30.2008.39
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19 febbraio 2009Italiano41 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2008.39
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
Contributi quale persona senza attività lavorativa. Coniugata. Sostanza in diversi Cantoni. Ricorrente è domiciliata nel Cantone che ha emesso IFD e la cui è competente per fissare e riscuotere i contributi. Passaggio da una Cassa all'altra qui Cassa incompetente
ANNULLAMENTO
CANTONE
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
INCOMPETENZA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
SOSTANZA IMMOBILIARE
TRASMISSIONE ATTI
art. 3 cpv. 3 let. a LAVS
art. 10 LAVS
art. 64 cpv. 5 LAVS
art. 64 cpv. 6 LAVS
art. 105 LIFD
art. 28 OAVS
art. 118 OAVS
art. 121 OAVS
art. 127 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2008.39
TB
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 18
ottobre 2007 (doc. 20) RI 1, nata nel 1945 e divorziata dal 4 luglio 2007 (doc.
10), ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa,
compilando l'apposito formulario.
Il 13 febbraio 2008 (doc. 19) la Cassa di
compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio
2003. Così, il 12 marzo 2008 (doc. 18) la Cassa ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi per
il 2003, stabilendo il contributo minimo di Fr. 433,50, non avendo l'assicurata
né sostanza né reddito sotto forma di rendita.
A seguito dell'opposizione del 24 marzo 2008 (doc. 17) dell'assicurata, con comunicazione del 15 aprile 2008 (doc. 15) l'Amministrazione l'ha esonerata dal pagamento dei contributi per l'anno 2003, siccome per quell'anno il marito ha versato contributi
sufficienti come indipendente.
1.2. Con
decisione del 18 aprile 2008 (doc. 7) la Cassa di compensazione, richiamata dal
Canton __________ la notifica di tassazione IC/IFD 2004 dei coniugi RI 1 (doc.
2), ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per
il 2004 come persona senza attività lucrativa, ritenendo una sostanza netta in
Svizzera ed all'estero di Fr. 8'378'412.-, quindi una sostanza determinante di Fr. 4'189'206.-, che ha comportato il pagamento del contributo massimo di Fr.
10'100.-, ossia di Fr. 10'302.- comprese le spese amministrative.
1.3. Nell'opposizione del 21 aprile 2008 (doc. 9) l'assicurata ha fatto presente di essere
stata una casalinga senza attività lucrativa durante l'anno 2004 e che il marito, esercitando invece un'attività lucrativa indipendente a __________,
ha fatto fronte anche ai suoi oneri sociali. Pertanto, ha chiesto di essere
esonerata dal versare contributi sociali per il 2004 come già occorso per il
2003.
Il successivo 24 aprile (doc. 8) l'amministrazione ha comunicato all'interessata che siccome nel 2004 l'ex marito ha avuto una grossa perdita come
indipendente, egli ha pagato unicamente il contributo minimo per sé e quindi l'opponente non può essere esonerata dal
versare la sua quota di contributi AVS/AI/IPG.
Il 14 maggio 2008 (doc. 3) l'assicurata si è nuovamente opposta al
computo della sostanza milionaria per la determinazione dei contributi da essa
dovuti, affermando che nel 2007, con il divorzio, le è stata assegnata una
sostanza di Fr. 520'000.- e che
dal 2004 percepisce dall'ex marito
Fr. 2'500.- al mese.
1.4. Con
decisione su opposizione del 12 giugno 2008 (doc. A1) l'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili per le persone
che non esercitano un'attività
lucrativa, i cui contributi vanno calcolati in base alla metà della sostanza e
del reddito conseguito in forma di rendita dai coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS),
qualunque sia il loro regime matrimoniale e anche qualora essi siano stati
tassati separatamente. La Cassa ha quindi ribadito che poiché l'ex marito non ha versato nel 2004 il doppio
del contributo minimo avendo avuto delle perdite economiche, l'assicurata è stata affiliata come persona
senza attività lucrativa colmando così la sua lacuna contributiva per quell'anno.
1.5. Con ricorso
del 7 luglio 2008 (doc. I) RI 1 ha chiesto di pagare per il 2004 il contributo minimo
AVS/AI/IPG come il marito o, in via subordinata, che il contributo dovuto sia
calcolato in virtù del 50% della sostanza netta esposta nella notifica di tassazione
IC/IFD 2004 emessa dal Canton __________, ossia la metà della somma di Fr. 1'176'583.- (Fr. 588'291.-).
A suo dire, vi sarebbero delle evidenti anomalie
nella notifica di tassazione IC/IFD 2004 emanata dal Canton __________, laddove
Fatti
i beni immobili detenuti nel Canton __________ sono stati valutati in Fr. 16'811'906.- e la sostanza netta complessiva in Svizzera a Fr. 8'378'412.- (doc. A7), mentre la notifica di tassazione sempre per il 2004
emessa dal Canton __________ attesta una sostanza immobiliare di Fr. 9'276'000.- sita in quel Cantone ed una sostanza netta complessiva in
Svizzera pari a Fr. 1'176'583.-.
1.6. Nella
risposta del 14 luglio 2008 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto
della decisione su opposizione e quindi l'assoggettamento della ricorrente come persona senza attività lucrativa
tenuta a pagare dei contributi pari a Fr. 10'302.- per colmare la lacuna contributiva, dato che il marito non ha
pagato il doppio del contributo minimo e che la notifica di tassazione 2004 emessa
dal Canton __________ è cresciuta incontestata in giudicato.
1.7. Il 15
settembre 2008 (doc. V) la ricorrente, rappresentata dall'avv. RA 1, ha osservato che l'autorità fiscale del Canton __________ ha
erroneamente utilizzato, quale base di calcolo per la ripartizione
intercantonale, un valore degli immobili situati nel Canton __________ diverso
dal valore fiscale ritenuto da quest'ultimo Cantone. Siccome essa ritiene che il marito ha sempre pagato,
lavorando, anche la sua parte di contributi, ha postulato che il TCA provveda ad alcuni accertamenti
riguardanti la situazione contributiva dell'ex marito. In conclusione, essa ha chiesto che, se non esonerata,
dovrà pagare o il contributo minimo di Fr. 445.- come l'ex marito, oppure il contributo dovrà essere calcolato sulla metà
del patrimonio fissato con la notifica di tassazione IC 2004 del Cantone __________,
ossia su Fr. 568'750.-,
ritenuta inoltre la sua situazione finanziaria susseguente al divorzio del 3
luglio 2007.
Pendente causa il Tribunale (doc. XI) ha
richiamato dal competente Ufficio di tassazione ticinese le notifiche di
tassazione IC 2003, IC 2004 e IC 2005 della ricorrente (doc. XIV). Inoltre, ha
accertato i contributi pagati come indipendente dal marito della ricorrente
negli anni 2003 e 2004 e se sono state emesse decisioni di fissazione dei
contributi riguardanti l'assicurata
(doc. XV). Le parti si sono espresse sulle risultanze (docc. XVII-XXIV).
considerato in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65
anni.
Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è
fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della
revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle
disposizioni transitorie relative alla 10a revisione LAVS).
Si ritiene che paghino contributi propri, e
quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività
lucrativa di assicurati con un'attività
lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione
speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa
di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è
reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
Considerandi
L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta
allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia
potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti
l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora, per "contributi pari almeno al
doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi
indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività
lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando
il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del
contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio,
l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile
eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).
2.2
Giusta l'art.
10.
cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti
da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC
1991.
pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
2.3
Per le
persone che non esercitano un'attività
lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10
cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito
conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente
di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato
per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona
sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato
(Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25; Pratique VSI 1996 pag.
25).
L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4
dell'art. 28 OAVS viene così
giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:
"
(…) Faute de disposition légale ou réglementaire,
Dispositivo
le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de
l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune
et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme
(VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980,
p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette
jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui
incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de
manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de
l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du
règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une
correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la
fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être
additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont
imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour
calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF
125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.
204).
2.4. La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
(codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS,
nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito
conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione
militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto
di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite
e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC
1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite
per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio
2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di
rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una
cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale
il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla
concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da
attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera
(Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto
di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090
DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28
cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC
1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i
figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi
della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o
può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni
periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore
capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q
OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza,
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,
Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte
della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il
regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437
consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto
ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
2.5. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo
conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza
al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto
intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono
vincolanti per l'amministrazione
(Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le
comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello
dell'AVS (N. 2108 DIN).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a
quest'imposta è vincolante per
le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori
indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
2.6. In primo
luogo occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati dal TCA, emerge che la Cassa di compensazione __________,
alla quale __________ era affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, ha fissato
definitivamente i contributi AVS/AI/IPG da esso dovuti per l'anno 2003 (doc. XVII/2) ed il 2004 (doc.
XVII/3).
In entrambe le decisioni del 29 agosto 2007, la
Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito aziendale fittizio di Fr. 8'307.-, dato che il reddito determinante
risultava nullo o, meglio, in perdita. Sulla base di questo reddito, per
entrambi gli anni la Cassa ha così fissato il pagamento del contributo minimo
di Fr. 424,80, oltre alle spese amministrative di Fr. 11,40, per un contributo complessivo
pari a Fr. 436,20.
L'importo di Fr. 8'307.-
è stato poi iscritto nel suo conto individuale (doc. A13).
Inoltre, a seguito del divorzio intervenuto il 3
luglio 2007 (doc. B2), tutti i redditi acquisiti dal marito rispettivamente
dalla moglie in costanza di matrimonio sono stati suddivisi in due poiché, in
virtù dello splitting, la metà doveva essere trasferita sul conto individuale
dell'altro coniuge.
Infatti, dall'esame del suo conto individuale, aggiornato al 5 maggio 2008 (doc.
A12), emerge che la metà del reddito aziendale del marito, ossia Fr. 4'154.-, è stata trasferita sul conto individuale
della ricorrente.
Alla luce di quanto precede, poiché la Cassa di
compensazione del marito dell'insorgente
ha definitivamente fissato quali contributi dovuti per l'anno 2004 – il solo qui d'interesse – il contributo minimo per se
stesso e non un contributo pari almeno al doppio del minimo, l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non è applicabile.
Pertanto, il mancato esonero dal versare i contributi
AVS/AI/IPG beneficiando delle contribuzioni del marito comporta la fissazione
dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa in virtù dell'art. 10 LAVS e quindi dell'art. 28 OAVS.
2.7. La Cassa di
compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta
della notifica di tassazione IC/IFD 2004 emessa dal Canton __________ (doc. A7)
nei confronti dei coniugi __________ ed RI 1. Questa tassazione indica che, tenuto
conto dei valori di riparto intercantonali, la sostanza netta detenuta in
Svizzera ed all'estero dai
coniugi al 31 dicembre 2004 era di Fr. 8'378'412.-, mentre il
reddito da attività lucrativa indipendente del marito era in passivo (Fr. - 204'475.-), ciò che l'avrebbe quindi portato a versare (soltanto) il contributo minimo
AVS/AI/IPG per l'anno 2004.
Fondandosi dunque sul solo ammontare della sostanza
netta dei coniugi, visto che non vi sono redditi sotto forma di rendite, la
Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 8'378'412.- e l'ha divisa per
due, siccome la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Sul totale sono
quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività
lucrativa.
L'insorgente contesta che i contributi che deve versare per l'anno 2004 siano calcolati in funzione di
questa somma, siccome la notifica di tassazione IC 2004 del Canton __________
ha per contro fissato una sostanza netta di gran lunga inferiore, ossia ammontante
a Fr. 1'176'583.-. I suoi contributi andrebbero
pertanto, se caso, calcolati sulla metà di questa cifra.
Il TCA è dunque tenuto a determinare l'ammontare della sostanza netta da ritenere quale
base per la fissazione definitiva dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla
ricorrente per l'anno 2004 come
persona senza attività lucrativa.
2.8. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il
Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser, op. cit., N. 8.32, pag.
212; Greber/Duc/Scartazzini, op.
cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid.
5a; STCA del 31 luglio 2000 in
re R.M.).
2.9. La notifica
di tassazione IC/IFD 2002 emessa il 31 ottobre 2005 dall'autorità fiscale del Canton __________
(doc. A5) ha tassato __________ come persona sola domiciliata a __________ (__________)
su un reddito imponibile di Fr. 98'800.-, di cui Fr. 60'300.-
imponibili nel Canton __________, e su una sostanza imponibile di Fr. 230'000.-.
Il contribuente è stato imposto quindi per Fr. 2'208,50. Questa tassazione è
cresciuta incontestata in giudicato.
Il valore fiscale secondo il Cantone di domicilio
(Steuerwert Domizilkanton/Faktor) della proprietà immobiliare
detenuta dal contribuente è stato fissato complessivamente a Fr. 12'588'344.-; il bene immobile di __________ (__________) è stato tassato
Fr. 603'344.-, la proprietà di __________
(__________) – che appartiene alla sostanza aziendale – per Fr. 11'531'000.- e la proprietà immobiliare di __________ (__________) per Fr.
454'000.-.
Il valore fiscale nel Cantone di domicilio (Steuerwert
Kanton __________) attesta un valore complessivo degli immobili ammontante
a Fr. 10'448'166.-, che si suddivide in Fr. 603'344.- per l'immobile di __________, in Fr. 9'471'893.- per quello
di __________ ed in Fr. 372'929.-
per la proprietà di __________.
Tenuto conto del valore intercantonale di
ripartizione, si ha un valore immobiliare totale di Fr. 14'627'432.-, di cui Fr. 844'682.- nel Canton __________ (140%), Fr. 13'260'650.-
(115%) nel Cantone __________ e Fr. 522'100.- (115%) nel Canton Ticino.
Considerati gli attivi complessivi assommanti a
Fr. 15'419'525.-, deducendo i passivi di Fr. 9'949'151.- (debiti aziendali pari
a Fr. 7'885'651.- e debiti privati di Fr. 2'063'500.-), si ottiene la sostanza
netta I (Fr. 5'470'374.-) e togliendole la differenza della ripartizione
intercantonale (Fr. 14'627'432.- - Fr. 10'448'166.- = Fr. 4'179'266.-) si ha
la sostanza netta II pari a Fr. 1'291'108.-, che serve quale base di
calcolo per i contributi per le persone senza attività lucrativa.
La notifica di tassazione IC/IFD 2003
emessa il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc. A6) concerne __________
ed RI 1, che sono stati dunque tassati come coniugati per un reddito nullo ed
una sostanza imponibile di Fr. 112'000.-, ciò che li ha portati ad essere
tassati per Fr. 89,60. La decisione, incontestata, è stata intimata ad una
fiduciaria di __________ (__________) ed è intestata ai coniugi a __________,
presso l'albergo __________.
Le proprietà immobiliari sono stimate
complessivamente al valore fiscale (Steuerwert Domizilkanton / Faktor)
di Fr. 12'070'640.-, di cui Fr. 11'531'000.- per la proprietà di __________ e
Fr. 539'640.- per quella di __________.
Il valore fiscale secondo il Canton __________ (Steuerwert
Kanton __________) è stato fissato in totale a Fr. 9'915'169.-, dove la proprietà
aziendale nel Cantone __________ è stata valutata pari a Fr. 9'471'893.- e
quella in __________ a Fr. 443'276.-.
Tenuto conto dei valori intercantonali di
riparto, il valore totale della sostanza immobiliare è stato rivalutato in Fr.
13'881'236.-, il quale a sua volta è stato ripartito in Fr. 13'260'650.- (115%)
per il Cantone __________ ed in Fr. 620'585 (115%) per il Cantone Ticino.
Da notare che non è stato conteggiato alcun bene
immobiliare sito a __________ (__________).
Dalla sostanza attiva di Fr. 14'410'004.- vanno poi
dedotti i debiti ammontanti a Fr. 8'926'908.- (Fr. 1'061'500.- privati
rispettivamente Fr. 7'865'408.- aziendali) e dalla sostanza netta I ottenuta (Fr.
5'483'096.-) va sottratta la differenza derivante dal riparto intercantonale
(Fr. 3'966'067.-), per giungere ad una sostanza netta II pari a Fr.
1'517'029.-.
Come la precedente, la notifica di tassazione IC/IFD
2004 è stata emanata il 3 aprile 2007 dal Canton __________ (doc.
A7) e concerne __________ ed RI 1, tassati come coniugati per un reddito nullo
e una sostanza imponibile di Fr. 32'000.- per un'imposta da pagare di Fr. 25,60.
Questa decisione precisa inoltre che i coniugi sono stati tassati in via
ordinaria a __________ fino al 31 dicembre 2004 e che da quella data si sono trasferiti
a __________ (__________).
Anche in tale evenienza la sostanza immobiliare
precedentemente detenuta nel Canton __________ è inesistente ed i primi valori
fiscali delle altre proprietà site nel Cantone __________ e nel Canton Ticino sono
gli stessi dell'anno 2003.
La seconda voce (Steuerwert Kanton __________),
invece, è aumentata a Fr. 16'575'813.- per __________ ed a Fr. 775'733.- per __________.
Con il riparto intercantonale le cifre sono
rimaste le medesime dell'anno 2003.
Dagli attivi di Fr. 14'160'873.- sono stati
dedotti i debiti assommanti a Fr. 9'252'771.- (Fr. 1'062'120.- privati e Fr. 8'190'651.-
aziendali), per ottenere una sostanza netta I di Fr. 4'908'102.-, alla quale è
stata aggiunta (e non dedotta come negli anni precedenti) la differenza del
riparto intercantonale di Fr. 3'470'310.-, per giungere ad una sostanza netta
II di Fr. 8'378'412.-.
La notifica di tassazione IC 2004, emessa
il 3 agosto 2007 dal Cantone __________ (doc. A8), ha tassato __________,
separato (getrennt), come persona sola per un reddito nullo e per
una sostanza imponibile nel Cantone di Fr. 1'024'200.-, ma complessivamente di
Fr. 1'137'500.-, per un'imposta cantonale dovuta di Fr. 2'358.-.
Il valore fiscale cantonale (Kant. Steuerwert)
delle sue proprietà immobiliari assomma a Fr. 10'333'344.-, di cui Fr. 603'344.-
per l'immobile di __________, Fr. 9'276'000.- per quello di __________ e Fr.
454'000.- per la proprietà di __________.
Considerato il fattore di ripartizione
intercantonale, questi valori mutano in un totale di Fr. 11'672'175.-, ossia in
Fr. 482'675.- (80%) per la proprietà nel Canton __________, in Fr. 10'667'400.-
(115%) per l'immobile nel Cantone __________ e in Fr. 522'100.- (115%) per il
bene sito nel Canton Ticino.
Dagli attivi di Fr. 11'951'812.- sono stati
dedotti i passivi pari a Fr. 9'252'771.-, ottenendo una sostanza netta I di Fr.
2'699'041.- rispettivamente una sostanza netta II di Fr. 1'176'583.-.
Il 3 maggio 2006 il competente Ufficio di
tassazione del Cantone Ticino ha emanato la decisione su reclamo IC 2003
(doc. XIV/1) con cui ha tassato RI 1 come persona sola su redditi e sostanza
nulli. I suoi redditi erano costituiti dal valore locativo dell'immobile (Fr. 24'937.-) detenuto nel Cantone, che è stato fiscalmente stimato a Fr.
539'640.-. Ritenuti però gli
interessi passivi privati (Fr. 18'702.-) e le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 6'235.-),
i redditi si annullano, così pure la sostanza, visti i debiti privati pari al
valore di stima della stessa.
Dal riparto intercantonale dopo decisione su
reclamo si osserva che la sostanza totale detenuta dalla ricorrente è sita a __________
e che a __________ (__________) la sostanza è nulla. Nemmeno viene indicata la
possibilità di ripartizione con __________ (__________).
In pari data il Cantone Ticino ha emesso un'identica decisione su reclamo, l'IC 2004, con
cui ha tassato RI 1 (doc. XIV/2).
Il 20 agosto 2008 il competente Ufficio di
tassazione del Cantone Ticino ha imposto RI 1 con la notifica IC/IFD
2005 (doc. XIV/3), ritenendo un reddito imponibile di Fr. 43'100.- ed una sostanza imponibile di Fr. 458'000.-. Con la decisione di tassazione dopo
reclamo, resa il 22 ottobre 2008 (doc. XXVI), il reddito imponibile si è
ridotto a Fr. 20'800.-, mentre
la sostanza imponibile è stata azzerata, a causa dei debiti privati ammontanti anch'essi a Fr. 458'000.-.
Rispondendo ai puntuali quesiti formulati dall'allora rappresentante della ricorrente, il
30 giugno 2008 (doc. A11) l'amministrazione
delle contribuzioni del Canton __________ ha precisato che nel 2004 i coniugi RI
1 sono stati tassati con l'aliquota
per coniugati, che il riparto intercantonale della sostanza è stato eseguito
applicando i valori di riparto corrispondenti dal punto di vista del Canton __________,
che la sostanza netta di Fr. 8'378'412.- è corretta e che la notifica di
tassazione 2004 è cresciuta in giudicato.
Riassumendo, per l'anno 2004, si hanno differenti valori di sostanza netta in Svizzera
appartenenti a __________ e/o RI 1.
Se si tiene conto della notifica di tassazione
del Canton __________, la sostanza dei coniugi __________ ed RI 1 assomma a Fr.
8'378'412.-.
Per il Cantone __________, la sostanza netta di __________
è pari a Fr. 1'176'583.-.
L'autorità fiscale del Cantone Ticino ha considerato nulla la sostanza
imponibile ascrivibile ad RI 1.
2.10. Il TCA evidenzia innanzitutto che tutte le
notifiche di tassazione esposte, in particolare la IC/IFD 2004 __________, la
IC 2004 __________ e la IC 2004 TI sono regolarmente cresciute in giudicato,
nel senso che l'assicurata o non
vi si è opposta oppure, in caso di avvenuto reclamo, l'autorità fiscale ha emesso una nuova decisione che, essa, è poi cresciuta
in giudicato.
In tali circostanze, le informazioni ivi
contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'Amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo
Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e
cresciuti in giudicato.
Come visto, l'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se
un assicurato non attivo sposato deve pagare i contributi, la sostanza di entrambi
i coniugi deve essere sommata, qualsiasi sia il regime matrimoniale ed anche se
i coniugi sono tassati fiscalmente in modo separato: la metà di questo importo
va presa in considerazione per calcolare i contributi di questo assicurato. Colui
che si trova in questa situazione deve annunciarsi presso la Cassa di
compensazione competente (art. 28 cpv. 5 OAVS) per essere affiliato.
Dall'esame delle differenti notifiche di tassazione agli atti, questo
Tribunale osserva che solo l'autorità
fiscale del Canton __________ ha emesso le decisioni sull'imposta federale diretta, oltre che su quella
cantonale (IC/IFD 2002, IC/IFD 2003 e IC/IFD 2004).
In effetti, la notifica di tassazione del Cantone
__________ concerne le imposte cantonali e comunali (Kantons- und Gemeindesteuer
2004) dovute da __________, mentre le notifiche di tassazione emesse dal
Canton Ticino nei confronti della ricorrente concernono unicamente le imposte
cantonali (IC 2003 e IC 2004), eccetto la decisione per il 2005, che riguarda
anche l'imposta federale
diretta (IC/IFD 2005).
Quanto osservato è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 105 LIFD, che tratta della competenza territoriale delle
autorità cantonali a dipendenza dell'appartenenza personale del contribuente.
L'art. 105 cpv. 1 LIFD recita che le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta dalle persone
fisiche che, all'inizio del
periodo fiscale o dell'assoggettamento,
hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera,
la dimora fiscale nel Cantone.
In questo senso, l'emanazione delle notifiche di tassazione IFD da parte del Canton __________
significa dunque che la ricorrente, in quel periodo, era domiciliata a __________.
Quindi, per ciò che qui interessa, anche per l'anno fiscale 2004.
D'altronde, la stessa IC/IFD 2004 dell'autorità fiscale __________ (doc. A7)
menziona espressamente che __________ ed RI 1 sono stati tassati in via
ordinaria con l'aliquota per
coniugati, siccome domiciliati - fiscalmente - a __________ (__________) sino a
fine 2004.
Prova ne è, inoltre, che la sentenza di divorzio
del 2 luglio 2007 (doc. B2) specifica che dal 4 maggio 2004 i coniugi hanno adottato
il regime straordinario della separazione dei beni, ma che è solo con la
sottoscrizione della convenzione matrimoniale il 19 rispettivamente il 25
gennaio 2005 che le parti sono giunte ad un comune desiderio di separazione. È
quindi corretto che, fino al 31 dicembre 2004, la ricorrente sia stata tassata
congiuntamente al marito nel suo cantone di domicilio, quindi nel Canton __________.
Infine, l'accertamento effettuato dalla Cassa di compensazione nei confronti
dell'amministrazione delle
imposte del Cantone __________ (doc. 13) conferma che __________ è stato
domiciliato ed è stato tassato per le imposte del 2004 nel Canton __________.
Dopodiché, per il periodo fiscale 2005 era
domiciliato a __________ e per l'anno 2006 a __________ (sempre Cantone __________).
Con l'emanazione della notifica di tassazione __________ IFD 2005 (doc.
XIV/3), invece, risulta che nel 2005 l'assicurata non era più domiciliata fiscalmente a __________, bensì a
__________.
Sulla scorta di quanto precede, stabilito, quindi,
che nell'anno 2004 la
ricorrente, a quel tempo ancora sposata e nemmeno separata di fatto, aveva il
domicilio fiscale (coniugale) nel Canton __________, per la fissazione dei suoi
contributi AVS/AI/IPG per quell'anno occorre dunque far capo alla sostanza netta dei coniugi.
Pertanto, è corretto determinare i contributi
dovuti dall'assicurata
basandosi su una sostanza netta di Fr. 8'378'412.-.
Tuttavia, resta ancora da chiarire se, alla luce
della conclusione appena esposta, spettasse effettivamente alla Cassa CO 1 fissare
e riscuotere retroattivamente i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2004 dovuti dalla ricorrente come persona
senza attività lucrativa, oppure ad un'altra Cassa di compensazione, visto il domicilio non in Ticino nel
2004.
2.11. A questo
proposito, il TCA osserva che il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi su una
controversia riguardante l'affiliazione
di un assicurato ad una Cassa di compensazione.
Nella sentenza del 6 aprile 1981 (riprodotta
quasi interamente in RCC 1983 pag. 82, mentre solo parzialmente in DTF 107 V
68), la nostra Massima Istanza aveva affermato che, poiché la questione dell'affiliazione di un assicurato ad una Cassa
di compensazione non era controversa ai sensi dell'art.
127 OAVS (abrogato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA, e
sostituito dal nuovo art. 64 cpv. 6 LAVS), competeva all'autorità cantonale di ricorso, in virtù del
principio inquisitorio di cui era investita dall'art. 85 cpv. 2 lett. d LAVS (sostituito dal 1° gennaio 2003 dall'art. 61 lett. d LPGA), pronunciarsi d'ufficio sull'oggetto, anche senza trasmettere l'incarto all'UFAS,
autorità designata per giudicare su questa tematica (cfr. consid. 2).
Nella fattispecie, proprio perché la questione
dell'incompetenza della Cassa CO 1 nell'affiliare la ricorrente non è stata sollevata né dall'assicurata medesima né da altre Casse di
compensazione, è a giusta ragione che questo Tribunale si pronuncia ora d'ufficio sulla legittimità della decisione resa
dalla Cassa CO 1 in quanto tale, senza violare l'art.
64 cpv. 6 LAVS.
Giusta l'art. 64 cpv. 2 LAVS, sono affiliati alle casse di compensazione
cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non
fanno parte di un'associazione
fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone
che non hanno un'occupazione
lucrativa e gli assicurati a dipendenza dei datori
di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
In virtù dell'art. 64 cpv. 5 LAVS, i datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le
persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati
dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se
non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.
Su questa tematica, il N. 1003 delle Direttive sull'affiliazione
alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione
(DCC), valide dal 1° gennaio 2008, specifica che gli
assicurati ed i datori di lavoro che per un qualsiasi motivo non sono affiliati
a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale (art. 64 cpv. 5 LAVS) di
annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della
sede dell'azienda o, in mancanza dei due, a quella del luogo dove viene
esercitata l'attività lucrativa.
Ed infatti, l'art. 118 cpv. 1 OAVS precisa che le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro
contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio (cfr.
anche N. 1047 DCC).
L'Ordinanza regola anche l'eventualità in cui l'assicurato cambi cassa di compensazione, come occorso nel caso
concreto, prevedendo che il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando non si avverano più le condizioni
dell'affiliazione alla cassa di
compensazione fino allora competente (art. 121 cpv. 1 OAVS).
Per l'art. 121 cpv. 5 OAVS, il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di
ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di un cambiamento di
domicilio, può avvenire in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati (cfr. N.
2005 DCC).
Riguardo al trasferimento degli atti successivo ad un cambiamento
di cassa (professionale), il N. 4001 DCC prevede che:
" Nel
caso di un cambiamento di cassa, la precedente cassa di compensazione conserva
le pratiche concernenti gli assicurati o i datori di lavoro in questione. Tuttavia,
nel caso di assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente, deve
trasmettere alla nuova cassa di compensazione una copia dell’ultimo
provvedimento fissante l'ammontare del contributo e la dichiarazione d’imposta.
Su richiesta deve trasmettere alla nuova cassa i documenti di cui essa deve
essere informata oppure farle avere delle copie.".
Per il N. 4002 DCC, inoltre,
" Un
eventuale diritto al versamento retroattivo di contributi dev’essere fatto
valere interamente dalla cassa di compensazione che è competente per la
riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento
retroattivo è richiesto. La restituzione di contributi deve essere intrapresa
dalla cassa di compensazione che ha riscosso più contributi del necessario.".
Infine, secondo il N. 4003 DCC,
"
Durante i periodi di contribuzione che comprendono il momento del
cambiamento di cassa è responsabile la cassa di compensazione finora competente
per ciò che concerne i controlli dei datori di lavoro. Essa trasmette alla
nuova cassa di compensazione una copia del rapporto concernente l’ultimo
controllo. La nuova cassa di compensazione competente può assumersi pienamente
o in parte gli obblighi della cassa finora competente (cfr. anche la Circolare
alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro).".
Nell'evenienza concreta, quale persona senza attività lucrativa, l'insorgente avrebbe dovuto affiliarsi alla
Cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio (art. 64 cpv. 5 LAVS ed
art. 118 cpv. 1 OAVS).
Tuttavia, come affermato dalla ricorrente stessa (doc.
9) e come risulta dal suo estratto del conto individuale (doc. A12) e da quello
del marito (doc. A13), fino al 2002 compreso (ma, come visto, non anche per il
2003) suo marito ha effettivamente versato contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Quindi, l'attività lucrativa svolta da __________ ha
comportato che l'assicurata è
stata esonerata dal pagamento dei suoi contributi AVS/AI/IPG.
Per l'anno 2004, la Cassa di compensazione del
Canton __________ rimane, visto il domicilio a __________ della ricorrente in
quel periodo come attestato dalle autorità fiscali __________ con la loro decisione
di tassazione, quella alla quale la ricorrente, quale persona senza attività
lucrativa, avrebbe dovuto affiliarsi se non avesse beneficiato della copertura contributiva
grazie all'attività del marito.
Applicando ora per analogia, d'avviso di questo Tribunale, il succitato N.
4002 DCC al passaggio (teorico) della ricorrente dalla Cassa di compensazione del Canton __________ alla Cassa di compensazione
CO 1, si ha che spetta alla Cassa di compensazione che era competente
per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento
retroattivo è richiesto far valere il diritto al
versamento retroattivo di contributi.
Pertanto, i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'anno 2004 devono essere interamente fissati e richiesti dalla
Cassa di compensazione del Cantone di domicilio della ricorrente, quindi dalla
Cassa di compensazione del Canton __________ e non alla Cassa di compensazione
del suo attuale Cantone di domicilio.
Interpellata in merito la CCC AVS __________ ha
specificato come:
"
dalla documentazione in nostro possesso, abbiamo
potuto rilevare che per l'anno 2004, la signora RI 1 aveva una lacuna
contributiva, poiché il marito non aveva pagato almeno il doppio del contributo
minimo.
(…)
Tra le Casse di compensazione esiste una buona
collaborazione e quando una persona ha trasferito il domicilio e la nuova Cassa
si accorge che la richiedente l'affiliazione ha delle lacune contributive senza
particolari formalità la stessa provvede a regolarizzare la posizione
contributiva.
Precisiamo anche che, quando una persona
trasferisce il domicilio, l'altra Cassa dovrebbe inviare la comunicazione MAC
attestante fino a quando ha contributo. Nel caso di specie, la Cassa di __________
non ci ha informato, per cui in possesso di tutta la documentazione comprovante
la lacuna contributiva (doc. 1-2), abbiamo ritenuto opportuno e servizievole,
nei confronti della nostra affiliata, ricuperare l'anno mancante." (Doc.
XXVIII)
Con il rilievo che nessuna richiesta a formale
comunicazione a CO 1 è giunta dalla competente Cassa __________.
Ne discende, dunque, che la Cassa CO 1 non
era legittimata a determinare ed a riscuotere i contributi dovuti dall'insorgente
per l'anno 2004.
2.12. Restano
quindi da determinare quali siano le conseguenze di una decisione di
contribuzione resa da una Cassa di compensazione incompetente.
Sempre nella citata sentenza del 1981 (cfr.
consid. 3), secondo il TFA l'amministrazione
può funzionare normalmente soltanto se si ammette, nei confronti delle sue
decisioni, una presunzione di validità. Una decisione può dunque essere
considerata come nulla e senza effetto unicamente se presenta dei vizi gravi,
che sono peraltro facili da riconoscere. Se ciò non è il caso, la decisione può
essere sì annullata, ma non può essere nulla (DTF 92 IV 197, DTF 98 Ia 571).
Degli errori di competenza sono un motivo di nullità quando sono
particolarmente gravi.
Le Casse di compensazione, siano esse cantonali o
professionali, devono applicare lo stesso diritto; esse hanno dunque anche i
medesimi compiti. Le decisioni rese da una Cassa incompetente presentano solo
raramente dei vizi manifesti e facili da riconoscere (per esempio quando una
Cassa cantonale di compensazione emana una decisione concernente un assicurato
non attivo che ha il proprio domicilio in un altro Cantone). Benché sia possibile
che esistano decisioni contrarie, occorre comunque evidenziare che per mantenere
la sicurezza del diritto, l'autorità
che emette la decisione può, eccezionalmente, dichiararla nulla per non
compromettere gli interessi dell'AVS o quelli dell'assicurato.
Per questo motivo, quando si deve decidere sulla questione della nullità di una
decisione o sulla possibilità di annullarla, bisogna dare la precedenza a quest'ultima possibilità. La decisione della
Cassa professionale deve dunque essere considerata non come nulla e senza
effetti, ma solamente come suscettibile di essere annullata. Non è pertanto
nemmeno corretto giudicare nulla la procedura e come se mai fosse esistita.
Una decisione soggetta a ricorso non esclude l'annullamento del giudizio di prima istanza
nella misura in cui, con un tale atto, la decisione non è stata annullata e l'incarto non è stato rinviato alla Cassa
cantonale competente per il nuovo calcolo dei contributi dovuti. Se, nel
ricorso deciso del TFA, la questione dell'affiliazione deve essere esaminata d'ufficio e se il giudice può pronunciarsi soltanto nei limiti che gli
sono fissati, non v'è per
contro motivo per opporsi all'annullamento
della decisione per altri motivi rispetto a quelli constatati d'ufficio. In caso di decisione nulle, ha
affermato l'Alta Corte, il
giudice può soltanto rinviare l'incarto all'autorità
competente; in caso di decisione impugnabile mediante ricorso il giudice può,
nei limiti della sua competenza e per economia procedurale, pronunciarsi lui
stesso sulla vertenza, senza domandarsi quale Cassa di compensazione ha emanato
la decisione. Nella sentenza federale, il Tribunale si è quindi pronunciato
anche nel merito del giudizio, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto alla Cassa cantonale competente,
affinché fissasse i contributi dovuti dall'assicurato.
Nell'evenienza che qui ci occupa, dunque, a mente di questa Corte è
opportuno annullare la decisione impugnata per incompetenza territoriale ed
accertare la competenza della Cassa di compensazione del Canton __________, cui
saranno trasmessi, in uno con la copia di questo giudizio, gli atti, affinché proceda
a fissare i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona senza attività
lucrativa per l'anno di
contribuzione 2004.
Di conseguenza, il ricorso, seppure per motivi
differenti da quelli addotti, deve essere accolto.
Vincente in causa, alla ricorrente vanno
attribuite ripetibili adeguate al lavoro svolto dal suo patrocinatore,
intervenuto pendente causa (art. 61 lett. g LPGA).
Il presente giudizio sarà intimato anche alla
competente Cassa di compensazione del Canton __________ per i suoi incombenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà Fr. 500.- alla
ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
4. A crescita
in giudicato una copia del presente giudizio e gli atti saranno trasmessi alla
Cassa di compensazione del Canton __________ conformemente al considerando
2.12.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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