30.2008.33
Posteggio su una linea vietante la fermata
18 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2008.33
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggio su una linea vietante la fermata
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
art. 79 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.33
1484/807
Bellinzona
18
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 gennaio 2008 n. 1484/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata”.
Fatti accertati il 9 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2
lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee gialle
continue dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto volontario – e
di riflesso il parcheggio (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC) – nel posto indicato
(art. 79 cpv. 6 OSStr). E’ altresì vietato fermarsi dove il veicolo potrebbe
essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il parcheggio su una linea vietante la fermata fino a 60 minuti,
l'allegato all'Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 241.1).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata in via __________ ad __________.
4.
Il ricorrente non
contesta di aver lasciato il suo veicolo sulla linea in questione, ma si
giustifica nel seguente modo: “con la presente vorrei chiedere la revoca
della multa sopraccitata in quanto il sottoscritto stava scaricando materiale
pesante presso un residente in via __________. Essendo occupati tutti i
parcheggi nelle prossimità dell’abitazione, per agevolare il trasporto a mano
di oggetti pesanti il sottoscritto si è permesso di sostare il tempo necessario
allo scarico avendo comunque premura di non disturbare la viabilità.” (cfr.
osservazioni 3 dicembre 2007)
5.
Chiamato a esprimersi
sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha precisato che “durante
il 1. controllo alle ore 21.15 e il 2. controllo [alle] ore 21.40 non vi
è stato nessun movimento di carico e scarico.” (cfr. contro-osservazioni 13
dicembre 2007).
6.
Ciò posto, va detto che
in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente di polizia o di persone abilitate al rilevamento di infrazioni della
circolazione stradale non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle
argomentazioni sollevate dal multato.
In concreto, l’agente ha
eseguito una constatazione del traffico stazionario e quindi di facile momento,
potendo accertare che il veicolo era stazionato sulla linea vietante la fermata
in due distinte occasioni a 25 minuti di distanza una dall’altra, senza che si
potesse notare una qualsivoglia operazione di carico o scarico.
Il ricorrente produce la
dichiarazione di una ditta, secondo la quale egli doveva prestare “un
servizio di trasporto di diverso materiale per il nostro ufficio”. Ora, al
di là del perlomeno inconsueto orario per effettuare una consegna a un ufficio,
si nota che questa affermazione è in netto contrasto con quanto sostenuto in un
primo momento dall’insorgente, ossia di aver dovuto scaricare del materiale
pesante nell’abitazione di un residente in via __________ (cfr. osservazioni 3
dicembre 2007). Desta altresì perplessità la durata della presunta operazione
di scarico, ritenuto che il veicolo non era certo un mezzo pesante (autocarro o
furgone), ma un’utilitaria.
Non va neppure dimenticato che
chi è ufficialmente abilitato all’accertamento delle infrazioni ha l’obbligo conseguente
al suo ruolo istituzionale di riportare gli eventi in modo fedefacente, pena la
revoca dell’autorizzazione.
In definitiva, la versione
dell’agente appare ben più credibile di quella dell’insorgente.
Si rileva di transenna che
anche se si volesse dar credito alla versione di quest’ultimo, egli avrebbe
comunque commesso un’infrazione, perché la demarcazione in questione vieta in
primo luogo la fermata.
7.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto dall’OMD per
questo tipo di infrazione.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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