30.2008.32
Bruciare scarti di cantiere e di imballaggi in un impianto di combustione di fabbricazione artigianale
7 maggio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2008.32
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, PRPEN
Titolo:
Bruciare scarti di cantiere e di imballaggi in un impianto di combustione di fabbricazione artigianale
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 61 cpv. 1 let. f LPAMB
Incarto
n.
30.2008.32
2825/UPA
Bellinzona
7
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 11 febbraio 2008 presentato
da
RI 1 domiciliato a
contro
la decisione 23
gennaio 2008 emessa dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e
del suolo, Bellinzona,
viste le osservazioni
27 febbraio 2008 presentate dalla Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che
con decisione 23 gennaio 2008 (n. 2825/UPA) la Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo ha inflitto a RI 1, __________, nella sua
qualità di amministratore unico della __________, __________, una multa di
fr. 9’000.--, con accollamento di una tassa per le spese amministrative di
complessivi fr. 160.--, per violazione, da parte della __________, dell’art.
30c cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente e dell’art.
26a dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;
che,
con la medesima decisione, è stata pure inflitta una multa di fr. 1’000.-- al
signor __________, __________, nella sua qualità di responsabile del negozio __________;
che
l’infrazione contestata consiste nella ripetuta combustione di scarti di
cantiere e di imballaggi nei giorni precedenti il 10 dicembre 2007
nell’impianto di combustione di fabbricazione artigianale posato al mappale n. __________
RFD del Comune di __________;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61
lettera f della LPAmb, degli art. 1, 26a, delle cifre 521 e seguenti
dell’allegato 3 e della cifra 3 dell’allegato 5 dell’OIAt, nonché dell’art. 3
cpv. 3 del Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della
Legge sulla protezione dell’ambiente;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’11 febbraio 2008, con il
quale ha chiesto l’annullamento della decisione nella misura in cui gli commina
la multa e pone a suo carico la tassa per le spese amministrative;
che
nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2008 la Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo ha postulato la reiezione del gravame;
considerato in diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine;
che, giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha
la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia
rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125
Fatti
I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124
I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d);
che
la documentazione (doc. 1-14) prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli
atti. Non si ritiene per contro necessario procedere al complemento istruttorio
da lui postulato - audizione del signor __________ - in quanto non è
suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio oltre a
quanto già emerge dall’incarto;
che
pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che,
giusta l’art. 30c cpv. 2 LPAmb, i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli
impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai
boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive;
che,
secondo l’art. 26a OIAt, i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a
decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è
fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11;
che,
ai sensi della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati
con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5
cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea
all’incenerimento in tali impianti;
che,
ai sensi della cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati
legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia
che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett.
a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets,
pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett.
b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello
industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un
procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti
organo-alogenati (lett. c);
che,
per la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati
legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla
ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello
costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come
pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1;
che,
per la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri
materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname
impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a
getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (n.
1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con
prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (n. 2), i
miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il
legname di scarto secondo la lettera a (n. 3);
che,
ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb, chiunque, intenzionalmente,
incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti, è punito con la multa.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (cpv. 2). Il
tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3);
che,
in virtù dei combinati disposti degli art. 27 cpv. 2 LaLPAmb e 3 cpv. 3
RLaPAmb, le contravvenzioni punite dalla Legge federale (art. 61 LPAmb) sono
perseguite dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
(SPAAS);
che
nella presente fattispecie l’autorità di prime cure, come visto, attribuisce la
responsabilità al multato, per la sua qualità di amministratore unico della
società, dell’incenerimento di scarti di cantiere e di imballaggi;
che
in data 10 dicembre 2007 la SPASS ha esperito un sopralluogo presso lo stabile
di cui al mapp. n. __________ RFD di __________, preso in locazione dalla ditta
__________, constatando la presenza di un impianto di combustione artigianale
nel quale venivano bruciati combustibili solidi. Nel contempo l’ispezione ha
permesso di accertare che in tale macchinario venivano inceneriti legnami di
scarto e rifiuti di imballaggi;
che
l’intervento della SPASS si era reso necessario dopo la segnalazione da parte
dei responsabili del __________, situato in un immobile adiacente;
che
agli atti vi sono le inequivocabili fotografie inviate per posta elettronica
dal signor __________ in data 29 novembre 2007, che attestano la commissione
dell’atto illecito;
che
dal sopralluogo e dalla successiva analisi delle ceneri - nelle quali sono
state rinvenute grosse quantità di corpi estranei quali chiodi, viti, graffe
metalliche, blocchetti di calcestruzzo, ecc. - è stato possibile appurare che
nell’impianto, non dotato di un cinerario, sono stati bruciati almeno kg 1’200
Considerandi
di legname;
che,
con scritto 12 febbraio 2008, il signor __________, responsabile del negozio __________
di via __________ a __________, gestito dalla __________, ha ammesso di aver
utilizzato nell’impianto in questione del materiale non consentito dalla legge,
ma di averlo fatto senza intenzione e volontà di eludere le norme in vigore o
di inquinare. Egli ha asserito di aver utilizzato, sino a fine novembre 2007,
solo legna da ardere acquistata dalla __________ e che il materiale non idoneo
gli è stato consegnato nei giorni 7/10 novembre 2007 (doc. 11 allegato al
ricorso 11 febbraio 2008);
che
sussistono quindi prove inconfutabili della violazione delle disposizioni di
legge summenzionate;
che
il ricorrente ha contestato la decisione nei suoi confronti sostenendo la
mancata consapevolezza di quanto veniva effettuato dal dipendente __________ e
quindi l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla condanna penale;
che
il ricorrente è amministratore unico della società, mentre de facto, l’attività
del negozio __________ era gestita dal signor __________;
che,
a mente dell’art. 6 cpv. 1 DPA, se l’infrazione è commessa nella
gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome
collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di
persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze
d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano
alle persone fisiche che l’hanno commessa;
che
il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un
obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario
o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni
penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza
(art. 6 cpv. 2 DPA);
che
l’art. 6 cpv. 3 DPA stabilisce che se il padrone d’azienda, il datore di
lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una
società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una
comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 debba essere
applicato agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione,
alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli;
che
nel caso in esame l’accusato, amministratore unico con diritto di firma
individuale della __________, è l’organo esecutivo della predetta società; di
conseguenza è perseguibile ai sensi dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA
testé citati;
che,
per dottrina e giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche
se non è a conoscenza dell’infrazione (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna
1998, pag. 16). Ciò comporta che una persona fisica che, nella sua veste di
amministratore di una società, viene meno ai suoi obblighi di istruzione e di
controllo verso i dipendenti, è punibile per la commissione di un reato
avvenuta nell’ambito delle attività della persona giuridica in questione;
che
deve essere considerato perturbatore non solo chi ha cagionato il perturbamento
o il pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato
luogo alla situazione lesiva (DTF 91 I 302). Il ricorrente, nella sua qualità
di amministratore unico, aveva l’obbligo di sorvegliare l’attività della
società, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto tutti gli aspetti
connessi alla gestione del negozio. Responsabile per i pericoli derivanti da
una determinata situazione è in primo luogo, secondo l’unanime dottrina, il
proprietario della cosa dalla quale è scaturito il problema, rispettivamente colui
che ha la disponibilità fattuale sulla stessa, ad esempio l’inquilino,
l’affittuario o l’amministratore (Drews-Wacke, Allgemeines Polizeirecht, 7a
ed., pag. 235, DTF 101 Ib 410);
che
nel caso in esame l’accusato, essendo informato della presenza dell’impianto di
combustione, avrebbe dovuto e potuto perlomeno istruire i suoi dipendenti sul
tipo di legname adatto alla combustione secondo la legislazione federale
e cantonale in materia. In effetti è un dato di fatto che il legname di scarto sia
stato inserito nella caldaia da persone per il cui operato il ricorrente è
oggettivamente responsabile;
che
nulla cambia per il fatto che il reato sia stato commesso dai dipendenti e dal
ricorrente per negligenza, in quanto l’azione in questione è
punibile anche in una simile fattispecie (art. 61 cpv. 2 LPAmb; Hauri, op.
cit., pag. 18);
che
non vanno sottovalutati il grande quantitativo di materiale di scarto bruciato
(kg 1'200), così come di quello presente in occasione del sopralluogo e già
ridotto a dimensioni d’infornamento. Essi sono indice di un uso sistematico di
combustibile non consono ai dettami di legge;
che,
sulla scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non
sussiste dubbio alcuno circa la commissione da parte del ricorrente
dell’infrazione rimproveratagli;
che
ciononostante la pena proposta appare essere troppo severa. Essa non è
proporzionale a quella di fr. 1'000.-- comminata al signor __________, autore
materiale dell’infrazione e non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente.
D’altro canto non si può dimenticare che quest’ultimo è l’unico organo della
società e deve sopportare responsabilità maggiori rispetto ad un dipendente;
che,
tutto ciò considerato, si giustifica pertanto
condannare l’imputato ad una multa di fr 3'000.--;
che
la tassa di giustizia e spese della presente procedura vanno poste a carico
della parte soccombente (art. 15 LPContr). Esse devono essere fissate, tenuto
conto dell’esito del gravame, in fr. 300.--;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2 e 61
lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg dell’allegato 3 e cifra 3
dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb; art. 6 DPA, art. 1 e segg
LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è parzialmente riformata nel senso che a RI 1
è inflitta una multa di fr. 3’000.--, oltre agli oneri di primo grado di
complessivi fr. 160.--.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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