30.2008.29
Incenerire rifiuti di cantiere presso i magazzini di una ditta
20 agosto 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2008.29
Data decisione, Autorità:
20.08.2009, PRPEN
Titolo:
Incenerire rifiuti di cantiere presso i magazzini di una ditta
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 30 cpv. 2 LPAMB
art. 61 let. f LPAMB
Incarto
n.
30.2008.29
2824/UPA
Bellinzona
20 agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio
2008 presentato da
RI 1
difeso da: Avv.
contro
la decisione
23 gennaio 2008 n. 2824/UPA emessa dalla Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo, Bellinzona,
viste le osservazioni 27 febbraio 2008 presentate dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo,
Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto
A. La Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo con decisione 23 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10’000.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di
complessivi fr. 160.-, per aver proceduto all’incenerimento di rifiuti di
cantiere presso i magazzini della __________ a __________ (cfr. rapporto di
contravvenzione 21 dicembre 2008).
Fatti accertati il 15 dicembre
2007 in territorio di __________ alle ore 13.15.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1, 26a, cifre 521
e seguenti dell’allegato 3 e cifra 3 dell’allegato 5 OIAt, nonché dall’art. 3
cpv. 3 RLaLPAmb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, una congrua
riduzione della multa.
C. La Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo nelle proprie osservazioni
propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata
sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. A norma dell’art. 30c
cpv. 2 LPAmb, i rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa
eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi
e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione
dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e
Fatti
i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti
(art. 1 OIAt).
Giusta l’art.
26a OIAt, i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione
termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione
per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Negli
impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo
l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento
in tali impianti (cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt).
Secondo la
cifra 3.31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,
in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna
allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,
trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di
legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e
artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto
né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett.
c).
Per la cifra 3.31
cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere
il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o
dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da
imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello
frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.
Per la cifra 3.31
cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere tutti
gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname
impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a
getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (n.
1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con
prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (n. 2), i
miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il
legname di scarto secondo la lettera a (n. 3).
Chiunque,
intenzionalmente, incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti, è
punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Se l’autore ha agito per
negligenza, la pena è della multa (cpv. 2).
3. Nella
presente fattispecie l’autorità di prime cure attribuisce la responsabilità al
multato, per la sua qualità di amministratore unico della società,
dell’incenerimento di scarti di cantiere. La
decisione impugnata si fonda sul rapporto di segnalazione 18 dicembre 2007
della Polizia Comunale di __________ e sulla documentazione fotografica,
scattata tre giorni dopo i fatti, a suffragio del tipo di materiale usato come
combustibile.
L’agente accertatore ha così
descritto il suo intervento:
“Sabato __________ alle ore
13.15 sono intervenuto dove ci sono i magazzini della __________ in quanto si
notava la presenza di un fuoco dalle notevoli dimensioni.
Sul posto infatti era
presente il signor __________ che si trovava alla guida di un escavatore con il
quale stava gettando scarti di legname proveniente da cantieri sopra un fuoco.
Si poteva costatare che era
presente una notevole quantità di brace e le dimensioni dell’ammasso che ardeva
alla base erano di circa metri 2.0 x 2.0, per un’altezza di circa un metro.
Da parte mia il signor __________
è sta[t]o avvisato che [è] assolutamente vietat[o] bruciare qualsiasi tip[o] di
rifiuti e di conseguenza lasciare spegnere il fuoco. (…) In data odierna sono
state scattate delle fotografie del materiale usato come combustibile”.
4. Con
scritto __________, l’insorgente, amministratore unico della __________ (e
della __________), ha ammesso la presenza del fuoco, ma si è giustificato,
asserendo che lo stesso è stato acceso – pratica abituale, a suo dire, nei
cantieri – per poter dare un supporto calorico agli operai che stavano
ordinando il magazzino. Egli ha però specificato che non sono stati bruciati
rifiuti, ma solo legna. Nelle successive osservazioni __________ ha poi
soggiunto che il rogo è stato spento subito in presenza dell’agente.
Tuttavia, il ricorrente contesta la decisione nei suoi
confronti sostenendo la mancata consapevolezza di quanto veniva effettuato dal suo
dipendente e quindi l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla condanna
penale. Nel gravame egli
ribadisce inoltre che nessun operaio ha mai bruciato scarti da cantiere con
l’intenzione di eliminarli illecitamente, trattandosi semmai di una negligenza.
Egli ritiene
pertanto che l’importo della multa sia del tutto sproporzionato, tenuto altresì
conto del fatto che, quand’anche fosse stato effettivamente bruciato il
quantitativo indicato dall’agente (le foto accluse al rapporto di segnalazione
non dimostrerebbero in proposito alcunché), si tratterebbe in ogni caso di un
Considerandi
quantitativo ristretto.
5.
A mente
dell’art. 6 cpv. 1 DPA – applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb – se
l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica,
di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o
di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti
nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
Il padrone d’azienda, il
datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente
o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire
un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di
paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per
l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (art. 6 cpv. 2 DPA).
L’art. 6 cpv. 3 DPA stabilisce
che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in
accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità
giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai
soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai
liquidatori colpevoli.
Nel caso in
esame l’insorgente, amministratore unico con diritto di firma
individuale della __________ (come pure della __________), è l’organo esecutivo
della predetta società; di conseguenza è perseguibile nel senso dei combinati
articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA testé citati.
Per dottrina e giurisprudenza,
un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza
dell’infrazione (cfr. Hauri,
Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16). Ciò comporta che una persona
fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai
suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per
la commissione di un reato avvenuto nell’ambito delle attività della persona
giuridica in questione.
Deve essere
considerato perturbatore non solo chi ha cagionato il perturbamento o il
pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato
luogo alla situazione lesiva (DTF 91 I 302).
Il ricorrente,
nella sua qualità di amministratore unico, aveva l’obbligo di sorvegliare l’attività
della società, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto tutti gli
aspetti connessi alla sua gestione. Responsabile per i pericoli derivanti da
una determinata situazione è in primo luogo, secondo l’unanime dottrina, il
proprietario della cosa dalla quale è scaturito il problema, rispettivamente colui
che ha la disponibilità fattuale sulla stessa, ad esempio l’inquilino,
l’affittuario o l’amministratore (cfr. Drews-Wacke,
Allgemeines Polizeirecht, 7a ed., pag. 235, DTF 101 Ib 410).
Ne consegue
che, nonostante l’insorgente non fosse informato del focolare – delle cui
dimensioni non v’è per altro motivo di dubitare, non potendo certo essere il
frutto della fantasia dell’agente – avrebbe dovuto e potuto perlomeno istruire
i suoi dipendenti sul tipo di legname adatto alla combustione secondo la legislazione
federale e cantonale in materia. L’insorgente avrebbe dovuto prendere questa
precauzione anche perché, come da lui stesso ammesso, è abitudine accendere dei
fuochi nei cantieri al fine di riscaldarsi.
In effetti è un dato di fatto
che il fuoco sia stato acceso con scarti di legname da cantiere da persone per
il cui operato il ricorrente è oggettivamente responsabile.
Nulla cambia per il fatto che
il reato sia stato commesso dai dipendenti e dal ricorrente per negligenza, in
quanto l’azione in questione è punibile anche in una simile
fattispecie (art. 61 cpv. 2 LPAmb; Hauri,
op. cit., pag. 18).
6.
Di transenna, non va certo
sottovalutata la modalità utilizzata dal dipendente per poter buttare la legna
sul fuoco (cfr. rapporto di segnalazione __________ ciò che fa sorgere qualche
dubbio sulla veridicità della giustificazione addotta. Infatti, come a giusto
titolo osservato dall’autorità di prime cure, mal si comprende come un semplice
“fuocherello” acceso unicamente per scaldarsi abbia una dimensione di circa 4 mc
e necessiti di un aiuto meccanico per essere alimentato. Anche la
documentazione fotografica agli atti, scattata qualche giorno dopo i fatti a
testimonianza del tipo di materiale incenerito, appare alquanto sintomatica.
Da ultimo, merita di essere
analizzato anche lo scopo sociale della società. Infatti, la __________ ha quale
scopo “la gestione e la promozione di ogni genere di trasporto in particolare
il trasporto in discarica di ogni tipo di materiale; i riciclaggi; l’esecuzione
di scavi, movimenti di terra, arginature; trasporto, lavorazione e vendita di
materiali inerti per l’edilizia ed il genio civile; il noleggio di macchinari e
l’acquisto di immobili. Ogni attività atta a promuovere lo scopo sociale”. Non
vi è chi non veda che incenerire una parte di legname da cantiere invece di
portarlo in discarica potrebbe trasformarsi in un guadagno di tempo e denaro
per la suddetta società.
7.
Sulla
scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non
sussiste dubbio alcuno circa la commissione da parte del ricorrente dell’infrazione
rimproveratagli, seppur per negligenza (non essendo sufficientemente dimostrata
l’intenzionalità, al di là degli indizi testé evocati).
Ciononostante
la pena proposta appare essere troppo severa. Va infatti rilevato che da
informazioni assunte presso l’autorità di primo grado al signor __________, autore
materiale dell’infrazione, non è stata inflitta nessuna multa; inoltre la stessa
non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente.
D’altro canto non si può
dimenticare che quest’ultimo è l’unico organo della società e deve sopportare
responsabilità maggiori rispetto a un dipendente.
Tutto ciò considerato, si giustifica pertanto condannare l’insorgente a una multa di
fr 3’000.-, lasciando invariati gli oneri di primo grado.
La tassa di
giustizia e spese della presente procedura vanno poste a carico della parte
soccombente (art. 15 LPContr). L’esito del gravame induce a prelevare oneri
ridotti.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61
lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg dell’allegato 3 e cifra 3
dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb; art. 6 DPA, art. 1 e segg
LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 3’000.-, oltre agli oneri di primo grado di
complessivi fr. 160.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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