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Decisione

30.2008.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I punto 7). Inoltre, l'art.

41bis OAVS è contemplato in un'ordinanza

e non in una legge formale e quindi non ha una base legale sufficiente, dato

che l'art. 26 cpv. 2 LPGA

concerne il pagamento di interessi di mora sulle prestazioni di una Cassa e non

sui contributi che deve versare un assicurato.

Questa tesi è totalmente errata.

La nostra Massima istanza ha ribadito ancora di

recente (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008, consid. 3.1) che già prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della

LPGA, l'art. 14 cpv. 4 lett. e

LAVS costituiva la base legale formale per il prelievo degli interessi di

ritardo. L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede

che gli interessi di mora possono essere richiesti soltanto per pretese scadute

di contributi, ciò che era già naturalmente possibile sotto il vecchio diritto.

Dato che le norme d'esecuzione

dell'OAVS rimangono in vigore

anche dopo il 1° gennaio 2003 (STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 = AHI 2004 S.

257), l'art. 41bis OAVS è

ancora determinante per l'esigibilità

degli interessi di mora. Il tenore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA ("i crediti di contributi dovuti

sottostanno a interessi di mora") non impedisce infatti l'applicazione delle disposizioni d'esecuzione dell'OAVS anche dopo il 1° gennaio 2003 (STF 9C_202/2007 del 9 aprile

2008, consid. 3.2).

La LPGA non ha dunque modificato l'art. 41bis OAVS. Infatti, quest'ultimo disposto, in vigore nella sua

formulazione attuale dal 1° gennaio 2001, è una regolamentazione propria

e specifica (lex specialis) al campo dei contributi AVS/AI/IPG. Di

conseguenza, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA e del suo art.

26 cpv. 1, siccome disposto d'ordine generale applicabile a tutti i campi del diritto delle

assicurazioni sociali, non ha alcuna incidenza sulla regolamentazione

specifica in materia di contribuzione sociale degli indipendenti di cui all'art.

41bis cpv. 1 lett. f. OAVS (STF 9C_173/2007 del 15 aprile

2008), alla quale deve lasciare quindi spazio.

2.9. Quanto alla

contestazione dell'applicazione

dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre

evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in

virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,

stabilire i contributi d'acconto

sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul

reddito determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare

i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie

per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i

giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,

in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro

disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le

modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente

funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note

(spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo

della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione

dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione

di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei

contributi d’acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per

fissare i contributi d'acconto

sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la

quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si

riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad

essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come

senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in

maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto

al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i

redditi effettivi conseguiti nel 2003 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che

la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da

versare per quell'anno.

Questa inattività, a mente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni (al riguardo cfr. STF 9C_202/2007 consid. 3.4),

ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei

contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto

versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile

successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al

25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non

doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non

incorrere nella sanzione dell'accollamento

di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

In questo senso, va osservato che quando nel 2007

l'assicurato ha ricevuto la

decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare,

egli era già in ritardo con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di

mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo

con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel

2007) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato

di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico

dell'assicurato.

Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure

il momento in cui l'assicurato

ha spedito all'autorità fiscale

le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2003A e 2003B e quando il

fisco le ha trasmesse alla Cassa.

La data della comunicazione dei redditi

conseguiti dall'assicurato da

parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente

perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare

definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le

si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente. In questo senso, le lamentele espresse dall'assicurato si rivelano essere infondate.

Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto,

a richiesta dell'amministrazione,

nell'agosto 2007. L'insorgente si è quindi trovato in una

situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del

citato disposto dell'OAVS.

L’interesse di mora, dunque, tende a compensare

un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul

contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,

conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa

di congrui acconti.

2.10. È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo, come sottolineato dal ricorrente, sembrano essere divenuti particolarmente

lunghi in __________ a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in

cui si è passati dalla tassazione biennale praenumerando a quella annuale

postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3),

in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle Casse

preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione

hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle

decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio

che in __________ vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in

particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che deve essere comunque

affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla

toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa

delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe

sotto pena di versamento di interessi moratori.

Nella fattispecie, le richieste di versamento

degli acconti sono state fissate sulla base della notifica di tassazione

fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente la tassazione

1997/1998.

Più concretamente, al termine dell'anno per il quale il contributo era

chiesto, ma certamente nel 2004 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2003),

l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò

senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003A e 2003B dell'Ufficio di tassazione (per la 2003A, va osservato

che trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, essa non può

crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione

impugnabile), rispettivamente l'ispezione da parte dell'autorità fiscale eseguita (solo) nel gennaio 2007.

Il ricorrente medesimo

disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere

alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai

redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2003 prima ancora che fosse

emessa la decisione di conguaglio dei contributi personali (nel 2007).

L'assicurato, nonostante gli obblighi

fissati dall'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS - conforme all'art.

26 LPGA (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile

2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla

Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse

provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,

dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati

essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni

anno in esame e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Come detto, alla Cassa non può essere

mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione un puntuale

controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata

Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del

diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante

per l'ultima decisione di

fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che il reddito

effettivo del ricorrente conseguito nel 2003 divergeva dal reddito presumibile

fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante. Non disponendo di

dati diversi e più recenti, la Cassa non era nelle condizioni di adeguare i

contributi d'acconto (art. 24

cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi

definitivi è giunta nel 2007, ossia solo una volta conosciuto dall'amministrazione

(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) il reddito che l'insorgente ha effettivamente conseguito nell'anno 2003.

Vero è che le casse di compensazione domandano

alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo

dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le

indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2

OAVS) e che l'autorità fiscale

cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona

esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli

elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra,

ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò

non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare

convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la

percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di

determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica

attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto

permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza

in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione

da parte dell'autorità fiscale o

mediante l'assicurato medesimo,

del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi)

adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale

ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva

sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle

tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le

concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti. Se avesse agito

in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli

interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (STF 9C_202/2007 consid. 3.4).

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni

del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.

2.11. La questione

dell'accollamento di interessi

di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21 dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella citata pronuncia di questo

Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è

espresso in merito:

" (…)

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque

la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno

contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi

siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche

anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono

riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per

cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare

alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di

determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144

DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente

l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo

l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non

hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,

dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di

mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la

cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori

indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,

nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio

alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella decisione

impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (alla fine del 2000) tutti gli

assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli

interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che,

in virtù dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati

prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero

stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei

primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi (STCA dell’8 ottobre 2002, inc. n.

30.2002.93), il TCA aveva già

evidenziato tale informazione dell'amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato che se l'insorgente non

avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto

come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18

gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi

citata; STCA del 14 novembre

2006, inc. n. 30.2006.46, STCA

del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18

dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto

al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse

di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati

sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al

contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha

espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

"

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle

perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,

che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far

dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del

ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni

amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione

d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi

ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi

di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto

il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento

d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte

anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione

dell'AVS.",

ed ha quindi proposto di respingere il

postulato.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi nella

citata sentenza del 9 aprile 2008 (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.1), in cui il

Tribunale federale ha ribadito che in merito all'obbligo di pagare degli interessi di ritardo nell'ambito dei contributi non è determinante se

la fissazione dei contributi o il pagamento degli stessi dipende da una colpa

addebitabile all'assicurato o alla

Cassa di compensazione (STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg.

consid. 4b). Siccome l'obbligo

di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile

ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente

fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.2).

Non va dimenticato in proposito che "dem

Verzugszins die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der

Hauptschuld zukommt (BGE 129 V 345 E. 4.2.1 S. 347). Die Verzugszinsen

bezwecken unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust

des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form

auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und

ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet." (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.1).

2.12. Gli interessi

di mora regolamentati dall'art.

41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto con il pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che

fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per l'anno 2003 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi

contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisione del 10 luglio 2007 la Cassa ha

fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2003. Ciò significa dunque che non tutti i

contributi personali per quell'anno

erano già stati pagati dall'interessato.

In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di

ritardo sono dovuti sull'importo

rimasto scoperto.

Ora, l'amministrazione ha confermato che il ricorrente ha già pagato i

contributi da compensare fissati con la citata decisione. Ma, fino ad allora

(art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42

cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente (Fr. 24'993,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2003 (Fr. 71'546,55). In altri termini, il conteggio

finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 46'553,35), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 17'886.-), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il

2003 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui

contributi da compensare (Fr. 46'553,35) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato

nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far

data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2004) l'anno di contribuzione (2003), quindi dal 1° gennaio 2005

(cfr. consid. 7).

Questi interessi decorrono poi, come detto, fino

al momento del loro versamento completo, che in specie si è realizzato con

l'accreditamento della somma esatta

sul conto corrente della Cassa di compensazione il 9 agosto 2007. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava

in mora nei confronti dell'amministrazione.

Visto quanto precede, la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di

compensazione non avrebbe avuto diritto di imputargli l'importo degli interessi di mora qui contestati è errata e come tale

non deve essere tutelata.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di

compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal

1° gennaio 2005 al 9 agosto 2007 per i contributi personali da versare nel

2003, fissando in Fr. 6'071,35

gli interessi di ritardo maturati.

Occorre infine specificare che i contributi

totali dovuti dall'assicurato

sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno

utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato

con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv.

1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che

i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima

contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per

determinare l'esistenza di

interessi di mora.

2.13. Tutto ben

considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente il

summenzionato interesse di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorso deve essere

integralmente respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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