30.2008.301
Appoggiare i piedi sul sedile del treno
4 maggio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2008.301
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, PRPEN
Titolo:
Appoggiare i piedi sul sedile del treno
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 18 cpv. 1 LTP
art. 51 cpv. 1 let. a LTP
Incarto
n.
30.2008.301
33777/808
Bellinzona
4 maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 dicembre 2008
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
12 dicembre 2008 n. 33777/808 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 28 gennaio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 12
dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti
accertati il 6 agosto 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le
disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i
piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade
ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1, per il tramite del padre, si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento;
che la Sezione della
circolazione, con comunicazione 28 gennaio 2009, si astiene dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che con processo verbale del
Fatti
19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino,
Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della
circolazione per inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel
senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv.
1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le
disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i
piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la denuncia è avvenuta in
applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati
art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la Sezione della
circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato
l’insorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla
polizia delle strade ferrate, come pure dell’art. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31,
che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il
rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8
dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale
delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità
competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il “Dipartimento di
polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona”;
che in concreto va subito
detto che l’insorgente all’epoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per
cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS
311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica
precisamente alle persone minorenni nel senso dell’art. 3 cpv. 1 DPMin che
hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o
cantonale (art. 1);
che trattandosi della
giurisdizione penale minorile, l’art. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura
dei minorenni (LMM) riserva all’autorità amministrativa designata dal Consiglio
di Stato (e meglio all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione,
Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi
alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);
che non rientrando la
fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la
competenza dell’autorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12
dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3.
ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez,
Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che, a ben vedere, si
giungerebbe ad analoga conclusione quand’anche il multato fosse stato
maggiorenne;
che, in effetti, l’art. 6
della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella
decisione è stato abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1°
gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dell’art. 5 dell’Istruzione
sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la
Considerandi
sua validità giuridica;
che non tornando pertanto
applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì
unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di
parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al
trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la
fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1
della Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per l’art.
7.
LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare
le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di
circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le
contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è
data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha
affidato all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza
di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di
circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega
legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla
legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base
legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di
istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come
quella qui in esame;
che qualora fosse creata una
norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla
magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da
un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità; tuttavia, alla stato
attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità
giudiziarie;
che, infine, a titolo abbondanziale,
si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo all’esame di
merito;
che l’insorgente si proclama
estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo
dell’infrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a
sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre
2008.
di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una
pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di
tre persone;
che in concreto non v’è motivo
di dubitare dell’assunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che,
come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza
procedere all’accertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra l’altro
fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile
procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio
2009.
della Polizia ferroviaria Ticino);
che in siffatte evenienze
l’insorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dall’addebito mossogli;
che in conclusione si
giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata
competenza ratione materiae della Sezione della circolazione, senza
tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dell’incarto alla Magistratura
dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;
che visto l’esito del gravame
non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge
federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della
polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100
cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
per sé e per il figlio Carlo,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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