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Decisione

30.2008.283

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato

23 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.283

Data decisione, Autorità:

23.07.2010, PRPEN

Titolo:

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato

PARCHEGGIO

art. 375bis CPC-TI

art. 375ter CPC-TI

Incarto

n.

30.2008.283

30308/801

Bellinzona

23

luglio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2008 presentato

da

Carmela RI 1 Agno,

contro

la decisione

14 novembre 2008 n. 30308/801 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 5 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che la CRTE 1 con decisione 14 novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di

posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato

con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, l’11

settembre 2008 in territorio di __________;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento;

che la CRTE 1 propone,

per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo

Considerandi

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.

20.

- a

fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del

divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il

termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere

per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC);

che la CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver

illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di

un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data

4.

maggio 2007 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente

l’11 settembre 2008 alle ore 17.10;

che la decisione impugnata si

basa sul rapporto di denuncia 11 settembre 2008 presentato da __________ per l’Amministrazione

della Residenza __________, di cui al fondo n. __________ del Comune di __________;

che la denuncia è stata inoltrata

nei confronti del marito della qui ricorrente, Christian Teggi, il quale,

prendendo di fatto posizione per conto della moglie, ha da subito proclamato la

sua estraneità all’episodio;

che sebbene, già dopo la prima

comparsa scritta, sarebbe stato preferibile che la CRTE 1 avesse formalmente

riconosciuto la moglie come autrice della contravvenzione assegnandole un

termine per prendere posizione sull’addebito, non è ragionevole pretendere che

il suo diritto di essere sentita sia stato disatteso, perché, nell’evenienza

concreta, è lecito ritenere che il marito, che si è espresso anche nel merito,

abbia agito in sua rappresentanza;

che ciò premesso, il gravame

deve comunque sia essere accolto, in quanto dalla documentazione fotografica in

atti, non si può concludere che l’immobilizzazione del veicolo costituisse un

posteggio illecito nel senso vietato dall’art. 375bis CPC;

che in effetti la ricorrente era

presente all’interno della vettura stessa ed era intenta a discutere con

un’amica; ella era quindi in misura, se necessario, di allontanare immediatamente

il veicolo;

che in queste evenienze l’insorgente

deve essere prosciolta dall’addebito mossole;

che il ricorso va pertanto

accolto e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame

non si prelevano tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

che per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art.

375bis e 375ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia; non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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