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Decisione

30.2008.30

Collisione con veicolo precedentemente incorso in un incidente

18 giugno 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 70.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura ZH __________, circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso e, trovatasi

improvvisamente davanti un veicolo precedentemente incorso in un incidente,

sterzava a destra ma non era in grado di evitarlo e lo urtava”.

Fatti accertati il 24 novembre

2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 32 cpv. 1

LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare

alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità. Il conducente deve circolare a

una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio

con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio

visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non essere

stata in grado di evitare e di avere urtato un’automobile precedentemente

incorsa in un incidente che si è trovata improvvisamente davanti mentre

circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso.

L’autorità di prime cure,

nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 3

dicembre 2007, dal quale risulta che:

“__________circolava

sull’autostrada A2 in territorio di __________, direzione Sud. Proveniva da

Locarno ed era diretto a Como presso la propria residenza.

Procedeva sulla corsia

normale di marcia, ad una velocità dichiarata di 110 km/h, quando giunto all’altezza del km __________ circa, a causa di un colpo di sonno, cominciava

a spostarsi eccessivamente sulla sinistra fino a raggiungere il terrapieno

centrale con la ruota anteriore sinistra. Successivamente la sua automobile

perdeva definitivamente aderenza con il campo stradale e, malgrado il tentativo

di riprendere il controllo della stessa, collideva con la parte anteriore [con]

la barriera centrale. Dopo l’urto la vettura terminava la sua corsa

rimanendo parzialmente di traverso, rivolta contro la barriera centrale e

invadendo la carreggiata. Con l’aiuto di un utente sopraggiunto qualche istante

dopo sul posto, il veicolo veniva spostato in modo più confacente, accostandolo

parallelamente contro lo spartitraffico, rivolto in contromano. Questo in

quanto spostarlo sull’opposta corsia di emergenza era ritenuta al momento una

manovra troppo pericolosa.

__________ circolava sulla

corsia di sorpasso preceduta da un’automobile, quando quest’ultima scansava

repentinamente sulla destra la vettura del protagonista __________ ferma contro

lo spartitraffico. Sorpresa dal fatto tentava pure lei manovra di scanso senza

però riuscire ad evitarne la collisione di striscio. __________ arrestava il

suo veicolo circa 200 metri più avanti sulla corsia di emergenza.” (cfr. informazioni complementari)

4.

L’insorgente, dal canto

suo, contesta l’infrazione esaurendosi nella seguente spiegazione: “Sono

oltremodo indignata di venir multata!! Nella descrizione risulta ‘non era in

grado di evitarlo’ .. sarei anche stata in grado di sterzare più a destra, ma

facendolo avrei coinvolto altre vetture e persone nell’incidente .. c’era molto

traffico sulla corsia di destra e un gran trambusto sull’autostrada .., era

buio e pioveva, la visibilità non era ottimale. L’auto davanti a me è riuscita

a sterzare a pelo, per me era impossibile fare meglio!! L’auto ferma in mezzo

alla corsia era completamente buia, come un cadavere di auto.” (cfr.

ricorso)

5.

La legge impone ai

conducenti di veicoli a motore di costantemente padroneggiare il loro veicolo,

in modo da potersi conformare ai doveri di prudenza. In particolare, come visto

sopra, i conducenti devono circolare a una velocità adatta alle circostanze e

potersi fermare nello spazio visibile, rispettivamente nella metà dello spazio

visibile qualora l’incrocio con altri veicoli è difficile.

Padroneggiare costantemente un

veicolo in movimento significa che il conducente deve essere in grado, in ogni

momento, di servirsi dei suoi comandi in modo da poter reagire correttamente

quando si trova confrontato a un pericolo qualunque (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31, n. 2). A seconda delle

circostanze, la giurisprudenza ammette una manovra inappropriata quale motivo

giustificativo, quando ciò è la conseguenza del comportamento insolito,

inatteso, improvviso e pericoloso di un altro utente della strada (DTF 83 IV

83, 97 IV 161, 97 IV 168). Questo fatto giustificativo non sarà tuttavia

ammesso se il conducente si è volontariamente posto in una situazione

pericolosa, ad esempio in caso di velocità eccessiva (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31, n.

3.1

).

Il conducente deve pertanto circolare

a una velocità adeguata alle circostanze. Non esistendo a priori una velocità

adeguata, rispettivamente una velocità eccessiva, queste nozioni astratte

devono essere valutate di caso in caso, basandosi sulle circostanze concrete.

Tuttavia, è considerata come adeguata la velocità che permette a un conducente

di arrestare il proprio veicolo nello spazio visibile, rispettivamente nella

metà dello spazio visibile in caso di incrocio difficile, e in funzione dei

rischi prevedibili (art. 4 cpv. 1 ONC; cfr. Bussy/Rusconi,

op. cit., ad art. 32, n. 1.16).

6.

In concreto, la

ricorrente procedeva alla velocità dichiarata di circa 120 km/h su

un’autostrada di notte e con pioggia e quindi per sua stessa ammissione con

visibilità non ottimale; in più vi era sulla corsia di destra molto traffico e

per usare le parole dell’insorgente “un gran trambusto”.

In siffatte condizioni la

velocità di 120 km/h, di per sé non illecita, non è da ritenere adeguata,

perché non permette, tenuto conto della portata dei fari anabbaglianti, di

arrestare il veicolo di fronte a un ostacolo improvviso che può presentarsi

anche sulle autostrade (cfr. al proposito DTF 93 IV 115).

L’inadeguatezza della velocità

della ricorrente, unita verosimilmente anche a una insufficiente distanza dal

veicolo che la precedeva, è d’altronde comprovata dal fatto che coloro che

hanno raggiunto il luogo prima di lei non hanno colliso con l’automobile ferma.

Infatti né la persona che è sopraggiunta fermandosi ad aiutare il protagonista

del primo incidente, né, visto che vi era traffico intenso e che lo spostamento

del veicolo ha richiesto un certo tempo, chi è arrivato in seguito, né in

particolare il conducente della vettura che precedeva l’insorgente hanno

cozzato contro l’ostacolo.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratale dall’autorità di prime cure.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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