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Decisione

30.2008.36

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di opere di premunizione contro la caduta di massi - vantaggio particolare - metodo di calcolo

11 giugno 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di suddivisione della spesa sono illustrati nell’apposita relazione

inclusa nell’incarto (plico doc. 19: rapporto contributi di miglioria). In essa

si afferma (p. 3) che ai fini del calcolo è stato considerato l’indice di

sfruttamento; come si evince dal prospetto, ciò non è tuttavia il caso: in

realtà si è tenuto conto delle superfici in mq, non dell’indice edificatorio

che non risulta essere fattore di conteggio.

E’ inoltre spiegato che la ripartizione dell’importo è avvenuta considerando il

grado di pericolo stabilito dal relativo piano approvato dal Consiglio di Stato

(zona rossa e zona blu), dopo aver verificato gli effetti che l’opera esplica

sui fondi assoggettati, ossia la libertà di nuovamente utilizzare i terreni a

fini edificatori. Sono così state stabilite le seguenti cinque classi di

assoggettamento:

classe 1: comprendente le superfici assegnate alla zona rossa (pericolo

alto) che, con le opere, vengono risanate trovandosi in zona edificabile; il

valore di classe è 12;

classe 2: comprendente le superfici assegnate alla zona blu (pericolo medio)

che, con le opere, vengono risanate trovandosi in zona edificabile; il valore

di classe è 8;

classe 3: comprendente le superfici non soggette a pericoli; in assenza di

vantaggio il valore di classe è 0;

classe 4: comprendente le superfici che, con le opere, non vengono risanate

oppure passano dalla zona rossa a quella blu; trattandosi aree non edificabili,

il valore di classe è 0;

classe 5: comprendente le superfici fuori zona non computate come aree di

servizio dell’abitazione; il valore di classe è 0.

Quindi sono stati calcolati i singoli coefficienti moltiplicando le superfici

assegnate alle diverse classi per il rispettivo valore di classe; il risultato

concreto di tale operazione è che un coefficiente sussiste soltanto per le

superfici assegnate alle classi 1 e 2 mentre per quelle restanti esso è pari a

0. Il singolo contributo è infine stato fissato applicando la formula:

contributo da ripartire (fr. 369'450) x coefficiente

totale coefficienti (42116)

Su questa base nella scheda individuale del mapp. no. 8040 figura il calcolo

seguente:

mq

classe

coefficiente

contributo fr.

1’243

1 (valore 12)

14'916

130'846.-

519

Considerandi

2.

(valore 8)

4'152

36'422.-

27.

3.

(valore 0)

0.

339.

4.

(valore 0)

0.

920.

5.

(valore 0)

0.

167'268.-

4.3

I ricorrenti ritengono esorbitante il contributo a carico del mapp. no.

8040, specie se rapportato al suo valore di stima, e contestano l’imposizione

forfettaria di Via __________ (mapp. no. 3083) in quanto trascura sia la

funzione di pubblica utilità della strada sia il fatto che l’utenza deve

poterla percorre in sicurezza.

La delimitazione del comprensorio imponibile, così come la chiave di riparto,

poggiano sull’interesse che i fondi hanno all’opera a seconda della loro

posizione e, in particolare, sul confronto tra la situazione pregressa di

accertato pericolo e quella delineatasi dopo l’installazione delle reti

paramassi. In sostanza i fondi sono imposti limitatamente alle superfici

risanate rientranti nelle classi 1 e/o 2, mentre non lo sono le aree assegnate

alle classi 3, 4 e 5. Tale metodo, per quanto schematico nel calcolo, è frutto

di un’analisi completa delle circostanze e si avvale di criteri realistici e

facilmente verificabili; esso attua inoltre una corretta ed equa distinzione

tra i fondi imposti in quanto pondera gli effetti concreti dell’intervento su

ognuno di essi ed assoggetta all’imposizione solo le superfici che hanno tratto

un effettivo vantaggio. Il fatto che l’indice di sfruttamento non sia stato

considerato non è di rilievo per due motivi: in primo luogo perché è identico

per tutti i fondi (ad eccezione del sedime stradale di cui ancora si dirà); in

secondo luogo perché il vantaggio dato dalla protezione non si riflette

soltanto sugli edifici, rispettivamente sulla superficie utile lorda, ma anche

sull’area circostante utilizzabile come giardino posta nelle classi 1 e 2.

Perciò, complessivamente, tanto la suddivisione quanto il risultato raggiunto

non appaiono né insostenibili né contrari ai principi delle proporzionalità e

della parità di trattamento.

Il contributo a carico del mapp. no. 8040 per l’area risanata (mq 1'762 posti

nelle classi 1 e 2) è pari a ca. 95.- fr./mq (adeguati al consuntivo a ca. fr.

72.

-/mq). Un tale importo, sia pure ragguardevole, è da ritenersi proporzionato

a fronte dell’ampiezza della superficie risanata – in assoluto la più estesa di

tutto il comprensorio, ciò che incide in modo significativo sul calcolo – e dei

vantaggi che questa ha ricavato per essere stata messa al riparo ed aver così

potuto conservare il suo carattere edificabile. La proporzionalità dell’importo

è ravvisabile anche nel fatto che rappresenta un valore medio nel confronto con

gli altri fondi inclusi nel perimetro per i quali, sempre in relazione alle

sole superfici risanate, il contributo oscilla tra un minimo di ca. 70.- fr./mq

(mapp. no. 3075/3076, fondi meno esposti a pericoli ubicati a valle di Via __________)

ed un massimo di ca. 105.- fr./mq (mapp. no. 8044/8045 fondi maggiormente

esposti ubicati a monte lungo il limitare del bosco).

La Via __________ (mapp. no. 3083) è un bene amministrativo di proprietà

comunale assoggettabile al pagamento di contributi di miglioria (DTF 118

Ib 54 c. 2b; RDAT 1982 no. 110 c. 8a, I-1999 no. 41). In effetti, il

sedime stradale interessato dall’opera, tra Via __________ ed il confine

meridionale del mapp. no. 8040, è stato incluso nel perimetro contributivo. La

porzione già ubicata nella zona di pericolo medio (mq 72 confinanti con il

mapp. no. 8040) ed ora esposta ad un pericolo residuo (plico doc. 19: piani no.

6125/2 e 6125/4) è stata inserita nella classe 2; la superficie rimanente nella

classe 3 (plico doc. 19: piano no. 6125/6). L’assegnazione alle classi è dunque

avvenuta in modo proporzionale e paritario, in particolare, anche per la

strada, sulla base dell’effettiva situazione di pericolo. In seguito, anziché

calcolare, come per gli altri fondi, il coefficiente computando la sola

superficie risanata (operazione perfettamente eseguibile visto che l’indice di

sfruttamento non è stato considerato), il Comune ha ritenuto di fissare un

contributo forfettario di fr. 10'000.-. Tale decisione, sebbene diverga dai

principi del riparto, non è censurabile poiché nel risultato è favorevole ai

privati: essa riduce infatti i contributi a loro carico e nel contempo addebita

all’ente pubblico un contributo di ca. fr. 139.-/mq per la superficie risanata

(mq 72 in classe 2), e quindi un importo di gran lunga superiore a quello

sopportato da tutti gli altri contribuenti.

Ciò considerato, anche in punto al metodo calcolo le contestazioni dei

ricorrenti sono respinte.

5.

Le spese processuali seguono

l’esito della lite e quindi sono poste a carico dei ricorrenti in solido in

quanto soccombenti; per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili (art. 23

LCM e 31 LPamm).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990,

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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