30.2008.288
Posteggiare, omettendo di mettere in marcia il parchimetro
9 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.288
Data decisione, Autorità:
09.04.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggiare, omettendo di mettere in marcia il parchimetro
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.288
29329/809
Bellinzona
9
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 novembre 2008 presentato
da
,
contro
la decisione
31 ottobre 2008 n. 29329/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 marzo 2009 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con decisione 31 ottobre
2008 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-,
per aver “posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in
marcia il parchimetro”, il 10 giugno 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6
OSStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in
sostanza l’annullamento;
che la CRTE 1, con
comunicazione 9 marzo 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che,
secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che
il segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20) indica i luoghi dove gli
autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e
secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 prima frase
OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); in caso
di omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’elenco allegato
all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3);
che la CRTE 1 rimprovera alla
multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro; la
decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia
comunale di __________;
che l’insorgente contesta l’infrazione
ascrittale, asserendo quanto segue:
“[…] Devo precisare che
lavorando all’ospedale __________ (2 giorni alla settimana) mi ero accorta che
questo parchimetro non funzionava da diverse settimane avendo anche sulla
macchinetta un avviso di “GUASTO”.
In quel giorno ho
posteggiato [la] mia macchina e me ne sono accorta che ancora il parchimetro
non riceveva le monete, quando sono arrivata dopo 2 ore al posteggio, c’era già
la multa. Ho telefonato immediatamente a voi, anche perché mancavano pochi
minuti alle ore 16.00 e l’agente di turno mi ha chiesto di portare in quello
stesso giorno la multa, che malgrado stess[e] chiudendo lo sportello mi
aspetterebbe per risolvere la questione, cosa che ho fatto subito.
Spiegai all’agente cos’era
successo, raccontando il fatto di questo parchimetro non funzionante da alcune
settimane (l’agente non era a conoscenza di questo guasto) e lui mi ha
rassicurato che avrebbe parlato con chi di diritto e mi avrebbero tolto questa
multa. Sono tornata a casa mia serena e non ci ho pensato più e adesso con
grande sorpresa ricevo la notifica (già con l’apposito cedolino di versamento)
della contravvenzione!” (cfr. comunicazione per posta elettronica del 25
novembre 2008 alla Polizia comunale, acclusa al gravame);
che chiamata a esprimersi
sulle giustificazioni addotte dalla multata, l’autorità inquirente ha tra
l’altro affermato che:
“in merito al fatto che la
signora __________ si è presentata presso i nostri servizi segnalando il
mancato funzionamento del parchimetro da parte nostra comunichiamo che in
questi casi si comunica al contravventore che si procede ad accertare quanto
segnalato ma che se ciò non corrisponde al vero si dà avvio alla procedura: di
conseguenza questo significa che i controlli hanno permesso di appurare il
corretto funzionamento dell’apparecchio” (cfr. scritto 27 febbraio 2009);
che tuttavia
la generica affermazione di cui sopra – che non conferma ma neppure smentisce
la versione della ricorrente, alla quale è senz’altro nota la situazione in
loco, giacché lavora nel vicino nosocomio – non permette di escludere oltre
ogni ragionevole dubbio che nel caso concreto i fatti si siano svolti come da
lei esposto; del resto, mal si spiegherebbe l’immediata reazione da lei
descritta, che avrebbe potuto, se del caso, essere facilmente smentita
dall’agente denunciante;
che
in definitiva nulla induce a dubitare di quanto addotto dalla ricorrente
(rafforzato peraltro dalla conoscenza diretta di questo giudice, che, in un
periodo di poco precedente ai fatti, ha potuto constatare che il parchimetro in
questione è stato lungamente fuori uso); tant’è che la stessa Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio
della Pretura penale;
che di
conseguenza si giustifica di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
Fatti
1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
Non si prelevano né
tasse né spese.
3.
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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