30.2008.35
Violazione del diritto di essere sentito; mancata presa in considerazione delle osservazioni
19 giugno 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2008.35
Data decisione, Autorità:
19.06.2009, PRPEN
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito; mancata presa in considerazione delle osservazioni
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto
n.
30.2008.35
2173/805
Bellinzona
19
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
25 gennaio 2008 n. 2173/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 25
Considerandi
gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, poiché “alla guida
del veicolo TI __________ effettuava un cambiamento di corsia, per sorpassare,
su un tratto di strada che serve alla preselezione” il 16 novembre 2007 a __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 3, 96
ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento;
che la CRTE 1, con osservazioni
26.
febbraio 2008, propone di respingere il ricorso;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine;
che in data 20 novembre 2007
la Polizia comunale di __________ ha intimato al qui ricorrente un rapporto di
contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali
osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 4 dicembre 2007, mediante il quale
ha giustificato il suo agire, allegando pure una fotografia del luogo
dell’infrazione (cfr. documentazione prodotta con il ricorso);
che, verosimilmente a causa di
una svista, le predette osservazioni – del cui inoltro alla data indicata non
vi è motivo di dubitare anche perché accompagnate dalla fotografia con impressa
la medesima data – non sono state trasmesse alla CRTE 1;
che è palese
che la mancata loro presa in considerazione prima di emanare la decisione viola
il diritto di essere sentito del ricorrente, perché la CRTE 1 si è pronunciata
senza tener conto delle giustificazioni da lui formulate;
che tale
violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in
altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è
nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);
che in queste
circostanze il ricorso va accolto e la decisione annullata in ordine, con
facoltà per l’autorità di riprendere ex novo il procedimento;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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