorità:
23.02.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; stato di necessità negato
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.280
30581/890
Bellinzona
23
febbraio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 novembre 2008 presentato
da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1
contro
la decisione
14 novembre 2008 n. 30581/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 14
novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità
superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 75 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 70 km/h.
Fatti accertati il 7 settembre
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr;
art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere
circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,
di 70 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di
aver agito in uno stato di necessità. In proposito a pagina 2 del ricorso
osserva: “Domenica 7 settembre 2008 imperversava nel Canton Ticino un
maltempo tale da provocare l’interruzione della linea ferroviaria del San __________
tra __________ ed __________. La furia incontrollabile della natura costituisce
un evento eccezionale che va necessariamente tenuto in considerazione per una
valutazione del caso corretta e adeguata alle concrete circostanze.
In conseguenza dell’interruzione
del transito ferroviario, il ricorrente, che aveva ricevuto la visita del
figlio con il nipotino di 3 anni in quel di __________, si è visto costretto a
raggiungere con la vettura la stazione ferroviaria di __________ per permettere
ai familiari di rientrare a __________. Giunto all’altezza di __________, alle
ore 15.20 si è improvvisamente scatenato un violento temporale, la cui forza
lasciava facilmente intuire che si sarebbe ben presto scatenata una grandinata.
Al fine di mettersi al riparo dalla violenza del tempo il signor __________ ha
accelerato per poter raggiungere nel minor tempo possibile il primo riparo noto
e reperibile e cioè il sottopassaggio di __________.
Le circostanze concrete
fanno sì che si possa ritenere che il ricorrente si sia trovato in uno stato di
necessità esimente, ciò che comporta l’abbandono di ogni provvedimento a suo
carico.”
Già in sede di osservazioni 29
settembre 2008 l’insorgente giustificava il suo agire affermando: “All’entrata
di __________ si è improvvisamente scatenato un violento temporale con grave
pericolo di grandine. Erano esattamente le 15.20. Non avendo la possibilità di
trovare un riparo data la violenza del temporale ho accelerato per raggiungere
il sottopassaggio tra __________ e __________ [recte: __________ perché per
raggiungere il sottopasso di __________ non si transita davanti alla postazione
radar di __________] e mettermi così temporaneamente al riparo. Avendo già
subito per ben due volte danni per la grandine mi è sembrato giusto evitare un
nuovo danno di cui purtroppo non si conoscono in antecedenza le conseguenze.”
5.
La giustificazione
addotta non è liberatoria e non è tale da permettere l’abbandono del
procedimento contravvenzionale. In effetti, la situazione descritta dal
ricorrente – nonostante possa avergli provocato dal punto di vista soggettivo
una certa apprensione visto che, come afferma, ha assistito nel lontano __________
al nubifragio che ha distrutto il ponte di __________ – non si presenta
oggettivamente come sufficientemente grave per far apparire corretta la messa in
pericolo causata dall’infrazione. Non vi era nessuna minaccia concreta per gli
occupanti del veicolo e in realtà l’unico pericolo evidente era un rischio di
grandine che – fosse intervenuto – avrebbe causato danni materiali
all’automobile.
Mal si comprende poi il perché
l’insorgente dall’entrata del paese di __________ abbia voluto percorrere
ancora all’incirca 1.5 km per raggiungere il sottopassaggio che conduce a __________
quando vi erano certo altre possibilità di riparo prima di quel punto; si pensi
per esempio, ma non solo, ai sottopassi che permettono di raggiungere il campo
di aviazione passando sotto la ferrovia.
In definitiva la minaccia
rappresentata dal nubifragio, che avrebbe invero dovuto indurre il ricorrente,
piuttosto che ad accelerare, a ridurre la velocità e dare prova di particolare
prudenza viste le avverse condizioni atmosferiche, non era per nulla idonea a
giustificare una messa in pericolo della vita e dell’integrità degli altri
utenti della strada. E questo indipendentemente dal fatto se in quel frangente
ve ne fossero.
L’insorgente, per
concludere, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a
questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster