30.2008.283
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
23 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.283
Data decisione, Autorità:
23.07.2010, PRPEN
Titolo:
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2008.283
30308/801
Bellinzona
23
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2008 presentato
da
Carmela RI 1 Agno,
contro
la decisione
14 novembre 2008 n. 30308/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 5 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 14 novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di
posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato
con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, l’11
settembre 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento;
che la CRTE 1 propone,
per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
Considerandi
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.
- a
fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data
4.
maggio 2007 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente
l’11 settembre 2008 alle ore 17.10;
che la decisione impugnata si
basa sul rapporto di denuncia 11 settembre 2008 presentato da __________ per l’Amministrazione
della Residenza __________, di cui al fondo n. __________ del Comune di __________;
che la denuncia è stata inoltrata
nei confronti del marito della qui ricorrente, Christian Teggi, il quale,
prendendo di fatto posizione per conto della moglie, ha da subito proclamato la
sua estraneità all’episodio;
che sebbene, già dopo la prima
comparsa scritta, sarebbe stato preferibile che la CRTE 1 avesse formalmente
riconosciuto la moglie come autrice della contravvenzione assegnandole un
termine per prendere posizione sull’addebito, non è ragionevole pretendere che
il suo diritto di essere sentita sia stato disatteso, perché, nell’evenienza
concreta, è lecito ritenere che il marito, che si è espresso anche nel merito,
abbia agito in sua rappresentanza;
che ciò premesso, il gravame
deve comunque sia essere accolto, in quanto dalla documentazione fotografica in
atti, non si può concludere che l’immobilizzazione del veicolo costituisse un
posteggio illecito nel senso vietato dall’art. 375bis CPC;
che in effetti la ricorrente era
presente all’interno della vettura stessa ed era intenta a discutere con
un’amica; ella era quindi in misura, se necessario, di allontanare immediatamente
il veicolo;
che in queste evenienze l’insorgente
deve essere prosciolta dall’addebito mossole;
che il ricorso va pertanto
accolto e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame
non si prelevano tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
che per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art.
375bis e 375ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia; non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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