30.2008.38
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11 settembre 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
30.2008.38
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, TCA
Titolo:
Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa per 2008:calcolati sul reddito sotto forma di rendita e sulla sostanza dei coniugi.Esonero non dato,poiché nel 2008 il coniuge non lavora più e quindi non paga più il doppio del contributo minimo. La dilazione di pagamento va chiesta alla Cassa
CONIUGE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PAGAMENTO DILAZIONATO CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 LAVS
art. 49 LPGA
art. 28 OAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 29 OAVS
art. 34b OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.38
TB
Lugano
11 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
19 dicembre 2007 (doc. 7) RI 1, nata nel 1953 e coniugata con __________, nato
nel 1945 ed attivo professionalmente fino al 31 dicembre 2007, ha chiesto di
essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.
Il 30 gennaio 2008
(doc. 6) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio
2008. Così, il 2 maggio 2008 (doc. A2) la Cassa ha emanato la decisione provvisoria di fissazione dei contributi
per l'anno corrente, stabilendo
un contributo di Fr. 1'442,30
in funzione di una sostanza netta di Fr. 239'000.- e di un reddito percepito (dal marito) sotto forma di rendita
di Fr. 66'420.-.
B. Con
l'opposizione del 25 maggio
2008 (doc. A3) l'assicurata ha
fatto presente di non avere alcuna entrata supplementare oltre allo stipendio da
pensionato – ossia la rendita della previdenza professionale - che il marito
riceve mensilmente dal 1° gennaio 2008 dopo avere cessato l'attività lucrativa al 31 dicembre 2007.
Facendo presente come l'importo
richiesto sia troppo elevato e come non abbia la possibilità reale di farvi
fronte, ha chiesto alla Cassa di rivedere la decisione impugnata.
C. Nella
decisione su opposizione del 5 giugno 2008 (doc. A1) l'Amministrazione ha esposto le norme legali applicabili per le persone
che non esercitano un'attività
lucrativa, i cui contributi vanno calcolati in base alla metà della sostanza e
del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS). Ribadendo
quindi la correttezza dell'importo
del contributo stabilito, ha negato la possibilità di concedere la riduzione di
tale somma, ma ha evidenziato la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento
del dovuto (art. 34b OAVS).
D. Con
ricorso del 2 luglio 2008 (doc. I) l'assicurata ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi per il 2008 in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e, in via subordinata,
la possibilità di iniziare il pagamento dei suoi contributi al compimento del
65esimo anno del marito, senza percezione di interessi di ritardo. L'insorgente fa valere che dal momento del
prepensionamento del marito, le entrate mensili sono diminuite e quindi dovere
pagare i suoi contributi AVS e quelli di pari importo del marito – ora anch'egli senza attività lucrativa – causa loro
gravi difficoltà finanziarie.
Nella risposta del 10
luglio 2008 (doc. III) la Cassa ha escluso la possibilità di concedere all'assicurata l'esonero dal versamento di contributi come persona senza attività
lucrativa prevista dall'art. 3
cpv. 3 lett. a LAVS, poiché tale disposto si applica solo se il coniuge
esercita un'attività lucrativa,
ciò che non è più attuale dal 1° gennaio 2008. Nuovamente, l'Amministrazione ha osservato che la
riduzione dei contributi può avvenire solo in casi eccezionali, che in specie
non sono tuttavia realizzati.
Il 16 luglio 2008
(doc. V) la ricorrente ha precisato che dover pagare sia i suoi contributi sia
quelli del marito (peraltro egli ha già saldato metà della somma dovuta), di
pari importo siccome anch'egli
è affiliato come persona senza attività lucrativa, crea alla famiglia difficoltà
finanziarie. Posticipare questo versamento fino alla percezione della rendita
AVS da parte del marito li faciliterebbe molto economicamente.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l’età di
pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni
dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto
anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a
revisione della LAVS).
Si ritiene che paghino
contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i
coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno
al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Sono quindi obbligate
a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le mogli di
assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio
art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti un’attività lucrativa
(abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS
prevede una disposizione speciale per i coniugi senza attività lucrativa di
assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata
aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari
almeno al doppio del contributo minimo. L’esigenza del doppio contributo minimo
è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei
coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo,
altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi
pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo
forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge
senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri.
Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del
doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo
transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna
possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato secondo le condizioni sociali
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono
quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Il capoverso 2 recita
che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se
mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Per le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10
cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito
conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non
esercita un'attività lucrativa
dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di
rendita, l'importo annuo della
rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del
contributo la sostanza e l'importo
del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono
essere arrotondati ai Fr. 50'000.-
inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS
prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza
attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della
sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i
contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati
sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto
diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano
stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10
LAVS, pag. 347 n. 25).
L'introduzione il 1°
gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag.
25:
" (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le
Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux
sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et
de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI
1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.
248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence
par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux
quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre
cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples,
qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette
raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit
appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose
directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente
des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime
matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce
montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des
conjoints non actifs. (…)".
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha
stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione
(STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique
VSI 1999 pag. 204).
4. Nella
sua giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,
si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni
sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e
176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza del
TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite
d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità
giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS
che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà
diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.
433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi
del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza,
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o
immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero
(RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno
pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque
sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991
pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto
ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/
Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Il Tribunale federale
ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla
Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio
2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.
118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività
lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante
l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29
cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per
l’amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del
reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che
si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29
cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti
per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel
diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,
edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27
OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per
analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone
senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
6. La
Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla
scorta dei dati che l'interessata
stessa le ha comunicato a mezzo del questionario sull'affiliazione come persona senza attività lucrativa (doc. 7) e dell'estratto bancario del marito (doc. 4). La
sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di entrambi i coniugi al 31 dicembre 2006 (cfr. anche la
stampa della schermata degli elementi della tassazione 2006 dei coniugi: doc.
5) è di Fr. 239'000.- ed il
reddito sotto forma di rendita - della previdenza professionale di cui
beneficia il marito - è pari a Fr. 5'535.- al mese per il 2008.
Moltiplicando dunque
per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla
sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero (art. 28 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha ottenuto una sostanza
determinante di Fr. 1'567'400.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv.
4 OAVS). Sul totale sono quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività
lucrativa – ed in tal caso pure dal marito, che nel 2008 non è più attivo.
D'avviso di questo Tribunale, tanto gli
importi ritenuti dalla Cassa di compensazione quanto il calcolo da essa
eseguito che ha portato ad una sostanza determinante di Fr. 783'700.- sono corretti.
Alla stessa stregua,
anche l'importo di Fr. 1'442,30 (Fr. 1'414.- di contributi AVS/AI/IPG + Fr. 28,30 di spese amministrative)
stabilito dall'Amministrazione in
funzione dell'art. 28 cpv. 1
OAVS e dell'art. 28 cpv. 3 OAVS
va interamente confermato.
7. In
merito alla richiesta principale della ricorrente di esonerarla dal pagamento
del summenzionato importo a motivo che suo marito ha versato nel 2007 un
importo di Fr. 6'647.- a titolo
di contributi AVS/AI/IPG (doc. A4) superando quindi il doppio del contributo
Considerandi
minimo, il TCA evidenzia che
questa soluzione non può essere adottata al caso di specie.
Infatti, come ha ben spiegato
la Cassa di compensazione, il citato art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS permette di esonerare
dal pagamento dei contributi un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, soltanto se il coniuge,
svolgendo una tale attività, ha versato almeno il doppio del contributo minimo.
In concreto, questa
possibilità è stata a tutti gli effetti adottata dalla Cassa nei confronti dell'insorgente per tutti gli anni durante i
quali ella non ha lavorato, mentre il marito era attivo.
Ora, invece, con il
prepensionamento del suo coniuge al 31 dicembre 2007, per l'anno 2008 l'assicurata rimane sempre una persona senza attività lucrativa, ma
in questa categoria va ora affiliato anche suo marito. Pertanto, per il 2008 __________
non verserà verosimilmente alcun contributo, né tanto meno uno pari al doppio
del contributo minimo grazie all'esercizio di un'attività lucrativa. Nell'anno 2008, dunque, l'assicurata non può più beneficiare dell'esonero dal pagamento dei contributi
personali dovuto alla contribuzione doppia effettuata – in precedenza - direttamente
dal marito (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
È comunque fatto salvo
un cambiamento futuro, motivo per il quale la decisione di fissazione dei
contributi è provvisoria: solo la notifica di tassazione IC/IFD 2007 stabilisce
definitivamente tutti i necessari dati all'AVS e può comportare, se necessario, la riconsiderazione da parte
della Cassa della decisione provvisoria del 2 maggio 2008.
La censura della
ricorrente va dunque respinta.
8.
Quanto
alla pretesa di posticipare la riscossione dei contributi da essa dovuti per il
2008.
al momento in cui il marito compirà i 65 anni – ossia nel 2010 - e quindi
sarà posto al beneficio anche di una rendita di vecchiaia dall'AVS, in modo tale da avere maggiori entrate
finanziarie (rendita LPP e rendita AVS) e riuscire così a fare fronte al
pagamento dei suoi contributi di Fr. 1'442,30 per il 2008, la stessa va respinta, siccome un'esplicita richiesta in tal senso va fatta direttamente
alla Cassa di compensazione.
La via del pagamento
dilazionato, offerta dall'art.
34b OAVS, prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che
si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti
ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una
dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i
contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà
quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente
in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente
non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione
concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Mancando dunque una
specifica decisione della Cassa riguardante la possibilità per la ricorrente di
dilazionare il pagamento dei contributi dovuti per il 2008 (art. 49 LPGA), a
cui fa eventualmente seguito un'opposizione da parte dell'assicurata (art. 52 cpv. 1 LPGA) e, conseguentemente, una decisione
su opposizione emessa dalla stessa Cassa di compensazione (art. 52 cpv. 2 LPGA)
che può, essa soltanto, essere impugnata mediante ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 56 LPGA), questo Tribunale non è competente
per pronunciarsi - all'ora attuale
– sulla domanda dell'insorgente
circa questa tematica.
Su questo aspetto,
quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile.
9.
Stante
quanto precede, la ricorrente deve pagare il contributo AVS/AI/IPG che la Cassa
di compensazione ha correttamente fissato in Fr. 1'442,30 (spese amministrative comprese) per il 2008 per l'affiliazione nella categoria delle persone
senza attività lucrativa.
La decisione impugnata
va dunque confermata ed il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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