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Decisione

30.2008.296

Omettere di fermarsi prima di un passaggio pedonale su cui sta per transitare un pedone

11 agosto 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33, 90 cifra 1 LCStr; 6

cpv. 1 e 2 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 33 LCStr,

il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata

(cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con

particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni

che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). Alle fermate dei servizi

di trasporto pubblici, il conducente deve inoltre badare alle persone che

salgono e scendono (cpv. 3).

L’art. 33 LCStr viene

concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv. 1 di questa norma, davanti ai

passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare

la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova

già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente

vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza

fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali,

l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 140.- (infrazione

n. 337).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essere venuto meno all’obbligo

di dare la precedenza sui passaggi pedonali durante un tragitto in macchina

compiuto l’11 agosto 2008. L’infrazione, secondo il rapporto di

contravvenzione, sarebbe avvenuta a __________, in via __________, alle ore

17.25

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta le circostanze di tempo riportate nel rapporto di

contravvenzione, rilevando di essere giunto alla meta della corsa effettuata il

giorno dei fatti (__________, I) poco prima delle ore 20.29 (il momento,

registrato dalla ricezione, del suo ingresso nel locale casinò).

Tale orario di arrivo

escluderebbe che egli, l’11 agosto 2008, abbia potuto attraversare __________

nel momento indicato dall’agente denunciante. La distanza tra __________ e __________,

a suo dire percorribile in non meno di 4 ore di macchina, presupporrebbe

infatti un passaggio a __________ ben prima delle ore 17.25.

5.

Premesso che, dopo

l’iniziale contestazione (scritto 16 settembre 2008 all’indirizzo della polizia

comunale), l’insorgente ha espressamente riconosciuto di avere commesso l’infrazione

imputatagli (scritto 22 ottobre 2008 nuovamente all’indirizzo della polizia

comunale), non vi è nemmeno ragione di ritenere che il giorno e l’orario

riportati nel rapporto di contravvenzione non siano quelli corretti.

Da un lato, RI 1 ha in effetti dato atto di essersi messo alla guida della propria vettura il giorno dei fatti (11

agosto 2008), senza minimamente contestare di essere passato da __________ nel

suo tragitto verso __________. D’altra parte, al contrario di quanto egli

sostiene, l’accertato arrivo a __________ attorno alle ore 20.29 non è per

nulla incompatibile con il precedente transito lungo __________ alle ore 17.25.

Le due località sono in effetti separate da poco più di 200 km, distanza che è senz’altro possibile percorrere in 3 ore di macchina (come gli appositi

calcolatori di itinerario reperibili su internet suggeriscono).

6.

Il ricorso - infondato -

va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 33, 90 cifra 1 LCStr;

6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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