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Decisione

30.2008.304

Posteggiare su un posto di parcheggio riservato agli invalidi

11 giugno 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 9 settembre 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

La Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 la

multa impugnata considerando che “nei termini di legge assegnati non sono

state presentate osservazioni”. La ricorrente contesta quest’ultima

circostanza, richiamando due suoi scritti, datati 24 settembre e 29 ottobre

2008.

e spediti al Municipio di __________, in cui aveva espresso il proprio

dissenso per rapporto all’infrazione ascrittale.

3.

A seguito dei fatti accertati, il 20 ottobre 2008 la Polizia comunale di __________ ha aperto nei confronti di RI 1 una procedura ordinaria

mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, assegnando alla stessa

un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che

trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato

trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. l’avvertenza di cui al rapporto

di contravvenzione).

Entro questo

termine l’insorgente non ha presentato alcuna presa di posizione all’indirizzo

della Polizia comunale, ma si è unicamente rivolta ad un’autorità - il

Municipio - completamente estranea al procedimento. La Polizia comunale non ha quindi mai ricevuto osservazioni della ricorrente da trasmettere alla

Sezione della circolazione, cui di conseguenza è stato inviato il solo rapporto

di contravvenzione. In questo senso è pertanto del tutto corretta l’asserzione

dell’autorità di prime cure secondo cui l’insorgente, nel termine assegnato,

non ha presentato osservazioni.

4.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggio agli

invalidi bisogna applicare al segnale “Parcheggio” (4.17), presso i posti in

questione, il cartello complementare “Invalidi” (5.14). In tali posteggi è

autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona

invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare

l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera

ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una

determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1bis

terza frase OSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta

un’iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere

o salire i passeggeri e caricare o scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli

non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio, fino a 60 minuti, di un veicolo non autorizzato su

un posto riservato agli invalidi, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione

pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).

5.

La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla

multata di avere parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.

6.

La ricorrente, dal canto

suo, non contesta di per sé di avere lasciato il proprio veicolo in un posto

riservato agli invalidi, ma rileva come la sosta sia durata un paio di minuti soltanto,

ovvero il tempo di fermarsi, accompagnare la figlia al vicino asilo e fare

ritorno alla vettura per ripartire. Tale circostanza, unitamente allo stato

particolare (gravidanza) in cui l’insorgente versava e al fatto che un secondo

stallo per gli invalidi era comunque ancora libero, avrebbe dovuto essere presa

in considerazione dall’autorità amministrativa.

7.

Come già esposto in

precedenza, le norme sulla segnaletica stradale sanciscono che negli stalli

riservati agli invalidi è consentito il parcheggio unicamente a chi è invalido

o a chi accompagna persone invalide, eccettuate le operazioni destinate a far

salire e scendere i passeggeri o a caricare e scaricare merci, purché i

titolari di tali stalli non ne siano ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda

frase OSStr). La nozione di assenza di impedimenti per i beneficiari di stalli

riservati da parte di altri utenti della strada in sosta, va interpretata in

modo restrittivo (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière,

Commentaire, 3a ed., n. 3.1 ad art. 79 OSStr).

La sosta destinata soltanto a

far salire o scendere i passeggeri (che l’art. 19 cpv. 1 ONC esclude dalla

nozione stessa di parcheggio) non implica forzatamente che il conducente

rimanga all’interno del veicolo; egli deve però restare nelle sue immediate

vicinanze. Il conducente può quindi scendere dalla vettura per aiutare a salire

e scendere i passeggeri, oppure per deporre o estrarre le loro valigie nel

bagagliaio. In talune circostanze può pure allontanarsi di qualche passo dal

veicolo, per accogliere o lasciare i passeggeri - in modo particolare persone

anziane o con difficoltà motorie - in un luogo adatto, come per esempio

l’ingresso di un edificio prossimo (DTF 122 V 138).

8.

Considerate, in

particolare, l’ubicazione del posteggio (cfr. la planimetria annessa al

rapporto di controsservazioni) e l’ora in cui l’agente denunciante ha accertato

i fatti (le 09.00, senz’altro compatibile con l’orario di apertura dell’asilo),

le spiegazioni fornite da RI 1, madre pure di una bambina che all’epoca aveva

poco meno di 4 anni, appaiono credibili.

Ciononostante, alla luce delle

circostanze e della giurisprudenza citata, l’operazione eseguita dalla

ricorrente non risulta conforme alle norme sulla circolazione stradale,

configurando di conseguenza l’infrazione imputatale. L’insorgente non si è

segnatamente allontanata dalla sua vettura per qualche istante e di pochi passi

soltanto; lei stessa (doc. C) ha riconosciuto che andata, consegna della figlia

alla maestra e ritorno al veicolo hanno in ogni caso richiesto un paio di

minuti e che l’asilo dista dal posteggio già una ventina di metri. Quest’ultima

circostanza suggerisce come, anche qualora si volesse ammettere che, in caso di

necessità, la ricorrente sarebbe stata reperibile se un conducente avesse

attirato la sua attenzione (peraltro inevitabilmente distratta dall’atto di

affidare la figlia alla maestra), per esempio utilizzando gli avvisatori

acustici, al fine di spostare la macchina, la sua reazione non avrebbe comunque

potuto essere immediata come inteso dall’art. 79 cpv. 4 OSStr.

La fermata effettuata da RI 1

non è in definitiva assimilabile ad una semplice sosta per far salire o

scendere i passeggeri, consentita in quanto tale sullo stallo in oggetto.

Costituisce invece un parcheggio sopra un posto che, poiché riservato a una

determinata categoria di persone, la ricorrente non poteva occupare.

9.

Visto quanto precede il

ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr).

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr, 17 cpv. 3 e 18 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

, ,

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Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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