30.2008.30
Collisione con veicolo precedentemente incorso in un incidente
18 giugno 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.30
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, PRPEN
Titolo:
Collisione con veicolo precedentemente incorso in un incidente
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2008.30
2395/802
Bellinzona
18
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 gennaio 2008 n. 2395/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura ZH __________, circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso e, trovatasi
improvvisamente davanti un veicolo precedentemente incorso in un incidente,
sterzava a destra ma non era in grado di evitarlo e lo urtava”.
Fatti accertati il 24 novembre
2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 32 cpv. 1
LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare
alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità. Il conducente deve circolare a
una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio
con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio
visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non essere
stata in grado di evitare e di avere urtato un’automobile precedentemente
incorsa in un incidente che si è trovata improvvisamente davanti mentre
circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso.
L’autorità di prime cure,
nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 3
dicembre 2007, dal quale risulta che:
“__________circolava
sull’autostrada A2 in territorio di __________, direzione Sud. Proveniva da
Locarno ed era diretto a Como presso la propria residenza.
Procedeva sulla corsia
normale di marcia, ad una velocità dichiarata di 110 km/h, quando giunto all’altezza del km __________ circa, a causa di un colpo di sonno, cominciava
a spostarsi eccessivamente sulla sinistra fino a raggiungere il terrapieno
centrale con la ruota anteriore sinistra. Successivamente la sua automobile
perdeva definitivamente aderenza con il campo stradale e, malgrado il tentativo
di riprendere il controllo della stessa, collideva con la parte anteriore [con]
la barriera centrale. Dopo l’urto la vettura terminava la sua corsa
rimanendo parzialmente di traverso, rivolta contro la barriera centrale e
invadendo la carreggiata. Con l’aiuto di un utente sopraggiunto qualche istante
dopo sul posto, il veicolo veniva spostato in modo più confacente, accostandolo
parallelamente contro lo spartitraffico, rivolto in contromano. Questo in
quanto spostarlo sull’opposta corsia di emergenza era ritenuta al momento una
manovra troppo pericolosa.
__________ circolava sulla
corsia di sorpasso preceduta da un’automobile, quando quest’ultima scansava
repentinamente sulla destra la vettura del protagonista __________ ferma contro
lo spartitraffico. Sorpresa dal fatto tentava pure lei manovra di scanso senza
però riuscire ad evitarne la collisione di striscio. __________ arrestava il
suo veicolo circa 200 metri più avanti sulla corsia di emergenza.” (cfr. informazioni complementari)
4.
L’insorgente, dal canto
suo, contesta l’infrazione esaurendosi nella seguente spiegazione: “Sono
oltremodo indignata di venir multata!! Nella descrizione risulta ‘non era in
grado di evitarlo’ .. sarei anche stata in grado di sterzare più a destra, ma
facendolo avrei coinvolto altre vetture e persone nell’incidente .. c’era molto
traffico sulla corsia di destra e un gran trambusto sull’autostrada .., era
buio e pioveva, la visibilità non era ottimale. L’auto davanti a me è riuscita
a sterzare a pelo, per me era impossibile fare meglio!! L’auto ferma in mezzo
alla corsia era completamente buia, come un cadavere di auto.” (cfr.
ricorso)
5.
La legge impone ai
conducenti di veicoli a motore di costantemente padroneggiare il loro veicolo,
in modo da potersi conformare ai doveri di prudenza. In particolare, come visto
sopra, i conducenti devono circolare a una velocità adatta alle circostanze e
potersi fermare nello spazio visibile, rispettivamente nella metà dello spazio
visibile qualora l’incrocio con altri veicoli è difficile.
Padroneggiare costantemente un
veicolo in movimento significa che il conducente deve essere in grado, in ogni
momento, di servirsi dei suoi comandi in modo da poter reagire correttamente
quando si trova confrontato a un pericolo qualunque (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31, n. 2). A seconda delle
circostanze, la giurisprudenza ammette una manovra inappropriata quale motivo
giustificativo, quando ciò è la conseguenza del comportamento insolito,
inatteso, improvviso e pericoloso di un altro utente della strada (DTF 83 IV
83, 97 IV 161, 97 IV 168). Questo fatto giustificativo non sarà tuttavia
ammesso se il conducente si è volontariamente posto in una situazione
pericolosa, ad esempio in caso di velocità eccessiva (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31, n.
3.1
).
Il conducente deve pertanto circolare
a una velocità adeguata alle circostanze. Non esistendo a priori una velocità
adeguata, rispettivamente una velocità eccessiva, queste nozioni astratte
devono essere valutate di caso in caso, basandosi sulle circostanze concrete.
Tuttavia, è considerata come adeguata la velocità che permette a un conducente
di arrestare il proprio veicolo nello spazio visibile, rispettivamente nella
metà dello spazio visibile in caso di incrocio difficile, e in funzione dei
rischi prevedibili (art. 4 cpv. 1 ONC; cfr. Bussy/Rusconi,
op. cit., ad art. 32, n. 1.16).
6.
In concreto, la
ricorrente procedeva alla velocità dichiarata di circa 120 km/h su
un’autostrada di notte e con pioggia e quindi per sua stessa ammissione con
visibilità non ottimale; in più vi era sulla corsia di destra molto traffico e
per usare le parole dell’insorgente “un gran trambusto”.
In siffatte condizioni la
velocità di 120 km/h, di per sé non illecita, non è da ritenere adeguata,
perché non permette, tenuto conto della portata dei fari anabbaglianti, di
arrestare il veicolo di fronte a un ostacolo improvviso che può presentarsi
anche sulle autostrade (cfr. al proposito DTF 93 IV 115).
L’inadeguatezza della velocità
della ricorrente, unita verosimilmente anche a una insufficiente distanza dal
veicolo che la precedeva, è d’altronde comprovata dal fatto che coloro che
hanno raggiunto il luogo prima di lei non hanno colliso con l’automobile ferma.
Infatti né la persona che è sopraggiunta fermandosi ad aiutare il protagonista
del primo incidente, né, visto che vi era traffico intenso e che lo spostamento
del veicolo ha richiesto un certo tempo, chi è arrivato in seguito, né in
particolare il conducente della vettura che precedeva l’insorgente hanno
cozzato contro l’ostacolo.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratale dall’autorità di prime cure.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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