30.2008.33
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20 ottobre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2008.33
Data decisione, Autorità:
20.10.2008, TCA
Titolo:
V'è esenzione dal pagamento di contributi se la persona senza attività lucrativa dispone,quando si realizza il primo evento assicurativo per il coniuge attivo,di un reddito sufficiente per beneficiare,al compimento dei 64/65,della rendita AVS massima in funzione degli anni di contribuzione acquisiti
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 LAVS
art. 29 agg. 4 LAVS
art. 29 agg. 5 cpv. 4 let. a LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 28 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.33
TB
Lugano
20 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 4 marzo
2008 (doc. 9) RI 1, nata nel 1945 e coniugata con __________, nato nel 1942 ed
ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata come persona
senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.
Il 12 marzo 2008 (doc. 8) la Cassa di
compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1°
gennaio 2007. Così, il 18 aprile 2008 (doc. A) ed il 2 maggio 2008 (doc. B) la Cassa ha emanato due decisioni provvisorie
di fissazione dei contributi per il 2007 rispettivamente per l'anno 2008, stabilendo un contributo di Fr.
618,10 per ciascun anno.
1.2. Con l'opposizione del 15 maggio 2008 (doc. C) l'assicurata ha fatto presente che il marito,
benché al beneficio di una rendita di vecchiaia, lavora tuttora e quindi paga i
contributi sia come dipendente sia come indipendente; inoltre, la sua rendita
futura dovrebbe raggiungere l'importo
massimo, ciò che la esonererebbe quindi dal versare dei contributi AVS/AI/IPG
per gli anni in oggetto.
1.3. Nella
decisione su opposizione del 3 giugno 2008 (doc. G) l'amministrazione ha invocato la recente giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 133 V 201) per respingere l'opposizione e giustificare l'assoggettamento dell'assicurata, siccome il calcolo preventivo della rendita che spetterebbe
a quest'ultima al compimento
dell'età AVS non raggiungerebbe
la rendita massima erogabile di Fr. 2'210.-, bensì sarebbe di Fr. 1'642.- come attestato il 16 maggio 2008 (doc. D) dal competente Ufficio.
1.4. Con ricorso
del 16 giugno 2008 (doc. I) l'assicurata
ha chiesto l'esenzione dal pagamento
dei contributi per gli anni 2007 e 2008, affermando che "Secondo il mio
modesto punto di vista invece l'importo esposto sulla lettera del 16.05.2008 è semplicemente la
differenza fra la rendita di mio marito di fr. 1'673 e la mia di fr. 1'642 che comporterà la rendita massima attuale di fr. 3'315.00 mensili. Se ci basassimo sul concetto applicato anche mio marito ora
dovrebbe ricevere solo fr. 1'673 anziché la massima di fr. 2'210 che gli vengono versati.".
Nella risposta del 20 giugno 2008 (doc. III) la
Cassa di compensazione ha ribadito che la ricorrente percepirà una rendita AVS di
Fr. 1'642.- anziché una rendita
massima di Fr. 2'210.- e che
ancora non sono disponibili le notifiche di tassazione 2007 e 2008; pertanto,
essa non può accertare se il coniuge in età AVS ha conseguito un reddito
soggetto a contribuzione AVS almeno pari al doppio del contributo minimo. Si è poi
pronunciato sulle modalità del calcolo della rendita in connessione con le
modifiche giurisprudenziali e legali.
L'insorgente ha comprovato il reddito di
dipendente che il marito ha conseguito nell'anno 2007 e nel mese di gennaio 2008 (docc. V e H1-H3).
Pendente causa il
Tribunale ha esperito un accertamento (doc. X) sul quale l'amministrazione si è pronunciata
confermando la risposta di causa (doc. XII), mentre la ricorrente ha rinunciato
a determinarsi.
considerato in
diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è
fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della
revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1
delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).
Si ritiene che paghino contributi propri, e
quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività
lucrativa di assicurati con un'attività
lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione
speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa
di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è
reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta
allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia
potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti
l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi pari almeno al
doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi
indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività
lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando
il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo
minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio,
l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile
eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
2.2. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le
condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e
2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti
da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono
determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita
(art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente
di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato
per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona
sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF
125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.
204).
2.3. La legge
dispone che l'obbligo
contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 63/65
anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa
sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo
medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli
accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).
Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi
risultanti da un'attività
lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone
che non esercitano un'attività
lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).
Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi
hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti
e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia (cpv. 4 lett. a),
sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1°
gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita.
Interpretando a contrario questa norma legale, il
TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo
il sopraggiungere dell'evento
assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita, non sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e
meglio pag. 366, DTF 129 V 124).
Questa particolarità fa sì che i contributi
propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati
pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una
rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).
Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo
punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo
l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale
unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione
e un'attribuzione in parti uguali
dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).
Questo significa che gli anni di computo
terminano prima dell'inizio
dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero
dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni
assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia.
Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli
assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata
assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi,
Fatti
i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono
essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i
redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in
considerazione per il calcolo della rendita (art.
52c OAVS); cfr. DTF 130 V 51).
2.4. La
giurisprudenza sancita dall'allora
Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,
secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non
sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di
vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte
in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.
In questa sentenza pubblicata in DTF 133 V 201, la
nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure
ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui si
realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante
un'attività lucrativa, di un
reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni,
della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di
contribuzione acquisiti.
In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una
rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è
considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se
può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di
vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita
massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.
Questa nuova soluzione adottata dal TF,
confermata in una sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007, è una sorta di correttivo
alla legislazione attualmente vigente.
Nella sua presa di posizione sul caso sfociato
nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto una
modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività
lucrativa il cui coniuge è attivo.
A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche previste
dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare
l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868),
in modo tale da permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno
il doppio del contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non
esercita un'attività lucrativa
(art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).
Infatti, secondo il Consiglio federale, la
giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà
politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva.
Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della
necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano
l'esenzione del coniuge senza
attività lucrativa dall'obbligo
contributivo (FF 2006 pag. 1869).
Il Tribunale federale ha tuttavia fatto propria
questa impostazione (cfr. DTF 133 V 204-205: "Es besteht indessen kein
Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und.
Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.").
Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare
una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.
2.5. Conformandosi
Considerandi
pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201), la scrivente Corte
deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui suo marito è
andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento previsto
dalla LAVS), avrà diritto ad una rendita completa massima dell'AVS quando compirà 64 anni.
Dando seguito a questo principio, il TCA ha chiesto alla Cassa di compensazione
di effettuare il calcolo della rendita che la ricorrente (ipoteticamente) otterrà
quando andrà in pensione, tenendo però conto sia dei redditi accumulati dal
marito fino al compimento di quest'ultimo dei 65 anni, sia degli anni di contribuzione che l'insorgente stessa avrà acquisito quando sarà
pensionata (doc. IX).
Nella comunicazione del 16 settembre 2008 (doc.
X), il Servizio rendite e indennità della Cassa CO 1 ha precisato che il
periodo di contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel
1945, va dal 1° gennaio 1966 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31
dicembre 2008 (anno precedente l'inizio della rendita, previsto per il 1° novembre 2009). Pertanto,
la Cassa ha eseguito il calcolo della rendita ipotizzando per gli anni 2007 e
2008.
(redditi ipotetici) il versamento del contributo minimo quale persona
senza attività lucrativa. Tenendo conto di questi fattori, la rendita di
vecchiaia ipotetica spettante alla ricorrente ammonterebbe a Fr. 1'892.- al mese, importo che dovrà comunque
essere ricalcolato ossia "plafonato" nell'ambito della rendita per
coniugi qualora l'assicurata
raggiungerà l'età della
pensione e sarà ancora coniugata. In questo caso, la sua rendita assommerebbe a
Fr. 1'642.- al mese, mentre
quella (massima) del marito attualmente pari a Fr. 2'210.- sarebbe "plafonata" a Fr. 1'673.-, per ottenere, come coniugi, la rendita massima di Fr. 3'315.- (doc. D).
A mente di questo Tribunale, il nuovo calcolo
effettuato dalla Cassa non rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale.
In effetti, la rendita ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto
essere determinata tenendo conto da una parte dei 43 anni di contribuzione
massima come donna fino al raggiungimento dei 64 anni; d'altra parte solo dei redditi esistenti fino
al momento in cui il marito è andato in pensione, quindi fino all'agosto 2007. Invece, dall'accertamento effettuato emerge che la Cassa
di compensazione ha computato all'insorgente dei redditi ipotetici conseguiti dal marito negli anni
2007.
e 2008, sui quali è stato ipoteticamente prelevato il contributo minimo.
Ora, se già conteggiando erroneamente un reddito supplementare
l'importo della prestazione di
vecchiaia spettante alla ricorrente nel 2009 sarebbe pari a Fr. 1'892.-, ciò significa che tralasciando il
computo di questi redditi ipotetici la somma della rendita AVS di cui essa
beneficerebbe sarebbe verosimilmente ulteriormente inferiore.
Conseguentemente, l'assicurata non raggiungerebbe la rendita AVS massima di Fr. 2'210.- mensili erogabile nel 2008 ed a
maggior ragione nemmeno l'importo
di Fr. 2'280.- al mese corrispondente
alla rendita AVS massima per l'anno
2009, ossia quando nell'ottobre
2009.
compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in fine).
2.6
In virtù di
quanto precede, al momento in cui il marito è andato in pensione (agosto 2007)
l'assicurata non disponeva –
tramite il coniuge in virtù dello splitting - di un reddito sufficiente
tale da poterla far beneficiare, al momento del suo pensionamento nell'ottobre 2009, della rendita massima di
vecchiaia di Fr. 2'280.-. L'insorgente non può quindi, eccezionalmente,
beneficiare dell'avvenuto
pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le
avrebbe consentito per gli anni 2007 e 2008, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi
personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così,
invece, la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi
personali.
Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa,
il calcolo dell'importo dovuto
va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando
la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di
entrambi i coniugi.
Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza
dei coniugi, che nell'apposito
questionario d'affiliazione la
ricorrente ha dichiarato ammontare a Fr. 721'305.- (doc. 9).
I contributi dovuti vanno dunque calcolati sulla
metà di questa sostanza.
Stanti così le cose, il ricorso deve essere
respinto e le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi della ricorrente
per gli anni 2007 e 2008 confermate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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