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Decisione

30.2008.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono

essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i

redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in

considerazione per il calcolo della rendita (art.

52c OAVS); cfr. DTF 130 V 51).

2.4. La

giurisprudenza sancita dall'allora

Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS,

secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non

sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di

vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte

in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza pubblicata in DTF 133 V 201, la

nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure

ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui si

realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante

un'attività lucrativa, di un

reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni,

della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di

contribuzione acquisiti.

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una

rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è

considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se

può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di

vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita

massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.

Questa nuova soluzione adottata dal TF,

confermata in una sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007, è una sorta di correttivo

alla legislazione attualmente vigente.

Nella sua presa di posizione sul caso sfociato

nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto una

modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività

lucrativa il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche previste

dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare

l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868),

in modo tale da permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno

il doppio del contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non

esercita un'attività lucrativa

(art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il Consiglio federale, la

giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà

politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva.

Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della

necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano

l'esenzione del coniuge senza

attività lucrativa dall'obbligo

contributivo (FF 2006 pag. 1869).

Il Tribunale federale ha tuttavia fatto propria

questa impostazione (cfr. DTF 133 V 204-205: "Es besteht indessen kein

Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und.

Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.").

Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare

una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.

2.5. Conformandosi

Considerandi

pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201), la scrivente Corte

deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui suo marito è

andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento previsto

dalla LAVS), avrà diritto ad una rendita completa massima dell'AVS quando compirà 64 anni.

Dando seguito a questo principio, il TCA ha chiesto alla Cassa di compensazione

di effettuare il calcolo della rendita che la ricorrente (ipoteticamente) otterrà

quando andrà in pensione, tenendo però conto sia dei redditi accumulati dal

marito fino al compimento di quest'ultimo dei 65 anni, sia degli anni di contribuzione che l'insorgente stessa avrà acquisito quando sarà

pensionata (doc. IX).

Nella comunicazione del 16 settembre 2008 (doc.

X), il Servizio rendite e indennità della Cassa CO 1 ha precisato che il

periodo di contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel

1945, va dal 1° gennaio 1966 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31

dicembre 2008 (anno precedente l'inizio della rendita, previsto per il 1° novembre 2009). Pertanto,

la Cassa ha eseguito il calcolo della rendita ipotizzando per gli anni 2007 e

2008.

(redditi ipotetici) il versamento del contributo minimo quale persona

senza attività lucrativa. Tenendo conto di questi fattori, la rendita di

vecchiaia ipotetica spettante alla ricorrente ammonterebbe a Fr. 1'892.- al mese, importo che dovrà comunque

essere ricalcolato ossia "plafonato" nell'ambito della rendita per

coniugi qualora l'assicurata

raggiungerà l'età della

pensione e sarà ancora coniugata. In questo caso, la sua rendita assommerebbe a

Fr. 1'642.- al mese, mentre

quella (massima) del marito attualmente pari a Fr. 2'210.- sarebbe "plafonata" a Fr. 1'673.-, per ottenere, come coniugi, la rendita massima di Fr. 3'315.- (doc. D).

A mente di questo Tribunale, il nuovo calcolo

effettuato dalla Cassa non rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale.

In effetti, la rendita ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto

essere determinata tenendo conto da una parte dei 43 anni di contribuzione

massima come donna fino al raggiungimento dei 64 anni; d'altra parte solo dei redditi esistenti fino

al momento in cui il marito è andato in pensione, quindi fino all'agosto 2007. Invece, dall'accertamento effettuato emerge che la Cassa

di compensazione ha computato all'insorgente dei redditi ipotetici conseguiti dal marito negli anni

2007.

e 2008, sui quali è stato ipoteticamente prelevato il contributo minimo.

Ora, se già conteggiando erroneamente un reddito supplementare

l'importo della prestazione di

vecchiaia spettante alla ricorrente nel 2009 sarebbe pari a Fr. 1'892.-, ciò significa che tralasciando il

computo di questi redditi ipotetici la somma della rendita AVS di cui essa

beneficerebbe sarebbe verosimilmente ulteriormente inferiore.

Conseguentemente, l'assicurata non raggiungerebbe la rendita AVS massima di Fr. 2'210.- mensili erogabile nel 2008 ed a

maggior ragione nemmeno l'importo

di Fr. 2'280.- al mese corrispondente

alla rendita AVS massima per l'anno

2009, ossia quando nell'ottobre

2009.

compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in fine).

2.6

In virtù di

quanto precede, al momento in cui il marito è andato in pensione (agosto 2007)

l'assicurata non disponeva –

tramite il coniuge in virtù dello splitting - di un reddito sufficiente

tale da poterla far beneficiare, al momento del suo pensionamento nell'ottobre 2009, della rendita massima di

vecchiaia di Fr. 2'280.-. L'insorgente non può quindi, eccezionalmente,

beneficiare dell'avvenuto

pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le

avrebbe consentito per gli anni 2007 e 2008, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi

personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così,

invece, la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi

personali.

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa,

il calcolo dell'importo dovuto

va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando

la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di

entrambi i coniugi.

Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza

dei coniugi, che nell'apposito

questionario d'affiliazione la

ricorrente ha dichiarato ammontare a Fr. 721'305.- (doc. 9).

I contributi dovuti vanno dunque calcolati sulla

metà di questa sostanza.

Stanti così le cose, il ricorso deve essere

respinto e le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi della ricorrente

per gli anni 2007 e 2008 confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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