Lexipedia

Decisione

30.2008.282

Posteggio su un fondo privato debitamente segnalato

10 maggio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 14

novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente

fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace”.

Fatti accertati il 19

settembre 2008 in territorio di .

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito della

ricorrente.

Ella censura il procedere

della CRTE 1, nella misura in cui ha concesso alla denunciante di esprimersi

sulle sue osservazioni del 1° ottobre 2008. In sostanza, a suo dire, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto prendere la decisione in questione senza permettere

il secondo scambio di scritture (quindi unicamente sulla base del rapporto di

denuncia e delle giustificazioni del 1° ottobre 2008 della denunciata).

Il principio costituzionale

del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), impone alle autorità chiamate a

prendere una decisione di permettere alla persona destinataria della decisione

di partecipare alla sua elaborazione. In particolar modo, il principio obbliga

l’autorità giudicante a permettere al denunciato di esprimersi su tutte le

argomentazioni presentate e di esprimersi per ultimo.

In concreto, non si vede per

quale motivo la procedura seguita dall’autorità conformemente al suo obbligo di

istruire la querela, sia in qualche modo lesivo del diritto di essere sentito

della denunciata, la quale, per suo stesso dire, ha potuto esprimersi per

ultima e ha avuto occasione di determinarsi sia sulle prove, sia sulle

argomentazioni della denunciante.

La ricorrente lamenta inoltre il

fatto che la denunciante non abbia prodotto le prove con la querela (quindi nel

termine perentorio di 3 giorni); in particolare, sostiene che la facoltà

concessa dall’autorità alla denunciante di produrre mezzi di prova a posteriori

– in specie dichiarazioni testimoniali – pregiudichi il requisito di immediatezza

delle prove.

Sebbene sia auspicabile che le

prove siano prodotte con la denuncia (o comunque il prima possibile), in quanto

– soprattutto per le dichiarazioni testimoniali – il passare del tempo e dunque

l’allontanarsi del ricordo, rischia di intaccare l’attendibilità della prova

che si vuol far valere, spetta all’autorità giudicante apprezzare liberamente le

prove fornite e istruire come meglio ritiene le circostanze descritte nella

querela, prima di procedere all’emanazione della sua decisione. Il fatto che la

CRTE 1 permetta un secondo scambio di opinioni e la presentazione delle prove

dopo i termini per la querela è quindi legato alle necessità d’istruttoria.

Sulla legittimità della

denunciante, rappresentata dalla signora __________, questo giudice si limita

ad attestare la presenza negli atti della procura tramite la quale l’amministratore

unico della __________ SA, autorizza la stessa a firmare tutta la

corrispondenza giornaliera.

Così stando le cose, questo

giudice costata che non c’è stata violazione del diritto di essere sentito

della ricorrente e che non sussistono ostacoli all’analisi del merito.

3.

L'avente diritto che

intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al

giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375bis cpv. 1 CPC). Il

giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la

turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che

enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di

veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art.

375bis cpv. 2 CPC).

Per l'articolo 375ter cpv. 2

CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il

suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza

del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all'autorità designata.

4.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal

competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 settembre 2008.

5.

La ricorrente, dal canto

suo, conferma di aver fatto uso del fondo in questione, ma non a scopo di

parcheggio.

Nelle varie comparse scritte,

come pure nel gravame, sostiene di aver eseguito una breve operazione di carico

e scarico, ovvero una semplice e lecita sosta al fine di caricare in macchina

del materiale d’ufficio che non avrebbe potuto essere caricato altrimenti

ritenuto il peso, prelevandolo dalla porta secondaria dello studio legale dove

lavorava in qualità di praticante, sito in prossimità del parcheggio del

quartiere __________, dove l’attendeva una collega. Soggiunge di non aver

incontrato nessuno della società denunciante e di non essere stata interpellata

da nessuno al fine di spostare l’autoveicolo. Precisa inoltre che non ha potuto

lasciare aperto lo stesso, giacché il materiale caricato conteneva documenti

protetti dal segreto professionale. Che l’immobilizzazione si configuri come

una breve sosta sarebbe, a suo dire, tra l’altro confortato dal fatto che il

veicolo era posteggiato entro le linee di delimitazione ma in modo

“provvisorio”, ossia non ben centrato, come è il caso in brevi soste.

6.

La denunciante, per

contro, in sede di contro osservazioni 13 ottobre 2008 ribadisce la bontà dell’accertamento

esperito dalla propria dipendente __________, sottolineando che dalla documentazione

fotografica prodotta risulta che nessuno stava effettuando un’operazione di

carico e scarico.

Precisa inoltre che la

dipendente – debitamente istruita, così come tutte le dipendenti dei vari

centri di abbronzatura __________ presenti in Ticino, sul modo di procedere in

simili situazioni (cfr. istruzioni elencate alla lettera F) – ha potuto costatare,

unitamente a un’altra collaboratrice addetta alle pulizie, la presenza del

veicolo della ricorrente sul fondo privato per più di 20 minuti (in ogni caso a

partire dalle 14.10, alle ore 14.30 è stata eseguita la “multa” e alle 14.38 è

stato spedito il fax con l’avviso di contravvenzione alla sede dell’avente diritto).

Soggiunge che nel momento in cui è stata “fatta la multa” la macchina era

incustodita e nessuno stava scaricando alcunché, ciò che spiegherebbe il motivo

per cui l’insorgente non ha incontrato la dipendente.

La denunciante si chiede

inoltre se le norme che permettono la sosta al fine di carico o scarico siano

applicabili anche se il fondo occupato è di proprietà privata.

7.

Il parcheggio è definito

dalla legge (art. 19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata

a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare merci. A

contrario, in presenza di un divieto di parcheggio, la fermata destinata

soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare

merci non è punibile.

8.

Nel caso di specie, è

indispensabile chiarire prima di tutto se la regola che permette il carico e

scarico trova applicazione in questa situazione, essendo il fondo in questione

di proprietà privata, ovvero se le nozioni di parcheggio rispettivamente di

sosta/fermata contenute nella legislazione federale sulla circolazione stradale

siano pertinenti anche in queste circostanze.

L’art. 1 LCStr definisce il

campo d’applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale,

la quale regola la circolazione sulle strade pubbliche. In base all’art. 1 cpv.

2.

ONC, le strade sono dette pubbliche quando non servono esclusivamente all’uso

privato. Il criterio per distinguere tra strade pubbliche e private non è né la

volontà del proprietario, né lo scopo della zona (per esempio se conduce a un

luogo ben preciso o se è riservata a una certa categoria di utenti), bensì

l’accessibilità del sedime a un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.3 e 2.5 ad art. 1 LCStr).

Perché un’area sia considerata

privata, l’avente diritto deve manifestare espressamente attraverso segni

esteriori riconoscibili la sua volontà che la circolazione pubblica (in

movimento o in sosta) non ne abbia accesso (per esempio la presenza di una

barriera o un divieto di accesso segnalato). Vi è una presunzione legale per

cui le vie di comunicazione, gli spazi carrabili e tutte le superfici che si

prestano al traffico in movimento o in sosta, sono delle strade pubbliche,

quindi sottomesse alle regole federali sulla circolazione stradale (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 e 3.3

ad art. 1 LCStr).

In concreto, il quartiere

Arcadia è accessibile per chiunque dalla strada principale, niente impedisce

l’accesso a un numero indeterminato di utenti e sono per di più presenti

diversi posti di parcheggio a pagamento (cfr. fotografia agli atti). È quindi

evidente che questa zona, comprendente il fondo privato in questione,

corrisponde alla definizione di strada pubblica, per cui soggiace alle norme

sulla circolazione stradale. Di conseguenza, trova di principio applicazione la

regola della sosta per carico e scarico. Tenuto conto dello scopo perseguito

dall’art. 375bis CPC, la sosta per caricare o scaricare merce, rispettivamente

per far salire o scendere passeggeri, non deve però in ogni caso pregiudicare o

anche solo ostacolare il possesso dell’avente diritto.

Può restare qui indecisa la

questione di sapere se tale soluzione sarebbe appropriata anche in caso di

sedime non aperto alla circolazione (quindi di area non corrispondente alla

definizione di strada pubblica).

9.

Appurata l’applicabilità

della regola, essendo di fronte a versioni contrastanti, questo giudice è

chiamato a stabilire se la versione della ricorrente sia più credibile di

quella della denunciante, fatta sua dall’autorità di prime cure. In altri

termini, occorre stabilire se l’insorgente ha reso verosimile l’operazione di

carico, caso contrario occorre concludere che vi è stato un uso illecito di

fondo privato a scopo di parcheggio, non avendo ella addotto nessun altro

motivo giustificativo a sostegno della presenza in loco della sua autovettura.

Per adempiere questa missione

e viste le contrapposte osservazioni, risulta necessario per questo giudice

esprimersi sulle prove presenti nell’incarto e l’apprezzamento che ne è stato

fatto da parte dell’autorità di prima istanza.

Nel rapporto di denuncia

vengono indicati come mezzi di prova un documento fotografico e una

testimonianza della signora __________.

Una testimonianza è definibile

come la deposizione di una persona davanti a un’autorità, allo scopo di

determinare ciò che il testimone ha percepito al momento dei fatti. Questo

giudice è qui tenuto a costatare che l’unica prova presente nell’incarto è la

foto presentata dalla denunciante; unica prova oggettiva che attesta la

presenza del veicolo della ricorrente sul parcheggio privato della denunciante,

senza che siano visibili segnalazioni che si trattasse di una sosta per

caricare merce. Per quel che riguarda le dichiarazioni testimoniali, questo

giudice non considera che questo tipo di prova sia stato allegato.

Agli atti è presente solo

l’esposizione della denunciante, che riporta quanto le è stato riferito dalla signora

__________ e dalla signora __________. Questo modo di esporre i fatti non

corrisponde a una prova testimoniale e, di conseguenza, viene tenuta in

considerazione come semplice allegazione di parte.

Ciò posto, in concreto è pacifico

che la signora __________ ha provveduto a immortalare il veicolo della

ricorrente e ad allestire il rapporto di denuncia (“elevare la multa”, secondo

le istruzioni ricevute), senza imbattersi nella ricorrente, trasmettendone una

copia via telefax alla sede del datore di lavoro alle ore 14.38 (cfr. fotocopia

agli atti).

È interessante rilevare che,

dopo aver preso atto del suddetto fax, la ricorrente ha sostanzialmente modificato

le proprie asserzioni circa i presunti spostamenti atti a demolire l’orario

riportato nel rapporto di denuncia. Inizialmente, “a seguito di una verifica

sull’agenda personale ed anche su quella dello studio”, ella “ha potuto

ricordare” che “ha partecipato ad una conferenza professionale in centro

a __________, dalle ore 13.00 alle ore 14.10, e che è rientrata agli uffici di __________

unicamente alle ore 14.45 - 15.00 al fine di recuperare del materiale” (cfr.

osservazioni 1° ottobre 2008), salvo poi ammettere nelle successive

osservazioni 17 ottobre 2008 che “chi scrive non ricorda con precisione al

minuto gli orari degli spostamenti del 29 (recte: 19) settembre scorso,

ancorché l’indicazione secondo cui il veicolo alle ore 14.10 era già

parcheggiato è indubbiamente falsa. Come dichiarato nelle osservazioni 1.

ottobre, chi scrive quel giorno arrivava a __________ da un appuntamento a __________,

terminato intorno alle 14.00”, asserendo finalmente che “chi scrive ha

segnato l’entrata in ufficio alle 14.45. Certo potevano anche essere le 14.35 o

le 14.30 circa, ma certamente non le 14.10”.

È inoltre sintomatico che l’addetta

al centro di abbronzatura – per quanto noto a questo giudice, sito a pochi

metri dal parcheggio e con ampie vetrate sul quartiere e sul parcheggio ivi

annesso – non abbia intravisto la ricorrente in nessun momento della presunta

operazione, né quando ha scattato le fotografie, né quando ha eseguito l’avviso

di contravvenzione.

Certo l’insorgente non può

seriamente pretendere che l’avente diritto metta in atto una ricerca attiva dei

contravventori, a maggior ragione considerata l’affluenza alle attività

circostanti al parcheggio, da lei stessa evidenziata (cfr. osservazioni 17

ottobre 2008, punto 2.9). Spetta semmai a chi esegue l’operazione di carico e

scarico, rendersi rintracciabile in ogni momento al fine di poter spostare il

veicolo, ad esempio, se non è possibile lasciare aperto il bagagliaio,

attivando i lampeggianti intermittenti o lasciando un biglietto recante il

proprio recapito telefonico.

Si noti tra l’altro che stando

alle istruzioni fornite ai dipendenti, un esemplare dell’avviso di

contravvenzione sarebbe stato collocato sul parabrezza; se così fosse, non si

vede per quale motivo l’insorgente, che si è limitata a prendere atto delle

istruzioni, non abbia chiarito sin da subito il presunto equivoco.

Del resto ella non pretende

che l’addetta del centro di abbronzatura non abbia seguito correttamente le

istruzioni ricevute.

Ad ogni buon conto, ella non

ha saputo portare elementi convincenti atti a rendere verosimile la sua

versione. Che la vettura non fosse parcheggiata in modo perfetto, non basta certo

ad attestare il carattere provvisorio del parcheggio; allo stesso modo, il

fatto che il noto studio legale dove lavorava disponesse di un posteggio

interno presso lo stabile __________ (ciò che non vuol ancora dire che fosse

messo alla libera disposizione dei praticanti), non rende più plausibile il suo

assunto.

Orbene, a fronte della

documentazione fotografica, non posticcia, che dimostra la presenza del veicolo

multato sul parcheggio privato e l’assenza di qualunque tipo di segnalazione

che si tratti di una breve sosta (per esempio blinker accesi, baule

aperto ecc.), occorre concludere che l’insorgente non ha reso verosimile

l’operazione compiuta; del resto ella non spiega i motivi per cui non avrebbe

potuto segnalare diversamente la sosta, limitandosi ad asserire di non essere

stata interpellata. Tali affermazioni non sono tuttavia atte a mettere in

discussione l’accertamento alla base della presente denuncia.

Inoltre, appare perlomeno

strano che se si trattava unicamente di caricare qualcosa l’insorgente non si

sia fermata più vicino alla porta dello studio, pur avendone la possibilità per

quanto noto a questo giudice.

In definitiva, la ricorrente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

10.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC;

art. 19 ONC; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster