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Decisione

30.2008.301

Appoggiare i piedi sul sedile del treno

4 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino,

Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della

circolazione per inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel

senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv.

1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le

disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i

piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;

che la denuncia è avvenuta in

applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati

art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;

che la Sezione della

circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato

l’insorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla

polizia delle strade ferrate, come pure dell’art. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31,

che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il

rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8

dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale

delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità

competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il “Dipartimento di

polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona”;

che in concreto va subito

detto che l’insorgente all’epoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per

cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS

311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica

precisamente alle persone minorenni nel senso dell’art. 3 cpv. 1 DPMin che

hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o

cantonale (art. 1);

che trattandosi della

giurisdizione penale minorile, l’art. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura

dei minorenni (LMM) riserva all’autorità amministrativa designata dal Consiglio

di Stato (e meglio all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione,

Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi

alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);

che non rientrando la

fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la

competenza dell’autorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12

dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3.

ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez,

Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);

che, a ben vedere, si

giungerebbe ad analoga conclusione quand’anche il multato fosse stato

maggiorenne;

che, in effetti, l’art. 6

della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella

decisione è stato abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1°

gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dell’art. 5 dell’Istruzione

sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la

Considerandi

sua validità giuridica;

che non tornando pertanto

applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì

unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di

parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene

alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al

trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la

fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1

della Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;

che è ben vero che per l’art.

7.

LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare

le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di

circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le

contravvenzioni;

che, per i casi in cui non è

data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha

affidato all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza

di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di

circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei

conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);

che, tuttavia, la delega

legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla

legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base

legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di

istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come

quella qui in esame;

che qualora fosse creata una

norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla

magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da

un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità; tuttavia, alla stato

attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità

giudiziarie;

che, infine, a titolo abbondanziale,

si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo all’esame di

merito;

che l’insorgente si proclama

estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo

dell’infrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a

sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre

2008.

di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una

pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di

tre persone;

che in concreto non v’è motivo

di dubitare dell’assunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che,

come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza

procedere all’accertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra l’altro

fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile

procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio

2009.

della Polizia ferroviaria Ticino);

che in siffatte evenienze

l’insorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dall’addebito mossogli;

che in conclusione si

giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata

competenza ratione materiae della Sezione della circolazione, senza

tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dell’incarto alla Magistratura

dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;

che visto l’esito del gravame

non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge

federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della

polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100

cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è dichiarata nulla.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

per sé e per il figlio Carlo,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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