Lexipedia

Decisione

30.2008.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 febbraio 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i beni immobili detenuti nel Canton __________ sono stati valutati in Fr. 16'811'906.- e la sostanza netta complessiva in Svizzera a Fr. 8'378'412.- (doc. A7), mentre la notifica di tassazione sempre per il 2004

emessa dal Canton __________ attesta una sostanza immobiliare di Fr. 9'276'000.- sita in quel Cantone ed una sostanza netta complessiva in

Svizzera pari a Fr. 1'176'583.-.

1.6. Nella

risposta del 14 luglio 2008 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto

della decisione su opposizione e quindi l'assoggettamento della ricorrente come persona senza attività lucrativa

tenuta a pagare dei contributi pari a Fr. 10'302.- per colmare la lacuna contributiva, dato che il marito non ha

pagato il doppio del contributo minimo e che la notifica di tassazione 2004 emessa

dal Canton __________ è cresciuta incontestata in giudicato.

1.7. Il 15

settembre 2008 (doc. V) la ricorrente, rappresentata dall'avv. RA 1, ha osservato che l'autorità fiscale del Canton __________ ha

erroneamente utilizzato, quale base di calcolo per la ripartizione

intercantonale, un valore degli immobili situati nel Canton __________ diverso

dal valore fiscale ritenuto da quest'ultimo Cantone. Siccome essa ritiene che il marito ha sempre pagato,

lavorando, anche la sua parte di contributi, ha postulato che il TCA provveda ad alcuni accertamenti

riguardanti la situazione contributiva dell'ex marito. In conclusione, essa ha chiesto che, se non esonerata,

dovrà pagare o il contributo minimo di Fr. 445.- come l'ex marito, oppure il contributo dovrà essere calcolato sulla metà

del patrimonio fissato con la notifica di tassazione IC 2004 del Cantone __________,

ossia su Fr. 568'750.-,

ritenuta inoltre la sua situazione finanziaria susseguente al divorzio del 3

luglio 2007.

Pendente causa il Tribunale (doc. XI) ha

richiamato dal competente Ufficio di tassazione ticinese le notifiche di

tassazione IC 2003, IC 2004 e IC 2005 della ricorrente (doc. XIV). Inoltre, ha

accertato i contributi pagati come indipendente dal marito della ricorrente

negli anni 2003 e 2004 e se sono state emesse decisioni di fissazione dei

contributi riguardanti l'assicurata

(doc. XV). Le parti si sono espresse sulle risultanze (docc. XVII-XXIV).

considerato in

diritto

2.1. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati

sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65

anni.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è

fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della

revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle

disposizioni transitorie relative alla 10a revisione LAVS).

Si ritiene che paghino contributi propri, e

quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività

lucrativa di assicurati con un'attività

lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del

contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione

speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa

di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è

reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei

contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.

Considerandi

L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta

allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia

potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti

l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al

doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi

indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività

lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando

il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del

contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio,

l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile

eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

2.2

Giusta l'art.

10.

cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-

(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti

da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo

le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi

tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo

conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad

un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.

2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito

conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non

dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo

irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto

che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito

determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni

in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,

occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di

elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di

una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC

1991.

pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

2.3

Per le

persone che non esercitano un'attività

lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10

cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito

conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente

di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato

per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in

forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona

coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi

contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito

conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona

sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da

pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il

loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato

(Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25; Pratique VSI 1996 pag.

25).

L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4

dell'art. 28 OAVS viene così

giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:

"

(…) Faute de disposition légale ou réglementaire,

Dispositivo

le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de

l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune

et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme

(VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980,

p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette

jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui

incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de

manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de

l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du

règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une

correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la

fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être

additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont

imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour

calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)".

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF

125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.

204).

2.4. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni

(codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS,

nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito

conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione

militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),

le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto

di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite

e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC

1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite

per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite

versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le

rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio

2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di

rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una

cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale

il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a

disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il

calcolo dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14

LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla

concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in

maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non

sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una

persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di

un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da

attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera

(Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto

di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090

DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28

cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC

1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i

figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi

della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o

può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique

VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di

famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni

periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore

capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q

OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza,

ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,

Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte

della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il

regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437

consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto

ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante,

computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo

devono essere detratti, fra l'altro,

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

2.5. Il

contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per

ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo

conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza

al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la

sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente

tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto

intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono

vincolanti per l'amministrazione

(Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma

di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le

comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa

della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello

dell'AVS (N. 2108 DIN).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al

reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a

quest'imposta è vincolante per

le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori

indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

2.6. In primo

luogo occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati dal TCA, emerge che la Cassa di compensazione __________,

alla quale __________ era affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, ha fissato

definitivamente i contributi AVS/AI/IPG da esso dovuti per l'anno 2003 (doc. XVII/2) ed il 2004 (doc.

XVII/3).

In entrambe le decisioni del 29 agosto 2007, la

Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito aziendale fittizio di Fr. 8'307.-, dato che il reddito determinante

risultava nullo o, meglio, in perdita. Sulla base di questo reddito, per

entrambi gli anni la Cassa ha così fissato il pagamento del contributo minimo

di Fr. 424,80, oltre alle spese amministrative di Fr. 11,40, per un contributo complessivo

pari a Fr. 436,20.

L'importo di Fr. 8'307.-

è stato poi iscritto nel suo conto individuale (doc. A13).

Inoltre, a seguito del divorzio intervenuto il 3

luglio 2007 (doc. B2), tutti i redditi acquisiti dal marito rispettivamente

dalla moglie in costanza di matrimonio sono stati suddivisi in due poiché, in

virtù dello splitting, la metà doveva essere trasferita sul conto individuale

dell'altro coniuge.

Infatti, dall'esame del suo conto individuale, aggiornato al 5 maggio 2008 (doc.

A12), emerge che la metà del reddito aziendale del marito, ossia Fr. 4'154.-, è stata trasferita sul conto individuale

della ricorrente.

Alla luce di quanto precede, poiché la Cassa di

compensazione del marito dell'insorgente

ha definitivamente fissato quali contributi dovuti per l'anno 2004 – il solo qui d'interesse – il contributo minimo per se

stesso e non un contributo pari almeno al doppio del minimo, l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non è applicabile.

Pertanto, il mancato esonero dal versare i contributi

AVS/AI/IPG beneficiando delle contribuzioni del marito comporta la fissazione

dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa in virtù dell'art. 10 LAVS e quindi dell'art. 28 OAVS.

2.7. La Cassa di

compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta

della notifica di tassazione IC/IFD 2004 emessa dal Canton __________ (doc. A7)

nei confronti dei coniugi __________ ed RI 1. Questa tassazione indica che, tenuto

conto dei valori di riparto intercantonali, la sostanza netta detenuta in

Svizzera ed all'estero dai

coniugi al 31 dicembre 2004 era di Fr. 8'378'412.-, mentre il

reddito da attività lucrativa indipendente del marito era in passivo (Fr. - 204'475.-), ciò che l'avrebbe quindi portato a versare (soltanto) il contributo minimo

AVS/AI/IPG per l'anno 2004.

Fondandosi dunque sul solo ammontare della sostanza

netta dei coniugi, visto che non vi sono redditi sotto forma di rendite, la

Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 8'378'412.- e l'ha divisa per

due, siccome la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Sul totale sono

quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività

lucrativa.

L'insorgente contesta che i contributi che deve versare per l'anno 2004 siano calcolati in funzione di

questa somma, siccome la notifica di tassazione IC 2004 del Canton __________

ha per contro fissato una sostanza netta di gran lunga inferiore, ossia ammontante

a Fr. 1'176'583.-. I suoi contributi andrebbero

pertanto, se caso, calcolati sulla metà di questa cifra.

Il TCA è dunque tenuto a determinare l'ammontare della sostanza netta da ritenere quale

base per la fissazione definitiva dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla

ricorrente per l'anno 2004 come

persona senza attività lucrativa.

2.8. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997

pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il

Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;

Käser, op. cit., N. 8.32, pag.

212; Greber/Duc/Scartazzini, op.

cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la

giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire

il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i

lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid.

5a; STCA del 31 luglio 2000 in

re R.M.).

2.9. La notifica

di tassazione IC/IFD 2002 emessa il 31 ottobre 2005 dall'autorità fiscale del Canton __________

(doc. A5) ha tassato __________ come persona sola domiciliata a __________ (__________)

su un reddito imponibile di Fr. 98'800.-, di cui Fr. 60'300.-

imponibili nel Canton __________, e su una sostanza imponibile di Fr. 230'000.-.

Il contribuente è stato imposto quindi per Fr. 2'208,50. Questa tassazione è

cresciuta incontestata in giudicato.

Il valore fiscale secondo il Cantone di domicilio

(Steuerwert Domizilkanton/Faktor) della proprietà immobiliare

detenuta dal contribuente è stato fissato complessivamente a Fr. 12'588'344.-; il bene immobile di __________ (__________) è stato tassato

Fr. 603'344.-, la proprietà di __________

(__________) – che appartiene alla sostanza aziendale – per Fr. 11'531'000.- e la proprietà immobiliare di __________ (__________) per Fr.

454'000.-.

Il valore fiscale nel Cantone di domicilio (Steuerwert

Kanton __________) attesta un valore complessivo degli immobili ammontante

a Fr. 10'448'166.-, che si suddivide in Fr. 603'344.- per l'immobile di __________, in Fr. 9'471'893.- per quello

di __________ ed in Fr. 372'929.-

per la proprietà di __________.

Tenuto conto del valore intercantonale di

ripartizione, si ha un valore immobiliare totale di Fr. 14'627'432.-, di cui Fr. 844'682.- nel Canton __________ (140%), Fr. 13'260'650.-

(115%) nel Cantone __________ e Fr. 522'100.- (115%) nel Canton Ticino.

Considerati gli attivi complessivi assommanti a

Fr. 15'419'525.-, deducendo i passivi di Fr. 9'949'151.- (debiti aziendali pari

a Fr. 7'885'651.- e debiti privati di Fr. 2'063'500.-), si ottiene la sostanza

netta I (Fr. 5'470'374.-) e togliendole la differenza della ripartizione

intercantonale (Fr. 14'627'432.- - Fr. 10'448'166.- = Fr. 4'179'266.-) si ha

la sostanza netta II pari a Fr. 1'291'108.-, che serve quale base di

calcolo per i contributi per le persone senza attività lucrativa.

La notifica di tassazione IC/IFD 2003

emessa il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc. A6) concerne __________

ed RI 1, che sono stati dunque tassati come coniugati per un reddito nullo ed

una sostanza imponibile di Fr. 112'000.-, ciò che li ha portati ad essere

tassati per Fr. 89,60. La decisione, incontestata, è stata intimata ad una

fiduciaria di __________ (__________) ed è intestata ai coniugi a __________,

presso l'albergo __________.

Le proprietà immobiliari sono stimate

complessivamente al valore fiscale (Steuerwert Domizilkanton / Faktor)

di Fr. 12'070'640.-, di cui Fr. 11'531'000.- per la proprietà di __________ e

Fr. 539'640.- per quella di __________.

Il valore fiscale secondo il Canton __________ (Steuerwert

Kanton __________) è stato fissato in totale a Fr. 9'915'169.-, dove la proprietà

aziendale nel Cantone __________ è stata valutata pari a Fr. 9'471'893.- e

quella in __________ a Fr. 443'276.-.

Tenuto conto dei valori intercantonali di

riparto, il valore totale della sostanza immobiliare è stato rivalutato in Fr.

13'881'236.-, il quale a sua volta è stato ripartito in Fr. 13'260'650.- (115%)

per il Cantone __________ ed in Fr. 620'585 (115%) per il Cantone Ticino.

Da notare che non è stato conteggiato alcun bene

immobiliare sito a __________ (__________).

Dalla sostanza attiva di Fr. 14'410'004.- vanno poi

dedotti i debiti ammontanti a Fr. 8'926'908.- (Fr. 1'061'500.- privati

rispettivamente Fr. 7'865'408.- aziendali) e dalla sostanza netta I ottenuta (Fr.

5'483'096.-) va sottratta la differenza derivante dal riparto intercantonale

(Fr. 3'966'067.-), per giungere ad una sostanza netta II pari a Fr.

1'517'029.-.

Come la precedente, la notifica di tassazione IC/IFD

2004 è stata emanata il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc.

A7) e concerne __________ ed RI 1, tassati come coniugati per un reddito nullo

e una sostanza imponibile di Fr. 32'000.- per un'imposta da pagare di Fr. 25,60.

Questa decisione precisa inoltre che i coniugi sono stati tassati in via

ordinaria a __________ fino al 31 dicembre 2004 e che da quella data si sono trasferiti

a __________ (__________).

Anche in tale evenienza la sostanza immobiliare

precedentemente detenuta nel Canton __________ è inesistente ed i primi valori

fiscali delle altre proprietà site nel Cantone __________ e nel Canton Ticino sono

gli stessi dell'anno 2003.

La seconda voce (Steuerwert Kanton __________),

invece, è aumentata a Fr. 16'575'813.- per __________ ed a Fr. 775'733.- per __________.

Con il riparto intercantonale le cifre sono

rimaste le medesime dell'anno 2003.

Dagli attivi di Fr. 14'160'873.- sono stati

dedotti i debiti assommanti a Fr. 9'252'771.- (Fr. 1'062'120.- privati e Fr. 8'190'651.-

aziendali), per ottenere una sostanza netta I di Fr. 4'908'102.-, alla quale è

stata aggiunta (e non dedotta come negli anni precedenti) la differenza del

riparto intercantonale di Fr. 3'470'310.-, per giungere ad una sostanza netta

II di Fr. 8'378'412.-.

La notifica di tassazione IC 2004, emessa

il 3 agosto 2007 dal Cantone __________ (doc. A8), ha tassato __________,

separato (getrennt), come persona sola per un reddito nullo e per

una sostanza imponibile nel Cantone di Fr. 1'024'200.-, ma complessivamente di

Fr. 1'137'500.-, per un'imposta cantonale dovuta di Fr. 2'358.-.

Il valore fiscale cantonale (Kant. Steuerwert)

delle sue proprietà immobiliari assomma a Fr. 10'333'344.-, di cui Fr. 603'344.-

per l'immobile di __________, Fr. 9'276'000.- per quello di __________ e Fr.

454'000.- per la proprietà di __________.

Considerato il fattore di ripartizione

intercantonale, questi valori mutano in un totale di Fr. 11'672'175.-, ossia in

Fr. 482'675.- (80%) per la proprietà nel Canton __________, in Fr. 10'667'400.-

(115%) per l'immobile nel Cantone __________ e in Fr. 522'100.- (115%) per il

bene sito nel Canton Ticino.

Dagli attivi di Fr. 11'951'812.- sono stati

dedotti i passivi pari a Fr. 9'252'771.-, ottenendo una sostanza netta I di Fr.

2'699'041.- rispettivamente una sostanza netta II di Fr. 1'176'583.-.

Il 3 maggio 2006 il competente Ufficio di

tassazione del Cantone Ticino ha emanato la decisione su reclamo IC 2003

(doc. XIV/1) con cui ha tassato RI 1 come persona sola su redditi e sostanza

nulli. I suoi redditi erano costituiti dal valore locativo dell'immobile (Fr. 24'937.-) detenuto nel Cantone, che è stato fiscalmente stimato a Fr.

539'640.-. Ritenuti però gli

interessi passivi privati (Fr. 18'702.-) e le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 6'235.-),

i redditi si annullano, così pure la sostanza, visti i debiti privati pari al

valore di stima della stessa.

Dal riparto intercantonale dopo decisione su

reclamo si osserva che la sostanza totale detenuta dalla ricorrente è sita a __________

e che a __________ (__________) la sostanza è nulla. Nemmeno viene indicata la

possibilità di ripartizione con __________ (__________).

In pari data il Cantone Ticino ha emesso un'identica decisione su reclamo, l'IC 2004, con

cui ha tassato RI 1 (doc. XIV/2).

Il 20 agosto 2008 il competente Ufficio di

tassazione del Cantone Ticino ha imposto RI 1 con la notifica IC/IFD

2005 (doc. XIV/3), ritenendo un reddito imponibile di Fr. 43'100.- ed una sostanza imponibile di Fr. 458'000.-. Con la decisione di tassazione dopo

reclamo, resa il 22 ottobre 2008 (doc. XXVI), il reddito imponibile si è

ridotto a Fr. 20'800.-, mentre

la sostanza imponibile è stata azzerata, a causa dei debiti privati ammontanti anch'essi a Fr. 458'000.-.

Rispondendo ai puntuali quesiti formulati dall'allora rappresentante della ricorrente, il

30 giugno 2008 (doc. A11) l'amministrazione

delle contribuzioni del Canton __________ ha precisato che nel 2004 i coniugi RI

1 sono stati tassati con l'aliquota

per coniugati, che il riparto intercantonale della sostanza è stato eseguito

applicando i valori di riparto corrispondenti dal punto di vista del Canton __________,

che la sostanza netta di Fr. 8'378'412.- è corretta e che la notifica di

tassazione 2004 è cresciuta in giudicato.

Riassumendo, per l'anno 2004, si hanno differenti valori di sostanza netta in Svizzera

appartenenti a __________ e/o RI 1.

Se si tiene conto della notifica di tassazione

del Canton __________, la sostanza dei coniugi __________ ed RI 1 assomma a Fr.

8'378'412.-.

Per il Cantone __________, la sostanza netta di __________

è pari a Fr. 1'176'583.-.

L'autorità fiscale del Cantone Ticino ha considerato nulla la sostanza

imponibile ascrivibile ad RI 1.

2.10. Il TCA evidenzia innanzitutto che tutte le

notifiche di tassazione esposte, in particolare la IC/IFD 2004 __________, la

IC 2004 __________ e la IC 2004 TI sono regolarmente cresciute in giudicato,

nel senso che l'assicurata o non

vi si è opposta oppure, in caso di avvenuto reclamo, l'autorità fiscale ha emesso una nuova decisione che, essa, è poi cresciuta

in giudicato.

In tali circostanze, le informazioni ivi

contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere

considerate vincolanti per l'Amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo

Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e

cresciuti in giudicato.

Come visto, l'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se

un assicurato non attivo sposato deve pagare i contributi, la sostanza di entrambi

i coniugi deve essere sommata, qualsiasi sia il regime matrimoniale ed anche se

i coniugi sono tassati fiscalmente in modo separato: la metà di questo importo

va presa in considerazione per calcolare i contributi di questo assicurato. Colui

che si trova in questa situazione deve annunciarsi presso la Cassa di

compensazione competente (art. 28 cpv. 5 OAVS) per essere affiliato.

Dall'esame delle differenti notifiche di tassazione agli atti, questo

Tribunale osserva che solo l'autorità

fiscale del Canton __________ ha emesso le decisioni sull'imposta federale diretta, oltre che su quella

cantonale (IC/IFD 2002, IC/IFD 2003 e IC/IFD 2004).

In effetti, la notifica di tassazione del Cantone

__________ concerne le imposte cantonali e comunali (Kantons- und Gemeindesteuer

2004) dovute da __________, mentre le notifiche di tassazione emesse dal

Canton Ticino nei confronti della ricorrente concernono unicamente le imposte

cantonali (IC 2003 e IC 2004), eccetto la decisione per il 2005, che riguarda

anche l'imposta federale

diretta (IC/IFD 2005).

Quanto osservato è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 105 LIFD, che tratta della competenza territoriale delle

autorità cantonali a dipendenza dell'appartenenza personale del contribuente.

L'art. 105 cpv. 1 LIFD recita che le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone

fisiche che, all'inizio del

periodo fiscale o dell'assoggettamento,

hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera,

la dimora fiscale nel Cantone.

In questo senso, l'emanazione delle notifiche di tassazione IFD da parte del Canton __________

significa dunque che la ricorrente, in quel periodo, era domiciliata a __________.

Quindi, per ciò che qui interessa, anche per l'anno fiscale 2004.

D'altronde, la stessa IC/IFD 2004 dell'autorità fiscale __________ (doc. A7)

menziona espressamente che __________ ed RI 1 sono stati tassati in via

ordinaria con l'aliquota per

coniugati, siccome domiciliati - fiscalmente - a __________ (__________) sino a

fine 2004.

Prova ne è, inoltre, che la sentenza di divorzio

del 2 luglio 2007 (doc. B2) specifica che dal 4 maggio 2004 i coniugi hanno adottato

il regime straordinario della separazione dei beni, ma che è solo con la

sottoscrizione della convenzione matrimoniale il 19 rispettivamente il 25

gennaio 2005 che le parti sono giunte ad un comune desiderio di separazione. È

quindi corretto che, fino al 31 dicembre 2004, la ricorrente sia stata tassata

congiuntamente al marito nel suo cantone di domicilio, quindi nel Canton __________.

Infine, l'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione nei confronti

dell'amministrazione delle

imposte del Cantone __________ (doc. 13) conferma che __________ è stato

domiciliato ed è stato tassato per le imposte del 2004 nel Canton __________.

Dopodiché, per il periodo fiscale 2005 era

domiciliato a __________ e per l'anno 2006 a __________ (sempre Cantone __________).

Con l'emanazione della notifica di tassazione __________ IFD 2005 (doc.

XIV/3), invece, risulta che nel 2005 l'assicurata non era più domiciliata fiscalmente a __________, bensì a

__________.

Sulla scorta di quanto precede, stabilito, quindi,

che nell'anno 2004 la

ricorrente, a quel tempo ancora sposata e nemmeno separata di fatto, aveva il

domicilio fiscale (coniugale) nel Canton __________, per la fissazione dei suoi

contributi AVS/AI/IPG per quell'anno occorre dunque far capo alla sostanza netta dei coniugi.

Pertanto, è corretto determinare i contributi

dovuti dall'assicurata

basandosi su una sostanza netta di Fr. 8'378'412.-.

Tuttavia, resta ancora da chiarire se, alla luce

della conclusione appena esposta, spettasse effettivamente alla Cassa CO 1 fissare

e riscuotere retroattivamente i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2004 dovuti dalla ricorrente come persona

senza attività lucrativa, oppure ad un'altra Cassa di compensazione, visto il domicilio non in Ticino nel

2004.

2.11. A questo

proposito, il TCA osserva che il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi su una

controversia riguardante l'affiliazione

di un assicurato ad una Cassa di compensazione.

Nella sentenza del 6 aprile 1981 (riprodotta

quasi interamente in RCC 1983 pag. 82, mentre solo parzialmente in DTF 107 V

68), la nostra Massima Istanza aveva affermato che, poiché la questione dell'affiliazione di un assicurato ad una Cassa

di compensazione non era controversa ai sensi dell'art.

127 OAVS (abrogato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, e

sostituito dal nuovo art. 64 cpv. 6 LAVS), competeva all'autorità cantonale di ricorso, in virtù del

principio inquisitorio di cui era investita dall'art. 85 cpv. 2 lett. d LAVS (sostituito dal 1° gennaio 2003 dall'art. 61 lett. d LPGA), pronunciarsi d'ufficio sull'oggetto, anche senza trasmettere l'incarto all'UFAS,

autorità designata per giudicare su questa tematica (cfr. consid. 2).

Nella fattispecie, proprio perché la questione

dell'incompetenza della Cassa CO 1 nell'affiliare la ricorrente non è stata sollevata né dall'assicurata medesima né da altre Casse di

compensazione, è a giusta ragione che questo Tribunale si pronuncia ora d'ufficio sulla legittimità della decisione resa

dalla Cassa CO 1 in quanto tale, senza violare l'art.

64 cpv. 6 LAVS.

Giusta l'art. 64 cpv. 2 LAVS, sono affiliati alle casse di compensazione

cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non

fanno parte di un'associazione

fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone

che non hanno un'occupazione

lucrativa e gli assicurati a dipendenza dei datori

di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

In virtù dell'art. 64 cpv. 5 LAVS, i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le

persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati

dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se

non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.

Su questa tematica, il N. 1003 delle Direttive sull'affiliazione

alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione

(DCC), valide dal 1° gennaio 2008, specifica che gli

assicurati ed i datori di lavoro che per un qualsiasi motivo non sono affiliati

a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale (art. 64 cpv. 5 LAVS) di

annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della

sede dell'azienda o, in mancanza dei due, a quella del luogo dove viene

esercitata l'attività lucrativa.

Ed infatti, l'art. 118 cpv. 1 OAVS precisa che le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro

contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio (cfr.

anche N. 1047 DCC).

L'Ordinanza regola anche l'eventualità in cui l'assicurato cambi cassa di compensazione, come occorso nel caso

concreto, prevedendo che il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando non si avverano più le condizioni

dell'affiliazione alla cassa di

compensazione fino allora competente (art. 121 cpv. 1 OAVS).

Per l'art. 121 cpv. 5 OAVS, il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di

ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di un cambiamento di

domicilio, può avvenire in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati (cfr. N.

2005 DCC).

Riguardo al trasferimento degli atti successivo ad un cambiamento

di cassa (professionale), il N. 4001 DCC prevede che:

" Nel

caso di un cambiamento di cassa, la precedente cassa di compensazione conserva

le pratiche concernenti gli assicurati o i datori di lavoro in questione. Tuttavia,

nel caso di assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente, deve

trasmettere alla nuova cassa di compensazione una copia dell’ultimo

provvedimento fissante l'ammontare del contributo e la dichiarazione d’imposta.

Su richiesta deve trasmettere alla nuova cassa i documenti di cui essa deve

essere informata oppure farle avere delle copie.".

Per il N. 4002 DCC, inoltre,

" Un

eventuale diritto al versamento retroattivo di contributi dev’essere fatto

valere interamente dalla cassa di compensazione che è competente per la

riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento

retroattivo è richiesto. La restituzione di contributi deve essere intrapresa

dalla cassa di compensazione che ha riscosso più contributi del necessario.".

Infine, secondo il N. 4003 DCC,

"

Durante i periodi di contribuzione che comprendono il momento del

cambiamento di cassa è responsabile la cassa di compensazione finora competente

per ciò che concerne i controlli dei datori di lavoro. Essa trasmette alla

nuova cassa di compensazione una copia del rapporto concernente l’ultimo

controllo. La nuova cassa di compensazione competente può assumersi pienamente

o in parte gli obblighi della cassa finora competente (cfr. anche la Circolare

alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro).".

Nell'evenienza concreta, quale persona senza attività lucrativa, l'insorgente avrebbe dovuto affiliarsi alla

Cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio (art. 64 cpv. 5 LAVS ed

art. 118 cpv. 1 OAVS).

Tuttavia, come affermato dalla ricorrente stessa (doc.

9) e come risulta dal suo estratto del conto individuale (doc. A12) e da quello

del marito (doc. A13), fino al 2002 compreso (ma, come visto, non anche per il

2003) suo marito ha effettivamente versato contributi pari almeno al doppio del

contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Quindi, l'attività lucrativa svolta da __________ ha

comportato che l'assicurata è

stata esonerata dal pagamento dei suoi contributi AVS/AI/IPG.

Per l'anno 2004, la Cassa di compensazione del

Canton __________ rimane, visto il domicilio a __________ della ricorrente in

quel periodo come attestato dalle autorità fiscali __________ con la loro decisione

di tassazione, quella alla quale la ricorrente, quale persona senza attività

lucrativa, avrebbe dovuto affiliarsi se non avesse beneficiato della copertura contributiva

grazie all'attività del marito.

Applicando ora per analogia, d'avviso di questo Tribunale, il succitato N.

4002 DCC al passaggio (teorico) della ricorrente dalla Cassa di compensazione del Canton __________ alla Cassa di compensazione

CO 1, si ha che spetta alla Cassa di compensazione che era competente

per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento

retroattivo è richiesto far valere il diritto al

versamento retroattivo di contributi.

Pertanto, i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'anno 2004 devono essere interamente fissati e richiesti dalla

Cassa di compensazione del Cantone di domicilio della ricorrente, quindi dalla

Cassa di compensazione del Canton __________ e non alla Cassa di compensazione

del suo attuale Cantone di domicilio.

Interpellata in merito la CCC AVS __________ ha

specificato come:

"

dalla documentazione in nostro possesso, abbiamo

potuto rilevare che per l'anno 2004, la signora RI 1 aveva una lacuna

contributiva, poiché il marito non aveva pagato almeno il doppio del contributo

minimo.

(…)

Tra le Casse di compensazione esiste una buona

collaborazione e quando una persona ha trasferito il domicilio e la nuova Cassa

si accorge che la richiedente l'affiliazione ha delle lacune contributive senza

particolari formalità la stessa provvede a regolarizzare la posizione

contributiva.

Precisiamo anche che, quando una persona

trasferisce il domicilio, l'altra Cassa dovrebbe inviare la comunicazione MAC

attestante fino a quando ha contributo. Nel caso di specie, la Cassa di __________

non ci ha informato, per cui in possesso di tutta la documentazione comprovante

la lacuna contributiva (doc. 1-2), abbiamo ritenuto opportuno e servizievole,

nei confronti della nostra affiliata, ricuperare l'anno mancante." (Doc.

XXVIII)

Con il rilievo che nessuna richiesta a formale

comunicazione a CO 1 è giunta dalla competente Cassa __________.

Ne discende, dunque, che la Cassa CO 1 non

era legittimata a determinare ed a riscuotere i contributi dovuti dall'insorgente

per l'anno 2004.

2.12. Restano

quindi da determinare quali siano le conseguenze di una decisione di

contribuzione resa da una Cassa di compensazione incompetente.

Sempre nella citata sentenza del 1981 (cfr.

consid. 3), secondo il TFA l'amministrazione

può funzionare normalmente soltanto se si ammette, nei confronti delle sue

decisioni, una presunzione di validità. Una decisione può dunque essere

considerata come nulla e senza effetto unicamente se presenta dei vizi gravi,

che sono peraltro facili da riconoscere. Se ciò non è il caso, la decisione può

essere sì annullata, ma non può essere nulla (DTF 92 IV 197, DTF 98 Ia 571).

Degli errori di competenza sono un motivo di nullità quando sono

particolarmente gravi.

Le Casse di compensazione, siano esse cantonali o

professionali, devono applicare lo stesso diritto; esse hanno dunque anche i

medesimi compiti. Le decisioni rese da una Cassa incompetente presentano solo

raramente dei vizi manifesti e facili da riconoscere (per esempio quando una

Cassa cantonale di compensazione emana una decisione concernente un assicurato

non attivo che ha il proprio domicilio in un altro Cantone). Benché sia possibile

che esistano decisioni contrarie, occorre comunque evidenziare che per mantenere

la sicurezza del diritto, l'autorità

che emette la decisione può, eccezionalmente, dichiararla nulla per non

compromettere gli interessi dell'AVS o quelli dell'assicurato.

Per questo motivo, quando si deve decidere sulla questione della nullità di una

decisione o sulla possibilità di annullarla, bisogna dare la precedenza a quest'ultima possibilità. La decisione della

Cassa professionale deve dunque essere considerata non come nulla e senza

effetti, ma solamente come suscettibile di essere annullata. Non è pertanto

nemmeno corretto giudicare nulla la procedura e come se mai fosse esistita.

Una decisione soggetta a ricorso non esclude l'annullamento del giudizio di prima istanza

nella misura in cui, con un tale atto, la decisione non è stata annullata e l'incarto non è stato rinviato alla Cassa

cantonale competente per il nuovo calcolo dei contributi dovuti. Se, nel

ricorso deciso del TFA, la questione dell'affiliazione deve essere esaminata d'ufficio e se il giudice può pronunciarsi soltanto nei limiti che gli

sono fissati, non v'è per

contro motivo per opporsi all'annullamento

della decisione per altri motivi rispetto a quelli constatati d'ufficio. In caso di decisione nulle, ha

affermato l'Alta Corte, il

giudice può soltanto rinviare l'incarto all'autorità

competente; in caso di decisione impugnabile mediante ricorso il giudice può,

nei limiti della sua competenza e per economia procedurale, pronunciarsi lui

stesso sulla vertenza, senza domandarsi quale Cassa di compensazione ha emanato

la decisione. Nella sentenza federale, il Tribunale si è quindi pronunciato

anche nel merito del giudizio, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto alla Cassa cantonale competente,

affinché fissasse i contributi dovuti dall'assicurato.

Nell'evenienza che qui ci occupa, dunque, a mente di questa Corte è

opportuno annullare la decisione impugnata per incompetenza territoriale ed

accertare la competenza della Cassa di compensazione del Canton __________, cui

saranno trasmessi, in uno con la copia di questo giudizio, gli atti, affinché proceda

a fissare i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona senza attività

lucrativa per l'anno di

contribuzione 2004.

Di conseguenza, il ricorso, seppure per motivi

differenti da quelli addotti, deve essere accolto.

Vincente in causa, alla ricorrente vanno

attribuite ripetibili adeguate al lavoro svolto dal suo patrocinatore,

intervenuto pendente causa (art. 61 lett. g LPGA).

Il presente giudizio sarà intimato anche alla

competente Cassa di compensazione del Canton __________ per i suoi incombenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà Fr. 500.- alla

ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

4. A crescita

in giudicato una copia del presente giudizio e gli atti saranno trasmessi alla

Cassa di compensazione del Canton __________ conformemente al considerando

2.12.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster