30.2008.296
Omettere di fermarsi prima di un passaggio pedonale su cui sta per transitare un pedone
11 agosto 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2008.296
Data decisione, Autorità:
11.08.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di fermarsi prima di un passaggio pedonale su cui sta per transitare un pedone
PEDONE
art. 33 LCSTR
art. 6 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.296
33825/804
Bellinzona
11
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 dicembre
2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
12 dicembre 2008 n. 33825/804 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 22 dicembre 2008
della CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo __________
non ha osservato l’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali”.
Fatti
accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33, 90 cifra 1 LCStr; 6
cpv. 1 e 2 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 33 LCStr,
il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata
(cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con
particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni
che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). Alle fermate dei servizi
di trasporto pubblici, il conducente deve inoltre badare alle persone che
salgono e scendono (cpv. 3).
L’art. 33 LCStr viene
concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv. 1 di questa norma, davanti ai
passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare
la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova
già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente
vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza
fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali,
l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 140.- (infrazione
n. 337).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essere venuto meno all’obbligo
di dare la precedenza sui passaggi pedonali durante un tragitto in macchina
compiuto l’11 agosto 2008. L’infrazione, secondo il rapporto di
contravvenzione, sarebbe avvenuta a __________, in via __________, alle ore
17.25
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta le circostanze di tempo riportate nel rapporto di
contravvenzione, rilevando di essere giunto alla meta della corsa effettuata il
giorno dei fatti (__________, I) poco prima delle ore 20.29 (il momento,
registrato dalla ricezione, del suo ingresso nel locale casinò).
Tale orario di arrivo
escluderebbe che egli, l’11 agosto 2008, abbia potuto attraversare __________
nel momento indicato dall’agente denunciante. La distanza tra __________ e __________,
a suo dire percorribile in non meno di 4 ore di macchina, presupporrebbe
infatti un passaggio a __________ ben prima delle ore 17.25.
5.
Premesso che, dopo
l’iniziale contestazione (scritto 16 settembre 2008 all’indirizzo della polizia
comunale), l’insorgente ha espressamente riconosciuto di avere commesso l’infrazione
imputatagli (scritto 22 ottobre 2008 nuovamente all’indirizzo della polizia
comunale), non vi è nemmeno ragione di ritenere che il giorno e l’orario
riportati nel rapporto di contravvenzione non siano quelli corretti.
Da un lato, RI 1 ha in effetti dato atto di essersi messo alla guida della propria vettura il giorno dei fatti (11
agosto 2008), senza minimamente contestare di essere passato da __________ nel
suo tragitto verso __________. D’altra parte, al contrario di quanto egli
sostiene, l’accertato arrivo a __________ attorno alle ore 20.29 non è per
nulla incompatibile con il precedente transito lungo __________ alle ore 17.25.
Le due località sono in effetti separate da poco più di 200 km, distanza che è senz’altro possibile percorrere in 3 ore di macchina (come gli appositi
calcolatori di itinerario reperibili su internet suggeriscono).
6.
Il ricorso - infondato -
va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 33, 90 cifra 1 LCStr;
6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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