30.2008.299
Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa
29 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2008.299
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2008.299
34109/802
Bellinzona
29
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 dicembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
12 dicembre 2008 n. 34109/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
12 dicembre 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i
seguenti fatti accertati il 26 agosto 2008 in territorio di __________:
“Alla guida del veicolo TI
__________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 17 dicembre 2008 in cui chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria
(studente e per un periodo a beneficio di prestazioni di sostegno sociale);
che la CRTE 1, con
comunicazione 12 gennaio 2009, dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,
Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono
superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre
art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta
l’infrazione ascrittagli, ma sostiene che l’ammontare della multa peserebbe in
modo eccessivo sulla sua già precaria situazione finanziaria;
che la multa di fr. 430.-
appare di per sé giustificata dall’importanza dell’eccesso di velocità commesso
per di più all’interno dell’abitato;
che tuttavia la precaria
situazione economica evocata dall’insorgente e accertata da questo giudice,
induce nondimeno a ridurre l’importo della multa;
che tutto ben considerato,
questo giudice ritiene di poter quantificare in
fr. 300.- la multa per l’infrazione commessa;
che il multato potrà, se del
caso, chiedere al competente ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;
che il ricorso deve quindi
essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di
primo grado;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
Fatti
2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa
di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Considerandi
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97.
LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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