30.2008.304
Posteggiare su un posto di parcheggio riservato agli invalidi
11 giugno 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2008.304
Data decisione, Autorità:
11.06.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un posto di parcheggio riservato agli invalidi
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 1bis OSSTR
Incarto
n.
30.2008.304
32775/802
Bellinzona
11
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 dicembre 2008 presentato da
RI 1 ,
rappr. da: RA 1,
,
contro
la decisione 5
dicembre 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 4 marzo 2009
della Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
A. La Sezione della circolazione con decisione 5 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 20.--,
per i seguenti motivi:
“Ha posteggiato il veicolo __________
su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti
accertati il 9 settembre 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
La Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 la
multa impugnata considerando che “nei termini di legge assegnati non sono
state presentate osservazioni”. La ricorrente contesta quest’ultima
circostanza, richiamando due suoi scritti, datati 24 settembre e 29 ottobre
2008.
e spediti al Municipio di __________, in cui aveva espresso il proprio
dissenso per rapporto all’infrazione ascrittale.
3.
A seguito dei fatti accertati, il 20 ottobre 2008 la Polizia comunale di __________ ha aperto nei confronti di RI 1 una procedura ordinaria
mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, assegnando alla stessa
un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che
trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato
trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. l’avvertenza di cui al rapporto
di contravvenzione).
Entro questo
termine l’insorgente non ha presentato alcuna presa di posizione all’indirizzo
della Polizia comunale, ma si è unicamente rivolta ad un’autorità - il
Municipio - completamente estranea al procedimento. La Polizia comunale non ha quindi mai ricevuto osservazioni della ricorrente da trasmettere alla
Sezione della circolazione, cui di conseguenza è stato inviato il solo rapporto
di contravvenzione. In questo senso è pertanto del tutto corretta l’asserzione
dell’autorità di prime cure secondo cui l’insorgente, nel termine assegnato,
non ha presentato osservazioni.
4.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggio agli
invalidi bisogna applicare al segnale “Parcheggio” (4.17), presso i posti in
questione, il cartello complementare “Invalidi” (5.14). In tali posteggi è
autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona
invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare
l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera
ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una
determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1bis
terza frase OSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta
un’iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere
o salire i passeggeri e caricare o scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli
non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio, fino a 60 minuti, di un veicolo non autorizzato su
un posto riservato agli invalidi, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione
pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).
5.
La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla
multata di avere parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.
6.
La ricorrente, dal canto
suo, non contesta di per sé di avere lasciato il proprio veicolo in un posto
riservato agli invalidi, ma rileva come la sosta sia durata un paio di minuti soltanto,
ovvero il tempo di fermarsi, accompagnare la figlia al vicino asilo e fare
ritorno alla vettura per ripartire. Tale circostanza, unitamente allo stato
particolare (gravidanza) in cui l’insorgente versava e al fatto che un secondo
stallo per gli invalidi era comunque ancora libero, avrebbe dovuto essere presa
in considerazione dall’autorità amministrativa.
7.
Come già esposto in
precedenza, le norme sulla segnaletica stradale sanciscono che negli stalli
riservati agli invalidi è consentito il parcheggio unicamente a chi è invalido
o a chi accompagna persone invalide, eccettuate le operazioni destinate a far
salire e scendere i passeggeri o a caricare e scaricare merci, purché i
titolari di tali stalli non ne siano ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda
frase OSStr). La nozione di assenza di impedimenti per i beneficiari di stalli
riservati da parte di altri utenti della strada in sosta, va interpretata in
modo restrittivo (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3a ed., n. 3.1 ad art. 79 OSStr).
La sosta destinata soltanto a
far salire o scendere i passeggeri (che l’art. 19 cpv. 1 ONC esclude dalla
nozione stessa di parcheggio) non implica forzatamente che il conducente
rimanga all’interno del veicolo; egli deve però restare nelle sue immediate
vicinanze. Il conducente può quindi scendere dalla vettura per aiutare a salire
e scendere i passeggeri, oppure per deporre o estrarre le loro valigie nel
bagagliaio. In talune circostanze può pure allontanarsi di qualche passo dal
veicolo, per accogliere o lasciare i passeggeri - in modo particolare persone
anziane o con difficoltà motorie - in un luogo adatto, come per esempio
l’ingresso di un edificio prossimo (DTF 122 V 138).
8.
Considerate, in
particolare, l’ubicazione del posteggio (cfr. la planimetria annessa al
rapporto di controsservazioni) e l’ora in cui l’agente denunciante ha accertato
i fatti (le 09.00, senz’altro compatibile con l’orario di apertura dell’asilo),
le spiegazioni fornite da RI 1, madre pure di una bambina che all’epoca aveva
poco meno di 4 anni, appaiono credibili.
Ciononostante, alla luce delle
circostanze e della giurisprudenza citata, l’operazione eseguita dalla
ricorrente non risulta conforme alle norme sulla circolazione stradale,
configurando di conseguenza l’infrazione imputatale. L’insorgente non si è
segnatamente allontanata dalla sua vettura per qualche istante e di pochi passi
soltanto; lei stessa (doc. C) ha riconosciuto che andata, consegna della figlia
alla maestra e ritorno al veicolo hanno in ogni caso richiesto un paio di
minuti e che l’asilo dista dal posteggio già una ventina di metri. Quest’ultima
circostanza suggerisce come, anche qualora si volesse ammettere che, in caso di
necessità, la ricorrente sarebbe stata reperibile se un conducente avesse
attirato la sua attenzione (peraltro inevitabilmente distratta dall’atto di
affidare la figlia alla maestra), per esempio utilizzando gli avvisatori
acustici, al fine di spostare la macchina, la sua reazione non avrebbe comunque
potuto essere immediata come inteso dall’art. 79 cpv. 4 OSStr.
La fermata effettuata da RI 1
non è in definitiva assimilabile ad una semplice sosta per far salire o
scendere i passeggeri, consentita in quanto tale sullo stallo in oggetto.
Costituisce invece un parcheggio sopra un posto che, poiché riservato a una
determinata categoria di persone, la ricorrente non poteva occupare.
9.
Visto quanto precede il
ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Dispositivo
Per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr, 17 cpv. 3 e 18 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
, ,
, ,
,.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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