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Decisione

30.2008.33

Posteggio su una linea vietante la fermata

18 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata”.

Fatti accertati il 9 novembre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2

lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee gialle

continue dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto volontario – e

di riflesso il parcheggio (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC) – nel posto indicato

(art. 79 cpv. 6 OSStr). E’ altresì vietato fermarsi dove il veicolo potrebbe

essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio su una linea vietante la fermata fino a 60 minuti,

l'allegato all'Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 241.1).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata in via __________ ad __________.

4.

Il ricorrente non

contesta di aver lasciato il suo veicolo sulla linea in questione, ma si

giustifica nel seguente modo: “con la presente vorrei chiedere la revoca

della multa sopraccitata in quanto il sottoscritto stava scaricando materiale

pesante presso un residente in via __________. Essendo occupati tutti i

parcheggi nelle prossimità dell’abitazione, per agevolare il trasporto a mano

di oggetti pesanti il sottoscritto si è permesso di sostare il tempo necessario

allo scarico avendo comunque premura di non disturbare la viabilità.” (cfr.

osservazioni 3 dicembre 2007)

5.

Chiamato a esprimersi

sulle argomentazioni dell’insorgente, l’agente accertatore ha precisato che “durante

il 1. controllo alle ore 21.15 e il 2. controllo [alle] ore 21.40 non vi

è stato nessun movimento di carico e scarico.” (cfr. contro-osservazioni 13

dicembre 2007).

6.

Ciò posto, va detto che

in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente di polizia o di persone abilitate al rilevamento di infrazioni della

circolazione stradale non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle

argomentazioni sollevate dal multato.

In concreto, l’agente ha

eseguito una constatazione del traffico stazionario e quindi di facile momento,

potendo accertare che il veicolo era stazionato sulla linea vietante la fermata

in due distinte occasioni a 25 minuti di distanza una dall’altra, senza che si

potesse notare una qualsivoglia operazione di carico o scarico.

Il ricorrente produce la

dichiarazione di una ditta, secondo la quale egli doveva prestare “un

servizio di trasporto di diverso materiale per il nostro ufficio”. Ora, al

di là del perlomeno inconsueto orario per effettuare una consegna a un ufficio,

si nota che questa affermazione è in netto contrasto con quanto sostenuto in un

primo momento dall’insorgente, ossia di aver dovuto scaricare del materiale

pesante nell’abitazione di un residente in via __________ (cfr. osservazioni 3

dicembre 2007). Desta altresì perplessità la durata della presunta operazione

di scarico, ritenuto che il veicolo non era certo un mezzo pesante (autocarro o

furgone), ma un’utilitaria.

Non va neppure dimenticato che

chi è ufficialmente abilitato all’accertamento delle infrazioni ha l’obbligo conseguente

al suo ruolo istituzionale di riportare gli eventi in modo fedefacente, pena la

revoca dell’autorizzazione.

In definitiva, la versione

dell’agente appare ben più credibile di quella dell’insorgente.

Si rileva di transenna che

anche se si volesse dar credito alla versione di quest’ultimo, egli avrebbe

comunque commesso un’infrazione, perché la demarcazione in questione vieta in

primo luogo la fermata.

7.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto dall’OMD per

questo tipo di infrazione.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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