Lexipedia

Decisione

30.2008.37

Affiliazione come dipendente di un custode di un condominio. Conferma della prassi decennale secondo la quale il custode/portinaio è da considerare come dipendente. Chiamata in causa della persona int

12 dicembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 29 aprile 2008 la Cassa CO 1 ha affiliato PI 1 quale dipendente

del RI 1 di __________ per l’attività di custode/portinaio (doc. 2).

La

decisione è stata confermata anche in seguito all’opposizione interposta dal

datore di lavoro che ha fatto valere l’assenza dei presupposti per considerare

la sua attività quale salariata (doc. 1).

B. Con

ricorso del 3 luglio 2008 il RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente

insorto contro la decisione su opposizione. L’insorgente sostiene che i

requisiti per ritenere PI 1 suo dipendente non sono adempiuti poiché

l’interessato non fornisce le sue prestazioni in maniera continuata sull’arco

di un mese bensì su chiamata, l’assicurato non è economicamente dipendente del RI

1 non essendo l’unico cliente a cui PI 1 offre le sue prestazioni e

considerando l’esiguo importo conseguito (fr. 200). Il ricorrente rammenta

inoltre che la retribuzione mensile è stata concordata per semplici motivi

pratici ed organizzativi vista la periodicità degli interventi richiesti e la

modestia delle ore svolte.

Infine

ricorda che la mancanza di grossi investimenti va fatta risalire all’esigua

attività svolta e che PI 1 dispone di ampia libertà nell’organizzare il proprio

lavoro, come meglio crede, senza sottostare a direttive particolari (doc. I).

C. Tramite

risposta del 10 luglio 2008 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

D. Con

decreto del 29 settembre 2008 il TCA ha chiamato in causa PI 1, mettendogli a

disposizione l’intera documentazione ed assegnandogli un termine per

determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali

prove (doc. V).

E. Il

18 novembre 2008 PI 1 ha preso posizione. Alle parti è stata concessa la facoltà

di esprimersi in merito (doc. VIII).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

A

norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di

un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1

LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende

qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell’11 marzo 2005, sentenza H 31/04 del 21

marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122.

V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

4.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una

attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza

fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio

(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993

pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica

dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante

ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un

assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti

un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF

119.

V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145

consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Nella più recente giurisprudenza il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata

giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere PI 1

quale dipendente del RI 1 va tutelata poiché gli elementi a favore di

un’attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che

potrebbero far propendere per un’attività indipendente.

8. Il

6 agosto 2001 le parti hanno sottoscritto una convenzione dalla quale emergono

le attività che PI 1 è tenuto ad esercitare, in maniera vincolante e a scadenze

prestabilite, a favore del ricorrente. I contraenti si sono accordati nel senso

che l’interessato avrebbe eseguito la pulizia delle parti comuni e del parcheggio

due volte al mese, la pulizia del locale riscaldamento e delle cassette postali

una volta al mese, il controllo del riscaldamento centrale una volta al mese,

nonché tutta una serie di altre attività (ad esempio il controllo delle

lampade, la pulizia del filtro dell’acqua d’entrata, il taglio dell’erba)

secondo le necessità del RI 1.

Quest’ultima

circostanza, ossia il fatto che PI 1 può anche essere tenuto a lavorare “su

chiamata”, contrariamente alla tesi ricorsuale, è semmai un indizio a

favore di un’attività dipendente. Infatti, il processo, in atto ormai da anni,

del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del

modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che il

lavoro su chiamata sia sintomo di indipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica odierna. E’ ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio

nell’ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato”

nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume

della clientela presente nel negozio.

Per

cui il fatto che PI 1 possa essere chiamato ad intervenire quando il RI 1 lo

ritiene necessario, è un ulteriore motivo a favore della dipendenza

dell’attività svolta.

Le

parti si sono inoltre accordate circa il compenso mensile pattuito regolarmente

da PI 1, stabilito in fr. 200 al mese. Certo, l’importo è esiguo e pertanto non

si può ritenere che l’interessato sia economicamente dipendente del RI 1 e il

TF ha recentemente affermato che la regolarità nel pagamento e nel quantum non

sia necessariamente un motivo per ritenere un’attività come dipendente (cfr. sentenza

H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Tuttavia

va evidenziato che l’attività svolta da PI 1 è da decenni considerata un tipico

lavoro subordinato da una consolidata e decennale prassi.

In

particolare le direttive dell’UFAS sul salario determinante (DSD) prevedono esplicitamente

che, di principio, il custode/portinaio è considerato salariato del proprietario

dell’immobile o dell’agenzia immobiliare. Ora, anche se le direttive emesse

dall’amministrazione non sono vincolanti per il Giudice, il Tribunale, di

principio non si scosta dal loro contenuto, salvo motivi qui non dati (cfr. DTF

132 V 121 consid. 4.4: “Verwaltungsweisungen richten

sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht

nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner

Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste

und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen

zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von

Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der

rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird

dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche

Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen […]“).

A

ulteriore conferma della subordinazione esistente nei confronti del RI 1, vi è

la circostanza che lo stesso PI 1, chiamato in causa da questo Tribunale, dopo

aver rilevato che “nell’agosto del 2001 mi venne proposto di fare da custode

al condomino che si situa accanto alla mia residenza. Accettai il compito

assegnatomi con una retribuzione mensile di Fr. 200.- (vedi allegato)”, ha

affermato che “CO 1 ora afferma, giustamente, che il reddito

scaturito dall’attività di custode del RI 1 non può essere considerato un

reddito d’attività come indipendente. Io mi sono sempre considerato un

dipendente del CO 1, svolgendo regolarmente i compiti assegnatimi e

ricevendo una regolare retribuzione. La situazione mi sembra chiara. Se CO

1 afferma che anche di questo guadagno come custode deve sottostare al

pagamento dei contributi sociali, non mi oppongo. Chiaramente, come stabilito

dalla legge, la metà del contributo va versato del datore di lavoro.” (doc.

VII, sottolineatura del redattore).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, vista la regolarità del pagamento della

retribuzione, di fr. 200.-, l’assenza di qualsiasi rischio economico, l’obbligo

di osservare istruzioni circa l’esecuzione dei lavori (i tempi

sono infatti o previsti contrattualmente oppure dettati dalle necessità del RI

1) e considerato come per consolidata prassi l’attività di custode ha le

tipiche caratteristiche dell’attività dipendente, la decisione della Cassa di

considerare PI 1 quale salariato del RI 1 merita conferma.

Va

ancora rilevato che nelle sue osservazioni PI 1 ha affermato che “Quest’anno

ho voluto intraprendere un’attività da giardiniere indipendente registrandomi

presso __________ preposto. Dal 2001 lavoro al 60% presso l’__________ di __________.

Il tempo libero l’ho sempre dedicato ai miei hobby e a piccoli lavoretti come

giardiniere. I guadagni sono sempre stati regolarmente dichiarati. Aumentando

le persone che mi chiedevano delle prestazioni ho deciso quest’anno di

registrarmi come indipendente. CO 1 mi ha richiesto i giustificativi delle

mie entrate che puntualmente ho consegnato. Il funzionamento e la regolamentazione

del AVS AI IPG non mi erano chiari. Ho sempre pensato che l’AVS mi avrebbe

automaticamente chiesto il contributo dovuto al momento del raggiungimento di

un minimo stabilito dalla legge.” (sottolineatura del redattore).

Dalle

affermazioni di PI 1 si evince che la Cassa di compensazione non sembra ancora

aver deciso in merito alla sua richiesta di affiliazione quale indipendente per

la sola attività di giardiniere. Infatti anche la decisione formale del 29

aprile 2008 si pronuncia sull’attività di custode (cfr. doc. 2, intestazione e

motivazione della decisione).

L’affiliazione

come giardiniere per il lavoro svolto a favore di altre persone esula dalla

decisione impugnata che per costante giurisprudenza federale costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA non può pronunciarsi in merito alla richiesta di

affiliazione come indipendente quale giardiniere.

Spetterà

alla Cassa di compensazione, alla quale l’incarto va trasmesso, emettere una

decisione formale anche per dirimere questo aspetto.

9.L’insorgente, nel proprio ricorso, accenna

genericamente ad ulteriori prove (cfr. doc. I: doc., testi).

Questo tribunale rinuncia all’assunzione delle prove chieste

dall’insorgente poiché gli atti prodotti dalle parti sono sufficienti per poter

decidere nel merito dell’affiliazione di PI 1 quale dipendente per la sua

attività di custode.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster