30.2008.3
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16 giugno 2008Italiano36 min
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Numero d'incarto:
30.2008.3
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a LPGA 26
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 2 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.3
tb
Lugano
16 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 10 gennaio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su
opposizione del 10 dicembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 10 luglio
2007 (doc. 8) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali di
RI 1 come indipendente per l'anno
2003. Dall'importo totale di
Fr. 71'546,55 dovuto dall'assicurato per contributi e spese, è stato
dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 24'993,20 già effettuato negli anni precedenti, per ottenere un saldo a favore
della Cassa di compensazione di Fr. 46'553,35.
Questo importo doveva essere accreditato sul
conto dell'amministrazione
entro 30 giorni dalla data della fattura.
1.2. Il 19
ottobre 2007 (doc. 7) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione che
fissava per l'anno 2003 gli
interessi di mora sul summenzionato contributo personale AVS/AI/IPG/AF che l'assicurato doveva versare a saldo,
conteggiando l'importo di Fr. 6'071,35 da pagare entro trenta giorni dalla
data della decisione.
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 10 dicembre 2007 (doc. A) della Cassa che ha
respinto la sua opposizione del 14 novembre precedente, l'assicurato ha inoltrato ricorso al TCA il 10 gennaio 2008 (doc. I), chiedendo
di annullare la richiesta dell'amministrazione
di versarle Fr. 6'071,35 a
titolo di interessi di mora sui contributi dovuti per il 2003. L'insorgente ha rilevato che all'assicurato spetta unicamente l'obbligo di presentare la dichiarazione
fiscale alla competente autorità e che quindi è colpa dell'autorità fiscale se essa ha impiegato
quattro anni per accertare l'inesistenza
di redditi straordinari e per trasmettere in ritardo alla Cassa i dati
necessari affinché quest'ultima
fissasse il contributo annuo dovuto. Dato che il versamento di interessi di
mora risulta indubbiamente imputabile a disfunzioni in seno all'amministrazione cantonale, questa lacuna
non lo deve penalizzare. Inoltre, l'imposizione di interessi di mora non avrebbe una base legale
sufficiente: l'art. 41bis cpv.
1 lett. f OAVS non poggerebbe sull'art. 26 cpv. 2 LPGA, che si riferisce agli interessi di mora sulle
prestazioni di una cassa assicuratrice e non sui contributi che deve versare l'assoggettato; peraltro, non è contemplato
in una legge formale. Come tale, questa norma è avulsa dal principio dell'azione ufficiale e pubblica di cui agli
artt. 8 e 9 LAVS nonché 17, 23 e 27 OAVS, secondo cui spetta alle Casse AVS
domandare i dati fiscale alle competenti autorità tributarie, mentre l'assicurato non ha alcuna possibilità di
intervenire sulla tempistica della procedura per l'emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi. Dato che la
prassi di "autotassazione" adottata modifica il principio di prelievo
dei contributi, questa particolarità deve essere contemplata in una legge formale
e non in una ordinanza.
1.4. Con risposta
del 30 gennaio 2008 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su
opposizione, rilevando che la delega legislativa di cui all'art. 14 LAVS è sufficiente per l'emanazione dell'art. 41bis OAVS. Ha ribadito che la richiesta di interessi di mora
si basa sul fatto che il ricorrente non ha segnalato alla Cassa, in virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le modifiche
significative riguardanti l'aumento
del suo reddito nell'anno di
contribuzione e, conseguentemente, non ha chiesto di adeguare gli acconti. Ha poi
osservato che può eseguire il calcolo degli interessi di mora solo dopo che è
venuta a conoscenza della data di accredito sul suo conto corrente dell'importo dei contributi dovuti quale conguaglio.
Infine, ha negato di aver violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. per non averlo sentito personalmente.
Il ricorrente ha chiesto
l'audizione di un teste (doc.
V).
considerato in
diritto
2.1. Il
ricorrente ha chiesto innanzitutto di sospendere la procedura fino all'emanazione, da parte del Tribunale
federale, di un giudizio riguardante proprio la fissazione di interessi di mora
in una vertenza simile giudicata dal TCA nell'ottobre 2007.
In proposito, questo Tribunale rileva che con sentenza
9C_202/2007 del 9 aprile 2008 la Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale
federale, giudicando con Corte plenaria, ha confermato l'operato di una Cassa di compensazione che
ha accollato interessi di mora a un indipendente che aveva versato
insufficienti contributi d'acconto
(art. 41bis cpv. 1 OAVS).
Non v'è pertanto motivo per ritardare ulteriormente l'evasione della presente vertenza.
2.2. L'assicurato ha fatto in secondo luogo valere
che l'amministrazione non
avrebbe esaminato nessuna delle censure sollevate in sede d'opposizione, ad eccezione della questione
della sufficiente base legale per prelevare interessi di mora (doc. I punto 4).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l'obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U
397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In specie, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione della
Cassa sono sufficientemente chiare. Essa ritiene che spettava all'assicurato
annunciarle ogni importante modifica del suo reddito, così da potere adeguare
di conseguenza le richieste d'acconto ed evitare quindi la decorrenza di
interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Nessun errore è
imputabile né alla Cassa né tanto meno all'autorità fiscale per eventuali
ritardi.
Quand'anche l'autorità amministrativa non si sia espressa esplicitamente
su ogni singola censura, l'insorgente ha comunque potuto comprendere la portata
della decisione, impugnarla ad un'istanza che del resto dispone di pieno potere
cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le proprie censure.
La Cassa di compensazione non ha pertanto commesso un diniego di
giustizia formale e, di conseguenza, la decisione impugnata non deve essere annullata.
Il TCA deve quindi entrare nel merito del ricorso.
2.3. L'art. 14
cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al
pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio
federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a),
sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento
dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett.
c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla
riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi
(lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione
di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata
abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
2.4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione
stabiliscono i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l'ultima decisione di
fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda
verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono
dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione
dei contributi d'acconto,
presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato
non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i
giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di
compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o
compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti
autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per
le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali
devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono
man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda
di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente
il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette
spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione.
Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27
cpv. 3 OAVS).
2.5. Oltre ai
citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno
modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate
in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono
pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il
pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio
o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi
arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i
contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi
sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di
compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi
compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi
interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10
novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli
interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del
1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in
vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42
OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv.
4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono
dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure
applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative
che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione
dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per
l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di perdita di guadagno
(art. 27 cpv. 2 IPG).
2.6. Nel caso in
esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione degli
interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2003.
Per quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di
acconti per complessivi Fr. 24'993,20. Il 10 luglio 2007 (doc. 8) la Cassa ha calcolato in Fr. 71'546,55 i contributi personali totali,
emettendo quindi una fattura di Fr. 46'553,35 a saldo.
Più specificatamente, il saldo dei contributi
(conguaglio) per il 2003 è stato fatturato con decisione del 10 luglio 2007 ed
il relativo importo è stato accreditato sul conto corrente postale della Cassa
il 9 agosto 2007.
Gli interessi maturati a causa della discrepanza
riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi
totali da pagare per il 2003, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati calcolati dal 1° gennaio
2005 al 9 agosto 2007, quindi su 939 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa
a saldo (Fr. 46'553,35), per un
interesse di mora del 5% pari a Fr. 6'071,35.
2.7. In merito
alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1°
gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i
contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente
dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente
dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N.
2030 CIM).
Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la
fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o
all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda
disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed
al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la
decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va evidenziato come
l’assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d’interesse nella
sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato degli
acconti insufficienti (cfr. consid. 7), siccome eccessivamente bassi.
È circostanza notoria che gli importi definitivi
dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto,
possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2) ciò
che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo il
conseguimento effettivo del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1°
gennaio 2001 dell’OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva
segnalazione da parte dell'assicurato
alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio
reddito.
Gli interessi di mora possono dunque essere
fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi
e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei
contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della
determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
2.8. A questo
proposito, l'insorgente
sostiene l'inapplicabilità dell'art. 41bis OAVS alla fattispecie, poiché
questa norma "costituisce un corpo totalmente estraneo al sistema
impositivo e di percezione dei contributi AVS previsto in generale" (doc.
Fatti
I punto 7). Inoltre, l'art.
41bis OAVS è contemplato in un'ordinanza
e non in una legge formale e quindi non ha una base legale sufficiente, dato
che l'art. 26 cpv. 2 LPGA
concerne il pagamento di interessi di mora sulle prestazioni di una Cassa e non
sui contributi che deve versare un assicurato.
Questa tesi è totalmente errata.
La nostra Massima istanza ha ribadito ancora di
recente (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008, consid. 3.1) che già prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della
LPGA, l'art. 14 cpv. 4 lett. e
LAVS costituiva la base legale formale per il prelievo degli interessi di
ritardo. L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede
che gli interessi di mora possono essere richiesti soltanto per pretese scadute
di contributi, ciò che era già naturalmente possibile sotto il vecchio diritto.
Dato che le norme d'esecuzione
dell'OAVS rimangono in vigore
anche dopo il 1° gennaio 2003 (STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 = AHI 2004 S.
257), l'art. 41bis OAVS è
ancora determinante per l'esigibilità
degli interessi di mora. Il tenore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA ("i crediti di contributi dovuti
sottostanno a interessi di mora") non impedisce infatti l'applicazione delle disposizioni d'esecuzione dell'OAVS anche dopo il 1° gennaio 2003 (STF 9C_202/2007 del 9 aprile
2008, consid. 3.2).
La LPGA non ha dunque modificato l'art. 41bis OAVS. Infatti, quest'ultimo disposto, in vigore nella sua
formulazione attuale dal 1° gennaio 2001, è una regolamentazione propria
e specifica (lex specialis) al campo dei contributi AVS/AI/IPG. Di
conseguenza, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA e del suo art.
26 cpv. 1, siccome disposto d'ordine generale applicabile a tutti i campi del diritto delle
assicurazioni sociali, non ha alcuna incidenza sulla regolamentazione
specifica in materia di contribuzione sociale degli indipendenti di cui all'art.
41bis cpv. 1 lett. f. OAVS (STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008), alla quale deve lasciare quindi spazio.
2.9. Quanto alla
contestazione dell'applicazione
dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre
evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in
virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,
stabilire i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul
reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è
altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o
persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare
i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,
in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro
disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le
modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente
funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note
(spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo
della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi
non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione
dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione
di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei
contributi d’acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo
traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per
fissare i contributi d'acconto
sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la
quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si
riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato
(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti
delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad
essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come
senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in
maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto
al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i
redditi effettivi conseguiti nel 2003 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che
la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da
versare per quell'anno.
Questa inattività, a mente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (al riguardo cfr. STF 9C_202/2007 consid. 3.4),
ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei
contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.
Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto
versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile
successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al
25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non
doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non
incorrere nella sanzione dell'accollamento
di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
In questo senso, va osservato che quando nel 2007
l'assicurato ha ricevuto la
decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare,
egli era già in ritardo con il relativo pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di
mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo
con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel
2007) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato
di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico
dell'assicurato.
Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure
il momento in cui l'assicurato
ha spedito all'autorità fiscale
le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2003A e 2003B e quando il
fisco le ha trasmesse alla Cassa.
La data della comunicazione dei redditi
conseguiti dall'assicurato da
parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente
perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare
definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le
si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente. In questo senso, le lamentele espresse dall'assicurato si rivelano essere infondate.
Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto,
a richiesta dell'amministrazione,
nell'agosto 2007. L'insorgente si è quindi trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del
citato disposto dell'OAVS.
L’interesse di mora, dunque, tende a compensare
un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul
contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente,
conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa
di congrui acconti.
2.10. È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la
decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla
Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo, come sottolineato dal ricorrente, sembrano essere divenuti particolarmente
lunghi in __________ a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in
cui si è passati dalla tassazione biennale praenumerando a quella annuale
postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3),
in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle Casse
preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione
hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle
decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio
che in __________ vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in
particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che deve essere comunque
affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla
toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa
delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe
sotto pena di versamento di interessi moratori.
Nella fattispecie, le richieste di versamento
degli acconti sono state fissate sulla base della notifica di tassazione
fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente la tassazione
1997/1998.
Più concretamente, al termine dell'anno per il quale il contributo era
chiesto, ma certamente nel 2004 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2003),
l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò
senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003A e 2003B dell'Ufficio di tassazione (per la 2003A, va osservato
che trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, essa non può
crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione
impugnabile), rispettivamente l'ispezione da parte dell'autorità fiscale eseguita (solo) nel gennaio 2007.
Il ricorrente medesimo
disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere
alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai
redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2003 prima ancora che fosse
emessa la decisione di conguaglio dei contributi personali (nel 2007).
L'assicurato, nonostante gli obblighi
fissati dall'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS - conforme all'art.
26 LPGA (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla
Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS. Se vi avesse
provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,
dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati
essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni
anno in esame e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Come detto, alla Cassa non può essere
mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione un puntuale
controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata
Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del
diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante
per l'ultima decisione di
fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che il reddito
effettivo del ricorrente conseguito nel 2003 divergeva dal reddito presumibile
fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante. Non disponendo di
dati diversi e più recenti, la Cassa non era nelle condizioni di adeguare i
contributi d'acconto (art. 24
cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi
definitivi è giunta nel 2007, ossia solo una volta conosciuto dall'amministrazione
(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) il reddito che l'insorgente ha effettivamente conseguito nell'anno 2003.
Vero è che le casse di compensazione domandano
alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo
dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le
indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2
OAVS) e che l'autorità fiscale
cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona
esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli
elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra,
ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò
non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare
convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la
percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di
determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica
attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto
permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Per
fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza
in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione
da parte dell'autorità fiscale o
mediante l'assicurato medesimo,
del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi)
adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale
ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.
Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva
sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle
tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le
concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti. Se avesse agito
in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli
interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (STF 9C_202/2007 consid. 3.4).
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni
del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.
2.11. La questione
dell'accollamento di interessi
di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21 dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella citata pronuncia di questo
Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è
espresso in merito:
" (…)
Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque
la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno
contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi
siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche
anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono
riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per
cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare
alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di
determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144
DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente
l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo
l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non
hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,
dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare
interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella
fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli
interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia
attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a
versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di
mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la
cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori
indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,
nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio
alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."
Occorre ancora evidenziare che nella decisione
impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (alla fine del 2000) tutti gli
assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli
interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che,
in virtù dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati
prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero
stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei
primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi (STCA dell’8 ottobre 2002, inc. n.
30.2002.93), il TCA aveva già
evidenziato tale informazione dell'amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.
Va comunque osservato che se l'insorgente non
avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto
come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18
gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi
citata; STCA del 14 novembre
2006, inc. n. 30.2006.46, STCA
del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18
dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto
al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse
di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati
sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al
contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha
espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
"
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle
perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,
che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse
dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale
per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli
assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far
dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del
ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni
amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione
d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi
ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi
di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto
il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento
d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte
anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione
dell'AVS.",
ed ha quindi proposto di respingere il
postulato.
Questi concetti sono stati in sostanza ripresi nella
citata sentenza del 9 aprile 2008 (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.1), in cui il
Tribunale federale ha ribadito che in merito all'obbligo di pagare degli interessi di ritardo nell'ambito dei contributi non è determinante se
la fissazione dei contributi o il pagamento degli stessi dipende da una colpa
addebitabile all'assicurato o alla
Cassa di compensazione (STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg.
consid. 4b). Siccome l'obbligo
di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile
ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente
fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.2).
Non va dimenticato in proposito che "dem
Verzugszins die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der
Hauptschuld zukommt (BGE 129 V 345 E. 4.2.1 S. 347). Die Verzugszinsen
bezwecken unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust
des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form
auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und
ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet." (STF 9C_202/2007 consid. 3.3.1).
2.12. Gli interessi
di mora regolamentati dall'art.
41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto con il pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che
fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per l'anno 2003 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi
contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisione del 10 luglio 2007 la Cassa ha
fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2003. Ciò significa dunque che non tutti i
contributi personali per quell'anno
erano già stati pagati dall'interessato.
In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di
ritardo sono dovuti sull'importo
rimasto scoperto.
Ora, l'amministrazione ha confermato che il ricorrente ha già pagato i
contributi da compensare fissati con la citata decisione. Ma, fino ad allora
(art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42
cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente (Fr. 24'993,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva
effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2003 (Fr. 71'546,55). In altri termini, il conteggio
finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 46'553,35), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 17'886.-), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il
2003 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui
contributi da compensare (Fr. 46'553,35) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato
nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far
data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2004) l'anno di contribuzione (2003), quindi dal 1° gennaio 2005
(cfr. consid. 7).
Questi interessi decorrono poi, come detto, fino
al momento del loro versamento completo, che in specie si è realizzato con
l'accreditamento della somma esatta
sul conto corrente della Cassa di compensazione il 9 agosto 2007. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava
in mora nei confronti dell'amministrazione.
Visto quanto precede, la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di
compensazione non avrebbe avuto diritto di imputargli l'importo degli interessi di mora qui contestati è errata e come tale
non deve essere tutelata.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di
compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal
1° gennaio 2005 al 9 agosto 2007 per i contributi personali da versare nel
2003, fissando in Fr. 6'071,35
gli interessi di ritardo maturati.
Occorre infine specificare che i contributi
totali dovuti dall'assicurato
sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno
utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato
con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv.
1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che
i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima
contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per
determinare l'esistenza di
interessi di mora.
2.13. Tutto ben
considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente il
summenzionato interesse di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il ricorso deve essere
integralmente respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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