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Decisione

30.2008.290

Superare la durata di parcheggio autorizzata

16 gennaio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.290

Data decisione, Autorità:

16.01.2009, PRPEN

Titolo:

Superare la durata di parcheggio autorizzata

PARCHEGGIO

art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto

n.

30.2008.290

29402/803

Bellinzona

16

gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 dicembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

31 ottobre 2008 n. 29402/803 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 7 gennaio 2009 presentate

Considerandi

dalla CRTE 1, ,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con decisione 31 ottobre

2008.

la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il

veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 28

luglio 2009 a__________;

che la ricorrente si aggrava

ora davanti a questo giudice sostenendo di avere già pagato la multa alla

polizia di __________ con il relativo cedolino di versamento;

che il 22 dicembre 2008

l’insorgente, dopo avere ricevuto l’ordinanza con la quale veniva assegnato

alla CRTE 1 il termine per le osservazioni, ha inviato uno scritto nel quale ha

precisato di avere ricevuto nel corso dell’estate due multe e di averle pagate

entrambe con ordine postale elettronico inserendo per errore il medesimo numero

di riferimento;

che con rapporto informativo 22 dicembre 2008 la Polizia di __________ ha confermato il fatto, ossia il pagamento

delle due multe, eseguite dalla Postfinance l’una il 4 agosto 2008 e l’altra il

2.

settembre 2008, utilizzando il medesimo riferimento, ciò che ha comportato

nel sistema informatico la soprascrittura del secondo versamento;

che non risultando la seconda

multa pagata è stata poi avviata la procedura ordinaria sfociata nella

risoluzione impugnata;

che nel frattempo la Polizia

di __________ ha restituito all’insorgente l’importo del secondo pagamento

mediante assegno postale;

che la ricorrente, oltre ad

aver pagato la multa pur con l’errore di cui sopra, si è sempre dichiarata

disposta a saldare il dovuto;

che nelle suddescritte

circostanze si giustifica accogliere il ricorso nel senso di condannare

l’insorgente a pagare la somma iniziale senza spese, come se lo avesse fatto

senza problemi in procedura disciplinare;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 40.- senza tasse e spese.

2. Non si prelevano né tasse

né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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