30.2008.290
Superare la durata di parcheggio autorizzata
16 gennaio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.290
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, PRPEN
Titolo:
Superare la durata di parcheggio autorizzata
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.290
29402/803
Bellinzona
16
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 dicembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
31 ottobre 2008 n. 29402/803 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 gennaio 2009 presentate
Considerandi
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 31 ottobre
2008.
la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il
veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 28
luglio 2009 a__________;
che la ricorrente si aggrava
ora davanti a questo giudice sostenendo di avere già pagato la multa alla
polizia di __________ con il relativo cedolino di versamento;
che il 22 dicembre 2008
l’insorgente, dopo avere ricevuto l’ordinanza con la quale veniva assegnato
alla CRTE 1 il termine per le osservazioni, ha inviato uno scritto nel quale ha
precisato di avere ricevuto nel corso dell’estate due multe e di averle pagate
entrambe con ordine postale elettronico inserendo per errore il medesimo numero
di riferimento;
che con rapporto informativo 22 dicembre 2008 la Polizia di __________ ha confermato il fatto, ossia il pagamento
delle due multe, eseguite dalla Postfinance l’una il 4 agosto 2008 e l’altra il
2.
settembre 2008, utilizzando il medesimo riferimento, ciò che ha comportato
nel sistema informatico la soprascrittura del secondo versamento;
che non risultando la seconda
multa pagata è stata poi avviata la procedura ordinaria sfociata nella
risoluzione impugnata;
che nel frattempo la Polizia
di __________ ha restituito all’insorgente l’importo del secondo pagamento
mediante assegno postale;
che la ricorrente, oltre ad
aver pagato la multa pur con l’errore di cui sopra, si è sempre dichiarata
disposta a saldare il dovuto;
che nelle suddescritte
circostanze si giustifica accogliere il ricorso nel senso di condannare
l’insorgente a pagare la somma iniziale senza spese, come se lo avesse fatto
senza problemi in procedura disciplinare;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 40.- senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né tasse
né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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