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Decisione

30.2008.29

Incenerire rifiuti di cantiere presso i magazzini di una ditta

20 agosto 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti

(art. 1 OIAt).

Giusta l’art.

26a OIAt, i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione

termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione

per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

Negli

impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo

l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento

in tali impianti (cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt).

Secondo la

cifra 3.31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere:

la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce,

in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna

allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti,

trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di

legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e

artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto

né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett.

c).

Per la cifra 3.31

cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere

il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o

dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da

imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello

frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

Per la cifra 3.31

cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere tutti

gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname

impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a

getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (n.

1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con

prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (n. 2), i

miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il

legname di scarto secondo la lettera a (n. 3).

Chiunque,

intenzionalmente, incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti, è

punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Se l’autore ha agito per

negligenza, la pena è della multa (cpv. 2).

3. Nella

presente fattispecie l’autorità di prime cure attribuisce la responsabilità al

multato, per la sua qualità di amministratore unico della società,

dell’incenerimento di scarti di cantiere. La

decisione impugnata si fonda sul rapporto di segnalazione 18 dicembre 2007

della Polizia Comunale di __________ e sulla documentazione fotografica,

scattata tre giorni dopo i fatti, a suffragio del tipo di materiale usato come

combustibile.

L’agente accertatore ha così

descritto il suo intervento:

“Sabato __________ alle ore

13.15 sono intervenuto dove ci sono i magazzini della __________ in quanto si

notava la presenza di un fuoco dalle notevoli dimensioni.

Sul posto infatti era

presente il signor __________ che si trovava alla guida di un escavatore con il

quale stava gettando scarti di legname proveniente da cantieri sopra un fuoco.

Si poteva costatare che era

presente una notevole quantità di brace e le dimensioni dell’ammasso che ardeva

alla base erano di circa metri 2.0 x 2.0, per un’altezza di circa un metro.

Da parte mia il signor __________

è sta[t]o avvisato che [è] assolutamente vietat[o] bruciare qualsiasi tip[o] di

rifiuti e di conseguenza lasciare spegnere il fuoco. (…) In data odierna sono

state scattate delle fotografie del materiale usato come combustibile”.

4. Con

scritto __________, l’insorgente, amministratore unico della __________ (e

della __________), ha ammesso la presenza del fuoco, ma si è giustificato,

asserendo che lo stesso è stato acceso – pratica abituale, a suo dire, nei

cantieri – per poter dare un supporto calorico agli operai che stavano

ordinando il magazzino. Egli ha però specificato che non sono stati bruciati

rifiuti, ma solo legna. Nelle successive osservazioni __________ ha poi

soggiunto che il rogo è stato spento subito in presenza dell’agente.

Tuttavia, il ricorrente contesta la decisione nei suoi

confronti sostenendo la mancata consapevolezza di quanto veniva effettuato dal suo

dipendente e quindi l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla condanna

penale. Nel gravame egli

ribadisce inoltre che nessun operaio ha mai bruciato scarti da cantiere con

l’intenzione di eliminarli illecitamente, trattandosi semmai di una negligenza.

Egli ritiene

pertanto che l’importo della multa sia del tutto sproporzionato, tenuto altresì

conto del fatto che, quand’anche fosse stato effettivamente bruciato il

quantitativo indicato dall’agente (le foto accluse al rapporto di segnalazione

non dimostrerebbero in proposito alcunché), si tratterebbe in ogni caso di un

Considerandi

quantitativo ristretto.

5.

A mente

dell’art. 6 cpv. 1 DPA – applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb – se

l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica,

di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o

di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti

nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le

disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Il padrone d’azienda, il

datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente

o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire

un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di

paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per

l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (art. 6 cpv. 2 DPA).

L’art. 6 cpv. 3 DPA stabilisce

che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona

rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in

accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità

giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai

soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai

liquidatori colpevoli.

Nel caso in

esame l’insorgente, amministratore unico con diritto di firma

individuale della __________ (come pure della __________), è l’organo esecutivo

della predetta società; di conseguenza è perseguibile nel senso dei combinati

articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA testé citati.

Per dottrina e giurisprudenza,

un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza

dell’infrazione (cfr. Hauri,

Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16). Ciò comporta che una persona

fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai

suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per

la commissione di un reato avvenuto nell’ambito delle attività della persona

giuridica in questione.

Deve essere

considerato perturbatore non solo chi ha cagionato il perturbamento o il

pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato

luogo alla situazione lesiva (DTF 91 I 302).

Il ricorrente,

nella sua qualità di amministratore unico, aveva l’obbligo di sorvegliare l’attività

della società, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto tutti gli

aspetti connessi alla sua gestione. Responsabile per i pericoli derivanti da

una determinata situazione è in primo luogo, secondo l’unanime dottrina, il

proprietario della cosa dalla quale è scaturito il problema, rispettivamente colui

che ha la disponibilità fattuale sulla stessa, ad esempio l’inquilino,

l’affittuario o l’amministratore (cfr. Drews-Wacke,

Allgemeines Polizeirecht, 7a ed., pag. 235, DTF 101 Ib 410).

Ne consegue

che, nonostante l’insorgente non fosse informato del focolare – delle cui

dimensioni non v’è per altro motivo di dubitare, non potendo certo essere il

frutto della fantasia dell’agente – avrebbe dovuto e potuto perlomeno istruire

i suoi dipendenti sul tipo di legname adatto alla combustione secondo la legislazione

federale e cantonale in materia. L’insorgente avrebbe dovuto prendere questa

precauzione anche perché, come da lui stesso ammesso, è abitudine accendere dei

fuochi nei cantieri al fine di riscaldarsi.

In effetti è un dato di fatto

che il fuoco sia stato acceso con scarti di legname da cantiere da persone per

il cui operato il ricorrente è oggettivamente responsabile.

Nulla cambia per il fatto che

il reato sia stato commesso dai dipendenti e dal ricorrente per negligenza, in

quanto l’azione in questione è punibile anche in una simile

fattispecie (art. 61 cpv. 2 LPAmb; Hauri,

op. cit., pag. 18).

6.

Di transenna, non va certo

sottovalutata la modalità utilizzata dal dipendente per poter buttare la legna

sul fuoco (cfr. rapporto di segnalazione __________ ciò che fa sorgere qualche

dubbio sulla veridicità della giustificazione addotta. Infatti, come a giusto

titolo osservato dall’autorità di prime cure, mal si comprende come un semplice

“fuocherello” acceso unicamente per scaldarsi abbia una dimensione di circa 4 mc

e necessiti di un aiuto meccanico per essere alimentato. Anche la

documentazione fotografica agli atti, scattata qualche giorno dopo i fatti a

testimonianza del tipo di materiale incenerito, appare alquanto sintomatica.

Da ultimo, merita di essere

analizzato anche lo scopo sociale della società. Infatti, la __________ ha quale

scopo “la gestione e la promozione di ogni genere di trasporto in particolare

il trasporto in discarica di ogni tipo di materiale; i riciclaggi; l’esecuzione

di scavi, movimenti di terra, arginature; trasporto, lavorazione e vendita di

materiali inerti per l’edilizia ed il genio civile; il noleggio di macchinari e

l’acquisto di immobili. Ogni attività atta a promuovere lo scopo sociale”. Non

vi è chi non veda che incenerire una parte di legname da cantiere invece di

portarlo in discarica potrebbe trasformarsi in un guadagno di tempo e denaro

per la suddetta società.

7.

Sulla

scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non

sussiste dubbio alcuno circa la commissione da parte del ricorrente dell’infrazione

rimproveratagli, seppur per negligenza (non essendo sufficientemente dimostrata

l’intenzionalità, al di là degli indizi testé evocati).

Ciononostante

la pena proposta appare essere troppo severa. Va infatti rilevato che da

informazioni assunte presso l’autorità di primo grado al signor __________, autore

materiale dell’infrazione, non è stata inflitta nessuna multa; inoltre la stessa

non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente.

D’altro canto non si può

dimenticare che quest’ultimo è l’unico organo della società e deve sopportare

responsabilità maggiori rispetto a un dipendente.

Tutto ciò considerato, si giustifica pertanto condannare l’insorgente a una multa di

fr 3’000.-, lasciando invariati gli oneri di primo grado.

La tassa di

giustizia e spese della presente procedura vanno poste a carico della parte

soccombente (art. 15 LPContr). L’esito del gravame induce a prelevare oneri

ridotti.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61

lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg dell’allegato 3 e cifra 3

dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb; art. 6 DPA, art. 1 e segg

LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 3’000.-, oltre agli oneri di primo grado di

complessivi fr. 160.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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