30.2008.282
Posteggio su un fondo privato debitamente segnalato
10 maggio 2010Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2008.282
Data decisione, Autorità:
10.05.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.282
30365/806
Bellinzona
10
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2008
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
14 novembre 2008 n° 30365/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 5 dicembre 2008 presentate della CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 14
novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 19
settembre 2008 in territorio di .
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito della
ricorrente.
Ella censura il procedere
della CRTE 1, nella misura in cui ha concesso alla denunciante di esprimersi
sulle sue osservazioni del 1° ottobre 2008. In sostanza, a suo dire, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto prendere la decisione in questione senza permettere
il secondo scambio di scritture (quindi unicamente sulla base del rapporto di
denuncia e delle giustificazioni del 1° ottobre 2008 della denunciata).
Il principio costituzionale
del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), impone alle autorità chiamate a
prendere una decisione di permettere alla persona destinataria della decisione
di partecipare alla sua elaborazione. In particolar modo, il principio obbliga
l’autorità giudicante a permettere al denunciato di esprimersi su tutte le
argomentazioni presentate e di esprimersi per ultimo.
In concreto, non si vede per
quale motivo la procedura seguita dall’autorità conformemente al suo obbligo di
istruire la querela, sia in qualche modo lesivo del diritto di essere sentito
della denunciata, la quale, per suo stesso dire, ha potuto esprimersi per
ultima e ha avuto occasione di determinarsi sia sulle prove, sia sulle
argomentazioni della denunciante.
La ricorrente lamenta inoltre il
fatto che la denunciante non abbia prodotto le prove con la querela (quindi nel
termine perentorio di 3 giorni); in particolare, sostiene che la facoltà
concessa dall’autorità alla denunciante di produrre mezzi di prova a posteriori
– in specie dichiarazioni testimoniali – pregiudichi il requisito di immediatezza
delle prove.
Sebbene sia auspicabile che le
prove siano prodotte con la denuncia (o comunque il prima possibile), in quanto
– soprattutto per le dichiarazioni testimoniali – il passare del tempo e dunque
l’allontanarsi del ricordo, rischia di intaccare l’attendibilità della prova
che si vuol far valere, spetta all’autorità giudicante apprezzare liberamente le
prove fornite e istruire come meglio ritiene le circostanze descritte nella
querela, prima di procedere all’emanazione della sua decisione. Il fatto che la
CRTE 1 permetta un secondo scambio di opinioni e la presentazione delle prove
dopo i termini per la querela è quindi legato alle necessità d’istruttoria.
Sulla legittimità della
denunciante, rappresentata dalla signora __________, questo giudice si limita
ad attestare la presenza negli atti della procura tramite la quale l’amministratore
unico della __________ SA, autorizza la stessa a firmare tutta la
corrispondenza giornaliera.
Così stando le cose, questo
giudice costata che non c’è stata violazione del diritto di essere sentito
della ricorrente e che non sussistono ostacoli all’analisi del merito.
3.
L'avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375bis cpv. 1 CPC). Il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art.
375bis cpv. 2 CPC).
Per l'articolo 375ter cpv. 2
CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il
suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza
del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità designata.
4.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 settembre 2008.
5.
La ricorrente, dal canto
suo, conferma di aver fatto uso del fondo in questione, ma non a scopo di
parcheggio.
Nelle varie comparse scritte,
come pure nel gravame, sostiene di aver eseguito una breve operazione di carico
e scarico, ovvero una semplice e lecita sosta al fine di caricare in macchina
del materiale d’ufficio che non avrebbe potuto essere caricato altrimenti
ritenuto il peso, prelevandolo dalla porta secondaria dello studio legale dove
lavorava in qualità di praticante, sito in prossimità del parcheggio del
quartiere __________, dove l’attendeva una collega. Soggiunge di non aver
incontrato nessuno della società denunciante e di non essere stata interpellata
da nessuno al fine di spostare l’autoveicolo. Precisa inoltre che non ha potuto
lasciare aperto lo stesso, giacché il materiale caricato conteneva documenti
protetti dal segreto professionale. Che l’immobilizzazione si configuri come
una breve sosta sarebbe, a suo dire, tra l’altro confortato dal fatto che il
veicolo era posteggiato entro le linee di delimitazione ma in modo
“provvisorio”, ossia non ben centrato, come è il caso in brevi soste.
6.
La denunciante, per
contro, in sede di contro osservazioni 13 ottobre 2008 ribadisce la bontà dell’accertamento
esperito dalla propria dipendente __________, sottolineando che dalla documentazione
fotografica prodotta risulta che nessuno stava effettuando un’operazione di
carico e scarico.
Precisa inoltre che la
dipendente – debitamente istruita, così come tutte le dipendenti dei vari
centri di abbronzatura __________ presenti in Ticino, sul modo di procedere in
simili situazioni (cfr. istruzioni elencate alla lettera F) – ha potuto costatare,
unitamente a un’altra collaboratrice addetta alle pulizie, la presenza del
veicolo della ricorrente sul fondo privato per più di 20 minuti (in ogni caso a
partire dalle 14.10, alle ore 14.30 è stata eseguita la “multa” e alle 14.38 è
stato spedito il fax con l’avviso di contravvenzione alla sede dell’avente diritto).
Soggiunge che nel momento in cui è stata “fatta la multa” la macchina era
incustodita e nessuno stava scaricando alcunché, ciò che spiegherebbe il motivo
per cui l’insorgente non ha incontrato la dipendente.
La denunciante si chiede
inoltre se le norme che permettono la sosta al fine di carico o scarico siano
applicabili anche se il fondo occupato è di proprietà privata.
7.
Il parcheggio è definito
dalla legge (art. 19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata
a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare merci. A
contrario, in presenza di un divieto di parcheggio, la fermata destinata
soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare
merci non è punibile.
8.
Nel caso di specie, è
indispensabile chiarire prima di tutto se la regola che permette il carico e
scarico trova applicazione in questa situazione, essendo il fondo in questione
di proprietà privata, ovvero se le nozioni di parcheggio rispettivamente di
sosta/fermata contenute nella legislazione federale sulla circolazione stradale
siano pertinenti anche in queste circostanze.
L’art. 1 LCStr definisce il
campo d’applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale,
la quale regola la circolazione sulle strade pubbliche. In base all’art. 1 cpv.
2.
ONC, le strade sono dette pubbliche quando non servono esclusivamente all’uso
privato. Il criterio per distinguere tra strade pubbliche e private non è né la
volontà del proprietario, né lo scopo della zona (per esempio se conduce a un
luogo ben preciso o se è riservata a una certa categoria di utenti), bensì
l’accessibilità del sedime a un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code
suisse de circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.3 e 2.5 ad art. 1 LCStr).
Perché un’area sia considerata
privata, l’avente diritto deve manifestare espressamente attraverso segni
esteriori riconoscibili la sua volontà che la circolazione pubblica (in
movimento o in sosta) non ne abbia accesso (per esempio la presenza di una
barriera o un divieto di accesso segnalato). Vi è una presunzione legale per
cui le vie di comunicazione, gli spazi carrabili e tutte le superfici che si
prestano al traffico in movimento o in sosta, sono delle strade pubbliche,
quindi sottomesse alle regole federali sulla circolazione stradale (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 e 3.3
ad art. 1 LCStr).
In concreto, il quartiere
Arcadia è accessibile per chiunque dalla strada principale, niente impedisce
l’accesso a un numero indeterminato di utenti e sono per di più presenti
diversi posti di parcheggio a pagamento (cfr. fotografia agli atti). È quindi
evidente che questa zona, comprendente il fondo privato in questione,
corrisponde alla definizione di strada pubblica, per cui soggiace alle norme
sulla circolazione stradale. Di conseguenza, trova di principio applicazione la
regola della sosta per carico e scarico. Tenuto conto dello scopo perseguito
dall’art. 375bis CPC, la sosta per caricare o scaricare merce, rispettivamente
per far salire o scendere passeggeri, non deve però in ogni caso pregiudicare o
anche solo ostacolare il possesso dell’avente diritto.
Può restare qui indecisa la
questione di sapere se tale soluzione sarebbe appropriata anche in caso di
sedime non aperto alla circolazione (quindi di area non corrispondente alla
definizione di strada pubblica).
9.
Appurata l’applicabilità
della regola, essendo di fronte a versioni contrastanti, questo giudice è
chiamato a stabilire se la versione della ricorrente sia più credibile di
quella della denunciante, fatta sua dall’autorità di prime cure. In altri
termini, occorre stabilire se l’insorgente ha reso verosimile l’operazione di
carico, caso contrario occorre concludere che vi è stato un uso illecito di
fondo privato a scopo di parcheggio, non avendo ella addotto nessun altro
motivo giustificativo a sostegno della presenza in loco della sua autovettura.
Per adempiere questa missione
e viste le contrapposte osservazioni, risulta necessario per questo giudice
esprimersi sulle prove presenti nell’incarto e l’apprezzamento che ne è stato
fatto da parte dell’autorità di prima istanza.
Nel rapporto di denuncia
vengono indicati come mezzi di prova un documento fotografico e una
testimonianza della signora __________.
Una testimonianza è definibile
come la deposizione di una persona davanti a un’autorità, allo scopo di
determinare ciò che il testimone ha percepito al momento dei fatti. Questo
giudice è qui tenuto a costatare che l’unica prova presente nell’incarto è la
foto presentata dalla denunciante; unica prova oggettiva che attesta la
presenza del veicolo della ricorrente sul parcheggio privato della denunciante,
senza che siano visibili segnalazioni che si trattasse di una sosta per
caricare merce. Per quel che riguarda le dichiarazioni testimoniali, questo
giudice non considera che questo tipo di prova sia stato allegato.
Agli atti è presente solo
l’esposizione della denunciante, che riporta quanto le è stato riferito dalla signora
__________ e dalla signora __________. Questo modo di esporre i fatti non
corrisponde a una prova testimoniale e, di conseguenza, viene tenuta in
considerazione come semplice allegazione di parte.
Ciò posto, in concreto è pacifico
che la signora __________ ha provveduto a immortalare il veicolo della
ricorrente e ad allestire il rapporto di denuncia (“elevare la multa”, secondo
le istruzioni ricevute), senza imbattersi nella ricorrente, trasmettendone una
copia via telefax alla sede del datore di lavoro alle ore 14.38 (cfr. fotocopia
agli atti).
È interessante rilevare che,
dopo aver preso atto del suddetto fax, la ricorrente ha sostanzialmente modificato
le proprie asserzioni circa i presunti spostamenti atti a demolire l’orario
riportato nel rapporto di denuncia. Inizialmente, “a seguito di una verifica
sull’agenda personale ed anche su quella dello studio”, ella “ha potuto
ricordare” che “ha partecipato ad una conferenza professionale in centro
a __________, dalle ore 13.00 alle ore 14.10, e che è rientrata agli uffici di __________
unicamente alle ore 14.45 - 15.00 al fine di recuperare del materiale” (cfr.
osservazioni 1° ottobre 2008), salvo poi ammettere nelle successive
osservazioni 17 ottobre 2008 che “chi scrive non ricorda con precisione al
minuto gli orari degli spostamenti del 29 (recte: 19) settembre scorso,
ancorché l’indicazione secondo cui il veicolo alle ore 14.10 era già
parcheggiato è indubbiamente falsa. Come dichiarato nelle osservazioni 1.
ottobre, chi scrive quel giorno arrivava a __________ da un appuntamento a __________,
terminato intorno alle 14.00”, asserendo finalmente che “chi scrive ha
segnato l’entrata in ufficio alle 14.45. Certo potevano anche essere le 14.35 o
le 14.30 circa, ma certamente non le 14.10”.
È inoltre sintomatico che l’addetta
al centro di abbronzatura – per quanto noto a questo giudice, sito a pochi
metri dal parcheggio e con ampie vetrate sul quartiere e sul parcheggio ivi
annesso – non abbia intravisto la ricorrente in nessun momento della presunta
operazione, né quando ha scattato le fotografie, né quando ha eseguito l’avviso
di contravvenzione.
Certo l’insorgente non può
seriamente pretendere che l’avente diritto metta in atto una ricerca attiva dei
contravventori, a maggior ragione considerata l’affluenza alle attività
circostanti al parcheggio, da lei stessa evidenziata (cfr. osservazioni 17
ottobre 2008, punto 2.9). Spetta semmai a chi esegue l’operazione di carico e
scarico, rendersi rintracciabile in ogni momento al fine di poter spostare il
veicolo, ad esempio, se non è possibile lasciare aperto il bagagliaio,
attivando i lampeggianti intermittenti o lasciando un biglietto recante il
proprio recapito telefonico.
Si noti tra l’altro che stando
alle istruzioni fornite ai dipendenti, un esemplare dell’avviso di
contravvenzione sarebbe stato collocato sul parabrezza; se così fosse, non si
vede per quale motivo l’insorgente, che si è limitata a prendere atto delle
istruzioni, non abbia chiarito sin da subito il presunto equivoco.
Del resto ella non pretende
che l’addetta del centro di abbronzatura non abbia seguito correttamente le
istruzioni ricevute.
Ad ogni buon conto, ella non
ha saputo portare elementi convincenti atti a rendere verosimile la sua
versione. Che la vettura non fosse parcheggiata in modo perfetto, non basta certo
ad attestare il carattere provvisorio del parcheggio; allo stesso modo, il
fatto che il noto studio legale dove lavorava disponesse di un posteggio
interno presso lo stabile __________ (ciò che non vuol ancora dire che fosse
messo alla libera disposizione dei praticanti), non rende più plausibile il suo
assunto.
Orbene, a fronte della
documentazione fotografica, non posticcia, che dimostra la presenza del veicolo
multato sul parcheggio privato e l’assenza di qualunque tipo di segnalazione
che si tratti di una breve sosta (per esempio blinker accesi, baule
aperto ecc.), occorre concludere che l’insorgente non ha reso verosimile
l’operazione compiuta; del resto ella non spiega i motivi per cui non avrebbe
potuto segnalare diversamente la sosta, limitandosi ad asserire di non essere
stata interpellata. Tali affermazioni non sono tuttavia atte a mettere in
discussione l’accertamento alla base della presente denuncia.
Inoltre, appare perlomeno
strano che se si trattava unicamente di caricare qualcosa l’insorgente non si
sia fermata più vicino alla porta dello studio, pur avendone la possibilità per
quanto noto a questo giudice.
In definitiva, la ricorrente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
10.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC;
art. 19 ONC; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster