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Decisione

30.2008.35

Violazione del diritto di essere sentito; mancata presa in considerazione delle osservazioni

19 giugno 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2008.35

Data decisione, Autorità:

19.06.2009, PRPEN

Titolo:

Violazione del diritto di essere sentito; mancata presa in considerazione delle osservazioni

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

art. 29 cpv. 1 COST

Incarto

n.

30.2008.35

2173/805

Bellinzona

19

giugno 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

25 gennaio 2008 n. 2173/805 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 26 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la CRTE 1 con decisione 25

Considerandi

gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, poiché “alla guida

del veicolo TI __________ effettuava un cambiamento di corsia, per sorpassare,

su un tratto di strada che serve alla preselezione” il 16 novembre 2007 a __________;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 3, 96

ONC;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento;

che la CRTE 1, con osservazioni

26.

febbraio 2008, propone di respingere il ricorso;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine;

che in data 20 novembre 2007

la Polizia comunale di __________ ha intimato al qui ricorrente un rapporto di

contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali

osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 4 dicembre 2007, mediante il quale

ha giustificato il suo agire, allegando pure una fotografia del luogo

dell’infrazione (cfr. documentazione prodotta con il ricorso);

che, verosimilmente a causa di

una svista, le predette osservazioni – del cui inoltro alla data indicata non

vi è motivo di dubitare anche perché accompagnate dalla fotografia con impressa

la medesima data – non sono state trasmesse alla CRTE 1;

che è palese

che la mancata loro presa in considerazione prima di emanare la decisione viola

il diritto di essere sentito del ricorrente, perché la CRTE 1 si è pronunciata

senza tener conto delle giustificazioni da lui formulate;

che tale

violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in

altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è

nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);

che in queste

circostanze il ricorso va accolto e la decisione annullata in ordine, con

facoltà per l’autorità di riprendere ex novo il procedimento;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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