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Decisione

30.2008.285

Mancato rispetto del segnale "Ciclopista"

21 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

“Alla guida del veicolo __________

non osservava il segnale «ciclopista»”.

Fatti accertati il 29 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Le ciclopiste (segnale n.

2.

) sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate

dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 43 cpv. 2 LCStr e 1 cpv. 6 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’inosservanza del segnale “Ciclopista” da parte di conducenti di

veicoli a motore, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr.

100.

- (infrazione n. 304.21).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato - in applicazione delle predette disposizioni - di essere transitato

con la propria autovettura lungo la ciclopista di via __________ (comune di __________),

riservata, oltre che ai ciclisti, al traffico agricolo e ai domiciliati muniti

della speciale autorizzazione (rapporto di controsservazioni 13 settembre 2008

della Polizia cantonale).

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’addebito mossogli, sostenendo sulla base di non meglio

precisate “approfondite indagini e ulteriori informazioni” che via __________

sarebbe in realtà percorribile dalle automobili senza limitazioni di sorta

(“regolarmente”).

5.

A prescindere da come a

questo giudice sia noto che la strada in questione rientra in una ciclopista

regolarmente segnalata, dagli atti e dalle diverse comparse scritte che hanno

preceduto l’impugnativa non emergono elementi in grado di confermare la tesi di

RI 1.

Poco lineari - e per questo

poco credibili - risultano in particolare le giustificazioni fornite a più

riprese dall’insorgente, che nei suoi scritti ha ogni volta addotto argomenti

differenti. Egli, segnatamente, dopo avere invocato la parità di trattamento

nell’illegalità e dunque avere di per sé riconosciuto l’infrazione ascrittagli

(25 luglio 2008), ha in effetti sostenuto di essere diretto verso un terreno di

sua proprietà situato lungo via __________, senza invero specificare quale fosse

il fondo e quale lo scopo - agricolo o meno - della trasferta (15 settembre

2008), ha criticato la segnaletica provvisoria posata all’epoca dei fatti nella

zona a causa di lavori in corso, a suo dire poco chiara e fuorviante (26

settembre 2008) e ha infine censurato aspramente l’operato della polizia in

relazione alle modalità con cui è stato fermato, ritenute sproporzionate (17

ottobre 2008).

Visto quanto precede, questo

giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente

commesso l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 1 cpv. 6 ONC; 33 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

__________,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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