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Decisione

30.2008.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 settembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante

l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29

cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per

l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti

per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel

diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,

edite dall'UFAS, N. 2085).

Gli artt. 22 a 27

OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per

analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone

senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

6. La

Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla

scorta dei dati che l'interessata

stessa le ha comunicato a mezzo del questionario sull'affiliazione come persona senza attività lucrativa (doc. 7) e dell'estratto bancario del marito (doc. 4). La

sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di entrambi i coniugi al 31 dicembre 2006 (cfr. anche la

stampa della schermata degli elementi della tassazione 2006 dei coniugi: doc.

5) è di Fr. 239'000.- ed il

reddito sotto forma di rendita - della previdenza professionale di cui

beneficia il marito - è pari a Fr. 5'535.- al mese per il 2008.

Moltiplicando dunque

per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla

sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero (art. 28 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha ottenuto una sostanza

determinante di Fr. 1'567'400.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv.

4 OAVS). Sul totale sono quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività

lucrativa – ed in tal caso pure dal marito, che nel 2008 non è più attivo.

D'avviso di questo Tribunale, tanto gli

importi ritenuti dalla Cassa di compensazione quanto il calcolo da essa

eseguito che ha portato ad una sostanza determinante di Fr. 783'700.- sono corretti.

Alla stessa stregua,

anche l'importo di Fr. 1'442,30 (Fr. 1'414.- di contributi AVS/AI/IPG + Fr. 28,30 di spese amministrative)

stabilito dall'Amministrazione in

funzione dell'art. 28 cpv. 1

OAVS e dell'art. 28 cpv. 3 OAVS

va interamente confermato.

7. In

merito alla richiesta principale della ricorrente di esonerarla dal pagamento

del summenzionato importo a motivo che suo marito ha versato nel 2007 un

importo di Fr. 6'647.- a titolo

di contributi AVS/AI/IPG (doc. A4) superando quindi il doppio del contributo

Considerandi

minimo, il TCA evidenzia che

questa soluzione non può essere adottata al caso di specie.

Infatti, come ha ben spiegato

la Cassa di compensazione, il citato art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS permette di esonerare

dal pagamento dei contributi un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, soltanto se il coniuge,

svolgendo una tale attività, ha versato almeno il doppio del contributo minimo.

In concreto, questa

possibilità è stata a tutti gli effetti adottata dalla Cassa nei confronti dell'insorgente per tutti gli anni durante i

quali ella non ha lavorato, mentre il marito era attivo.

Ora, invece, con il

prepensionamento del suo coniuge al 31 dicembre 2007, per l'anno 2008 l'assicurata rimane sempre una persona senza attività lucrativa, ma

in questa categoria va ora affiliato anche suo marito. Pertanto, per il 2008 __________

non verserà verosimilmente alcun contributo, né tanto meno uno pari al doppio

del contributo minimo grazie all'esercizio di un'attività lucrativa. Nell'anno 2008, dunque, l'assicurata non può più beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi

personali dovuto alla contribuzione doppia effettuata – in precedenza - direttamente

dal marito (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

È comunque fatto salvo

un cambiamento futuro, motivo per il quale la decisione di fissazione dei

contributi è provvisoria: solo la notifica di tassazione IC/IFD 2007 stabilisce

definitivamente tutti i necessari dati all'AVS e può comportare, se necessario, la riconsiderazione da parte

della Cassa della decisione provvisoria del 2 maggio 2008.

La censura della

ricorrente va dunque respinta.

8.

Quanto

alla pretesa di posticipare la riscossione dei contributi da essa dovuti per il

2008.

al momento in cui il marito compirà i 65 anni – ossia nel 2010 - e quindi

sarà posto al beneficio anche di una rendita di vecchiaia dall'AVS, in modo tale da avere maggiori entrate

finanziarie (rendita LPP e rendita AVS) e riuscire così a fare fronte al

pagamento dei suoi contributi di Fr. 1'442,30 per il 2008, la stessa va respinta, siccome un'esplicita richiesta in tal senso va fatta direttamente

alla Cassa di compensazione.

La via del pagamento

dilazionato, offerta dall'art.

34b OAVS, prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che

si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti

ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una

dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i

contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Mancando dunque una

specifica decisione della Cassa riguardante la possibilità per la ricorrente di

dilazionare il pagamento dei contributi dovuti per il 2008 (art. 49 LPGA), a

cui fa eventualmente seguito un'opposizione da parte dell'assicurata (art. 52 cpv. 1 LPGA) e, conseguentemente, una decisione

su opposizione emessa dalla stessa Cassa di compensazione (art. 52 cpv. 2 LPGA)

che può, essa soltanto, essere impugnata mediante ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (art. 56 LPGA), questo Tribunale non è competente

per pronunciarsi - all'ora attuale

– sulla domanda dell'insorgente

circa questa tematica.

Su questo aspetto,

quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile.

9.

Stante

quanto precede, la ricorrente deve pagare il contributo AVS/AI/IPG che la Cassa

di compensazione ha correttamente fissato in Fr. 1'442,30 (spese amministrative comprese) per il 2008 per l'affiliazione nella categoria delle persone

senza attività lucrativa.

La decisione impugnata

va dunque confermata ed il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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