30.2008.285
Mancato rispetto del segnale "Ciclopista"
21 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.285
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, PRPEN
Titolo:
Mancato rispetto del segnale "Ciclopista"
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 1 cpv. 6 ONCS
art. 33 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.285
30603/803
Bellinzona
21 luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 novembre
2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
14 novembre 2008 n. 30603/803 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 9 dicembre 2008
presentate dalla CRTE 1, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A.
“Alla guida del veicolo __________
non osservava il segnale «ciclopista»”.
Fatti accertati il 29 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Le ciclopiste (segnale n.
2.
) sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate
dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 43 cpv. 2 LCStr e 1 cpv. 6 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’inosservanza del segnale “Ciclopista” da parte di conducenti di
veicoli a motore, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr.
100.
- (infrazione n. 304.21).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato - in applicazione delle predette disposizioni - di essere transitato
con la propria autovettura lungo la ciclopista di via __________ (comune di __________),
riservata, oltre che ai ciclisti, al traffico agricolo e ai domiciliati muniti
della speciale autorizzazione (rapporto di controsservazioni 13 settembre 2008
della Polizia cantonale).
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’addebito mossogli, sostenendo sulla base di non meglio
precisate “approfondite indagini e ulteriori informazioni” che via __________
sarebbe in realtà percorribile dalle automobili senza limitazioni di sorta
(“regolarmente”).
5.
A prescindere da come a
questo giudice sia noto che la strada in questione rientra in una ciclopista
regolarmente segnalata, dagli atti e dalle diverse comparse scritte che hanno
preceduto l’impugnativa non emergono elementi in grado di confermare la tesi di
RI 1.
Poco lineari - e per questo
poco credibili - risultano in particolare le giustificazioni fornite a più
riprese dall’insorgente, che nei suoi scritti ha ogni volta addotto argomenti
differenti. Egli, segnatamente, dopo avere invocato la parità di trattamento
nell’illegalità e dunque avere di per sé riconosciuto l’infrazione ascrittagli
(25 luglio 2008), ha in effetti sostenuto di essere diretto verso un terreno di
sua proprietà situato lungo via __________, senza invero specificare quale fosse
il fondo e quale lo scopo - agricolo o meno - della trasferta (15 settembre
2008), ha criticato la segnaletica provvisoria posata all’epoca dei fatti nella
zona a causa di lavori in corso, a suo dire poco chiara e fuorviante (26
settembre 2008) e ha infine censurato aspramente l’operato della polizia in
relazione alle modalità con cui è stato fermato, ritenute sproporzionate (17
ottobre 2008).
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente
commesso l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 1 cpv. 6 ONC; 33 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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